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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/08/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 540 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Erino Baldassare Lombardo CodiceFiscale_2
giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione.
Attori in riassunzione p. iva , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Dirigente Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Livia Lo Cascio per procura allegata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 CodiceFiscale_3
Alessandro Iuvara Voluti, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
(p. iva , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo giusta procura rilasciata su foglio separato.
p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa all'Avv. Antonio Norrito, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuti in riassunzione
(c.f. , (c.f. Controparte_5 C.F._4 Controparte_6
). CodiceFiscale_5
Convenuti in riassunzione contumaci
Conclusioni degli attori in riassunzione:
2 rigettare l'appello proposto il 3/7/2014 da avanti la Corte di Appello di Controparte_5
Palermo avverso le decisioni statuite dal Tribunale di MA a favore di Parte_1
ed ; Parte_2
confermare, in ogni sua parte, la sentenza n. 523/14 emessa dal Tribunale di MA il
15/5/2014 e specificamente il capo di detta sentenza ove è riconosciuto agli attori
[...]
ed il diritto di ottenere il ristoro del danno non patrimoniale per la Parte_1 Parte_2
lesione gravissima subita dal loro figlio che è stato liquidato a tale titolo nella misura di €
50.000,00 a ciascuno di essi genitori;
condannare l'appellante nonché , Controparte_5 CP_7 Controparte_6
, , , in solido fra loro, alle CP_2 Controparte_3 Controparte_8
spese del giudizio di appello definito con sentenza n. 1589/17 del 16/9/2017, essendo state ivi dichiarate le spese compensate fra le parti;
condannare , , Controparte_5 CP_7 Controparte_6 CP_2
ed , in solido fra essi, alle spese del Controparte_3 Controparte_8
presente giudizio di rinvio;
condannare , , Controparte_5 CP_7 Controparte_6 CP_2
ed , in solido fra essi, alle spese del Controparte_3 Controparte_8
giudizio avanti la Corte di Cassazione.
Conclusioni dell' Controparte_1
3 nel merito, ritenere e dichiarare che l' come da documenti agli atti, ha CP_7
tempestivamente dato seguito alla sentenza di primo grado n. 523/2014 emessa dal Tribunale
di MA il 15/5/2014, provvedendo a pagare anche quanto ex adverso richiesto a titolo di danno non patrimoniale (oggetto del presente giudizio), oltre la provvisionale prevista in sede penale e le spese di procedimento di appello conclusosi con la sentenza n. 1589/2017,
facendosi carico in toto di quanto dovuto e non pagato dai propri dipendenti, pur essendo stata accertata l'inesistenza di alcuna responsabilità diretta dell' nella causazione CP_1
dei fatti di causa;
per l'effetto, ritenere e dichiarare la cessazione della materia del contendere, con
Cont conseguente dichiarazione che null'altro deve l' di né a titolo di sorte né a titolo CP_7
di spese di lite;
con vittoria di spese, onorari, spese generali ex D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA del presente
grado di giudizio;
in subordine nel merito, disporre la compensazione delle spese di lite del giudizio di
Cassazione e dell'odierno giudizio di riassunzione, posto il comportamento diligente dell'Azienda, che tempestivamente si è fatta carico del pagamento di quanto residuato a seguito del pagamento ad opera delle Assicurazioni dei dott.ri e e che CP_6 CP_2
non ha promosso alcuna impugnazione avverso la sentenza n. 523/14 emessa dal Tribunale
di MA il 15/5/2014, impugnata solo dal dott. . CP_5
4 Conclusioni di convenuto in riassunzione: CP_2
dare atto del pagamento a saldo effettuato dal Dott. in favore di CP_2 Pt_3
ed , riguardante tutte le loro spettanze, così come
[...] Parte_1 Parte_2
in premessa, dettagliatamente, trascritte;
per l'effetto dichiarare che ed sono stati Parte_3 Parte_1 Parte_2
pienamente soddisfatti e, quindi, non hanno più nulla a che pretendere dal Dott. CP_2
a qualsiasi titolo, per il giudizio de quo;
[...]
dare atto, altresì, della liberatoria solidaristica rilasciata da Parte_3 [...]
ed in favore del Dott. così come evidenziata e Parte_1 Parte_2 CP_2
trascritta dal procuratore degli attori, Avv. Erino Baldassare Lombardo, in data 31.07.2014
con l'e-mail inviata all'Avv. Alessandro Iuvara Voluti;
per l'effetto, dare atto che a seguito del pagamento a saldo, ut supra, trascritto, il Dott. CP_2
avendo definito ogni rapporto obbligatorio (quale debitore) con i Sigg.ri
[...] Pt_3
ed , nonostante evocato in giudizio innanzi la Corte
[...] Parte_1 Parte_2
Suprema di Cassazione, non ha ritenuto di costituirsi in detto giudizio in quanto aveva già
ritenuto conclusa, in toto, ogni vicenda giudiziaria con i Signori ed;
Pt_1 Pt_2
dichiarare che in virtù del ben consolidato principio dell'effetto espansivo, così come fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., il capo della sentenza n.1589/2017, trascritto a pagina
19, afferente << le spese di lite relative al rapporto instauratosi tra e l' CP_2 [...]
. >> dev'essere caducato e rinnovato statuendo, quindi, la condanna Controparte_9
5 della Compagnia di Assicurazioni al pagamento delle spese di lite, Controparte_3
riguardanti il giudizio di appello, in favore del Dott. spese di lite CP_2
quantificande da questa Corte territoriale, in diversa composizione;
con vittoria delle spese, competenze e onorari in favore del Dott. da distrarsi CP_2
all'Avv. Alessandro Iuvara Voluti quale difensore antistatario.
Conclusioni di Controparte_3
affermare che nessuna condanna può essere pronunciata in danno di , avendo Controparte_3
la stessa adempiuto ai propri obblighi contrattuali mediante il versamento dell'intero massimale contrattuale e pertanto rigettare qualsivoglia domanda in danno della medesima;
rigettare comunque la domanda degli attori;
in subordine liquidare il danno morale nei limiti del pregiudizio effettivamente subito dai medesimi;
con vittoria di spese, compensi ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e , unitamente al figlio hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 Pt_3
giudizio, innanzi al Tribunale di MA, l' e i Controparte_1
sanitari in servizio preso di questa, , e Controparte_6 Controparte_5 CP_2
esponendo che aveva sofferto lesioni gravissime, esitate nella perdita
[...] Parte_3
dell'arto inferiore sinistro, dopo essere stato ricoverato presso l'Ospedale San Biagio di
MA a causa delle ferite riportate in un sinistro stradale.
