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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2389/2024 V.G. su domanda congiunta avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata ad [...] il [...], C.F: elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Avellino alla via Tagliamento n° 43 presso lo studio dell'avv. Stefania Labruna, che la rappresenta e difende e nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Benevento alla via Torre Alfieri presso lo studio C.F._2 dell'avv. Vincenzo Altieri che lo rappresenta e difende;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. il 17.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.10.2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 13.05.2023 e che dalla loro unione non sono nati figli, hanno esposto che, la separazione consensuale è stata omologata dal Tribunale di Avellino in data 21.02.2024, e che dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale di Avellino sono trascorsi i termini di legge senza che sia stata ricostruita l'unione coniugale.
1/2 Con note scritte depositate per l'udienza del 12.12.2024, le parti si sono riportate alle condizioni indicate nel ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
La domanda congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie, infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione.
Sulle suesposte considerazioni il Collegio prende atto degli accordi intervenuti tra le parti che non risultano in contrasto con le norme imperative.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti tenuto conto dell'esito concordato della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1 lle condizioni di cui al ricorso;
[...]
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.01.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2389/2024 V.G. su domanda congiunta avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata ad [...] il [...], C.F: elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Avellino alla via Tagliamento n° 43 presso lo studio dell'avv. Stefania Labruna, che la rappresenta e difende e nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Benevento alla via Torre Alfieri presso lo studio C.F._2 dell'avv. Vincenzo Altieri che lo rappresenta e difende;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. il 17.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.10.2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 13.05.2023 e che dalla loro unione non sono nati figli, hanno esposto che, la separazione consensuale è stata omologata dal Tribunale di Avellino in data 21.02.2024, e che dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale di Avellino sono trascorsi i termini di legge senza che sia stata ricostruita l'unione coniugale.
1/2 Con note scritte depositate per l'udienza del 12.12.2024, le parti si sono riportate alle condizioni indicate nel ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
La domanda congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie, infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione.
Sulle suesposte considerazioni il Collegio prende atto degli accordi intervenuti tra le parti che non risultano in contrasto con le norme imperative.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti tenuto conto dell'esito concordato della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1 lle condizioni di cui al ricorso;
[...]
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.01.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2