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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/04/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Adele Ferraro Presidente
Dott.ssa Song Damiani Giudice
Dott.ssa Carmen Ranieli Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 815/2018 R.G.
TRA
(c.f. ), E_ C.F._1 elettivamente domiciliato in Isca Marina, Via Mons. L.M. Varano, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Natale Ferraiuolo, che lo rappresenta e difende in giudizio, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Carmelo Cosentino, giusta procura notarile in atti;
- Attore -
E
(c.f. ), in proprio e quale Controparte_1 C.F._2 già rappresentante legale e socio accomandatario della “
[...]
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_2
Tiziano Lio e Maria Moscogiuri ed elettivamente domiciliato in
Catanzaro, Via G. Schipani n. 19, presso lo studio dell'Avv. Marcello
Allevato, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto -
OGGETTO: liquidazione quota socio escluso s.a.s. cancellata - domanda riconvenzionale di accertamento responsabilità illimitata e risarcimento danni per debiti sociali e perdita di valore della quota del socio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza dell'1.10.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il
1 termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (di seguito solo o ) ha E_ Pt_1 E_ adito l'intestato Tribunale chiedendo la liquidazione della quota di sua spettanza in conseguenza della sua esclusione dalla compagine societaria della , disposta dal Controparte_3
Tribunale di Catanzaro con ordinanza dell'11 marzo 2015, emessa all'esito del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. n. 113/2014 R.G. instaurato dal fratello e socio accomandatario . Per Controparte_1
l'effetto, ha chiesto di:
“- accertare, secondo i criteri di cui all'art. 2289 c.c. e a mezzo di CTU contabile estimativa, il valore della quota sociale posseduta dall'attore nella società “ Controparte_2
al momento dello scioglimento del rapporto, con condanna di
[...]
in proprio e/o per la qualità già rivestita, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione monetaria, e al risarcimento dei danni nella misura da accertarsi nel corso del giudizio.
- In subordine qualora non sia possibile per qualsiasi ragione procedere alla determinazione e liquidazione della quota, accertare e dichiarare quanto in premessa indicato nell'atto di citazione e condannare
al risarcimento dei danni subiti da Controparte_1 E_
per l'effetto delle inadempienze e della mancata liquidazione
[...] della quota di partecipazione sociale, danni da quantificarsi nel corso del giudizio.”.
Si è costituito in giudizio , senza opporsi alla Controparte_1 liquidazione della quota dell'attore, chiedendo tuttavia che essa fosse quantificata tenendo conto dei danni che l'attore avrebbe causato al patrimonio sociale e, di riflesso, alla sua quota con le scellerate condotte di ingerenza nell'amministrazione poste in essere dallo stesso e che ne avevano determinato la sua esclusione dalla società. Pertanto, ha formulato domanda riconvenzionale volta a chiedere di:
“1) condannare il sig. al pagamento di tutti i E_ danni derivanti dalla perdita di valore delle quote della “
[...]
per come in premessa Controparte_2 dell'atto di comparsa di costituzione e risposta specificato.
2) Accertare, riconoscere e dichiarare, in capo al socio E_
, la responsabilità illimitata per i debiti sociali della “
[...] [...]
. Controparte_2
3) In ogni caso, sempre con riferimento alle gravi condotte e comportamenti in violazione del patto sociale tenuti dal sig. E_
2 , condannarlo al risarcimento di tutti i danni, anche morali, CP_2 subiti dal socio , da liquidarsi secondo equità.”. Controparte_1
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del convenuto e c.t.u. contabile e sulle conclusioni rassegnate è pervenuta in decisione.
2. Va, in primo luogo, precisato che la presente decisione viene resa dal
Tribunale in composizione collegiale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 bis, co. 1, n. 5), c.p.c., atteso che la domanda riconvenzionale del convenuto ha ad oggetto l'azione di responsabilità promossa nei confronti di , quale socio accomandante ingeritosi E_ nell'amministrazione della società Controparte_2 ex art. 2320 c.c. e considerato che il citato art. 50 bis, co. 1,
[...]
c.p.c. dispone, testualmente, che “il tribunale giudica in composizione collegiale”, tra l'altro, “nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicurazioni e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi”.
