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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/10/2025, n. 3715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3715 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona,
a seguito dell'udienza del 16 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4152/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, residente a [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Torrisi, per procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò giusta procura generale alle liti in Notar di Roma del 22.3.2024 (rep n. 37875/7131); Persona_1
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/04/2025 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione (invalidità civile 100%) e la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992) già in godimento e negati in sede di revisione del
02/07/2024.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva l' contestando il CP_1 contenuto del ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 16 ottobre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
______________
Nella specie, il c.t.u. nella presente fase di opposizione ad ATP ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto il ricorrente
“Spondiloartrosi a discreta incidenza funzionale, cardiopatia
1 ipertensiva in II Classe NYHA, sindrome depressiva”) lo rendono invalido al
90% come già ritenuto dal Dott. in fase di ATP, nè Persona_2 discostandosi dalla valutazione della Commissione Medica per l'accertamento degli stati di Invalidità Civile (che aveva ritenuto una invalidità civile nella misura dell'80%).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla percentuale di invalidità riconosciuta.
Invero, il CTU ha dato conto della incidenza delle patologie e delle ragioni di ciò, così argomentando:”…. La valutazione percentualistica di quanto in diagnosi viene effettuata secondo quanto contenuto nelle Tabelle di cui al
D.M.S. 5.2.1992, pertanto: la patologia osteoarticolare - anchilosi di rachide totale, assimilabile al codice 7001 (fisso 75), viene valutata nella misura del 60%; la patologia cardiaca - coronaropatia moderata (II Classe NYHA), assimilabile al codice
6446 (range valutativo 41-50), viene valutata nella misura del 50%; la patologia psichica - sindrome depressiva endogena media, assimilabile al codice 2209 (range valutativo 41-50), viene valutata nella misura del 50%.
Pertanto, applicando la formula riduzionistica di LT, la valutazione globale è del 90%..”
Altresì prendendo specifica ed esaustiva posizione anche in relazione alle osservazioni fatte pervenire dalla parte ricorrente, in punto di valutazione sulla percentuale dell'invalidità, così osservando “Dalla documentazione esaminata, dalla visita e dall'esame colloquiale, si conferma la diagnosi ed il giudizio precedentemente espresso.”
Quanto alla domanda relativa alle condizioni legittimanti i benefici di cui all'art. 3 comma 3 L.104/92, si osserva come tale condizione è stata ritenuta sussistente da parte del Dott. in sede di Relazione resa in fase di Per_2
ATP, rispetto alla quale non si ravvisa pertanto nella presente fase ulteriore interesse alla rinnovazione, peraltro ritenendosi esaustive le considerazioni sul punto rese da parte dell'Ausiliario predetto e di cui alla sua Relazione (in atti depositata nel procedimento di ATP n. 8568/2024 R.G.).
Di guisa che il ricorrente è da ritenere altresì, soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (L. 104/92 Art. 3 Comma 3), come da accertamento in sede di ATP.
Le spese di lite, sia della fase di ATP che della presente fase, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, nonché della natura della lite, possono essere compensate tra le parti.
Le spese della consulenza tecnica del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' avuto riguardo CP_1 altresì alla dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. in atti.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.4152/2025 R.G.
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, 2 dichiara che è invalido nella misura del 90%, nonché soggetto Parte_1 portatore di handicap in situazione di gravità (3 comma 3 della legge 104/92) dall'epoca della visita di revisione (02/07/2024); compensa tra le parti le spese di lite della fase di ATP e della presente fase;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1 espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, il 16 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona,
a seguito dell'udienza del 16 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4152/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, residente a [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Torrisi, per procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò giusta procura generale alle liti in Notar di Roma del 22.3.2024 (rep n. 37875/7131); Persona_1
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/04/2025 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione (invalidità civile 100%) e la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992) già in godimento e negati in sede di revisione del
02/07/2024.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva l' contestando il CP_1 contenuto del ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 16 ottobre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
______________
Nella specie, il c.t.u. nella presente fase di opposizione ad ATP ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto il ricorrente
“Spondiloartrosi a discreta incidenza funzionale, cardiopatia
1 ipertensiva in II Classe NYHA, sindrome depressiva”) lo rendono invalido al
90% come già ritenuto dal Dott. in fase di ATP, nè Persona_2 discostandosi dalla valutazione della Commissione Medica per l'accertamento degli stati di Invalidità Civile (che aveva ritenuto una invalidità civile nella misura dell'80%).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla percentuale di invalidità riconosciuta.
Invero, il CTU ha dato conto della incidenza delle patologie e delle ragioni di ciò, così argomentando:”…. La valutazione percentualistica di quanto in diagnosi viene effettuata secondo quanto contenuto nelle Tabelle di cui al
D.M.S. 5.2.1992, pertanto: la patologia osteoarticolare - anchilosi di rachide totale, assimilabile al codice 7001 (fisso 75), viene valutata nella misura del 60%; la patologia cardiaca - coronaropatia moderata (II Classe NYHA), assimilabile al codice
6446 (range valutativo 41-50), viene valutata nella misura del 50%; la patologia psichica - sindrome depressiva endogena media, assimilabile al codice 2209 (range valutativo 41-50), viene valutata nella misura del 50%.
Pertanto, applicando la formula riduzionistica di LT, la valutazione globale è del 90%..”
Altresì prendendo specifica ed esaustiva posizione anche in relazione alle osservazioni fatte pervenire dalla parte ricorrente, in punto di valutazione sulla percentuale dell'invalidità, così osservando “Dalla documentazione esaminata, dalla visita e dall'esame colloquiale, si conferma la diagnosi ed il giudizio precedentemente espresso.”
Quanto alla domanda relativa alle condizioni legittimanti i benefici di cui all'art. 3 comma 3 L.104/92, si osserva come tale condizione è stata ritenuta sussistente da parte del Dott. in sede di Relazione resa in fase di Per_2
ATP, rispetto alla quale non si ravvisa pertanto nella presente fase ulteriore interesse alla rinnovazione, peraltro ritenendosi esaustive le considerazioni sul punto rese da parte dell'Ausiliario predetto e di cui alla sua Relazione (in atti depositata nel procedimento di ATP n. 8568/2024 R.G.).
Di guisa che il ricorrente è da ritenere altresì, soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (L. 104/92 Art. 3 Comma 3), come da accertamento in sede di ATP.
Le spese di lite, sia della fase di ATP che della presente fase, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, nonché della natura della lite, possono essere compensate tra le parti.
Le spese della consulenza tecnica del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' avuto riguardo CP_1 altresì alla dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. in atti.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.4152/2025 R.G.
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, 2 dichiara che è invalido nella misura del 90%, nonché soggetto Parte_1 portatore di handicap in situazione di gravità (3 comma 3 della legge 104/92) dall'epoca della visita di revisione (02/07/2024); compensa tra le parti le spese di lite della fase di ATP e della presente fase;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1 espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, il 16 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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