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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/03/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Pistoia
PARTE ISTANTE contro
QUATTRO A SOCIETA' A RESPONSABILITA' TA IF (P.I./ C.F.
01937940474 ) con sede a Pistoia, via Carota e Molina n. 34
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 3.2.2025, il P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, dott. Luigi Boccia, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della QUATTRO A
SOCIETA' A RESPONSABILITA' TA IF (P.I./ C.F. 01937940474 ) deducendo: la competenza del tribunale adito in ragione della sede legale nel relativo circondario;
la natura d'impresa commerciale della società, assoggettabile alla proceduta invocata, per superamento dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nell'arco degli ultimi tre esercizi;
la ricorrenza dello stato d'insolvenza quale emergente dalle numerose procedure esecutive avviate in forza di decreti ingiuntivi, dalla intimazione di sfratto relativamente alla sede e laboratorio dell'impresa, dalla situazione debitoria nei confronti dell'erario.
1 Regolarmente convocata la QUATTRO A SOCIETA' A RESPONSABILITA' TA
IF a mezzo di PEC consegnate il 3 ed il 4 febbraio 2025, all'esito dell'udienza tenutasi l'11.3.2025 dinanzi al giudice delegato alla trattazione, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.
***
Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di QUATTRO A srls ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII.
Sussiste la competenza di questo Tribunale poiché la sede legale della QUATTRO A srls è posta, da oltre un anno, nel Comune di Pistoia.
Parte resistente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di articoli in ferro, e non esistono elementi in base ai quali possa ritenersi che QUATTRO A srls, iscritta in sezione ordinaria del registro delle imprese, sia da qualificarsi come un'impresa minore, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.
Del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma 4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); invece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza, con la conseguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.
Vero è, piuttosto, che l'ultimo bilancio di esercizio depositato, quello al 31.12.2022, evidenzia il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 cit. e, segnatamente, dell'attivo, indicato in un valore di euro 444.562,00, e dei ricavi, riportati per l'ammontare di € 444.414,00.
Inoltre, dalle indagini svolte dalla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di
Pistoia, condensate nella nota 164/24 del 31.1.2025, allegata al ricorso, risulta che l'attività di impresa è cessata nel 2023 e che l'esposizione debitoria verso i fornitori, risultante dalla documentazione contabile esaminata, ammonta ad euro 686.274,81, con conseguente superamento sia della soglia dimensionale di cui all'art. 2 CCII sia di quella di cui all'art. 49, quinto comma, CCII, trattandosi di debiti scaduti e non pagati.
Sebbene non risulti documentato né la pendenza di procedure esecutive né la intimazione di sfratto relativamente alla sede e laboratorio dell'impresa, lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge:
2 1. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dei fornitori (euro 686.000,00 euro) e dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e dell'INAIL (fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal 2023 in poi, complessivamente pari a € 20.249,00), quale desumibile dalle note informative trasmesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ed acquisite agli atti del procedimento;
2. dalla cessazione dell'attività di impresa nel 2023;
3. dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi al 2022.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti risulta in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di QUATTRO A SOCIETA' A
RESPONSABILITA' TA IF (P.I./ C.F. 01937940474 ) con sede in VIA
CAROTA E MOLINA 34 PISTOIA.
Nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo e curatore la dott.ssa Silvia Strazzari, che farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nella trasmissioni telematiche previste dal d.l.vo 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP (all'indirizzo unep.tribunale.pistoia@giustiziacert.it) attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale.
3 Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del
1/7/2025, alle ore 10,30.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia il 11/03/2025 , dal Tribunale come sopra composto, su relazione del dott. Sergio
Garofalo.
Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Curci Il Giudice Estensore Dott. Sergio Garofalo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Pistoia
PARTE ISTANTE contro
QUATTRO A SOCIETA' A RESPONSABILITA' TA IF (P.I./ C.F.
01937940474 ) con sede a Pistoia, via Carota e Molina n. 34
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso proposto il 3.2.2025, il P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, dott. Luigi Boccia, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della QUATTRO A
SOCIETA' A RESPONSABILITA' TA IF (P.I./ C.F. 01937940474 ) deducendo: la competenza del tribunale adito in ragione della sede legale nel relativo circondario;
la natura d'impresa commerciale della società, assoggettabile alla proceduta invocata, per superamento dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nell'arco degli ultimi tre esercizi;
la ricorrenza dello stato d'insolvenza quale emergente dalle numerose procedure esecutive avviate in forza di decreti ingiuntivi, dalla intimazione di sfratto relativamente alla sede e laboratorio dell'impresa, dalla situazione debitoria nei confronti dell'erario.
1 Regolarmente convocata la QUATTRO A SOCIETA' A RESPONSABILITA' TA
IF a mezzo di PEC consegnate il 3 ed il 4 febbraio 2025, all'esito dell'udienza tenutasi l'11.3.2025 dinanzi al giudice delegato alla trattazione, il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.
***
Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di QUATTRO A srls ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII.
Sussiste la competenza di questo Tribunale poiché la sede legale della QUATTRO A srls è posta, da oltre un anno, nel Comune di Pistoia.
Parte resistente è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di articoli in ferro, e non esistono elementi in base ai quali possa ritenersi che QUATTRO A srls, iscritta in sezione ordinaria del registro delle imprese, sia da qualificarsi come un'impresa minore, non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale.
Del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma 4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); invece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza, con la conseguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.
Vero è, piuttosto, che l'ultimo bilancio di esercizio depositato, quello al 31.12.2022, evidenzia il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 cit. e, segnatamente, dell'attivo, indicato in un valore di euro 444.562,00, e dei ricavi, riportati per l'ammontare di € 444.414,00.
Inoltre, dalle indagini svolte dalla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di
Pistoia, condensate nella nota 164/24 del 31.1.2025, allegata al ricorso, risulta che l'attività di impresa è cessata nel 2023 e che l'esposizione debitoria verso i fornitori, risultante dalla documentazione contabile esaminata, ammonta ad euro 686.274,81, con conseguente superamento sia della soglia dimensionale di cui all'art. 2 CCII sia di quella di cui all'art. 49, quinto comma, CCII, trattandosi di debiti scaduti e non pagati.
Sebbene non risulti documentato né la pendenza di procedure esecutive né la intimazione di sfratto relativamente alla sede e laboratorio dell'impresa, lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge:
2 1. dalla gravosa situazione debitoria nei confronti dei fornitori (euro 686.000,00 euro) e dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e dell'INAIL (fondata su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal 2023 in poi, complessivamente pari a € 20.249,00), quale desumibile dalle note informative trasmesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ed acquisite agli atti del procedimento;
2. dalla cessazione dell'attività di impresa nel 2023;
3. dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi al 2022.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII ed iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti risulta in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di QUATTRO A SOCIETA' A
RESPONSABILITA' TA IF (P.I./ C.F. 01937940474 ) con sede in VIA
CAROTA E MOLINA 34 PISTOIA.
Nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo e curatore la dott.ssa Silvia Strazzari, che farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nella trasmissioni telematiche previste dal d.l.vo 5.8.2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Invita il curatore a formulare le richieste ex art. 492 bis c.p.c. via PEC all'UNEP (all'indirizzo unep.tribunale.pistoia@giustiziacert.it) attenendosi alle indicazioni reperibili sul relativo sito istituzionale.
3 Ordina alla debitrice di depositare in cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del
1/7/2025, alle ore 10,30.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII)
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore, al P.M. ed al ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Pistoia il 11/03/2025 , dal Tribunale come sopra composto, su relazione del dott. Sergio
Garofalo.
Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Curci Il Giudice Estensore Dott. Sergio Garofalo
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