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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/06/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr.ssa Anna Maria TRACANNA - Consigliere dr. Massimo DE CESARE - Consigliere
all'udienza di discussione del 19 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 309/24 R.G.
TRA
Parte_1 elett.te domicil. in Martinsicuro (Te), Via Pola, n. 55 rappr. e dif. dall'Avv.to Tonino Cellini giusta procura in atti APPELLANTE E ; Controparte_1 elett.te domicil. in Teramo, Viale Mazzini n. 2 rappr. e dif. dall'Avv.to Carlo Fedele giusta procura in atti APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del 12.06.2024 del Tribunale di Teramo.
Conclusioni: come da atto di appello e da memoria di costituzione dell'appellata.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 15.07.2024 la società proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza emessa in data 12.06.2024, depositata in pari data e notificata in data 21.06.2024, con cui il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice
1 del lavoro, in accoglimento delle domande avanzate da , dipendente Controparte_1 della società con inquadramento al settimo livello del CCNL di categoria, aveva dichiarato illegittimo il trasferimento della ricorrente disposto dalla convenuta in data 15.09.2022 ed aveva condannato la società a riammettere in servizio la lavoratrice presso l'ufficio di provenienza, con adibizione alle precedenti mansioni o ad altre equivalenti.
L'appellante censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto ritorsivo il provvedimento sulla base di affermazioni che ne costituivano semplicemente il preambolo, senza considerare che il motivo illecito dev'essere esclusivo e determinante, mentre nel caso di specie l'istruttoria svolta aveva confermato la sussistenza delle esigenze poste a fondamento del trasferimento, avendo tutti i testimoni escussi confermato la criticità della situazione dell'ufficio di San Egidio alla Vibrata e non potendo il giudice sindacare le scelte effettuate dalla società per ovviarvi;
censurava, altresì, la sentenza per avere il Tribunale ritenuto dequalificanti le nuove mansioni assegnate alla ricorrente, senza considerare che per il personale inquadrato al settimo livello il coordinamento di altre risorse umane è solo eventuale e che la ricorrente era l'unica dipendente in grado, per la sua professionalità, di risolvere le problematiche emerse presso l'ufficio al quale era stata destinata.
Si costituiva in giudizio , la quale sosteneva la correttezza della Controparte_1 sentenza impugnata e chiedeva, pertanto, il rigetto del gravame.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo. Motivi della decisione
L'appello è infondato e dev'essere rigettato.
ha agito in giudizio con ricorso al Tribunale di Teramo Controparte_1 depositato in data 12.06.2024 esponendo che la ricorrente – dipendente dal 26.10.2004 della società che per conto dei Comuni , oltre ad Parte_1 Parte_2 occuparsi della raccolta e smaltimento dei R.S.U., gestisce il servizio di accertamento e riscossione della TARI, con inquadramento al 7° livello del CCNL di categoria ed assegnazione a TO, sede centrale della società, con funzioni di responsabile dell – in data 15.09.2022, all'atto del suo rientro in servizio dopo un CP_2 periodo di aspettativa non retribuita di tre mesi (richiesto per motivi di salute e regolarmente autorizzato dalla società), era stata trasferita presso il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata;
che il provvedimento aveva carattere ritorsivo, come emergeva dalla stessa lettera di trasferimento, nella quale si affermava che il periodo di aspettativa di cui la ricorrente aveva usufruito aveva “pregiudicato l'organizzazione e l'ordinato svolgimento dell'attività dell'ufficio da lei diretto” ed aveva comportato
“l'assegnazione delle mansioni da lei svolte ad altro dipendente”, ragion per cui
“attualmente nella sede di TO” la società non aveva “una mansione equivalente
2 rispetto alla sua qualifica da poterle assegnare”; che il trasferimento aveva, inoltre, comportato un palese demansionamento, in quanto presso la sede centrale di TO la ricorrente svolgeva mansioni di coordinatrice del settore “Ufficio Tributo”, gestendo l'attività di sei Comuni, “con supremazia gerarchica su numerosi dipendenti” ed esonero dal controllo (mediante timbratura del badge) dell'orario di lavoro, mentre presso il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata ella svolgeva mansioni di addetta allo sportello;
tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di dichiarare illegittimo il trasferimento e di ordinare la sua riammissione in servizio presso l'Ufficio di TO, con adibizione alle mansioni svolte precedentemente o ad altre equivalenti.