3. E' bene rilevare, in premessa fattuale, che la
[...] CP_ è stata costituita tra i germani e Controparte_2
[...]
con atto del 02.07.1990. La società, come stabilito nell'atto E_ costitutivo in atti, ha avuto ad oggetto prevalente la manutenzione e la riparazione di auto, camion, ruspe, scavatori e qualsiasi altro mezzo di trasporto e di lavoro (officina meccanica). Nell'atto costitutivo veniva, CP_ altresì, stabilito che avrebbe ricoperto la carica di socio accomandatario gerente, mentre avrebbe assunto la carica di socio Pt_1 accomandante con responsabilità limitata alla quota di capitale conferito, potendo, altresì, prestare la sua opera in favore della società. Il capitale sociale fissato in 50 milioni di lire, pari ad euro 25.822,84, veniva assunto, sottoscritto e versato dai soci in parti uguali;
la durata della società veniva fissata fino al 31.12.2005; decorso tale termine la società veniva prorogata di anno in anno salvo comunicazione di scioglimento e/o disdetta, da effettuarsi nei modi stabiliti nell'atto costitutivo, da parte dei soci. Con il trascorrere degli anni, e a seguito delle vicende giudiziarie che si sono succedute, la società veniva cancellata dai registri della Camera di Commercio di Catanzaro in data 10.11.2015, su richiesta presentata in data 5.11.2015, ai sensi dell'art. 2323 c.c., per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro sei mesi dall'esclusione di
(giusta visura camerale in atti). Pt_1
Pertanto, la domanda di liquidazione della quota è stata correttamente introdotta dal socio escluso nei confronti del socio superstite, atteso che la legittimazione passiva, in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, spetta ai soci, indipendentemente dalla circostanza
3 che essi abbiano goduto di una distribuzione di attivo nel riparto effettuato in base al bilancio finale di liquidazione (Cass., sez. un., n.
6070/2013; Cass., sez. 5, n. 9094/2017; Cass., sez. 5, n. 5988/2017;
Cass., sez. 5, n. 1713/2018; Cass. n. 24895/2020).
4. Vanno chiariti ancora, preliminarmente, gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale nei confronti di un socio (per esclusione o anche recesso o morte) e le interferenze di tali effetti con i diritti dei creditori sociali quando la società di persone venga, di lì a poco, posta in liquidazione.
Orbene, il diritto di credito del socio escluso matura già con l'efficacia della sua esclusione che si verifica dalla data in cui è pronunciata dal tribunale, giusta previsione dell'art. 2287, comma 3 c.c. Invece, l'art. 2289, comma 4 c.c. disciplina unicamente il termine semestrale - pro società debitrice - di esigibilità di detto (già maturato) credito, considerato anche che la liquidazione avviene rispetto alla situazione patrimoniale relativa “al giorno in cui si verifica lo scioglimento” (art. 2289, comma 2 c.c.) e non rispetto al momento di maturazione di detto termine semestrale. Tanto che l'ex socio può intraprendere il relativo procedimento sin dal giorno successivo a tale scioglimento, senza cioè dover attendere il decorso di tale termine, pur se la pretesa - e quindi l'eventuale condanna giudiziale richiesta - nei confronti della società potrà avanzarsi - e, rispettivamente, essere attivata
- solo decorso il predetto semestre.
Qualora successivamente all'esclusione (morte o recesso) sopravvenga la liquidazione generale della società, la disciplina delle società di persone non prevede la prevalenza, bensì il concorso, della liquidazione generale della società su quella, anteriormente determinatasi, della quota del socio in caso di esclusione (o recesso o morte), salvo nel caso di cui all'art. 2270 c.c., come sancisce l'art. 2289, comma 4, c.c. (cioè nel caso in cui vi sia stata domanda di liquidazione della quota di un socio da parte di un creditore particolare dello stesso ed entro tre mesi da tale domanda intervenga lo scioglimento della società: solo in tale ipotesi tanto il sub- procedimento ai sensi dell'art. 2270, comma 2, c.c., quanto quello di cui all'art. 2289, comma 4, c.c. divengono regressivi rispetto alla liquidazione generale societaria nelle more decretata).