6 Evocata la responsabilità professionale dei convenuti, ne hanno chiesto la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per le sofferenze accusate in qualità di prossimi congiunti della vittima primaria in conseguenza dell'imperito e negligente adempimento delle prestazioni di cura.
Con sentenza n. 523 del 13 maggio 2014, il Tribunale di MA, nel contraddittorio esteso alle compagnie di assicurazioni e , chiamate in causa CP_3 CP_8
rispettivamente da e , ha accolto, in uno alla domanda di CP_2 Controparte_5
anche -e soprattutto, per quel che qui ancora rileva- quella dei genitori di Parte_3
costui e ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di € 50.000,00 per ciascuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento per le sofferenze interiori e il peggioramento delle condizioni e delle abitudini di vita determinati dalle gravi lesioni patite dal figlio e dalla necessità di prestargli continua assistenza morale ed economica, oltre che alla refusione delle spese di lite, comprese quelle di c.t.u.. Ha inoltre stabilito che, nei rapporti interni, i convenuti erano tenuti a risarcire i danni e a rifondere le spese in parti uguali.
, la cui domanda di manleva nei confronti di Controparte_5 Controparte_8
era stata rigettata, ha proposto appello avverso la pronunzia lamentando, sempre per quanto ancora di interesse, l'erroneo riconoscimento del diritto dei genitori di al Parte_3
risarcimento del danno non patrimoniale.
7 Con sentenza n. 1589 del 16 settembre 2017, la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di MA, ha eliminato le statuizioni di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di e e ha Parte_1 Parte_2
dichiarato compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti processuali tra costoro e le rimanenti parti in causa.
Argomentava la Corte d'Appello che il risarcimento preteso dai prossimi congiunti di un soggetto macroleso deve formare oggetto di prova rigorosa che non può dirsi assolta attraverso la mera deduzione del rapporto di convivenza familiare, essendo costoro tenuti a dimostrare se e in che misura la propria esistenza sia stata sconvolta dalle peggiorate condizioni di salute del familiare, nel concreto, peraltro, serie, sì, ma non gravissime e neppure tali da comprometterne definitivamente la vita.
La Corte d'Appello ha, quindi, regolato le spese di lite: dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di primo e di secondo grado, in relazione al rapporto processuale instauratosi con e;
ha condannato Parte_1 Parte_2 CP_5
, , e l in solido tra loro, a
[...] Controparte_6 CP_2 Controparte_7
rifondere le spese del giudizio di secondo grado in favore di ha dichiarato Parte_3
interamente compensate le spese del processo di secondo grado relative al rapporto processuale instauratosi tra e ha condannato CP_2 Controparte_3
a rifondere ad le spese del giudizio di secondo grado. Controparte_5 CP_8
8 Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione e Parte_1 Pt_2
, lamentando, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2059,
[...]
2727, 2729 c.c. e degli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost.
Hanno resistito con controricorso l' Controparte_1 [...]
e Controparte_3 CP_8
Ha resistito con controricorso anche , il quale ha altresì proposto ricorso Controparte_5
incidentale, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1892 c.c.
Con ordinanza n. 1640 del 25 settembre 2019, la Corte di Cassazione, respinto il ricorso incidentale, ha accolto il ricorso proposto da e , enunciando Parte_1 Parte_2
il seguente principio di diritto: “il danno non patrimoniale consistente nella sofferenza
morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa dall'altrui illecito, può essere
dimostrato ricorrendo alla prova presuntiva, tipicamente integrata dalla gravità di lesioni
quali la perdita di un arto inferiore, in uno alla convivenza familiare strettissima propria
del rapporto filiale”.
Ha ribadito la Suprema Corte la correttezza del ricorso alla prova presuntiva “tipicamente
integrata dalla gravità delle lesioni e (…) dalla convivenza familiare strettissima
normalmente propria del rapporto genitori e figlio” (pag. 2 dell'ordinanza della Cassazione)
al fine della dimostrazione della sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito. Hanno inoltre avvertito i giudici di legittimità che la Corte territoriale, col pretendere al riguardo una prova specifica e ulteriore, “è incorsa in
9 palese violazione di legge per erronea sussunzione della fattispecie concreta (quale
accertata dal tribunale non riesaminata in fatto dal collegio di appello) nel regime legale
delle presunzioni … altro, infatti, è la prova specifica di un pregiudizio eccezionalmente
aggravato rispetto alle normali conseguenze di un fatto quale quello oggetto di
accertamento, altro sono queste ultime che, quindi, possono e debbono essere presunte
appartenendo, in difetto di prove contrarie e qui neppure ipotizzate, alla regolarità delle
descritte relazioni umane” (pag. 3 dell'ordinanza della Cassazione).
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza n. 1589/2017 della Corte d'Appello di
Palermo e rinviato le parti innanzi al giudice di merito per il riesame del gravame alla luce dell'enunciato principio di diritto.
e hanno riassunto il giudizio chiedendo la conferma della Parte_1 Parte_2
sentenza n. 523/2014 del Tribunale di MA, insistendo, in particolare, per la conferma del capo della sentenza che aveva loro riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato nella misura di € 50.000,00 per ciascuno, oltre alla refusione delle spese legali.
Si sono ritualmente costituiti nel giudizio riassunto:
- l che ha chiesto accertarsi l'intervenuto Controparte_1
pagamento, in esecuzione della sentenza n. 523/2014 del Tribunale di MA, del risarcimento del danno, compreso quanto dovuto a titolo di danno non patrimoniale in favore
10 degli attori in riassunzione, oltre che della provvisionale disposta in sede penale in favore di e ha, pertanto, chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
Parte_3
- deducendo di aver adempiuto ai propri obblighi Controparte_3
contrattuali con il pagamento dell'intero massimale previsto dalla polizza stipulata da CP_2
e chiedendo, in subordine, la liquidazione del danno morale nei limiti del pregiudizio
[...]
effettivamente subito dagli attori, rilevando che costoro non avevano fornito prova della compromissione della relazione parentale in conseguenza delle lesioni riportate dal figlio
Pt_3
che ha chiesto la condanna di alla liquidazione delle spese Controparte_8 Controparte_5
del giudizio di legittimità;
- il quale ha chiesto accertarsi l'avvenuto pagamento a saldo di € 44.538,22 CP_2
in favore di , e importo da sommare al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento eseguito dalla compagnia per complessivi € Controparte_3
237.566,61 (pari a ¼ di € 950.266,97), e darsi in conseguenza atto dell'intervenuta liberatoria solidaristica rilasciata dagli attori in riassunzione in suo favore il 31 luglio 2014.
