Articolo 21 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203
Articolo 20Articolo 22
Versione
12 gennaio 2025
Art. 21.

Modifica all' articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili o impegnati in attivita' di pubblica utilita'

1. All'articolo 1, comma 446, alinea, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , dopo le parole: «Negli anni 2019-2022» sono inserite le seguenti: «e fino al 30 dicembre 2023».
Note all'art. 21:
- Si riporta il comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 302 del 31 dicembre 2018, S.O., n. 62, come modificato dalla presente legge:
«446. Negli anni 2019-2022 e fino al 30 dicembre 2023, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 , e all' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 , nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 , e dei lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonche' mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianita' come previsti dall' articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2 , del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , o svolgimento delle attivita' socialmente utili o di pubblica utilita' per il medesimo periodo di tempo;
b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneita', dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalita' richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente lettera sono considerate, ai sensi dell' articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nella quota di accesso dall'esterno;
c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalita' richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;
d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;
e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all' articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, al netto dell'utilizzo dello stesso in applicazione dell' articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all' articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;
f) pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziate da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso permanentemente, nonche' di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facolta' assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all' articolo 1, commi 557 , 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ;
g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all' articolo 1, commi 557 , 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;
h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , da concludere inderogabilmente entro il 31 marzo 2022, e' autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 luglio 2021 a valere sulle risorse di cui all' articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , all' articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4 , del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 .».
Entrata in vigore il 12 gennaio 2025