Nel costituirsi in giudizio, la società ha ribadito la legittimità del provvedimento impugnato, sostenendo che la ricorrente non dirigeva l bensì lo CP_2 coordinava;
che nell'Ufficio del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata la ricorrente svolgeva attività di sportello per tre giorni alla settimana, mentre negli altri giorni gestiva il back office, occupandosi, per il predetto Comune, di tutte le fasi di lavorazione della procedura TARI;
che la ricorrente, la quale risiedeva a Sant'Egidio alla Vibrata, aveva ripetutamente espresso il desiderio di poter lavorare nel Comune di residenza;
che l' di Sant'Egidio alla Vibrata era un ufficio problematico, CP_2 in quanto comprendeva numerose utenze non domestiche per le quali pervenivano continue richieste e lamentele, sia da parte degli amministratori locali, sia da parte degli imprenditori.
Il Tribunale, istruita la causa mediante escussione di tre testimoni;
ritenuto illecito il trasferimento, “in quanto intimato quale reazione dell'azienda alla legittima richiesta di aspettativa non retribuita formulata dalla parte ricorrente ed alla stessa accordata dalla società”; ritenuto che fossero “emersi plurimi elementi sintomatici” tali da dimostrare “da un lato la totale mancanza di effettiva sussistenza delle ragioni tecnico organizzative fondanti il trasferimento, nello specifico sotto il profilo del nesso di causalità, e dall'altro lato, l'evidente volontà, espressa nello stesso tenore letterale del provvedimento, di voler fare ricadere sulla ricorrente gli effetti organizzativi pregiudizievoli che la sua legittima assenza dal lavoro avevano causato all'azienda”; rilevato che “nella sua veste di coordinatrice” la ricorrente non aveva “mai svolto attività di sportello”, bensì “coordinava i dipendenti dell'ufficio TIA-TARES-TARI, all'interno del quale erano ricompresi gli sportelli di TO, OP, CI del Tronto, Alba DR e S. Egidio, presso cui, a turno, venivano assegnati i vari dipendenti nei giorni e negli orari di apertura” e nella sua veste di coordinatrice risolveva “le eventuali problematiche insorte, anche afferenti lo sportello di S. Egidio alla Vibrata, dal suo ufficio di TO”; ritenuto che “il tenore letterale del provvedimento [tradiva] già le intenzioni del datore di lavoro, nel senso che rende[va] esplicita la volontà di disporre il mutamento della sede lavorativa e delle mansioni (…) quale conseguenza degli effetti pregiudizievoli che l'assenza della dipendente per aspettativa non retribuita aveva creato alla società”, avendo la convenuta “ammesso che il trasferimento [era] stato adottato quale reazione all'esercizio del legittimo diritto di aspettativa non retribuita goduto dalla ricorrente”; ritenuto che “il
3 lavoratore che l'aveva sostituita nel periodo di assenza sarebbe dovuto tornare a svolgere la sua originaria mansione”, in quanto “le modifiche organizzative che
[erano] state poste in essere dall'azienda nel periodo di assenza della ricorrente avevano carattere temporaneo e non potevano essere di certo addebitate alla