Ha chiesto inoltre la condanna di al pagamento delle spese di lite. Controparte_3
e , cui risulta regolarmente notificato l'atto di Controparte_6 Controparte_5
citazione in riassunzione, non si sono invece costituiti e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
11 Accedendo al merito, la domanda proposta da e è fondata e Parte_1 Parte_2
deve essere accolta.
invero, conferma quanto già messo in luce dal Tribunale di MA, ovvero che “il Pt_4
patema d'animo e/o la sofferenza interna di un individuo può essere provato in modo diretto
e/o accertato con metodi scientifici solo quando assume connotazioni eclatanti;
… il più
delle volte e per contro, esso va accertato sulla base di indizi e presunzioni che, costituendo
un mezzo di prova di rango né inferiore né gerarchicamente subordinato agli altri, né più
debole della prova diretta o rappresentativa, ben possono assurgere a unica fonte di
convincimento del giudice (Cass. Sez. Un. 11/11/2008 n. 2697)”. Ha evidenziato il Tribunale
che l'esistenza del danno non patrimoniale era stata debitamente allegata nell'atto introduttivo del giudizio ed era peraltro desumibile, in via presuntiva, “dallo stretto vincolo
di parentela che lega gli istanti al “diretto” sinistrato dalla pacifica ed ininterrotta
convivenza del figlio (ante e post sinistro), all'epoca ancora di minore d'età, con i genitori,
dall'indubbia e incontestabile sofferenza interiore soggettiva patita, sul piano strettamente
emotivo, sia nell'immediatezza dell'illecito che in modo duraturo quanto meno fino al
giugno 2000 (…) per avere condotto il figlio “in salute” alla soglia della maggiore età ed
esserselo visto “restituire” invalido o comunque gravemente compromesso nella sua
integrità psico-fisica dai medici della struttura ospedaliera pubblica nella cui diligenza,
prudenza e perizia legittimamente avevano riposto il loro affidamento, dall'inevitabile
peggioramento delle loro condizioni e abitudini di vita quotidiana, interne ed esterne, stante
12 la necessità di assistere “materialmente”, moralmente, economicamente e
continuativamente il figlio quanto meno per 238 giorni consecutivi” (pagg. 22-23 della
Sentenza del Tribunale di MA 523/2014).
Ciò premesso, merita di essere rammentato l'orientamento giurisprudenziale, entro il quale armonicamente si ascrive il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza di rinvio, il quale afferma che il danno non patrimoniale patito dai prossimi congiunti di persona che abbia subito lesioni a causa del fatto del fatto illecito del terzo
“traducendosi in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita
del soggetto, (…) non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a
indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua
configurabilità (già Cass. 8546 del 2008)” e che “tali pregiudizi possono essere dimostrati
per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la
vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi
soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del
2019; Cass. n. 7748 del 2020). La questione è meramente di prova: il parente, secondo i
principi generali – e dunque anche per via presuntiva – ha l'onere di dimostrare che è stato
leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale.
L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del
familiare” Cass. civile sez. III, 17/05/2023, n.13540).
13 Appurato, quindi, che il ricorso alla prova presuntiva è non solo pienamente consentito in fattispecie come quella in esame, ma anzi “destinato ad assumere particolare rilievo e può
costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, a questo fine rilevando pure le
massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione
dell'organo giudicante” (Cass. civ. 10.11.2020 n. 25164), potendo addirittura la prova presuntiva “essere cercata anche d'ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti
dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico-deduttivo, può trarre le
conseguenze per risalire al fatto ignorato” (Cass. civ. 11/07/2017 n. 17058), va ancora rilevato, in fatto, che e , genitori di hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
allegato e comprovato l'esistenza del pregiudizio morale sofferto, dando conto dello stretto vincolo di parentela, della pacifica e ininterrotta convivenza con il figlio (minore all'epoca di verificazione dell'evento lesivo) sia prima sia dopo il verificarsi dell'evento,
dell'assistenza fisica, morale ed economica prestata a costui (comprovata dalle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado all'udienza del 11 dicembre 2012).
Il danno non patrimoniale patito da e è dunque meritevole Parte_1 Parte_2
di risarcimento.
Anche la quantificazione operata dal Tribunale si mostra adeguato e congruo ristoro del pregiudizio da costoro sofferto, rivelandosi conforme ai più recenti approdi giurisprudenziali con i quali sono stati calibrati i parametri liquidatori del danno riflesso di congiunto che sia stato vittima di lesioni non lievi. Il riferimento è alle Tabelle elaborate presso il Tribunale di
14 Roma, di recente validate dalla Suprema Corte che ne ha riconosciuto l'adeguatezza metodologica e dunque l'attitudine a orientare la valutazione equitativa di tale specifica voce di pregiudizio. “Al fine di liquidare il danno non patrimoniale spettante ai congiunti del
soggetto macroleso, il giudice (…) dovrà fare riferimento a tabelle che prevedano
specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte
dal Tribunale di Roma che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione
dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, a
differenza delle tabelle del Tribunale di Milano, che – pur essendosi adeguate, nella loro
più recente versione, alle indicazioni della Suprema Corte, prevedendo una liquidazione “a
punti” in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del
rapporto parentale – non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione
del danno dei congiunti del macroleso” (Cass. n. 13540 del 17 maggio 2023).
In proposito è opportuno brevemente evidenziare che, in accordo all'orientamento nel tempo maturato dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n. n. 9556/2002, Cass. n. 8546/2008, Cass.