Nell'eventuale concorso che potrebbe scaturire con la fase liquidatoria generale nel frattempo intervenuta, il diritto fatto valere dal socio escluso
(o receduto o dagli eredi del defunto) non è quello al riparto conseguente allo scioglimento dell'ente collettivo - che comporta la conseguente suddivisione fra tutti i soci del patrimonio residuato dal pagamento dei debiti sociali -, ma quello alla liquidazione della quota del singolo socio uscente, il quale non ha diritto ad una parte del patrimonio che resta
4 intatto, ma solo ad una somma di denaro corrispondente al valore della sua partecipazione. Trova, in altre parole, applicazione quell'orientamento di legittimità, secondo cui con lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, “perfezionatosi prima del verificarsi di una causa di scioglimento della società, al socio uscente spetta la liquidazione della sua quota, ai sensi dell'art. 2289 cod. civ., e non la quota di liquidazione risultante all'esito del riparto fra tutti i soci, in quanto il presupposto per l'assorbimento del procedimento di liquidazione della quota del socio in quello di liquidazione della società
è costituito dalla coincidenza sostanziale tra i due, la quale sussiste solo ove il primo attenga ad un diritto non ancora definitivamente acquisito, quando si verifichino i presupposti per l'apertura del secondo” (Cass. 27 aprile 2011, n. 9397).
Sotto questo profilo, l'ex socio, pur assumendo la veste di creditore concorrente della società in liquidazione, potrà essere soddisfatto dal liquidatore solo dopo il pagamento - anche attraverso accantonamento - dei debiti sociali, giusta il disposto dell'art. 2280, comma 1, c.c. che, a tutela dei creditori anteriori, non consente all'organo liquidatorio alcun pagamento a favore dei soci - ove anche ex - se prima non vengano saldati integralmente i creditori sociali anteriori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione (lodo arbitrale 24 novembre 2020 - Arbitro unico
Avv. A. Pezzano).
Tanto chiarito, va aggiunto per completezza che vi sono almeno due fattispecie in cui è possibile sciogliere una società di persone senza transitare dalla fase di liquidazione.
La prima fattispecie si ha con la cancellazione della società dal Registro delle imprese qualora non vi siano attività da riscuotere o passività da estinguere.
La seconda si verifica con la prosecuzione dell'attività da parte del socio superstite, in caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro sei mesi. Ciò è possibile perché, in tema di società di persone, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non determina l'estinzione, ma solamente lo scioglimento della società e la liquidazione (Cass. sent. n. 27189/2014; Cass. ord. n. 24400/2018).
Tuttavia, nel momento in cui il socio superstite intende proseguire l'attività in forma individuale, beneficia del principio della continuità dei rapporti giuridici esistenti.
Nella specie, però, è dato pacifico l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese in data 10 novembre 2015 (oltre il termine semestrale cominciato a decorrere dal 11 marzo 2015), su richiesta presentata il 5.11.2015.
5 Il convenuto nulla ha dedotto né documentato in ordine alla liquidazione della società che, pertanto, deve presumersi non esserci stata (tanto più alla luce di quanto emerso dall'esame della documentazione contabile della società, che non ha evidenziato passività e del fatto che l'eventuale CP_ attivo non andasse ripartito tra più soci, essendo rimasto solo ).
L'ex socio ha, dunque, diritto a conseguire E_
l'accertamento ed il pagamento del valore della sua partecipazione sociale sulla base dell'effettiva situazione patrimoniale della società alla data in cui si è perfezionata l'esclusione (11 marzo 2015).
5. Prima di esaminare la domanda principale dell'attore, però, va dato conto dei motivi per cui si ritengono infondate tutte le controdeduzioni argomentate dal convenuto, anche in via riconvenzionale.
Si è detto che egli ha chiesto di quantificare la quota dell'attore tenendo conto dei danni che il medesimo avrebbe causato al patrimonio sociale e, di riflesso, alla sua quota, accertandone la responsabilità illimitata per i debiti sociali e condannandolo al risarcimento di tutti i danni, anche morali, subiti dal deducente.
Pertanto, il convenuto ha continuato ad insistere - fino alla fine - affinché
i quesiti al c.t.u. fossero integrati per tenere conto delle suddette condotte denunciate, poste in essere a cominciare dal dicembre 2012, che avrebbero paralizzato la società causandone la definitiva chiusura e cancellazione.
La sollecitazione non è stata accolta, avendo il giudice istruttore correttamente ritenuto esaurienti i quesiti per come originariamente formulati e successivamente integrati.
E, infatti, la stima della quota da liquidare viene valutata in base alla situazione patrimoniale della società esistente alla data dello scioglimento, e quindi anche al netto degli effetti della eventuale crisi aziendale e di quanto eventualmente dovuto ai creditori sociali. Nella valutazione della quota si dovranno, infatti, considerare anche gli effetti
(utili o perdite) delle operazioni in corso a quella data, a termini dell'art. 2289, commi 2 e 3, c.c. (Cass. n. 8233/2016), oltre ai debiti sociali in tesi contratti fino ad allora (art. 2290 c.c.).
