Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro Il Giudice, dott. Elisa Tomassi, in funzione di giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione della udienza del 25.3.25 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G.L. n. 11364.2022 (cui sono riuniti i giudizi recanti NRG 12910/2022 e 23338/2022) vertente tra:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Angelo Pisani, elettivamente domiciliato come in atti Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Felaco, elettivamente domiciliata come atti;
Resistente
NONCHE'
, in persona del Presidente Controparte_2 pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvana Mariotti ed Ida Verrengia Resistente
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi, ritualmente depositati il 23.06.2022, il 13.07.2022 ed il 19.12.2022, poi riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva quanto segue:
-in ordine al giudizio recante il n 11364 di avere ricevuto in data 7.06.2022 l'intimazione di pagamento nr. 07120229010003292000 avente ad oggetto le cartelle esattoriali nn. : 071 2009 0037387902000, 071 2009 0068456265000
071 2009 0125587882000 relative a contributi previdenziali impugnati in questa sede;
che le cartelle esattoriali non gli erano mai state notificate;
che l CP_3
non aveva provveduto a interrompere i termini di prescrizione quinquennale
[...] delle cartelle esattoriali vantate;
che né il concessionario né l'ente impositore convenuto avevano alcun diritto di pretendere il pagamento delle pretese trasfuse nelle cartelle esattoriali in questione, in quanto non vantavano titolo/credito idoneo previsto dalla normativa vigente;
che la opposta intimazione di pagamento costituiva titolo esecutivo ai sensi della L.122/2010 con valore di intimazione ad adempiere l'obbligo di
- in ordine al giudizio recante n. 23338/22 di avere ricevuto in data 15.11.2022 a mezzo pec la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 071 76202200003255000 per il mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali a suo carico;
che le dette pretese creditorie si riferivano a svariati titoli aventi a oggetto diversa natura, tra cui le cartelle esattoriali nn.: 071 2009 0037387902000, 071 2009 0068456265 000 e 071 2009 0125587882 000 (pertanto le medesime sopra indicate) non ritualmente notificate e pertanto prescritte;
che i convenuti non avevano alcun diritto di pretendere il pagamento delle pretese trasfuse nelle cartelle esattoriali, in quanto non potendo vantare alcuna pretesa prevista dalla normativa vigente;
che, nonostante l'inesistenza dei crediti- titoli vantati dai convenuti, gli stessi non avevano provveduto alla cancellazione delle cartelle esattoriali impugnate;
che l non aveva interrotto i termini di prescrizione CP_4 quinquennale delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito vantati;
che la procedura di iscrizione ipotecaria risultava del tutto illegittima in quanto disposta sulla base di cartelle inesistenti, inefficaci perché prescritte e mai regolarmente notificate;
che la detta comunicazione costituiva titolo esecutivo ai sensi dell'art 77 co 2 bis del DPR 602/73 idoneo in caso di mancato pagamento ad iscrivere ipoteca;
-in ordine al giudizio recante n. 12910/22 di avere ricevuto la notifica in data 7.06.2022 dell'intimazione di pagamento nr. 071 2022 9010003292 000; che la pretesa creditoria si riferiva a svariati titoli aventi ad oggetto diversa natura, tra cui l'avviso di addebito n. 371 2018 0021537587 000 avente a oggetto contributi previdenziali, unici impugnati in questa sede;
che il detto avviso di addebito non gli era mai stato notificato;
che l'avviso di addebito de quo era relativo a contributi risalenti all'anno 2013 e pertanto prescritti;
che i convenuti non avevano alcun diritto di pretendere il pagamento delle predette pretese trasfuse nell'avviso di addebito. Eccepite in tutti i ricorsi, nel merito, la prescrizione e decadenza, concludeva chiedendo per il giudizio recante nrg 11364.2022 di “a), dichiarare illegittimi e/o inefficaci per tutti i motivi di cui in narrativa i pretesi crediti avversi disponendo il conseguenziale annullamento delle cartelle di pagamento nn. 071 2009 0037387902 000, 071 2009 0068456265 000 e 071 2009 0125587882 000; b) dichiarare intervenuta la decadenza dal diritto di riscuotere i presunti crediti avversi ovvero dichiari maturata la prescrizione dei titoli per i soli crediti previdenziali ivi contenuti;
c) condannare le parti convenute al pagamento delle spese di giudizio, con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”; per il giudizio recante nrg. 23338.2022 di “a) dichiarare illegittima la comunicazione de quo per tutti i motivi di cui in narrativa;
b) dichiarare intervenuta la decadenza dal diritto di riscuotere i presunti crediti avversi ovvero dichiari maturata la prescrizione delle cartelle esattoriali nn. 071 2009 0037387902 000, 071 2009 0068456265 000 e
2 071 2009 0125587882 000 per la parte relativa ai crediti previdenziali ivi contenuti;
