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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 722/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente e Relatore
CAVA GIUSEPPE, Giudice
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4825/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3012I0004 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3012I0004 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3012I0004 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3012I0004 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, tramite il suo difensore, impugnava l'avviso di accertamento n. TD3012I00044/2024 emesso per l'anno 2019 dall'Agenzia delle Entrate di Cosenza, con il quale è stato accertato, in capo al contribuente, un maggiore reddito generativo di una maggiore imposta dovuta a titolo di Ipef, per euro 28.416.00, interessi (fino al 16.01.2024) per euro 3.528.64, addizionale regionale per euro 1.345.00, interessi (fino al 16.01.2024) per euro 167.02, Irap per euro 3.292.00 interessi (fino al
16.01.2024) per euro 408.79, addizionale comunale per euro 530.00 interessi (fino al 16.01.2024) per euro 35.81 nonché sanzioni per euro 10.074.90 oltre alle spese di notifica per euro 8.75.
Al riguardo evidenziava di avere acquistato in data 26 ottobre 1993 da sua madre la farmacia e l'annessa azienda commerciale dietro corrispettivo del versamento annuale della somma di lire 114 milioni fino alla morte della madre.
A seguito di verifica la Guardia di Finanza nel processo verbale di constatazione rilevava per gli anni di imposta dal 2016 al 2020 l'indeducibilità del costo, messo in bilancio, riguardante le rendite vitalizie iscritte a bilancio.
A seguito di ciò l'Agenzia delle Entrate ha elevato l'accertamento per l'anno 2019, notificato a mezzo pec il 17.1.2024.
Il contribuente presentava istanza di accertamento con adesione, procedimento non definito nei termini.
Lamentava in questa sede la non debenza della imposta perché non dovuta.
Si costituiva l'ufficio finanziario evidenziando la infondatezza del ricorso. Rilevava che la cessione della farmacia non era avvenuta a titolo di donazione sibbene a titolo oneroso, laddove la rendita vitalizia ne rappresentava il corrispettivo. L'ammontare della rendita vitalizia, quindi, non costituisce, secondo l'ufficio finanziario, costo di gestione deducibile, ai sensi dell'art.109 dpr 917/86.
Alla odierna udienza la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione qui sollevata, come sopra descritta, è stata oggetto di numerose sentenze del giudice di legittimità tutte univoche nel corso del tempo.
In particolare Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 17/11/2020) 21/01/2021, n. 1225 ha affermato che “ .. questa Corte ha più volte ribadito come il corrispettivo della cessione dell'azienda possa essere rappresentato anche dalla costituzione di una rendita vitalizia in favore del cedente, affermando il principio - che anche questo Collegio condivide - secondo cui, "(Un tema di imposte sui redditi, è configurabile una plusvalenza tassabile anche nel caso di cessione di azienda (nella specie, una farmacia) con costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente, ai sensi dell'art. 1872 c.c., posto che essa può costituire il corrispettivo di un'alienazione patrimoniale che, pur assicurando una utilità aleatoria quanto all'ammontare concreto delle erogazioni che verranno eseguite, ha un valore economico agevolmente accertabile con riferimento a calcoli attuariali, secondo criteri riconosciuti dall'ordinamento giuridico;
” ( conformi Cassazione civile sez. trib. - 11/05/2018, n. 11434 ; Cassazione civile sez. trib. -
22/12/2014, n. 27179; Cassazione civile sez. trib. - 08/03/2013, n. 5886 ; Cassazione n. 3518 14 febbraio
2018).
La sentenza citata ha ad oggetto identica fattispecie rispetto a quella oggetto di questo giudizio, risolta negativamente dal contribuente con sentenza di questa Corte, confermata dalla Corte di Cassazione.
Consegue a ciò il rigetto del ricorso. La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in complessivi euro tremila oltre accessori.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente e Relatore
CAVA GIUSEPPE, Giudice
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4825/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3012I0004 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3012I0004 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3012I0004 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3012I0004 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, tramite il suo difensore, impugnava l'avviso di accertamento n. TD3012I00044/2024 emesso per l'anno 2019 dall'Agenzia delle Entrate di Cosenza, con il quale è stato accertato, in capo al contribuente, un maggiore reddito generativo di una maggiore imposta dovuta a titolo di Ipef, per euro 28.416.00, interessi (fino al 16.01.2024) per euro 3.528.64, addizionale regionale per euro 1.345.00, interessi (fino al 16.01.2024) per euro 167.02, Irap per euro 3.292.00 interessi (fino al
16.01.2024) per euro 408.79, addizionale comunale per euro 530.00 interessi (fino al 16.01.2024) per euro 35.81 nonché sanzioni per euro 10.074.90 oltre alle spese di notifica per euro 8.75.
Al riguardo evidenziava di avere acquistato in data 26 ottobre 1993 da sua madre la farmacia e l'annessa azienda commerciale dietro corrispettivo del versamento annuale della somma di lire 114 milioni fino alla morte della madre.
A seguito di verifica la Guardia di Finanza nel processo verbale di constatazione rilevava per gli anni di imposta dal 2016 al 2020 l'indeducibilità del costo, messo in bilancio, riguardante le rendite vitalizie iscritte a bilancio.
A seguito di ciò l'Agenzia delle Entrate ha elevato l'accertamento per l'anno 2019, notificato a mezzo pec il 17.1.2024.
Il contribuente presentava istanza di accertamento con adesione, procedimento non definito nei termini.
Lamentava in questa sede la non debenza della imposta perché non dovuta.
Si costituiva l'ufficio finanziario evidenziando la infondatezza del ricorso. Rilevava che la cessione della farmacia non era avvenuta a titolo di donazione sibbene a titolo oneroso, laddove la rendita vitalizia ne rappresentava il corrispettivo. L'ammontare della rendita vitalizia, quindi, non costituisce, secondo l'ufficio finanziario, costo di gestione deducibile, ai sensi dell'art.109 dpr 917/86.
Alla odierna udienza la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione qui sollevata, come sopra descritta, è stata oggetto di numerose sentenze del giudice di legittimità tutte univoche nel corso del tempo.
In particolare Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 17/11/2020) 21/01/2021, n. 1225 ha affermato che “ .. questa Corte ha più volte ribadito come il corrispettivo della cessione dell'azienda possa essere rappresentato anche dalla costituzione di una rendita vitalizia in favore del cedente, affermando il principio - che anche questo Collegio condivide - secondo cui, "(Un tema di imposte sui redditi, è configurabile una plusvalenza tassabile anche nel caso di cessione di azienda (nella specie, una farmacia) con costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente, ai sensi dell'art. 1872 c.c., posto che essa può costituire il corrispettivo di un'alienazione patrimoniale che, pur assicurando una utilità aleatoria quanto all'ammontare concreto delle erogazioni che verranno eseguite, ha un valore economico agevolmente accertabile con riferimento a calcoli attuariali, secondo criteri riconosciuti dall'ordinamento giuridico;
” ( conformi Cassazione civile sez. trib. - 11/05/2018, n. 11434 ; Cassazione civile sez. trib. -
22/12/2014, n. 27179; Cassazione civile sez. trib. - 08/03/2013, n. 5886 ; Cassazione n. 3518 14 febbraio
2018).
La sentenza citata ha ad oggetto identica fattispecie rispetto a quella oggetto di questo giudizio, risolta negativamente dal contribuente con sentenza di questa Corte, confermata dalla Corte di Cassazione.
Consegue a ciò il rigetto del ricorso. La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in complessivi euro tremila oltre accessori.