TRIB
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 03/09/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
2325/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 2325/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Pozzani ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti 1) pronunciare sentenza in merito allo scioglimento del matrimonio dei IG.ri nato a [...] il [...] e residente a [...] in Via Scaligera n.° 27/29 - C.Fisc. C.F._1
e (C.Fisc. ) nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...]29 con riguardo al matrimonio contratto il 23/06/2012 nel Comune di NA (PD) con atto registrato nei Registri di Stato Civile di detto Comune all'Atti n. 9 parte 2 serie A – anno 2012 – Ufficio 1 del Comune di Montagna.
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NA (PD) di procedere alla annotazione della sentenza.
3) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti nulla pretendendo l'una dall'altra a titolo di assegno divorzile reciproco.
- l'abitazione coniugale, concessa ai coniugi in comodato gratuito dai genitori della SI , è assegnata a quest'ultima che vi abiterà con i figli. In Parte_2
1 ogni caso, la stessa ha intenzione, entro il 31.10.2024, di trasferirsi in un altro immobile unitamente ai figli;
non appena sarà stipulato il contratto di locazione, se ne darà pronta comunicazione al SI. Pt_1
Dopo che la SI si sarà trasferita con i figli nella nuova Parte_2 abitazione, il IG. potrà riprendere i propri beni mobili ed arredi Parte_1 presenti nell'ex casa coniugale. In ogni caso il IG. sino all'effettivo rilascio Pt_1 dell'immobile adibito a casa coniugale, da parte della IG.ra , potrà Pt_2 frequentare/pernottare (al fine di poter stare con i figli) in una stanza separata presso l'abitazione.
- I beni mobili (arredi) che si trovano all'interno dell'abitazione coniugale verranno divisi al 50% ciascuno tra i coniugi secondo quanto verrà concordato;
la SI
rappresenta che al momento del rilascio dell'immobile (casa coniugale), Pt_2 verranno lasciati all'interno i beni realizzati su misura mentre, in considerazione alle preminenti eSIenze della famiglia, porterà con sé la rete e il materasso del proprio letto, i materassi dei bambini, il divano, il televisore (quello della camera da letto), il tavolo da pranzo con le sedie, la lavatrice ed asciugatrice, provvedendo ad acquistare nuovi arredi per l'allestimento della camera dei figli, così come per la cucina e gli elettrodomestici.
- abbonamenti e connessioni: SKY verrà chiuso e solo NETFLIX risulterà a carico esclusivo della IG.ra così come le bollette delle utenze Parte_2 dell'abitazione coniugale. PIANO GENITORIALE COMPLESSIVO PER I FIGLI
- I figli e sono affidati ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre ove manterranno la residenza.
- Ciascun genitore avrà facoltà di sentire i figli telefonicamente in videochiamata tu0 i giorni, quando i minori sono con l'altro genitore, e comunque tendenzialmente intorno alle 20,30.
- Il padre avrà facoltà di stare con i figli tre giorni alla settimana (martedì, mercoledì e giovedì) dal termine dell'orario scolastico prelevandoli presso l'istituto scolastico (o facendoli prelevare da persone di fiducia), con possibilità di pernottamento (che avverrà presso l'abitazione dai suoceri e/o presso l'abitazione ex coniugale all'atto del rilascio da parte della IG.ra ), con Parte_2 accompagnamento a scuola dei figli il giorno dopo. Con almeno due giorni di anticipo, invece, la SI avviserà il SInor laddove dovesse tenere Pt_2 Pt_1
i figli con sé nei giorni di visita previsti.
-Qualora un genitore comunichi la propria assenza/impedimento all'altro con riguardo alla possibilità di prendere/portare i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivi delegherà in primis: l'altro genitore, i nonni materni o paterni, fratelli/sorelle/altri parenti, baby-sitter.