c) condannare le parti convenute al pagamento delle spese di giudizio, con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”; e per il giudizio recante nrg 12910/2022 di “a) dichiarare illegittimi e/o inefficaci per tutti i motivi di cui in narrativa i pretesi crediti avversi disponendo il consequenziale annullamento dell'avviso di addebito n. 371 2018 0021537587 000; b) dichiarare intervenuta la decadenza dal diritto di riscuotere i presunti crediti avversi ovvero dichiari maturata la prescrizione dei crediti previdenziali relativi all'anno 2013 ivi contenuti;
c) condannare le parti convenute al pagamento delle spese di giudizio, con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
L si costituiva in tutti i giudizi, eccependo in ordine al giudizio rg 11364/22 che CP_4 le cartelle opposte, già notificate, erano state nuovamente notificate, a interruzione del termine di prescrizione, rispettivamente in data 20/11/2014 a mezzo intimazione n. 07120149066945324000, in data 08/07/2015 a mezzo intimazione n.
07120159044635617000, in data 12/04/2017 a mezzo intimazione n. 07120169043129101000, in data 07/06/2022 a mezzo intimazione n. 07120229010003292000 (oggi impugnato) e per ultimo in data 14/11/2022 a mezzo Comunicazione preventiva di ipoteca n. 07176202200003255000; in ordine al nrg 12910/22 la tardivita' dell'opposizione avendo avuto il ricorrente conoscenza del ruolo e dell'avviso di addebito impugnato, ritualmente notificato, soltanto con la conoscenza dell'impugnato avviso di intimazione avvenuta in data 07/06/2022; il proprio difetto di legittimazione passiva;
la nullita' della notificazione delle cartelle di pagamento. Ha concluso chiedendo, in tutti i giudizi riuniti, di “In via preliminare: 1) Non concedere la sospensione dell'intimazione di pagamento impugnata non ricorrendo, nel caso di specie, i gravi motivi previsti dalla legge;
in via ulteriormente preliminare:2) Dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione per tutti i motivi esposti nel corpo dell'atto; 3) Estromettere la comparente dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva;
In via definitiva e nel merito: 4) Rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
5) Condannare in ogni caso il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio”.
L si costituiva in tutti i giudizi eccependo la inammissibilità delle opposizioni CP_5 stante la carenza di interesse ad agire;
la carenza di legittimazione passiva di esso CP_5 con riferimento all'eccezione di prescrizione maturata in data successiva alla consegna del ruolo al concessionario per la emissione della cartelle;
la tardività della opposizione;
la decadenza ex art. 617 c.p.c. con riferimento alle avverse contestazioni circa i ruoli;
la mancata contestazione delle poste iscritte a ruolo. Concludeva chiedendo in ordine al giudizio recante n.rg 11364.22 di “preliminarmente, dichiarare inammissibile la avversa opposizione per la carenza di legittimazione
3 passiva dell nonché per le ulteriori ragioni ampiamente specificate in premessa;
CP_5 comunque, respingere l'opposizione proposta da , avverso le Parte_1 cartelle di pagamento di cui in premessa, ANALITICAMENTE SPECIFICATE DA IN RICORSO, riconoscendo ed affermando la legittimità dei nominati CP_6 atti e dei relativi ruoli e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento delle somme così come ivi indicate, o di quelle che risulteranno comunque accertate come dovute in corso di causa per i periodi contributivi evidenziati nell'opposta intimazione di pagamento e negli opposti titoli esecutivi, a titolo di contributi, sanzioni ed accessori come per legge. Con condanna del ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite”; in ordine al giudizio recante n.Rg 12910.22 “preliminarmente, dichiarare inammissibile e comunque respingere l'opposizione proposta da (?), CP_7 riconoscendo ed affermando la sussistenza dei crediti recati dall'AVVISO DI ADDEBITO OPPOSTO e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento delle somme così come ivi indicate, o di quelle che risulteranno comunque accertate come dovute in corso di causa per i periodi contributivi evidenziati nell'atto opposto, a titolo di contributi, sanzioni ed accessori come per legge. In subordine, in caso di annullamento del menzionato titolo, accertato in corso di causa il diritto dell'Ente resistente, condannare parte ricorrente al pagamento della somma che risulterà dovuta a titolo di contributi, sanzioni ed accessori”; in ordine al giudizio al n.Rg 23338.22 “in via pregiudiziale: - accertare e dichiarare l'inammissibilità , improponibilita' del ricorso nei confronti dell' . Nel merito - in CP_5 ordine alle eccezioni di controparte che tendono a far accertare la presunta irregolarità delle notifiche delle cartelle ed atti di intimazioni di pagamento e quindi dell'azione esecutiva oltre l'inammissibilità per i motivi sopra esposti, si chiede accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva nei confronti dell' . CP_5
In esito alla udienza cartolare sopra indicata la causa veniva decisa come da presente sentenza della quale viene disposta la comunicazione.