e “la posizione lavorativa che la ricorrente ricopriva prima del suo CP_1 trasferimento doveva essere alla medesima riassegnata al suo rientro, non rilevando in alcun modo che nel periodo di assenza fosse stata sostituita da altro dipendente, atteso che tale assegnazione aveva solo carattere temporaneo con efficacia risolutiva alla data di rientro della titolare del posto”; rilevato che dall'istruttoria era effettivamente emerso “che l'ufficio di San Egidio alla Vibrata creasse delle problematiche (…) più complesse di quelle presenti in altri Comuni”, ma tali problematiche erano “presenti sin da prima del trasferimento della ricorrente ed erano dalla stessa gestite presso l'ufficio di TO”, mentre non risultava che le stesse fossero “venute meno con l'assegnazione della allo sportello di S. Egidio alla CP_1
Vibrata”; ritenute dequalificanti le nuove mansioni, in quanto, mentre prima del trasferimento la ricorrente “era assegnataria di mansioni di coordinamento dell'ufficio TIA-TARES-TARI, composto da circa 4-5 dipendenti, che comprendeva ben cinque Comuni (…) lavorava in stretta collaborazione con il direttore generale, non svolgeva attività di sportello ed era (…) esonerata dalla timbratura” del badge, a seguito del suo trasferimento ella era “stata assegnata a mansioni basilari di sportello (…) oltre alle attività di fatturazione e gestione ordinaria del tributo (…) incongrue rispetto al livello di inquadramento posseduto”, mentre “le restanti attività di gestione del tributo (incassi, solleciti, accertamenti)” venivano svolte da sempre “presso la sede centrale di TO”; rilevato che la ricorrente non risultava aver mai avanzato istanze “per avvicinarsi al luogo di residenza”; tanto premesso, ha dichiarato illegittimo il trasferimento ed ha condannato la società a riammettere in servizio la ricorrente presso la sede di TO, con adibizione alle mansioni precedentemente svolte o ad altre equivalenti.
censura la sentenza per avere il Tribunale ritenuto ritorsivo il Parte_1 provvedimento sulla base di affermazioni che ne costituiscono semplicemente il preambolo, senza considerare che il motivo illecito dev'essere esclusivo e determinante, mentre nel caso di specie l'istruttoria svolta ha confermato la sussistenza delle esigenze poste a fondamento del trasferimento, avendo tutti i testimoni escussi confermato la criticità della situazione dell'ufficio di San Egidio alla Vibrata e non potendo il giudice sindacare le scelte effettuate dalla società per ovviarvi;
censura, altresì, la sentenza per avere il Tribunale ritenuto dequalificanti le nuove mansioni assegnate alla ricorrente, senza considerare che per il personale inquadrato al settimo livello il coordinamento di altre risorse umane è solo eventuale e che la ricorrente è l'unico dipendente in grado, per la sua professionalità, di risolvere le problematiche emerse presso l'ufficio al quale è stata destinata.
Le censure sono infondate.
4 E' certamente vero che “il giudice prima di poter valutare il carattere ritorsivo
o meno del trasferimento” deve “accertare preliminarmente la ricorrenza o meno delle ragioni giustificative” del provvedimento, in quanto il motivo ritorsivo rende nullo l'atto soltanto qualora sia “unico e determinante”, ragion per cui la ritorsività dev'essere esclusa a priori laddove ricorrano “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” idonee, ai sensi dell'art. 2103 C.C., a giustificare il trasferimento (cfr. pag. 13) dell'atto di appello), ma è altrettanto vero che, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha correttamente verificato ed escluso la sussistenza di simili ragioni.