13540/2023), le tabelle romane mirano alla valorizzazione tanto della sofferenza interiore del familiare (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura,
disperazione, ansia e incertezza in ordine al futuro del congiunto), tanto dell'aspetto dinamico relazionale, riconosciuto solo ai familiari titolari dell'obbligo di provvedere all'assistenza del danneggiato, coincidente con una modifica peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto. A ciascuno di tali profili è assegnato un importo, pari a un massimo
15 di € 3.474,00 per la componente interiore del danno e a un importo compreso tra € 3.474,00
ed € 2.450,00 alla componente dinamico-relazionale, in funzione della presenza o meno di riconoscimento all'assistenza del congiunto o attraverso sussidi pubblici o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro
(pag. 15 delle Tabelle del Tribunale di Roma per l'anno 2023).
Il valore punto massimo, risultante dalla sommatoria delle due componenti, pari a € 6.848,00
(valore aggiornato a novembre 2023) deve poi essere:
- moltiplicato per un numero variabile di punti assegnati in funzione della natura della relazione parentale, del numero dei familiari, dell'età tanto del danneggiato tanto del parente da risarcire;
- demoltiplicato per la percentuale del danno biologico riconosciuto al danneggiato.
Orbene, sviluppati i calcoli in applicazione di tali parametri –non senza sottolineare che essi non potevano essere conosciuti dal primo Giudice in quanto le Tabelle sono state messe a punto dal Tribunale di Roma solo nell'anno 2019-, si perviene a un risultato (per Parte_1
26,4 punti da moltiplicare per il punto base massimo di € 6.8948,00 e demoltiplicare
[...]
per 0,51; per , di dieci anni più giovane del marito: 27,2 punti da moltiplicare Parte_2
per il punto base massimo di € 6.8948,00 e demoltiplicare per 0,51;) non dissimile e solo di poco inferiore all'importo in concreto liquidato dal Tribunale di MA (con statuizione che è incontestato sia stata eseguita dall' da e Controparte_7 Controparte_3
da , del quale gli attori riassunzione hanno chiesto la conferma. CP_2
16 Conclusivamente, dunque, l'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_5
Tribunale di MA deve essere respinto. Consegue a ciò la conferma delle statuizioni di condanna ivi contenute in favore di e , ivi comprese quelle Parte_1 Parte_2
afferenti alle spese di lite del giudizio di primo grado.
La regolamentazione delle spese di lite si accorda al canone della soccombenza così che,
I) nei rapporti tra e il primo deve essere condannato alla Controparte_5 CP_8
refusione in favore della compagnia di assicurazione delle spese sia del giudizio di legittimità, liquidate in € 9.500,00, sia del presente giudizio di rinvio, liquidate in € 8.500,00,
maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m n.
55/2014;
II) nei rapporti tra gli attori in riassunzione e le altre parti processuali, tenuto conto del valore della causa identificato in ragione dell'importo complessivamente reclamato (€ 100.000,00):
- , , Controparte_5 Controparte_6 CP_2 Controparte_1
devono essere condannati a rifondere a
[...] Controparte_3 Parte_1
e , per il giudizio di appello, l'importo di € 9.400,00 (di cui € 2.800,00
[...] Parte_2
per la fase di studio, € 1.800,00 per la fase introduttiva ed € 4.800,00 per la fase decisionale),
oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, e, per il giudizio di cassazione, l'importo di € 7.100,00 (di cui € 3.200,00 per la fase di studio, € 2.300,00 per la fase introduttiva ed € 1.600,00 per la fase decisionale), oltre esborsi, iva e c.p.a. nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014; quanto al presente giudizio di riassunzione, tenuto
17 conto delle linee difensive in concreto espresse dalle parti, segnatamente dall'
[...]
e da i quali, dopo aver eseguito la sentenza di primo grado, Controparte_1 CP_2
in alcun modo hanno contrastato le pretese degli attori in questo grado di giudizio, CP_5
, e devono essere condannati a
[...] Controparte_6 Controparte_3
rifondere agli attori in riassunzione l'importo di € 9.800,00 (di cui € 2.900,00 per la fase di studio, € 1.900,00 per la fase introduttiva ed € 5.000,00 per la fase decisionale, oltre esborsi,
iva e c.p.a. nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014. Di tutte tali spese deve essere disposta la distrazione in favore dell'avvocato Erino Baldassare Lombardo, dichiaratosi antistatario.
Si ravvisano i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo definitivamente pronunziando, nella contumacia qui dichiarata di e nel giudizio riassunto da Controparte_6 Controparte_5 [...]
ed con atto di citazione notificato ad Parte_1 Parte_2 Controparte_1
,
[...] CP_8 Controparte_3 CP_2 CP_6
e il 17 marzo 2020, in esito all'ordinanza della Corte di
[...] Controparte_5
Cassazione n. 1640 del 24 gennaio 2020;
18 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di MA Controparte_5
n. 524 del 13 maggio 2014, che conferma nelle statuizioni di condanna per sorte, interessi e spese in favore di ed;
Parte_1 Parte_2
condanna a rifondere le spese del giudizio di Controparte_5 Controparte_8
cassazione, liquidate in € 9.500,00, e del presente giudizio di rinvio, liquidate in € 8.500,00,
maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014;
condanna , , Controparte_5 Controparte_6 CP_2 [...]
e solidalmente tra loro, a rifondere Controparte_1 Controparte_3
ad ed le spese di lite, liquidate in € 9.400,00 per il giudizio Parte_1 Parte_2
di appello e in € 7.100,00 per il giudizio di cassazione, così come specificato in motivazione,
oltre esborsi, c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014;
condanna e sotto Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
il vincolo della solidarietà, alla refusione in favore di ed Parte_1 Parte_2
delle spese del presente giudizio di riassunzione, liquidate in € 9.800,00, come specificato in motivazione, oltre esborsi, iva e c.p.a. nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014. Dispone la distrazione delle spese di lite del presente giudizio di rinvio, del giudizio di legittimità e del giudizio di appello in favore dell'avvocato Erino Baldassare Lombardo,
dichiaratosi antistatario.
Compensa integramente le spese di lite nei rapporti tra tutte le altre parti processuali.
19 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante,
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 CP_5
quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012
n. 228.
Visti gli art. 59 e 60 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, indica in Controparte_5 CP_6
, e le parti obbligate al
[...] CP_2 Controparte_1
risarcimento del danno nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta di registro, da prenotare a debito.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo il 20 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 540 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Erino Baldassare Lombardo CodiceFiscale_2
giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione.