Preliminarmente deve rilevarsi la legittimità del mandato conferito da
[...]
ai legali del libero foro che risultano nella specie officiati dei relativi Controparte_8 mandati. Va rammentata sul punto in primo luogo la Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell' ", introdotta in sede Controparte_1 di conversione del D.L. n. 34/2019 (recante "misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi") convertito nella legge n. 58/2019, all' articolo 4-novies , a tenore della quale : “Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l' , per la propria rappresentanza e difesa in Controparte_1
4 giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”. Inoltre, a dirimere la questione è intervenuta la Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 30008 depositata il 19 novembre 2019 , con cui ha ritenuto che :
“In sede di giudizio innanzi ai giudici di merito, di ogni ordine e grado, e a quelli di legittimità, l' potrà avvalersi della rappresentanza dei Controparte_1 propri dipendenti e ricorrere al patrocinio dell'Avvocatura di Stato nei casi previsti e riservati dalla convenzione con questa stipulata o in via residuale nei casi maggiormente rilevanti. In tutte le rimanenti ipotesi, compresi i casi in cui l'Avvocatura erariale non sia disponibile ad assumere l'incarico, potrà incaricare gli Avvocati del libero Foro, senza l'onere di allegazione e di prova della sussistenza dei presupposti di legge”.
Quanto al merito, l'opposizione è in parte fondata e in tali limiti merita accoglimento. Le impugnazioni di cui oggi si discute, fatte oggetto di riunione al procedimento per primo intentato mediante ricorso depositato il 23.6.22, hanno di fatto a oggetto le tre cartelle esattoriali del 2009, che sono le medesime indicate tanto nella intimazione oggetto di opposizione con il primo procedimento quanto nella comunicazione di iscrizione ipotecaria intervenuta successivamente, nonché l'avviso di addebito risalente al 2018. Come noto, l'art. 29, co. 2 del d.l.vo n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il contribuente, a tale proposito, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”. In tal caso, il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. In caso di opposizione avente ad oggetto cartella esattoriale, il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella stessa;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal d.lgs. n. 46 del 1999, art. 16.
Sussiste sul punto l'interesse ad agire da parte del ricorrente, posta la pacifica intervenuta notifica in data 7.6.22 dell'intimazione di pagamento nr. 07120229010003292000, cui ha fatto seguito, con riguardo alle stesse cartelle esattoriali, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e tenuto conto che la predetta intimazione notificata il 7.6.22 ha ad oggetto anche l'avviso di addebito n. 371 2018 0021537587 000, che solo in un
5 secondo momento il ricorrente ha impugnato ma pur sempre entro i 40 giorni rispetto alla notifica ( essendo stato il ricorso depositato il 13.7.22) . Va tenuto conto del fatto che pertanto in tal modo l'ente impositore ha mostrato di avere perdurante interesse al recupero dei crediti in questione, con conseguente sua legittimazione passiva nella fattispecie che occupa.