Invero, la lettera di trasferimento ha il seguente, letterale, tenore: “considerato:
- il periodo di aspettativa per motivi personali di cui ella ha usufruito dal 16 giugno 2022 per tre mesi consecutivi che ha pregiudicato l'organizzazione e l'ordinato svolgimento dell'attività dell'ufficio da lei diretto e ha comportato la necessità, da parte dell'azienda, di una modifica dell'assetto organizzativo con l'assegnazione delle mansioni da lei svolte ad altro dipendente;
- che alla luce di quanto sopra esposto, la attualmente nella sede di TO (TE) non ha una mansione Parte_1 equivalente rispetto alla sua qualifica da poterle assegnare, pena un demansionamento rispetto alle mansioni da lei da ultimo svolte;
- che la società ha gravi problemi tecnico-organizzativi presso la sede di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), ove la medesima società ha in gestione il Tributo TARI del predetto Ente, in relazione alle problematiche relative alla gestione TARI del predetto Comune relativamente: alle modalità di riscossione coattiva del Tributo TARI in quanto unico Ente a gestirlo con l'Agenzia delle Entrate;
alle richieste da parte di molte utenze non domestiche relative all'uscita dal servizio pubblico di raccolta RSU”, con conseguente “necessità di un lavoro professionale specializzato all'individuazione delle aree assoggettabili al tributo TARI, con relativa riclassificazione per categoria delle utenze richiedenti di cui al D.Lgs 118/2020 e del regolamento comunale di gestione del tributo TARI;
- che la prestazione lavorativa presso tale sede risulta rientrante nella medesima categoria legale rispetto al livello di inquadramento con la continuazione delle medesime mansioni lavorative precedentemente svolte presso la sede aziendale della scrivente di TO (TE); - che la retribuzione resta invariata (…); - che, in ultimo (…) lei abita e ha domicilio presso il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) e ciò le determina un indubbio vantaggio economico e di gestione del tempo libero (…): Viste le sue qualifiche e l'attuale inquadramento contrattuale corrispondente ad un liv. 7 del CCNL FISE ASSOAMBIENTE;
con la presente, le comunichiamo che a partire dal 17/10/2022 per ragioni di carattere tecnico-organizzativo sopra descritte, le viene assegnata la conduzione complessiva di tutte le attività gestionali del Tributo TARI del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE)”, da svolgere “presso l'ufficio del Tributo Tari della scrivente società sito presso la sede Municipale in Piazza Umberto I, 26 a Sant'Egidio alla Vibrata (TE)” (cfr. doc. n. 1) fascicolo parte attrice di primo grado).
Ebbene, dalla lettura del provvedimento emerge che il trasferimento è stato disposto sulla base di due presupposti e per due concorrenti motivi.
5 Il primo presupposto è che l'assenza della aveva “pregiudicato CP_1
l'organizzazione e l'ordinato svolgimento dell'attività dell'ufficio” TARI “diretto” dalla medesima ed aveva “comportato la necessità, da parte dell'azienda, di una modifica dell'assetto organizzativo”, con assegnazione ad altro dipendente delle funzioni di direzione dell'Ufficio: il secondo presupposto è che “la prestazione lavorativa presso” la sede di destinazione rientrava “nella medesima categoria legale rispetto al livello di inquadramento” della lavoratrice e comportava “la continuazione delle medesime mansioni lavorative precedentemente svolte presso la sede aziendale (…) di TO”.
Ebbene, il primo presupposto è stato correttamente considerato dal giudice di prime cure come un indice rivelatore della natura ritorsiva del provvedimento: infatti, poiché la si è limitata ad esercitare un proprio diritto (usufruire di un periodo CP_1 di aspettativa non retribuita per motivi personali), peraltro previa espressa autorizzazione del datore di lavoro (che, ove incompatibile con le esigenze dell'Ufficio, ben avrebbe potuto rigettare la relativa istanza), il riferimento al pregiudizio arrecato all'organizzazione della società non ha altra ragion d'essere se non quella di esprimere (l'ingiustificato) disappunto del datore di lavoro per una legittima scelta, assecondata dalla stessa direzione aziendale.
Il secondo presupposto, invece, non sussiste: infatti, non è affatto vero né che a seguito del trasferimento la ha continuato a svolgere le medesime mansioni CP_1 svolte in precedenza, né che le nuove mansioni siano comunque riconducibili al suo livello di inquadramento.