Attori in riassunzione p. iva , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Dirigente Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Livia Lo Cascio per procura allegata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 CodiceFiscale_3
Alessandro Iuvara Voluti, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
(p. iva , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo giusta procura rilasciata su foglio separato.
p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa all'Avv. Antonio Norrito, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuti in riassunzione
(c.f. , (c.f. Controparte_5 C.F._4 Controparte_6
). CodiceFiscale_5
Convenuti in riassunzione contumaci
Conclusioni degli attori in riassunzione:
2 rigettare l'appello proposto il 3/7/2014 da avanti la Corte di Appello di Controparte_5
Palermo avverso le decisioni statuite dal Tribunale di MA a favore di Parte_1
ed ; Parte_2
confermare, in ogni sua parte, la sentenza n. 523/14 emessa dal Tribunale di MA il
15/5/2014 e specificamente il capo di detta sentenza ove è riconosciuto agli attori
[...]
ed il diritto di ottenere il ristoro del danno non patrimoniale per la Parte_1 Parte_2
lesione gravissima subita dal loro figlio che è stato liquidato a tale titolo nella misura di €
50.000,00 a ciascuno di essi genitori;
condannare l'appellante nonché , Controparte_5 CP_7 Controparte_6
, , , in solido fra loro, alle CP_2 Controparte_3 Controparte_8
spese del giudizio di appello definito con sentenza n. 1589/17 del 16/9/2017, essendo state ivi dichiarate le spese compensate fra le parti;
condannare , , Controparte_5 CP_7 Controparte_6 CP_2
ed , in solido fra essi, alle spese del Controparte_3 Controparte_8
presente giudizio di rinvio;
condannare , , Controparte_5 CP_7 Controparte_6 CP_2
ed , in solido fra essi, alle spese del Controparte_3 Controparte_8
giudizio avanti la Corte di Cassazione.
Conclusioni dell' Controparte_1
3 nel merito, ritenere e dichiarare che l' come da documenti agli atti, ha CP_7
tempestivamente dato seguito alla sentenza di primo grado n. 523/2014 emessa dal Tribunale
di MA il 15/5/2014, provvedendo a pagare anche quanto ex adverso richiesto a titolo di danno non patrimoniale (oggetto del presente giudizio), oltre la provvisionale prevista in sede penale e le spese di procedimento di appello conclusosi con la sentenza n. 1589/2017,
facendosi carico in toto di quanto dovuto e non pagato dai propri dipendenti, pur essendo stata accertata l'inesistenza di alcuna responsabilità diretta dell' nella causazione CP_1
dei fatti di causa;
per l'effetto, ritenere e dichiarare la cessazione della materia del contendere, con
Cont conseguente dichiarazione che null'altro deve l' di né a titolo di sorte né a titolo CP_7
di spese di lite;
con vittoria di spese, onorari, spese generali ex D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA del presente
grado di giudizio;
in subordine nel merito, disporre la compensazione delle spese di lite del giudizio di
Cassazione e dell'odierno giudizio di riassunzione, posto il comportamento diligente dell'Azienda, che tempestivamente si è fatta carico del pagamento di quanto residuato a seguito del pagamento ad opera delle Assicurazioni dei dott.ri e e che CP_6 CP_2
non ha promosso alcuna impugnazione avverso la sentenza n. 523/14 emessa dal Tribunale
di MA il 15/5/2014, impugnata solo dal dott. . CP_5
4 Conclusioni di convenuto in riassunzione: CP_2
dare atto del pagamento a saldo effettuato dal Dott. in favore di CP_2 Pt_3
ed , riguardante tutte le loro spettanze, così come
[...] Parte_1 Parte_2
in premessa, dettagliatamente, trascritte;
per l'effetto dichiarare che ed sono stati Parte_3 Parte_1 Parte_2
pienamente soddisfatti e, quindi, non hanno più nulla a che pretendere dal Dott. CP_2
a qualsiasi titolo, per il giudizio de quo;
[...]
dare atto, altresì, della liberatoria solidaristica rilasciata da Parte_3 [...]
ed in favore del Dott. così come evidenziata e Parte_1 Parte_2 CP_2
trascritta dal procuratore degli attori, Avv. Erino Baldassare Lombardo, in data 31.07.2014
con l'e-mail inviata all'Avv. Alessandro Iuvara Voluti;
per l'effetto, dare atto che a seguito del pagamento a saldo, ut supra, trascritto, il Dott. CP_2
avendo definito ogni rapporto obbligatorio (quale debitore) con i Sigg.ri
[...] Pt_3
ed , nonostante evocato in giudizio innanzi la Corte
[...] Parte_1 Parte_2
Suprema di Cassazione, non ha ritenuto di costituirsi in detto giudizio in quanto aveva già
ritenuto conclusa, in toto, ogni vicenda giudiziaria con i Signori ed;
Pt_1 Pt_2
dichiarare che in virtù del ben consolidato principio dell'effetto espansivo, così come fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., il capo della sentenza n.1589/2017, trascritto a pagina
19, afferente << le spese di lite relative al rapporto instauratosi tra e l' CP_2 [...]
. >> dev'essere caducato e rinnovato statuendo, quindi, la condanna Controparte_9
5 della Compagnia di Assicurazioni al pagamento delle spese di lite, Controparte_3
riguardanti il giudizio di appello, in favore del Dott. spese di lite CP_2
quantificande da questa Corte territoriale, in diversa composizione;
con vittoria delle spese, competenze e onorari in favore del Dott. da distrarsi CP_2
all'Avv. Alessandro Iuvara Voluti quale difensore antistatario.
Conclusioni di Controparte_3
affermare che nessuna condanna può essere pronunciata in danno di , avendo Controparte_3
la stessa adempiuto ai propri obblighi contrattuali mediante il versamento dell'intero massimale contrattuale e pertanto rigettare qualsivoglia domanda in danno della medesima;
rigettare comunque la domanda degli attori;
in subordine liquidare il danno morale nei limiti del pregiudizio effettivamente subito dai medesimi;
con vittoria di spese, compensi ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e , unitamente al figlio hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 Pt_3
giudizio, innanzi al Tribunale di MA, l' e i Controparte_1
sanitari in servizio preso di questa, , e Controparte_6 Controparte_5 CP_2
esponendo che aveva sofferto lesioni gravissime, esitate nella perdita
[...] Parte_3
dell'arto inferiore sinistro, dopo essere stato ricoverato presso l'Ospedale San Biagio di
MA a causa delle ferite riportate in un sinistro stradale.