Va premesso che parte opponente contesta di avere avuto notifica delle cartelle esattoriali sopra indicate nelle date menzionate da Dette data di notifica CP_4 emergono, rispettivamente, dagli atti e in particolare dai documenti allegati alla memoria di costituzione nel primo procedimento, ai nn. da 9) a 13), da cui si rileva che la cartella n 07120090037387902000 veniva notificata in data 05/12/2009 con “posta raccomandata”, la cartella n. 07120090068456265000 veniva notificata in data 10/07/2010 con “posta raccomandata” e la cartella n. 07120090125587882000, veniva notificata in data 10/07/2010 con “posta raccomandata”. Il ricorrente eccepisce, in ogni caso, il decorso del termine di prescrizione successivo alle notifiche delle indicate cartelle, in conseguenza della notifica, ritenuta tardiva. della intimazione di pagamento che dette cartelle riguarda. Sul punto, va rimarcato che, per come previsto dalla Cassazione a sezioni unite con sentenza n.23397 del 17.11.2016:
“ (…) Anche il carattere perentorio del termine previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 è assodato ed è altrettanto certo che esso è funzionalizzato a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una "rapida riscossione" (vedi, ex plurinnis Cass. 25 giugno 2007, n. 14692; Cass. 12 marzo 2008, n. 6674; Cass. 5 febbraio 2009, n. 2835; Cass. 15 ottobre 2010, n. 21365; Cass. 19 aprile 2011, n. 8931; Cass. 8 giugno 2015, n. 11749; Cass. 15 marzo 2016, n. 5060). 18.4. Infine, è indubbio che sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (vedi, tra le tante: Cass. 25 maggio 2007, n. 12263; Cass. 16 novembre 2006, n. 24449; Cass. 26 maggio 2003, n. 8335, tutte già citate). Questo, peraltro, non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito. 18.5. Ma è evidente che, per tutte le suddette ragioni, tale scadenza non può certamente comportare l'applicazione l'art. 2953 cod. civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, anche perché, fra l'altro, un simile effetto si porrebbe in contrasto con la ratio della perentorietà del termine per l'opposizione. Se, come si è detto, è pacifico che tale ratio sia quella di consentire una "rapida riscossione" del credito, l'allungamento immotivato del termine prescrizionale in favore dell'ente creditore si porrebbe, all'evidenza, in contrasto con tale ratio, oltre mettere il debitore in una situazione di
6 perenne incertezza in una materia governata dal principio di legalità, cui per primi sono tenuti ad uniformarsi gli stessi Enti della riscossione e creditori. Né va omesso di ricordare che, in sede di presentazione della "nuova" cartella di pagamento, prevista dal d.lgs. n. 46 del 1999, venne sottolineato che la relativa adozione era finalizzata a realizzare la "massima trasparenza e comprensibilità" per i destinatari delle questioni giuridiche da esse implicate, visto che la cartella, oltre a costituire l'estratto del ruolo riferito al singolo contribuente, era destinata ad assorbire anche la funzione di titolo esecutivo e di precetto (messa in mora). Ci si preoccupava, quindi, di tutelare i diritti del contribuente, al fine di evitare che potesse subire una riscossione coattiva senza comprenderne adeguatamente le ragioni. Il che vale, a maggior ragione, con riguardo ad un eventuale imprevisto allungamento del termine di prescrizione del credito, quale originariamente stabilito. Ne consegue che la mancata impugnazione di un qualunque atto impositivo non comporta l'allungamento del termine prescrizionale, al contrario del diritto di credito contenuto in una sentenza passata in giudicato, che invece si prescrive in dieci anni.
La Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che la prescrizione di dieci anni prevista dall'articolo 2953 del c.c. ( "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni"), decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e che l'eventuale conversione della prescrizione breve in quella decennale trova il proprio fondamento proprio nella sentenza stessa. Ne consegue che tutti gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva mediante ruolo, compresa la cartella di pagamento e l'accertamento esecutivo, non sono da ritenersi idonei ad acquistare efficacia di giudicato, venendosi quindi ad affermare il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto produce solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche la conversione del termine di prescrizione breve in ordinario di dieci anni. E' stato tratto pertanto i seguenti principi di diritto :
“ 1) La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella CP_5 di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. 31 CP_2 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)";
7 2) "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali “.