Sotto il primo profilo, è ampiamente provato che presso la sede aziendale di TO la dirigeva l della società, coordinando il lavoro del CP_1 CP_2 personale ivi addetto (pari a quattro o cinque unità) e seguendo l'attività di accertamento e riscossione del tributo in cinque Comuni (ivi compreso il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata), senza svolgere attività di sportello e rapportandosi al direttore generale (nonché unico dirigente) della società, sig. (in tal CP_3 senso, cfr., in particolare, deposizione teste , dipendente della società Testimone_1 addetta al settore risorse umane, la quale ha dichiarato: “fino al 31/5/2022 la ricorrente dirigeva il settore 'Ufficio Tributo Poliservice' (…) come si evince dalla nota di trasferimento dove il direttore della resistente dichiara espressamente '… dell'ufficio da lei diretto' (…); l'unico dirigente era , il quale dirigeva tutti gli uffici, CP_3
e l'unico ad avere il potere di firma. Ci sono poi coordinatori e capi uffici di settore, la ricorrente era capo ufficio del settore Tari, coordinava altri dipendenti, 4-5 dipendenti circa”; conforme la deposizione del teste , impiegato Testimone_2 dell di TO, il quale ha dichiarato: “la ricorrente (…) ha lavorato a CP_2
TO come coordinatrice, smistava il lavoro all'interno (…) del gruppo ) CP_2
Prima della ricorrente lo sportello di S. Egidio veniva gestito a turni, a seconda delle esigenze ed indicazioni della ricorrente. (…) allo sportello dei vari Comuni venivamo assegnati a rotazione, in base alle indicazioni della (…) Prima CP_1
6 dell'aspettativa la ricorrente gestiva i seguenti Comuni: TO, S. Egidio, Alba DR, OP, S. Omero. Ci coordinava e gestiva il nostro lavoro, smistava il lavoro (…) Prima dell'aspettativa la ricorrente non ha mai lavorato allo sportello, se non proprio agli inizi del rapporto di lavoro (…) Quando ero allo sportello di S. Egidio, non sempre, gli amministratori locali venivano per espormi le varie problematiche, alle quali non sapevo rispondere e quindi riferivo alla ricorrente quando rientravo in ufficio. Poi valutavano loro, la ricorrente ed il direttore, concertavano insieme le soluzioni da adottare”, circostanze sostanzialmente confermate anche dal teste , attuale coordinatore dell'Ufficio TARI, Testimone_3 il quale, sul punto, ha dichiarato che la “coordinava l'ufficio Tari (…) CP_1 coordinava i vari sportelli siti nei vari Comuni della (…) Non svolgeva Parte_1 attività di sportello vera e propria, però se veniva qualcuno per appuntamenti particolari, in caso di mancanza di qualcuno allo sportello, poteva succedere che andava lei, era raro, non succedeva quasi mai, ma poteva succedere (…) Prima che andasse la ricorrente, a S. Egidio c'era lo sportellista di turno, un collega, un normale impiegato, non era autonomo, era gestito da TO. Veniva gestito dalla coordinatrice, che era sempre la ), mentre nella sede di Sant'Egidio alla CP_1
Vibrata, nella quale è stata trasferita, la ricorrente lavora da sola e si occupa esclusivamente dell'attività di riscossione del tributo per conto del predetto Comune, svolgendo sia attività di sportello (c.d. front office), sia attività di back office (in tal senso, cfr. deposizione teste , la quale sul punto ha dichiarato: “a S. Egidio è Tes_1
l'unica addetta, non coordina alcun altro dipendente, effettua sia il back office che il front office, ovvero l'attività di sportello, a S. Egidio lo sportello è aperto credo il lunedì, il mercoledì ed un altro giorno”).