Orbene, però, come si evidenzierà nel paragrafo seguente, l'analisi della situazione economico-patrimoniale della società è stata condotta sulla base dei dati consuntivi del periodo 2012-2014, tenendo in considerazione anche il periodo intercorrente dall'1.01.2015 all'11.03.2015 e non sono state rilevate passività nel periodo considerato. Quindi, non c'è traccia dei debiti sociali lamentati dal convenuto. Quest'ultimo, poi, non ha allegato nessun'altra documentazione che potesse comprovare i danni economici, patrimoniali e morali asseritamente subiti in conseguenza delle condotte tenute dal fratello
6 , ed oggetto di domanda riconvenzionale, che
per questi motivi
è Pt_1 inesorabilmente destinata al rigetto.
La stessa documentazione sanitaria allegata, che secondo parte convenuta dimostrerebbe un grave stato di depressione e di sconforto per aver perso tutto quello che il convenuto aveva costruito nel corso degli anni, non consente di trarre le auspicate conclusioni, per mancanza di riferibilità causale delle patologie accertate (peraltro non di natura depressiva) alle condotte denunciate.
6. Venendo alla liquidazione della quota del socio escluso
[...]
, l'azione in esame si inquadra nell'ambito della fattispecie E_ prevista dall'art. 2289 c.c., rubricato “Liquidazione della quota del socio uscente”, secondo il quale “I. Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.
II. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.
III. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime (...)”.
La giurisprudenza di legittimità, che qui si richiama condividendola, ha statuito che:
- in una società di persone, la situazione patrimoniale da assumere, ai sensi dell'art. 2289 c.c., a base della liquidazione della quota di un socio uscente non può essere redatta - a differenza di quanto si pratica in caso di recesso/esclusione da una società per azioni - facendo riferimento all'ultimo bilancio o, comunque, ai criteri di redazione del bilancio annuale di esercizio, ma occorre tener conto dell'effettiva consistenza al momento della uscita del socio, sicché, ai fini della determinazione del valore dell'avviamento - la cui rilevanza, quale elemento del patrimonio sociale, si proietta nel futuro, traducendosi nella probabilità, pur fondata su elementi presenti e passati, di maggiori profitti per i soci superstiti -, vanno considerati non solo i risultati economici della gestione passata ma anche le prudenti previsioni della futura redditività dell'azienda (Cass. 18 marzo 2015, n. 5449; Cass. 10 luglio 1993, n. 7595);
- in tema di valutazione della quota sociale ex art. 2289 c.c., occorre tener conto anche del valore dell'avviamento e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della futura redditività dell'azienda, considerato che la norma, facendo riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un solo socio, presuppone la continuazione dell'attività sociale che non può riferirsi solo ad un compendio statico e disaggregato di beni, ma deve essere valutata anche avuto riguardo alla sua fisiologica e naturale propensione verso il futuro (Cass. 8 ottobre 2018, n. 24769);
7 - in tema di liquidazione della quota del socio escluso da società di persone, l'art. 2289, comma 3, c.c., nel porre a favore ed a carico di detto socio, rispettivamente, gli utili e le perdite inerenti ad “operazioni in corso” alla data dell'esclusione, si riferisce alle sopravvenienze attive e passive che trovino la loro fonte in situazioni già esistenti a quella data
(Cass. 22 aprile 2016, n. 8233).;
- l'onere di provare il valore della quota del socio escluso/receduto/defunto di una società di persone incombe ai soci superstiti e non al socio escluso/receduto ovvero agli eredi del socio, in quanto solo i soci rimasti in società sono in grado, con la produzione di scritture contabili della società, di dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata/o l'esclusione/il recesso/la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento (Cass. 19 aprile 2001, n. 5809). Allorché il rapporto sociale si estingua nei confronti di un socio è perciò compito dell'amministratore, a ciò obbligato dal combinato disposto degli artt.
2261 e 2289 c.c., quello di rendere il conto della gestione al fine di consentire la formazione, in nome e per conto della società, di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata ai fini dell'assolvimento dell'onere della società di provare il valore della quota (Cass., ord., 19 febbraio 2020, n. 4260).
Sennonché, il credito del socio escluso trova un limite legale rappresentato dalla situazione patrimoniale della società al momento in cui si scioglie il rapporto societario, situazione che deve comprendere tutto ciò che può influire sulla consistenza patrimoniale della società stessa, anche in chiave prospettica e derivante da previsioni soggettive
(che in quanto tali possono non avverarsi). Perciò, a nulla rileva nel caso di specie - al fine di escludere la redditività dell'azienda - la circostanza che sei mesi dopo la società sia stata sciolta per mancata ricostituzione della pluralità dei soci.