6 Evocata la responsabilità professionale dei convenuti, ne hanno chiesto la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per le sofferenze accusate in qualità di prossimi congiunti della vittima primaria in conseguenza dell'imperito e negligente adempimento delle prestazioni di cura.
Con sentenza n. 523 del 13 maggio 2014, il Tribunale di MA, nel contraddittorio esteso alle compagnie di assicurazioni e , chiamate in causa CP_3 CP_8
rispettivamente da e , ha accolto, in uno alla domanda di CP_2 Controparte_5
anche -e soprattutto, per quel che qui ancora rileva- quella dei genitori di Parte_3
costui e ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di € 50.000,00 per ciascuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento per le sofferenze interiori e il peggioramento delle condizioni e delle abitudini di vita determinati dalle gravi lesioni patite dal figlio e dalla necessità di prestargli continua assistenza morale ed economica, oltre che alla refusione delle spese di lite, comprese quelle di c.t.u.. Ha inoltre stabilito che, nei rapporti interni, i convenuti erano tenuti a risarcire i danni e a rifondere le spese in parti uguali.
, la cui domanda di manleva nei confronti di Controparte_5 Controparte_8
era stata rigettata, ha proposto appello avverso la pronunzia lamentando, sempre per quanto ancora di interesse, l'erroneo riconoscimento del diritto dei genitori di al Parte_3
risarcimento del danno non patrimoniale.
7 Con sentenza n. 1589 del 16 settembre 2017, la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di MA, ha eliminato le statuizioni di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di e e ha Parte_1 Parte_2
dichiarato compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti processuali tra costoro e le rimanenti parti in causa.
Argomentava la Corte d'Appello che il risarcimento preteso dai prossimi congiunti di un soggetto macroleso deve formare oggetto di prova rigorosa che non può dirsi assolta attraverso la mera deduzione del rapporto di convivenza familiare, essendo costoro tenuti a dimostrare se e in che misura la propria esistenza sia stata sconvolta dalle peggiorate condizioni di salute del familiare, nel concreto, peraltro, serie, sì, ma non gravissime e neppure tali da comprometterne definitivamente la vita.
La Corte d'Appello ha, quindi, regolato le spese di lite: dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di primo e di secondo grado, in relazione al rapporto processuale instauratosi con e;
ha condannato Parte_1 Parte_2 CP_5
, , e l in solido tra loro, a
[...] Controparte_6 CP_2 Controparte_7
rifondere le spese del giudizio di secondo grado in favore di ha dichiarato Parte_3
interamente compensate le spese del processo di secondo grado relative al rapporto processuale instauratosi tra e ha condannato CP_2 Controparte_3
a rifondere ad le spese del giudizio di secondo grado. Controparte_5 CP_8
8 Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione e Parte_1 Pt_2
, lamentando, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2059,
[...]
2727, 2729 c.c. e degli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost.
Hanno resistito con controricorso l' Controparte_1 [...]
e Controparte_3 CP_8
Ha resistito con controricorso anche , il quale ha altresì proposto ricorso Controparte_5
incidentale, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1892 c.c.
Con ordinanza n. 1640 del 25 settembre 2019, la Corte di Cassazione, respinto il ricorso incidentale, ha accolto il ricorso proposto da e , enunciando Parte_1 Parte_2
il seguente principio di diritto: “il danno non patrimoniale consistente nella sofferenza
morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa dall'altrui illecito, può essere
dimostrato ricorrendo alla prova presuntiva, tipicamente integrata dalla gravità di lesioni
quali la perdita di un arto inferiore, in uno alla convivenza familiare strettissima propria
del rapporto filiale”.
Ha ribadito la Suprema Corte la correttezza del ricorso alla prova presuntiva “tipicamente
integrata dalla gravità delle lesioni e (…) dalla convivenza familiare strettissima
normalmente propria del rapporto genitori e figlio” (pag. 2 dell'ordinanza della Cassazione)
al fine della dimostrazione della sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito. Hanno inoltre avvertito i giudici di legittimità che la Corte territoriale, col pretendere al riguardo una prova specifica e ulteriore, “è incorsa in
9 palese violazione di legge per erronea sussunzione della fattispecie concreta (quale
accertata dal tribunale non riesaminata in fatto dal collegio di appello) nel regime legale
delle presunzioni … altro, infatti, è la prova specifica di un pregiudizio eccezionalmente
aggravato rispetto alle normali conseguenze di un fatto quale quello oggetto di
accertamento, altro sono queste ultime che, quindi, possono e debbono essere presunte
appartenendo, in difetto di prove contrarie e qui neppure ipotizzate, alla regolarità delle
descritte relazioni umane” (pag. 3 dell'ordinanza della Cassazione).
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza n. 1589/2017 della Corte d'Appello di
Palermo e rinviato le parti innanzi al giudice di merito per il riesame del gravame alla luce dell'enunciato principio di diritto.
e hanno riassunto il giudizio chiedendo la conferma della Parte_1 Parte_2
sentenza n. 523/2014 del Tribunale di MA, insistendo, in particolare, per la conferma del capo della sentenza che aveva loro riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato nella misura di € 50.000,00 per ciascuno, oltre alla refusione delle spese legali.
Si sono ritualmente costituiti nel giudizio riassunto:
- l che ha chiesto accertarsi l'intervenuto Controparte_1
pagamento, in esecuzione della sentenza n. 523/2014 del Tribunale di MA, del risarcimento del danno, compreso quanto dovuto a titolo di danno non patrimoniale in favore
10 degli attori in riassunzione, oltre che della provvisionale disposta in sede penale in favore di e ha, pertanto, chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
Parte_3
- deducendo di aver adempiuto ai propri obblighi Controparte_3
contrattuali con il pagamento dell'intero massimale previsto dalla polizza stipulata da CP_2
e chiedendo, in subordine, la liquidazione del danno morale nei limiti del pregiudizio
[...]
effettivamente subito dagli attori, rilevando che costoro non avevano fornito prova della compromissione della relazione parentale in conseguenza delle lesioni riportate dal figlio
Pt_3
che ha chiesto la condanna di alla liquidazione delle spese Controparte_8 Controparte_5
del giudizio di legittimità;
- il quale ha chiesto accertarsi l'avvenuto pagamento a saldo di € 44.538,22 CP_2
in favore di , e importo da sommare al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento eseguito dalla compagnia per complessivi € Controparte_3
237.566,61 (pari a ¼ di € 950.266,97), e darsi in conseguenza atto dell'intervenuta liberatoria solidaristica rilasciata dagli attori in riassunzione in suo favore il 31 luglio 2014.