Sotto il secondo profilo, è vero che, in base al CCNL di categoria, “i lavoratori inquadrati al 7° livello (…) non devono necessariamente coordinare altri lavoratori” (cfr. pag. 27) dell'atto di appello), ma è altrettanto vero che il personale di settimo livello deve comunque svolgere mansioni direttive, mentre il profilo professionale dell'addetto allo sportello è inquadrato al quarto livello del CCNL, al quale appartiene il personale con mansioni d'ordine.
Infatti, in base al CCNL Fise Assoambiente, appartengono al settimo livello i
“lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione con i responsabili di livello superiore, che sulla base di direttive generali e con la preparazione professionale richiesta, predispongono programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché i relativi piani di lavoro, individuando e sviluppando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori delle unità organizzative di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili” e tra i relativi profili professionali è espressamente prevista la figura del “capo settore”; al quarto livello, invece, appartengono i “lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di
7 procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico- pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate” e tra i relativi profili professionali è espressamente prevista la figura del lavoratore
“addetto allo sportello con il pubblico per il disbrigo delle pratiche relative all'applicazione della tariffa rifiuti”.
Ciò posto, poiché dopo il trasferimento la è stata adibita in via CP_1 sistematica e continuativa (anche se non esclusiva) ad attività di sportello (svolta per tre giorni a settimana), contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della società, le nuove mansioni non sono affatto riconducibili al livello di inquadramento della lavoratrice.
Né vale eccepire che presso l'ufficio di Sant'Egidio alla Vibrata la “si CP_1 occupa dell'intera sequela procedimentale del tributo Tari” (cfr. pag. 28 dell'atto di appello) e che “le mansioni originarie rimangono prevalenti, sia da un punto di vista quantitativo, sia in relazione alla complessità professionale rispetto all'attività di sportellista” (cfr. pag. 31) del medesimo atto): infatti, l'atto di appello non censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale afferma che la è stata “relegata per lo CP_1 più ad attività di sportello e fatturazione (…) venendosi svolte da sempre le restanti attività di gestione del Tributo (incassi, solleciti, accertamenti) presso la sede centrale di TO” ed, in ogni caso, l'adibizione ad attività proprie di un livello di inquadramento inferiore è legittima soltanto se effettuata in via del tutto sporadica e marginale (in tal senso, cfr. Cass. Lav., 29.03.2019, n. 8910, secondo la quale “ai fini della verifica del legittimo esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro, l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, ma il lavoratore, per motivate e contingenti esigenze aziendali, può essere adibito anche a compiti inferiori purché marginali rispetto a quelli propri del suo livello”; nello stesso senso, cfr. Cass. Lav., 02.05.2003, n. 6714, secondo la quale “una volta che l'attività prevalente e assorbente del lavoratore rientri fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza, non viola i limiti esterni dello "ius variandi" del datore di lavoro, ne' frustra la funzione di tutela della professionalità l'adibizione del lavoratore stesso a mansioni inferiori, purché si tratti di mansioni che, oltre ad essere marginali e accessorie rispetto a quelle di competenza, non rientrino nella competenza specifica di altri lavoratori di professionalità meno elevata”), presupposto che nel caso di specie palesemente non sussiste.
Quanto al fatto che “con il provvedimento oggetto di causa si è operata una modifica dell'assetto organizzativo aziendale per cui il lavoratore può essere assegnato anche a mansioni inferiori ex art. 2103 comma 3 c.c.”, in quanto “l'azienda ha adottato una riorganizzazione dell'ufficio Tari di TO sulla scorta della necessità di risolvere i problemi delle attività industriali di S. Egidio alla Vibrata” (cfr. pag. 31 dell'atto di appello), è sufficiente rilevare che ai sensi dell'art. 2103 II
8 CO. C.C., la modifica degli assetti organizzativi aziendali autorizza l'assegnazione di mansioni di un solo livello inferiore al livello di inquadramento del lavoratore, mentre l'attività di addetto allo sportello è di tre livelli inferiore al livello di inquadramento della CP_1
Venendo, allora, all'esame delle ragioni tecniche, organizzative e produttive poste a fondamento del provvedimento, la prima è l'impossibilità di assegnare alla presso la sede di TO, una mansione “equivalente rispetto alla sua CP_1 qualifica”, essendo state le sue mansioni nelle more assegnate “ad altro dipendente”; la seconda è l'esistenza di “gravi problemi tecnico-organizzativi presso la sede di Sant'Egidio alla Vibrata”.