- Il padre avrà facoltà di stare con i figli due week end alternati al mese, dal venerdì pomeriggio dal termine dell'orario scolastico con accompagnamento la domenica sera alle 21:00 fatto salvo eventuale diverso accordo tra le parti, nonché
* nelle festività natalizie per una se0mana ciascuno alternando il Natale ed il Capodanno con decorrenza dal 2025 (dal 25/12/2025 fino alla mattina del 31/12/2025 con la madre e dalla mattina del 31/12/2026 al 06/01/2026 con il padre, salvi migliori accordi tra i genitori;
2 * nelle festività Pasquali per 3 giorni alterna_ con alternanza del giorno di Pasqua e di Pasquetta;
* per 15 giorni anche non consecutivi per le vacanze estive con termine per la comunicazione del periodo per entrambi i genitori entro il 31/05 di ogni anno.
- Il SI. è tenuto a corrispondere alla SI.ra , entro il Parte_1 Parte_2 giorno 1 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo complessivo di € 700,00- (350,00 per ogni figlio), oltre al 60% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona.
- Quando la IG.ra lascerà l'attuale abitazione, l'importo del mantenimento Pt_2 per i figli a carico del SI. rimarrà sempre a € 700,00, in quanto il IG. Pt_1 Pt_1 potrà permanere presso l'attuale abitazione di proprietà della madre della IG.ra ed avere la possibilità di tenere con sé i figli con pernottamento Parte_2 anche per tre giorni a se0mana oltre i week end alternati.
- Il SI. corrisponderà quanto dovuto a _tolo di contributo al Parte_1 mantenimento ordinario e straordinario dei figli nel c/c acceso presso il conto corrente il cui Iban sarà comunicato dalla SI.ra . Pt_2
- L'assegno unico per i figli, che attualmente ammonta ad € 100,00, sarà integralmente attribuito alla madre, anche qualora dovesse aumentare, a partire da quando la IG.ra lascerà l'attuale abitazione. Detto assegno andrà ad Pt_2 aggiungersi al contributo al mantenimento dovuto dal SI. per i figli. Pt_1
- I coniugi si prestano sin d'ora il consenso per il rilascio dei documenti identificativi dei genitori e dei figli (a titolo esemplificativo e non esaustivo: c.i. – codice fiscale
– passaporto etc.).
- I coniugi si impegnano a intraprendere un percorso psicologico e genitoriale per il periodo che sarà necessario in aiuto e supporto dei figli. All'uopo verrà individuato un consulente che abbia competenze e specializzazione per i minori.
- I genitori potranno concordare quando i figli permarranno con i nonni materni e paterni anche con possibilità di pernottamento presso la loro abitazione in supporto ed ausilio dei genitori.
- Per le gite e/o pernottamenti dei figli, i genitori si obbligano reciprocamente a fornirsi ogni dato/informazione utile al fine di poter avere contezza ove i bambini si troveranno e con quali persone.
- spese di lite compensate.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 10-7-2025 avanti il Tribunale di Rovigo, Pt_1
e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la pronuncia
[...] Parte_2 di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 23-6-2012 a NA (PD), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NA (PD) al n. 9, Parte II, Serie A, anno 2012, e deducevano che:
- dall'unione erano nati i figli e , rispettivamente il 9-9-2010 e il 7-5- Per_2 Per_1 2015;
- con la sentenza n. 1201/2024, depositata l'11-9-2024, il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza;
3 - sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente deSInava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 3-9-2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Il giorno 3-9-2025 le parti sono comparse spontaneamente innanzi al giudice relatore, che ha rimesso la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 1201/2024, depositata l'11-9-2024, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse dei figli e , entrambi minori d'età. Per_2 Per_1
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2325/ 2025 R.G. promossa da Pt_1
e da , con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in data 23-6-2012 a NA (PD), trascritto
[...] Parte_2 nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NA (PD) al n. 9, Parte II, Serie A, anno 2012;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
4 - prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 3 settembre 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 2325/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Pozzani ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti 1) pronunciare sentenza in merito allo scioglimento del matrimonio dei IG.ri nato a [...] il [...] e residente a [...] in Via Scaligera n.° 27/29 - C.Fisc. C.F._1
e (C.Fisc. ) nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...]29 con riguardo al matrimonio contratto il 23/06/2012 nel Comune di NA (PD) con atto registrato nei Registri di Stato Civile di detto Comune all'Atti n. 9 parte 2 serie A – anno 2012 – Ufficio 1 del Comune di Montagna.
