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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 7219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7219 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 24156/2022 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 24156/2022 del Ruolo Generale Affari contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. Sig.ra Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa come in atti
[...]
- ATTRICE –
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa come in atti
- CONVENUTA -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132 c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea deduceva di essere comodataria di immobili ubicati in Napoli alla Via Toledo n. 156, primo piano, scala
D, dove esercita attività ricettiva turistica extralberghiera;
che in data 9.01.2022 si verificavano copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dal sovrastante immobile detenuto dalla subendo danni per un valore Controparte_1 complessivo di € 6.469,61; domandava che, affermata la responsabilità della società convenuta per i danni da essa sofferti, l'adito Tribunale condannasse la predetta al ristoro dei pregiudizi subiti.
Si costituiva la , la quale eccepiva il difetto di legittimazione attiva CP_1 della non essendo la stessa legittimata, in qualità di comodataria, a Parte_1 formulare domanda di risarcimento danni, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, stante la mancata prova che i richiesti danni fossero imputabili alla convenuta;
nel merito, sostanzialmente non contestava i fatti esposti in citazione, deducendo che nell'immediatezza la legale rapp.te della Controparte_1 con una propria collaboratrice, si recava nell'appartamento sottostante ove effettivamente veniva constatato un modesto gocciolamento d'acqua proveniente dai locali della chiedeva di essere autorizzata a chiamare in Controparte_2 causa la propria compagnia assicurativa, onde essere manlevata per tutto quanto fosse accertato a proprio carico, richiesta che però veniva disattesa dal G.I. in conseguenza della tardiva costituzione in giudizio.
La causa veniva istruita con l'espletamento di CTU.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, espletata la CTU, disposto lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c., la causa veniva riservata per la decisione.
Innanzitutto il comodatario in qualità di detentore qualificato avente, secondo le previsioni contrattuali, specifici obblighi di manutenzione anche straordinaria ed essendo comunque tenuto alla restituzione, alla cessazione del rapporto, del bene integro al proprietario, è legittimato a richiedere al danneggiante il risarcimento dei danni subiti dall'immobile oggetto del contratto. Infatti la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ingiusto spetta non soltanto al proprietario del bene
- 2 -
danneggiato, ma anche a colui che al momento del verificarsi del fatto illecito si trovava ad esercitare un potere materiale sulla res tale che, dal fatto del danneggiamento, ed indipendentemente dal titolo, possa comunque aver risentito un danno al suo patrimonio (Cass. 15233/2007; Cass. 5421/2000).
Parte attorea è dunque legittimata a richiedere alla danneggiante il risarcimento dei pregiudizi subiti in conseguenza del fenomeno infiltrativo per cui è causa.
Venendo ad esaminare il profilo inerente la titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, giova rilevare che, come è pacifico in causa e risulta, altresì, confermato anche dal nominato CTU, il fenomeno infiltrativo, non più in atto avendo parte attorea provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, proveniva dalla vasca da bagno della “Camera Borbone” dell'unità immobiliare soprastante della ed CP_1 ha interessato l'ambiente ingresso, l'ambiente disimpegno, l'ambiente ripostiglio e parte delle camere come rilevato dai video depositati in atti e dalle foto allegate.
L'ausiliario ha poi accertato che la percolazione di acqua dal soffitto dell'unità immobiliare della convenuta ha provocato danni alla tinteggiatura, alla centralina dell'impianto antincendio, ad alcune suppellettili, al mobilio e ad alcuni listelli di battiscopa.
Le esposte considerazioni consentono, quindi, di affermare l'esclusiva responsabilità della convenuta in ordine ai danni lamentati dalla parte attrice che quale custode ex art. 2051 c.c. dell'appartamento sovrastante risponde dei danni che siano derivati a terzi per difetto di manutenzione dell'immobile.
Venendo quindi alla concreta quantificazione del danno risarcibile, il c.t.u. ha proceduto ad una dettagliata e precisa stima delle opere necessarie e dei costi relativi, giungendo alla determinazione di una spesa complessiva pari ad € 3.185,90 (oltre
IVA), alla quale va aggiunto l'ammontare delle fatture delle spese documentate e ritenute dal ctu congruenti con l'evento pari ad € 2.111,21 per un totale complessivo di € 5.297,11. Tale perizia può essere integralmente condivisa sulla base delle convincenti motivazioni espresse dal CTU anche in ordine alla congruità delle spese documentate (cfr. pagg. 16 ss. della relazione).
- 3 -
Alla luce delle considerazioni svolte, la convenuta va condannata al pagamento in favore di parte attorea della somma di € 5.297,11, oltre IVA al 10% su € 3.185,90 se documentata, oltre interessi legali che in virtù del principio della domanda si liquidano con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale fino al momento della presente decisione.
In considerazione dell'esito della controversia, le spese del presente giudizio, incluse quelle di ctu già separatamente liquidate, seguono la soccombenza e liquidate ex DM
147/22 in base al valore della causa e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione 6^ Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 24156/2022, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione così provvede:
a)accoglie parzialmente la domanda attorea, e Condanna la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni in Controparte_1 favore di in persona del legale rapp.te p.t., quantificati nella Pt_1 Parte_1 misura complessiva di euro 5.297,11, oltre IVA al 10% su € 3.185,90 se documentata, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come determinati nella parte motiva della presente sentenza;
b)condanna parte convenuta al rimborso delle spese processuali in favore di parte attorea, liquidate in euro 230,00 per esborsi ed euro 2550,00 per compensi, oltre IVA
e CPA come per legge.
c) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, come liquidate in corso di causa;
Così deciso in Napoli, il 18 luglio 2025.
Il G.O.P.