A tal fine è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio tesa ad accertare il valore della quota di liquidazione ex art. 2289 c.c. spettante ad
[...]
in base alla situazione patrimoniale della società al momento E_ del verificarsi dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente alla sua persona, tenendo conto degli utili e delle perdite, dell'effettivo valore di avviamento nonché di alcuni beni specifici della società (per i quali il convenuto non è riuscito a provare che non rientrassero nel patrimonio societario) ovvero:
“- la valutazione dei beni elencati nell'ordinanza adottata a definizione del giudizio R.G. n.3161/2015;
- la valutazione del materiale inerte depositato in località “San Martino” del Comune di Isca sullo Ionio;
8 - la valutazione del valore di mercato degli “attrezzature, macchinari, utensili e scaffalature” realizzabile alla data dell'esclusione del socio;
- la valutazione del valore di mercato dei “mezzi meccanici” realizzabile alla data dell'esclusione del socio” (cfr. quesiti integrativi formulati a verbale dell'udienza del 15.09.2022).
Non avendo il convenuto prodotto alcuna documentazione contabile, fiscale, finanziaria e patrimoniale della società e stante l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dall'attore, è stato autorizzato il c.t.u. ad acquisire “bilanci e/o situazioni contabili economiche e patrimoniali della società, libri dei cespiti ammortizzabili, partitari o schede contabili di cassa, banca, crediti e debiti sociali, eventuali rimanenze di materiali/prodotti almeno dagli anni 2012, 2013, 2014 e
2015”, nonché ogni altro documento utile alla formazione di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata al giorno in cui si è verificato lo scioglimento (11 marzo 2015).
Nel merito, il c.t.u. dott. commercialista , con l'ausilio Persona_1 dell'ing. per la valutazione del materiale inerte di Persona_2 proprietà della società, ha effettuato distinte quantificazioni del valore della quota del socio escluso, adottando tre diverse metodologie di calcolo: 1) il metodo patrimoniale semplice (basato unicamente sul patrimonio netto della società, opportunamente rettificato rispetto al valore di bilancio); 2) il metodo reddituale della rendita a durata definita
(basato unicamente sul reddito previsionale medio prodotto dalla società annualmente in un certo orizzonte temporale); 3) il metodo misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma dell'avviamento (che prevede che il valore dell'azienda sia ottenuto sommando il valore del patrimonio netto con il valore attuale dei flussi di sovrareddito). Ha, infine, ricavato il valore complessivo del capitale economico dell'azienda, e di conseguenza il valore della quota di partecipazione del socio escluso, dalla media dei valori risultanti dai tre suddetti metodi.
Tenuto, però, conto del chiaro disposto dell'art. 2289 c.c. e dell'insegnamento della Suprema Corte che conferma come occorra guardare all'effettiva consistenza al momento dell'uscita del socio, il
Collegio reputa corretto il terzo metodo di calcolo tra quelli prima indicati e, pertanto, prende in considerazione soltanto quello (e non il valore medio tra i tre).
Ciò premesso, il c.t.u. ha dato conto dei dati contabili e dei valori considerati, dell'iter argomentativo adottato, dei criteri scientifici posti a fondamento della sua consulenza, giungendo a conclusioni che, in difetto di vizi logici e condividendo tutto quanto rappresentato e prospettato, possono condividersi come segue.
9 In particolare, adottando il metodo misto patrimoniale-reddituale
(comprendendo quindi sia la consistenza patrimoniale dell'azienda, sia la sua capacità reddituale), determinando il patrimonio netto rettificato (€ 61.974,00, in aumento rispetto al valore contabile di € 420,00, tenuto conto dei beni strumentali della società appartenenti alle categorie
“attrezzature, macchinari, utensili e scaffalature”, “automezzi” e
“materiale inerte” - per complessive variazioni in aumento di € 45.000,00 -, le rimanenze risultanti dai documenti contabili pari ad €
5.813,00 e le disponibilità liquide, pari ad € 10.741,00 risultanti dal saldo alla data dell'11.03.2015 del c/c intestato alla società e in assenza di passività) e il reddito medio normale atteso (ipotizzando che l'azienda sarebbe stata in grado di produrre un reddito annuo costante, pari ad un utile netto di € 7.720,00, per 1 anni a partire dal 2015 tenuto conto della cancellazione della società avvenuta entro l'anno), nonché il valore dell'avviamento (pari ad € 3.618,00), è giunto alla determinazione del valore complessivo della società all'11 marzo 2015 in € 65.592,00 e della quota del socio escluso in € 32.796,00 (pari al 50%).