Ha chiesto inoltre la condanna di al pagamento delle spese di lite. Controparte_3
e , cui risulta regolarmente notificato l'atto di Controparte_6 Controparte_5
citazione in riassunzione, non si sono invece costituiti e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
11 Accedendo al merito, la domanda proposta da e è fondata e Parte_1 Parte_2
deve essere accolta.
invero, conferma quanto già messo in luce dal Tribunale di MA, ovvero che “il Pt_4
patema d'animo e/o la sofferenza interna di un individuo può essere provato in modo diretto
e/o accertato con metodi scientifici solo quando assume connotazioni eclatanti;
… il più
delle volte e per contro, esso va accertato sulla base di indizi e presunzioni che, costituendo
un mezzo di prova di rango né inferiore né gerarchicamente subordinato agli altri, né più
debole della prova diretta o rappresentativa, ben possono assurgere a unica fonte di
convincimento del giudice (Cass. Sez. Un. 11/11/2008 n. 2697)”. Ha evidenziato il Tribunale
che l'esistenza del danno non patrimoniale era stata debitamente allegata nell'atto introduttivo del giudizio ed era peraltro desumibile, in via presuntiva, “dallo stretto vincolo
di parentela che lega gli istanti al “diretto” sinistrato dalla pacifica ed ininterrotta
convivenza del figlio (ante e post sinistro), all'epoca ancora di minore d'età, con i genitori,
dall'indubbia e incontestabile sofferenza interiore soggettiva patita, sul piano strettamente
emotivo, sia nell'immediatezza dell'illecito che in modo duraturo quanto meno fino al
giugno 2000 (…) per avere condotto il figlio “in salute” alla soglia della maggiore età ed
esserselo visto “restituire” invalido o comunque gravemente compromesso nella sua
integrità psico-fisica dai medici della struttura ospedaliera pubblica nella cui diligenza,
prudenza e perizia legittimamente avevano riposto il loro affidamento, dall'inevitabile
peggioramento delle loro condizioni e abitudini di vita quotidiana, interne ed esterne, stante
12 la necessità di assistere “materialmente”, moralmente, economicamente e
continuativamente il figlio quanto meno per 238 giorni consecutivi” (pagg. 22-23 della
Sentenza del Tribunale di MA 523/2014).
Ciò premesso, merita di essere rammentato l'orientamento giurisprudenziale, entro il quale armonicamente si ascrive il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza di rinvio, il quale afferma che il danno non patrimoniale patito dai prossimi congiunti di persona che abbia subito lesioni a causa del fatto del fatto illecito del terzo
“traducendosi in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita
del soggetto, (…) non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a
indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua
configurabilità (già Cass. 8546 del 2008)” e che “tali pregiudizi possono essere dimostrati
per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la
vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi
soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del
2019; Cass. n. 7748 del 2020). La questione è meramente di prova: il parente, secondo i
principi generali – e dunque anche per via presuntiva – ha l'onere di dimostrare che è stato
leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale.
L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del
familiare” Cass. civile sez. III, 17/05/2023, n.13540).
13 Appurato, quindi, che il ricorso alla prova presuntiva è non solo pienamente consentito in fattispecie come quella in esame, ma anzi “destinato ad assumere particolare rilievo e può
costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, a questo fine rilevando pure le
massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione
dell'organo giudicante” (Cass. civ. 10.11.2020 n. 25164), potendo addirittura la prova presuntiva “essere cercata anche d'ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti
dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico-deduttivo, può trarre le
conseguenze per risalire al fatto ignorato” (Cass. civ. 11/07/2017 n. 17058), va ancora rilevato, in fatto, che e , genitori di hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
allegato e comprovato l'esistenza del pregiudizio morale sofferto, dando conto dello stretto vincolo di parentela, della pacifica e ininterrotta convivenza con il figlio (minore all'epoca di verificazione dell'evento lesivo) sia prima sia dopo il verificarsi dell'evento,
dell'assistenza fisica, morale ed economica prestata a costui (comprovata dalle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado all'udienza del 11 dicembre 2012).
Il danno non patrimoniale patito da e è dunque meritevole Parte_1 Parte_2
di risarcimento.
Anche la quantificazione operata dal Tribunale si mostra adeguato e congruo ristoro del pregiudizio da costoro sofferto, rivelandosi conforme ai più recenti approdi giurisprudenziali con i quali sono stati calibrati i parametri liquidatori del danno riflesso di congiunto che sia stato vittima di lesioni non lievi. Il riferimento è alle Tabelle elaborate presso il Tribunale di
14 Roma, di recente validate dalla Suprema Corte che ne ha riconosciuto l'adeguatezza metodologica e dunque l'attitudine a orientare la valutazione equitativa di tale specifica voce di pregiudizio. “Al fine di liquidare il danno non patrimoniale spettante ai congiunti del
soggetto macroleso, il giudice (…) dovrà fare riferimento a tabelle che prevedano
specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte
dal Tribunale di Roma che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione
dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, a
differenza delle tabelle del Tribunale di Milano, che – pur essendosi adeguate, nella loro
più recente versione, alle indicazioni della Suprema Corte, prevedendo una liquidazione “a
punti” in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del
rapporto parentale – non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione
del danno dei congiunti del macroleso” (Cass. n. 13540 del 17 maggio 2023).
In proposito è opportuno brevemente evidenziare che, in accordo all'orientamento nel tempo maturato dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n. n. 9556/2002, Cass. n. 8546/2008, Cass.