Orbene, nella specie, le tre cartelle risultano non solo notificate nelle date sopra indicate ma pervenuti gli ulteriori atti interruttivi della prescrizione menzionati da vale a CP_4 dire, nell'ordine e con riferimento a ciascuna delle tre cartelle di cui si tratta: l'intimazione n. 07120149066945324000 in data 20/11/2014, come da sottoscrizione del delegato al ritiro presso l'Ufficio postale; l'intimazione n. 07120159044635617000 in data 08/07/2015, come da sottoscrizione della moglie del ricorrente, Persona_1 essendo stata data anche attestazione dell'avvenuta spedizione di raccomandata per informare il destinatario dell'avvenuta consegna;
sul punto, è presente in atti prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite ex artt. 139, 140 c.p.c. che include anche quella riguardante l'intimazione in parola, avente quale destinatario ( v. doc. Parte_1
18 produz. Ader proc. principale). Infatti, come noto, la notifica della cartella di pagamento al familiare convivente richiede anche l'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario dell'atto (Cass., sez. VI, ordinanza n. 14093 del 4 maggio 2022). Infatti, in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del DPR n. 600/1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte. Conseguentemente, la raccomandata informativa, quale adempimento essenziale del procedimento di notifica, deve essere regolarmente presente nel procedimento notificatorio stesso, cosa che nella fattispecie è. Quanto all'intimazione n. 07120169043129101000, risulta dagli atti che veniva dato atto della insufficienza dell'indirizzo e del fatto che il tentativo era stato infruttuoso, per cui si dava atto altresì dell'avvenuto deposito della dell'intimazione presso la casa comunale, con affissione all'albo dell'avviso di deposito, il tutto in data 12/04/2017; anche in tal caso è presente in atti attestazione dell'avvenuto avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale spedito con raccomandata al ai sensi dell'articolo 26 Pt_1 dpr 602/73 e 60 dpr 600 / 73 ( v. doc. 21 produz. Ader cit.). A fronte di tale documentazione, non appare pertanto condivisibile quanto sostenuto nelle note di trattazione scritta nell'interesse del ricorrente secondo cui - con riferimento
8 a tali tre intimazioni interruttive della prescrizione – le notifiche sarebbero risultate irregolari per essere state effettuate ai sensi dell'art. 143 c.pc, non essendo stata in alcuno di tali tre casi questa la norma di riferimento. Da quanto esposto emerge che l'intimazione n. 07120149066945324000, notificata in data 20/11/2014, non è stata sufficiente a interrompere la prescrizione quanto alla cartella n. 071 2009 0037387902000, essendosi compiuta la prescrizione il 20.11.2019 senza che fosse nelle more intervenuto alcun ulteriore atto interruttivo, in quanto il successivo primo atto interruttivo, vale a dire l'intimazione oggetto di impugnazione, risale al 7.6.22. Altrettanto deve dirsi quanto alla cartella 071 2009 0068456265000, con riferimento alla quale la notifica della relativa intimazione, risalente al 08.7.2015 non ha validamente interrotto il corso della prescrizione con riferimento alla data del 7.6.2022, di notifica del successivo primo atto interruttivo. Ciò pur tenendo conto che il decorso del termine quinquennale di prescrizione è risultato sospeso nel periodo relativo all'emergenza pandemica per un totale di 311 giorni. Invero, per come disposto dall'art. 37 D.L. 17 marzo 2020, n. 18“ 2. I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. E' poi intervenuta altra norma, vale a dire l'art. 11 c. 9 D.L. 183/2020, che dispone : 9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo.
Pertanto, considerando tale complessivo periodo di sospensione del decorso della prescrizione, la notifica, risalente al 7.6.22, è intervenuta oltre i 311 giorni dalla scadenza del termine di sospensione, coincidente con il 30.6.2021.
Deve pertanto dichiararsi l'intervenuta estinzione per prescrizione dei diritti di credito vantati dall con l'intimazione di cui si tratta quanto alle due cartelle nn, 071 2009 CP_5
0037387902000 e 071 2009 0068456265 000.
Diversamente è a dirsi quanto alla cartella n. 071 2009 0125587882000, con riferimento alla quale l'intimazione è intervenuta il 12.4.2017 e il successivo atto interruttivo della prescrizione risale al 7.6.22 quindi entro i cinque anni, anche non considerando il termine di sospensione sopra indicato.
Ne consegue la fondatezza del ricorso quanto alle prime due cartelle e l'infondatezza quanto alla terza.
