Ordinanza cautelare 13 settembre 2021
Sentenza breve 10 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 10/12/2021, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/12/2021
N. 01483/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00751/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 751 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Maria Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , nella sede in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS-con cui il Ministero della Difesa esprimeva il diniego in sede di riesame dell'istanza di assegnazione temporanea per ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 200.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visti gli artt. 34, comma 5 e 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione riesaminato - come disposto da questo Tribunale con ordinanza cautelare-OMISSIS-– e quindi integralmente accolto la domanda del ricorrente, assegnando quest’ultimo alla sede di -OMISSIS-, come chiesto, “ -OMISSIS- ” -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 42 bis del d. lgs. n. 151 del 2001 (cfr. deposito del -OMISSIS-);
Ritenuto che le spese di lite vadano compensate, considerata la particolarità della vicenda esaminata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare del ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.