13540/2023), le tabelle romane mirano alla valorizzazione tanto della sofferenza interiore del familiare (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura,
disperazione, ansia e incertezza in ordine al futuro del congiunto), tanto dell'aspetto dinamico relazionale, riconosciuto solo ai familiari titolari dell'obbligo di provvedere all'assistenza del danneggiato, coincidente con una modifica peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto. A ciascuno di tali profili è assegnato un importo, pari a un massimo
15 di € 3.474,00 per la componente interiore del danno e a un importo compreso tra € 3.474,00
ed € 2.450,00 alla componente dinamico-relazionale, in funzione della presenza o meno di riconoscimento all'assistenza del congiunto o attraverso sussidi pubblici o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro
(pag. 15 delle Tabelle del Tribunale di Roma per l'anno 2023).
Il valore punto massimo, risultante dalla sommatoria delle due componenti, pari a € 6.848,00
(valore aggiornato a novembre 2023) deve poi essere:
- moltiplicato per un numero variabile di punti assegnati in funzione della natura della relazione parentale, del numero dei familiari, dell'età tanto del danneggiato tanto del parente da risarcire;
- demoltiplicato per la percentuale del danno biologico riconosciuto al danneggiato.
Orbene, sviluppati i calcoli in applicazione di tali parametri –non senza sottolineare che essi non potevano essere conosciuti dal primo Giudice in quanto le Tabelle sono state messe a punto dal Tribunale di Roma solo nell'anno 2019-, si perviene a un risultato (per Parte_1
26,4 punti da moltiplicare per il punto base massimo di € 6.8948,00 e demoltiplicare
[...]
per 0,51; per , di dieci anni più giovane del marito: 27,2 punti da moltiplicare Parte_2
per il punto base massimo di € 6.8948,00 e demoltiplicare per 0,51;) non dissimile e solo di poco inferiore all'importo in concreto liquidato dal Tribunale di MA (con statuizione che è incontestato sia stata eseguita dall' da e Controparte_7 Controparte_3
da , del quale gli attori riassunzione hanno chiesto la conferma. CP_2
16 Conclusivamente, dunque, l'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_5
Tribunale di MA deve essere respinto. Consegue a ciò la conferma delle statuizioni di condanna ivi contenute in favore di e , ivi comprese quelle Parte_1 Parte_2
afferenti alle spese di lite del giudizio di primo grado.
La regolamentazione delle spese di lite si accorda al canone della soccombenza così che,
I) nei rapporti tra e il primo deve essere condannato alla Controparte_5 CP_8
refusione in favore della compagnia di assicurazione delle spese sia del giudizio di legittimità, liquidate in € 9.500,00, sia del presente giudizio di rinvio, liquidate in € 8.500,00,
maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m n.
55/2014;
II) nei rapporti tra gli attori in riassunzione e le altre parti processuali, tenuto conto del valore della causa identificato in ragione dell'importo complessivamente reclamato (€ 100.000,00):
- , , Controparte_5 Controparte_6 CP_2 Controparte_1
devono essere condannati a rifondere a
[...] Controparte_3 Parte_1
e , per il giudizio di appello, l'importo di € 9.400,00 (di cui € 2.800,00
[...] Parte_2
per la fase di studio, € 1.800,00 per la fase introduttiva ed € 4.800,00 per la fase decisionale),
oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, e, per il giudizio di cassazione, l'importo di € 7.100,00 (di cui € 3.200,00 per la fase di studio, € 2.300,00 per la fase introduttiva ed € 1.600,00 per la fase decisionale), oltre esborsi, iva e c.p.a. nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014; quanto al presente giudizio di riassunzione, tenuto
17 conto delle linee difensive in concreto espresse dalle parti, segnatamente dall'
[...]
e da i quali, dopo aver eseguito la sentenza di primo grado, Controparte_1 CP_2
in alcun modo hanno contrastato le pretese degli attori in questo grado di giudizio, CP_5
, e devono essere condannati a
[...] Controparte_6 Controparte_3
rifondere agli attori in riassunzione l'importo di € 9.800,00 (di cui € 2.900,00 per la fase di studio, € 1.900,00 per la fase introduttiva ed € 5.000,00 per la fase decisionale, oltre esborsi,
iva e c.p.a. nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014. Di tutte tali spese deve essere disposta la distrazione in favore dell'avvocato Erino Baldassare Lombardo, dichiaratosi antistatario.
Si ravvisano i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo definitivamente pronunziando, nella contumacia qui dichiarata di e nel giudizio riassunto da Controparte_6 Controparte_5 [...]
ed con atto di citazione notificato ad Parte_1 Parte_2 Controparte_1
,
[...] CP_8 Controparte_3 CP_2 CP_6
e il 17 marzo 2020, in esito all'ordinanza della Corte di
[...] Controparte_5
Cassazione n. 1640 del 24 gennaio 2020;
18 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di MA Controparte_5
n. 524 del 13 maggio 2014, che conferma nelle statuizioni di condanna per sorte, interessi e spese in favore di ed;
Parte_1 Parte_2
condanna a rifondere le spese del giudizio di Controparte_5 Controparte_8
cassazione, liquidate in € 9.500,00, e del presente giudizio di rinvio, liquidate in € 8.500,00,
maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014;
condanna , , Controparte_5 Controparte_6 CP_2 [...]
e solidalmente tra loro, a rifondere Controparte_1 Controparte_3
ad ed le spese di lite, liquidate in € 9.400,00 per il giudizio Parte_1 Parte_2
di appello e in € 7.100,00 per il giudizio di cassazione, così come specificato in motivazione,
oltre esborsi, c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014;
condanna e sotto Controparte_5 Controparte_6 Controparte_3
il vincolo della solidarietà, alla refusione in favore di ed Parte_1 Parte_2
delle spese del presente giudizio di riassunzione, liquidate in € 9.800,00, come specificato in motivazione, oltre esborsi, iva e c.p.a. nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n.
55/2014. Dispone la distrazione delle spese di lite del presente giudizio di rinvio, del giudizio di legittimità e del giudizio di appello in favore dell'avvocato Erino Baldassare Lombardo,
dichiaratosi antistatario.
Compensa integramente le spese di lite nei rapporti tra tutte le altre parti processuali.
19 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante,
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 CP_5
quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012
n. 228.
Visti gli art. 59 e 60 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, indica in Controparte_5 CP_6
, e le parti obbligate al
[...] CP_2 Controparte_1
risarcimento del danno nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta di registro, da prenotare a debito.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo il 20 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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