A fronte di tali conclusioni, frutto di adeguata motivazione, coerente con i dati sottostanti, il convenuto ha contestato la valutazione del “materiale inerte” e degli “automezzi”, ritenendola eccessiva, per motivi che sono stati tempestivamente rappresentati in sede di osservazioni alla relazione di consulenza d'ufficio integrativa e disattesi dallo stesso consulente, che ha confermato le originarie conclusioni, richiamandosi anche alle valutazioni tecniche dell'ausiliare del 19.12.2022.
Anche parte attrice ha censurato, a sua volta, la relazione con riferimento alla metodologia di calcolo utilizzata e alla valutazione operata dei beni strumentali di cui ai quesiti integrativi. Pure in questo caso, il c.t.u. ha disatteso i rilievi critici, confermando le originarie conclusioni.
Le parti con le note di trattazione scritta per l'udienza del 12 ottobre 2023 hanno ancora reiterato quelle contestazioni.
A giudizio del Collegio decidente, tuttavia, quelle doglianze sono tutte infondate, sia da una parte che dall'altra. Invero, il c.t.u. alle pagg. 4 ss. della valutazione delle osservazioni pervenute dalle parti in causa sulla relazione integrativa, integrata dalle valutazioni dell'ausiliare del
19.12.2022, ha risposto in maniera del tutto convincente e motivata alle predette osservazioni, con argomentazioni ampie, coerenti e frutto di adeguata valutazione degli elementi di valutazione posti alla base del ragionamento esposto. Tali argomentazioni, la cui valenza non viene per nulla scalfita dalle difese di parte attrice e di parte convenuta formulate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 12 ottobre 2023 e nelle comparse conclusionali nelle quali le parti si sono limitate a ribadire le
10 medesime le osservazioni ex art. 195, comma 3, c.p.c., per brevità non si riportano in questa sede, ma si richiamano integralmente.
Di conseguenza, si ritiene adeguatamente assolto l'onere motivazionale del convincimento del giudicante tramite la relatio alla consulenza tecnica d'ufficio secondo il principio per cui “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le argomentazioni accolte” (Cass. 2 febbraio 2015, n.
1815).
7. In conclusione, la domanda di nei confronti di E_ [...]
è fondata e va accolta con la condanna del convenuto al CP_1 pagamento della somma di € 32.796,00 (euro trentaduemilasettecentonovantasei//00).
Il credito di cui all'art. 2289 c.c., relativo alla liquidazione della quota del socio uscente, avendo fin dall'origine ad oggetto una somma di danaro, è un credito di valuta ed è soggetto, quindi, al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c.; nondimeno, la svalutazione monetaria assume rilevanza quando, non essendo avvenuto l'adempimento entro il termine di sei mesi previsto dall'ultimo comma dell'art. 2289, diventino applicabili i principi sul risarcimento del danno conseguente alla mora del debitore (Cass. 10 giugno 1999, n. 5732).
Pertanto, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore dell'attore della somma di € 32.796,00, oltre interessi legali dalla scadenza del termine di sei mesi ai sensi dell'art. 2289 c.c.. Dalla data della domanda giudiziale (08.02.2018), gli interessi andranno calcolati al tasso moratorio di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c.
Quanto alla richiesta della rivalutazione monetaria su detto importo, deve rilevarsi che trattasi di credito di valuta (Cass. n. 816/2009) e che l'attore non ha allegato né provato la sussistenza del maggior danno da svalutazione monetaria.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo in base al d.m. 147/2022, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento avuto riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice (scaglione di riferimento per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00).
Si pongono, infine, definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u., già liquidate.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 E_
della somma di € 32.796,00, oltre interessi legali dalla scadenza
[...] del termine di sei mesi ai sensi dell'art. 2289 c.c. alla data dell'introduzione del presente giudizio, ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di introduzione del presente giudizio a quella dell'effettivo pagamento;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Controparte_1
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 E_
delle spese di lite, che si liquidano in € 566,87 per spese ed in €
[...]
7.616,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
4) pone le spese di c.t.u., già liquidate, definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Carmen Ranieli dott.ssa Adele Ferraro
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