(dott.ssa Rita Nissim)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVILE nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 24156/2022 del Ruolo Generale Affari contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. Sig.ra Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa come in atti
[...]
- ATTRICE –
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa come in atti
- CONVENUTA -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132 c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea deduceva di essere comodataria di immobili ubicati in Napoli alla Via Toledo n. 156, primo piano, scala
D, dove esercita attività ricettiva turistica extralberghiera;
che in data 9.01.2022 si verificavano copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dal sovrastante immobile detenuto dalla subendo danni per un valore Controparte_1 complessivo di € 6.469,61; domandava che, affermata la responsabilità della società convenuta per i danni da essa sofferti, l'adito Tribunale condannasse la predetta al ristoro dei pregiudizi subiti.
Si costituiva la , la quale eccepiva il difetto di legittimazione attiva CP_1 della non essendo la stessa legittimata, in qualità di comodataria, a Parte_1 formulare domanda di risarcimento danni, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, stante la mancata prova che i richiesti danni fossero imputabili alla convenuta;
nel merito, sostanzialmente non contestava i fatti esposti in citazione, deducendo che nell'immediatezza la legale rapp.te della Controparte_1 con una propria collaboratrice, si recava nell'appartamento sottostante ove effettivamente veniva constatato un modesto gocciolamento d'acqua proveniente dai locali della chiedeva di essere autorizzata a chiamare in Controparte_2 causa la propria compagnia assicurativa, onde essere manlevata per tutto quanto fosse accertato a proprio carico, richiesta che però veniva disattesa dal G.I. in conseguenza della tardiva costituzione in giudizio.
La causa veniva istruita con l'espletamento di CTU.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, espletata la CTU, disposto lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c., la causa veniva riservata per la decisione.
Innanzitutto il comodatario in qualità di detentore qualificato avente, secondo le previsioni contrattuali, specifici obblighi di manutenzione anche straordinaria ed essendo comunque tenuto alla restituzione, alla cessazione del rapporto, del bene integro al proprietario, è legittimato a richiedere al danneggiante il risarcimento dei danni subiti dall'immobile oggetto del contratto. Infatti la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ingiusto spetta non soltanto al proprietario del bene
- 2 -
danneggiato, ma anche a colui che al momento del verificarsi del fatto illecito si trovava ad esercitare un potere materiale sulla res tale che, dal fatto del danneggiamento, ed indipendentemente dal titolo, possa comunque aver risentito un danno al suo patrimonio (Cass. 15233/2007; Cass. 5421/2000).
Parte attorea è dunque legittimata a richiedere alla danneggiante il risarcimento dei pregiudizi subiti in conseguenza del fenomeno infiltrativo per cui è causa.
Venendo ad esaminare il profilo inerente la titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, giova rilevare che, come è pacifico in causa e risulta, altresì, confermato anche dal nominato CTU, il fenomeno infiltrativo, non più in atto avendo parte attorea provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, proveniva dalla vasca da bagno della “Camera Borbone” dell'unità immobiliare soprastante della ed CP_1 ha interessato l'ambiente ingresso, l'ambiente disimpegno, l'ambiente ripostiglio e parte delle camere come rilevato dai video depositati in atti e dalle foto allegate.
L'ausiliario ha poi accertato che la percolazione di acqua dal soffitto dell'unità immobiliare della convenuta ha provocato danni alla tinteggiatura, alla centralina dell'impianto antincendio, ad alcune suppellettili, al mobilio e ad alcuni listelli di battiscopa.
Le esposte considerazioni consentono, quindi, di affermare l'esclusiva responsabilità della convenuta in ordine ai danni lamentati dalla parte attrice che quale custode ex art. 2051 c.c. dell'appartamento sovrastante risponde dei danni che siano derivati a terzi per difetto di manutenzione dell'immobile.
Venendo quindi alla concreta quantificazione del danno risarcibile, il c.t.u. ha proceduto ad una dettagliata e precisa stima delle opere necessarie e dei costi relativi, giungendo alla determinazione di una spesa complessiva pari ad € 3.185,90 (oltre
IVA), alla quale va aggiunto l'ammontare delle fatture delle spese documentate e ritenute dal ctu congruenti con l'evento pari ad € 2.111,21 per un totale complessivo di € 5.297,11. Tale perizia può essere integralmente condivisa sulla base delle convincenti motivazioni espresse dal CTU anche in ordine alla congruità delle spese documentate (cfr. pagg. 16 ss. della relazione).
- 3 -
Alla luce delle considerazioni svolte, la convenuta va condannata al pagamento in favore di parte attorea della somma di € 5.297,11, oltre IVA al 10% su € 3.185,90 se documentata, oltre interessi legali che in virtù del principio della domanda si liquidano con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale fino al momento della presente decisione.
In considerazione dell'esito della controversia, le spese del presente giudizio, incluse quelle di ctu già separatamente liquidate, seguono la soccombenza e liquidate ex DM
147/22 in base al valore della causa e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione 6^ Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 24156/2022, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione così provvede:
a)accoglie parzialmente la domanda attorea, e Condanna la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni in Controparte_1 favore di in persona del legale rapp.te p.t., quantificati nella Pt_1 Parte_1 misura complessiva di euro 5.297,11, oltre IVA al 10% su € 3.185,90 se documentata, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come determinati nella parte motiva della presente sentenza;
b)condanna parte convenuta al rimborso delle spese processuali in favore di parte attorea, liquidate in euro 230,00 per esborsi ed euro 2550,00 per compensi, oltre IVA
e CPA come per legge.
c) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, come liquidate in corso di causa;
Così deciso in Napoli, il 18 luglio 2025.
Il G.O.P.
(dott.ssa Rita Nissim)
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