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di NA (PD) di procedere alla annotazione della sentenza.
3) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti nulla pretendendo l'una dall'altra a titolo di assegno divorzile reciproco.
- l'abitazione coniugale, concessa ai coniugi in comodato gratuito dai genitori della SI , è assegnata a quest'ultima che vi abiterà con i figli. In Parte_2
1 ogni caso, la stessa ha intenzione, entro il 31.10.2024, di trasferirsi in un altro immobile unitamente ai figli;
non appena sarà stipulato il contratto di locazione, se ne darà pronta comunicazione al SI. Pt_1
Dopo che la SI si sarà trasferita con i figli nella nuova Parte_2 abitazione, il IG. potrà riprendere i propri beni mobili ed arredi Parte_1 presenti nell'ex casa coniugale. In ogni caso il IG. sino all'effettivo rilascio Pt_1 dell'immobile adibito a casa coniugale, da parte della IG.ra , potrà Pt_2 frequentare/pernottare (al fine di poter stare con i figli) in una stanza separata presso l'abitazione.
- I beni mobili (arredi) che si trovano all'interno dell'abitazione coniugale verranno divisi al 50% ciascuno tra i coniugi secondo quanto verrà concordato;
la SI
rappresenta che al momento del rilascio dell'immobile (casa coniugale), Pt_2 verranno lasciati all'interno i beni realizzati su misura mentre, in considerazione alle preminenti eSIenze della famiglia, porterà con sé la rete e il materasso del proprio letto, i materassi dei bambini, il divano, il televisore (quello della camera da letto), il tavolo da pranzo con le sedie, la lavatrice ed asciugatrice, provvedendo ad acquistare nuovi arredi per l'allestimento della camera dei figli, così come per la cucina e gli elettrodomestici.
- abbonamenti e connessioni: SKY verrà chiuso e solo NETFLIX risulterà a carico esclusivo della IG.ra così come le bollette delle utenze Parte_2 dell'abitazione coniugale. PIANO GENITORIALE COMPLESSIVO PER I FIGLI
- I figli e sono affidati ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre ove manterranno la residenza.
- Ciascun genitore avrà facoltà di sentire i figli telefonicamente in videochiamata tu0 i giorni, quando i minori sono con l'altro genitore, e comunque tendenzialmente intorno alle 20,30.
- Il padre avrà facoltà di stare con i figli tre giorni alla settimana (martedì, mercoledì e giovedì) dal termine dell'orario scolastico prelevandoli presso l'istituto scolastico (o facendoli prelevare da persone di fiducia), con possibilità di pernottamento (che avverrà presso l'abitazione dai suoceri e/o presso l'abitazione ex coniugale all'atto del rilascio da parte della IG.ra ), con Parte_2 accompagnamento a scuola dei figli il giorno dopo. Con almeno due giorni di anticipo, invece, la SI avviserà il SInor laddove dovesse tenere Pt_2 Pt_1
i figli con sé nei giorni di visita previsti.
-Qualora un genitore comunichi la propria assenza/impedimento all'altro con riguardo alla possibilità di prendere/portare i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivi delegherà in primis: l'altro genitore, i nonni materni o paterni, fratelli/sorelle/altri parenti, baby-sitter.