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Infine, quanto all'avviso di addebito oggetto di impugnazione nel proc. ex 12910/22 (n. 371 2018 0021537587 000) , deve rimarcarsi che, per quanto emerge dai documenti allegati da in quel procedimento, risulta che l'avviso di addebito in Controparte_8 questione venne notificato al in data 18.1.19; dal contenuto del detto avviso Pt_1 emerge altresì che quest'ultimo aveva oggetto crediti vantati dall con riferimento CP_5 all'intero anno 2013; dalla produzione di in quel procedimento Controparte_8 risulta tuttavia correttamente notificata al in suo mani, in data 18.6.2018, la Pt_1 comunicazione di debito proveniente dall del 30.5.2018, che fa riferimento proprio CP_5 alle medesime poste creditorie per contributi ivs indicate nell'avviso stesso, al quale si sono aggiunte le sanzioni per morosità; ne consegue che la notifica della comunicazione di debito si pone quale primo atto validamente interruttivo della prescrizione con riguardo a tutte le poste creditorie vantate dall a decorrere dal 18.6.2013; tanto si CP_5 riverbera quindi sull'avviso di cui si tratta, con la conseguenza che l'opposizione è sul punto in parte fondata. Risultano infatti prescritti i crediti vantati dall dal 1.1.2013 al 17.6.2013 mentre CP_5 sussiste ancora il diritto dell'ente impositore a pretendere il pagamento dei crediti vantarti con detto avviso quanto al periodo dal 18..6.2013 al 31.12.2013.
Per quanto complessivamente sopra osservato, alla luce della natura di atto pre esecutivo della ingiunzione di pagamento (v. Cass., 28 luglio 2005, n. 15617, adattabile anche alla materia non fiscale: “l'ingiunzione fiscale cumula in sè la duplice natura e funzione di titolo esecutivo, unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario ha l'atto di precetto" ( Cass., n. 1006 del 2003; n. 8335 del 2003), deve essere dichiarata l'inesistenza del diritto dell'ente impositore di procedere ad esecuzione forzata per il tramite dell'intimazione di pagamento nr. 07120229010003292000 e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 071 76202200003255000 con specifico riferimento alle due cartelle esattoriali nn. 071 2009 0037387902000 e 071 2009 0068456265 000. Deve essere dichiarata inoltre l'inesistenza del diritto dell'ente impositore di procedere ad esecuzione forzata per il tramite dell'intimazione di pagamento nr. 071 2022 9010003292 000 con specifico riguardo all'avviso di addebito n. 371 2018 0021537587 000, a cagione del decorso del termine prescrizionale quinquennale quanto ai soli crediti relativi al periodo dal 1.1.2013 al 17.6.2013. Il ricorso deve essere pertanto sul punto accolto, per il complesso di motivi sopra indicati.
Deve essere invece rigettato il ricorso con riferimento alla cartella esattoriale n. 071 2009 0125587882 000 in relazione alla quale la sequela delle notifiche degli atti
10 interruttivi della prescrizione si è svolta nei termini previsti, con conseguente incontrovertibilità del credito vantato dall con la cartella in esame, salvo ulteriori CP_5 valutazioni in sede amministrativa. Analogamente, deve essere rigettato il ricorso con riferimento all' all'avviso di addebito n. 371 2018 0021537587 limitatamente ai crediti vantati dall per il periodo dal CP_5
18.6.2013 al 31.12.2013, in relazione ai quali, pure, la sequela delle notifiche degli atti interruttivi della prescrizione si è svolta nei termini previsti, con conseguente incontrovertibilità dei crediti stessi, salvo diverse valutazioni in sede amministrativa. Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e vengono liquidate in solido a carico dei convenuti come da dispositivo, con attribuzione stante la dichiarazione di resa anticipazione, anche se Il rigetto parziale dell'opposizione ne giustifica la compensazione misura pari alla metà.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara inesistente il diritto dell' ente impositore di procedere ad esecuzione forzata in relazione alle cartelle esattoriali CP_5 nn. 071 2009 0037387902000 e 071 2009 0068456265000 di cui alla intimazione di pagamento n. 07120229010003292000 e all'avviso di addebito n. 371 2018 0021537587 000, di cui all'intimazione di pagamento nr. 071 2022 9010003292 000, limitatamente, quanto a tale ultimo avviso, ai crediti relativi al periodo dal 1.1.2013 al 17.6.2013; rigetta per il resto l'opposizione, con riferimento alla cartella esattoriale 071 2009 0125587882 000 e ai crediti vantati dall con l'avviso di addebito n. 071 2022 CP_5
9010003292 000, limitatamente al periodo dal 18.6.2013 al 31.12.2013; condanna e , in solido, al pagamento della metà delle spese di Controparte_8 CP_5 lite in favore dell'opponente, metà che liquida in complessivi euro 1560,00, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, dichiarando compensata tra le parti la restante metàdelle dette spese.
Si comunichi . Napoli, 31.3.25 Il Giudice del lavoro dr. Elisa Tomassi
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