Ebbene, la prima ragione è palesemente insussistente: infatti, l'assegnazione a
– dipendente inquadrato al sesto livello del CCNL di Testimone_3 Parte_1 categoria, già collaboratore della nella gestione dell'Ufficio – delle mansioni CP_1 di coordinatore dell'Ufficio TARI durante il periodo di assenza della per CP_1 aspettativa, proprio in quanto adottato per sostituire personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto aveva carattere necessariamente transitorio ed avrebbe dovuto esaurire la sua efficacia all'atto del rientro in servizio della con conseguente riassegnazione a quest'ultima delle funzioni di CP_1 direzione dell'ufficio e al delle funzioni di collaboratore della medesima Tes_3
(considerato che ai sensi dell'art. 2103 C.C., lo svolgimento di mansioni superiori in sostituzione di personale temporaneamente assente non fa maturare alcun diritto all'inquadramento superiore).
La seconda ragione, ancorché sussistente, è inidonea a giustificare il provvedimento adottato, stante il carattere dequalificante delle nuove mansioni assegnate alla lavoratrice.
Pertanto, quand'anche si volesse ritenere sufficiente, ai fini della legittimità del trasferimento, l'esistenza dell'esigenza rappresentata presso la sede di destinazione ed irrilevante l'inutilizzabilità della prestazione lavorativa nella sede di provenienza (in tal senso, cfr. Cass. Lav., 30.05.2016, n. 11126; in senso contrario, cfr., però, Cass. Lav., 22.03.2005, n. 6117, relativa ad un caso in cui era stata ritenuta “non provata l'impossibilità di utilizzare il lavoratore presso la sede di partenza, costituente ragione principale del trasferimento, pur in presenza di prova delle necessità produttive nella sede di destinazione”, secondo la quale “in tema di trasferimento di dipendente, dal principio secondo cui il controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento datoriale a norma dell'art. 2103 del cod. civ. - volto all'accertamento della sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive affermate dal datore di lavoro e di cui è tenuto a dimostrare la sussistenza - deve effettuarsi anche alla luce dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 del cod. civ., discende che, qualora il datore di lavoro abbia allegato l'esistenza di una pluralità di ragioni, ordinate secondo una scala di priorità, non può
9 limitarsi a provare solo la ragione secondaria omettendo la prova di quella principale”), il trasferimento dovrebbe comunque ritenersi illegittimo.
Erra, di conseguenza, l'appellante quando afferma che “quand'anche si volesse ritenere la sussistenza dell'intento ritorsivo lo stesso non è stato l'unico motivo determinante della volontà datoriale di trasferimento della lavoratrice in presenza di una chiara ragione giustificativa data dalle comprovate ragioni tecnico- organizzative” del provvedimento (cfr. pag. 35) e 36) dell'atto di appello).
Correttamente, perciò, il giudice di prime cure, esclusa l'esistenza di ragioni tecnico-organizzative idonee a giustificare il trasferimento, ha ritenuto il riferimento ai problemi organizzativi creati dall'assenza della lavoratrice come sintomatico del carattere ritorsivo del provvedimento, “intimato quale reazione dell'azienda alla legittima richiesta di aspettativa non retribuita formulata dalla parte ricorrente ed alla stessa accordata dalla società”.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, pertanto, ritenersi infondato e deve, di conseguenza, essere rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo, in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello;
condanna l'appellante alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 3473,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
L'Aquila, 19 giugno 2025 Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)
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