- Il padre avrà facoltà di stare con i figli due week end alternati al mese, dal venerdì pomeriggio dal termine dell'orario scolastico con accompagnamento la domenica sera alle 21:00 fatto salvo eventuale diverso accordo tra le parti, nonché
* nelle festività natalizie per una se0mana ciascuno alternando il Natale ed il Capodanno con decorrenza dal 2025 (dal 25/12/2025 fino alla mattina del 31/12/2025 con la madre e dalla mattina del 31/12/2026 al 06/01/2026 con il padre, salvi migliori accordi tra i genitori;
2 * nelle festività Pasquali per 3 giorni alterna_ con alternanza del giorno di Pasqua e di Pasquetta;
* per 15 giorni anche non consecutivi per le vacanze estive con termine per la comunicazione del periodo per entrambi i genitori entro il 31/05 di ogni anno.
- Il SI. è tenuto a corrispondere alla SI.ra , entro il Parte_1 Parte_2 giorno 1 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo complessivo di € 700,00- (350,00 per ogni figlio), oltre al 60% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona.
- Quando la IG.ra lascerà l'attuale abitazione, l'importo del mantenimento Pt_2 per i figli a carico del SI. rimarrà sempre a € 700,00, in quanto il IG. Pt_1 Pt_1 potrà permanere presso l'attuale abitazione di proprietà della madre della IG.ra ed avere la possibilità di tenere con sé i figli con pernottamento Parte_2 anche per tre giorni a se0mana oltre i week end alternati.
- Il SI. corrisponderà quanto dovuto a _tolo di contributo al Parte_1 mantenimento ordinario e straordinario dei figli nel c/c acceso presso il conto corrente il cui Iban sarà comunicato dalla SI.ra . Pt_2
- L'assegno unico per i figli, che attualmente ammonta ad € 100,00, sarà integralmente attribuito alla madre, anche qualora dovesse aumentare, a partire da quando la IG.ra lascerà l'attuale abitazione. Detto assegno andrà ad Pt_2 aggiungersi al contributo al mantenimento dovuto dal SI. per i figli. Pt_1
- I coniugi si prestano sin d'ora il consenso per il rilascio dei documenti identificativi dei genitori e dei figli (a titolo esemplificativo e non esaustivo: c.i. – codice fiscale
– passaporto etc.).
- I coniugi si impegnano a intraprendere un percorso psicologico e genitoriale per il periodo che sarà necessario in aiuto e supporto dei figli. All'uopo verrà individuato un consulente che abbia competenze e specializzazione per i minori.
- I genitori potranno concordare quando i figli permarranno con i nonni materni e paterni anche con possibilità di pernottamento presso la loro abitazione in supporto ed ausilio dei genitori.
- Per le gite e/o pernottamenti dei figli, i genitori si obbligano reciprocamente a fornirsi ogni dato/informazione utile al fine di poter avere contezza ove i bambini si troveranno e con quali persone.
- spese di lite compensate.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 10-7-2025 avanti il Tribunale di Rovigo, Pt_1
e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la pronuncia
[...] Parte_2 di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 23-6-2012 a NA (PD), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NA (PD) al n. 9, Parte II, Serie A, anno 2012, e deducevano che:
- dall'unione erano nati i figli e , rispettivamente il 9-9-2010 e il 7-5- Per_2 Per_1 2015;
- con la sentenza n. 1201/2024, depositata l'11-9-2024, il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza;
3 - sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente deSInava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 3-9-2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Il giorno 3-9-2025 le parti sono comparse spontaneamente innanzi al giudice relatore, che ha rimesso la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 1201/2024, depositata l'11-9-2024, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse dei figli e , entrambi minori d'età. Per_2 Per_1
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2325/ 2025 R.G. promossa da Pt_1
e da , con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in data 23-6-2012 a NA (PD), trascritto
[...] Parte_2 nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NA (PD) al n. 9, Parte II, Serie A, anno 2012;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
4 - prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 3 settembre 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
5