CASS
Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
Massime • 1
In caso di pluralità di delitti di bancarotta, non è illegale la pena determinata mediante l'erronea applicazione della disciplina della continuazione fallimentare perché calcolata dapprima, correttamente, come aggravante, nel bilanciamento con le attenuanti generiche concesse, e successivamente, in maniera erronea, calcolando un aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che tale errore comporti l'applicazione di una pena eccedente i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie di reato. (Fattispecie in tema di patteggiamento in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2024, n. 34216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34216 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL NN SA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/04/2014 del GIP del TRIBUNALE di SIENA udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Siena per l'ulteriore corso ntìO Penale Sent. Sez. 5 Num. 34216 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 09/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorso proposto da NA OS PO denuncia il vizio di violazione di legge della sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, che ha aderito alla prospettazione di pena "patteggiata" proposta dalla stessa difesa dell'imputata e cui il pubblico ministero aveva prestato consenso. La sanzione inflitta alla ricorrente, con riguardo a due contestazioni di bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale) - relative al fallimento della società cooperativa a responsabilità limitata "Lavoro e Futuro", dichiarata fallita il 18.10.2006, della quale l'imputata era stata vicepresidente del consiglio di amministrazione - è stata determinata in due anni e quattro mesi di reclusione, calcolando doppiamente la cd. continuazione fallimentare prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, I. fall., sia, correttamente, come aggravante, nel bilanciamento con le attenuanti generiche concesse, sia in aumento ex art. 81 cpv. cod. pen., contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, sin dalla sentenza Sez. U, n. 21039 del 27/1/2011, Loy, Rv. 249665. Il ricorso ritiene che tale errore in diritto abbia determinato l'illegalità della pena, sicchè chiede l'annullamento della sentenza impugnata e che la pena venga rideterminata in misura inferiore ai due anni di reclusione, con concessione del beneficio della sospensione condizionale. 2. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, considerata la pena illegale (si rileva anche l'omessa applicazione delle sanzioni accessorie fallimentari obbligatorie), con trasmissione degli atti al Tribunale di Siena per l'ulteriore corso. 2.1. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria in vista dell'udienza con cui eccepisce, in via preliminare, il mancato avviso della fissazione dell'udienza in Cassazione al secondo difensore dell'imputata, l'avv. Martina urban. Conclude in ogni caso ribadendo le ragioni di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La ricorrente denuncia l'illegalità della pena determinata nei suoi confronti nell'ambito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., che darebbe luogo all'ammissibilità del ricorso proposto in sede di legittimità. 2 nìin Per la soluzione della questione rimessa al Collegio, infatti, occorre preliminarmente considerare i limiti alla proposizione del ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale disposizione, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, prevede che il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge 23 giugno 2017, n. 103, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., va dichiarata senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata. Come ribadito, da ultimo, da Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, CH, Rv. 283886-01, si tratta di una disciplina che persegue finalità deflattive, garantite da un procedimento che assicuri un più rapido passaggio in giudicato del provvedimento impugnato, in considerazione delle sue peculiarità, perché il consenso dell'imputato all'applicazione della pena rende superfluo lo svolgimento di un giudizio a cognizione piena e legittima la limitazione dei casi di impugnazione. Pertanto, solo l'illegalità della pena, ritenuta dalla Corte di cassazione, a prescindere dalla denominazione del vizio evocato nel ricorso, determina la possibilità del sindacato della Corte. 2.1. La ricorrente, nel caso di specie, denuncia l'illegalità della pena, erroneamente determinata computando due volte l'aggravamento sanzionatorio per la c.d. continuazione fallimentare, dapprima, correttamente, quale circostanza aggravante, soggetta al giudizio di bilanciamento con le aggravanti contestate e ritenute secondo l'imputazione, quindi, una seconda volta, aumentando il calcolo della pena ex art. 81 cpv. cod. pen., considerato nuovamente il disvalore aggiuntivo derivato dalla commissione di due condotte di bancarotta fraudolenta nell'ambito del medesimo fallimento. In proposito, deve ricordarsi che la Corte di cassazione da tempo ha chiarito il complesso inquadramento giuridico che si ricollega alla disposizione formalmente aggravatrice di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, cod. pen., evidenziando che, in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma 3 gOAQ detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez. U, n. 21039 del 27/1/2011, Loy, Rv. 249665). La successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici ha costruito con chiarezza le conseguenze di tale impostazione ermeneutica, facendone derivare che la configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare, di cui all'art. 219, comma secondo, n.1, legge fall., quale circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 21036 del 17/4/2013, Bossone, Rv. 255146; Sez. 5, n. 51194 del 12/11/2013, Carrara, Rv. 258675; Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2024, Dalla Torre, Rv. 261346). In alcune pronunce si è giunti a ritenere "Ilegale" la pena costruita ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., in relazione all'art. 219, comma secondo, n. 1, I. fall., senza seguire l'unico metodo valutativo sanzionatorio corretto, che disegna la cd. continuazione fallimentare come istituto peculiare, vale a dire un ibrido che, pur descrivendo una speciale forma di continuazione, appositamente per i reati fallimentari relativi alla medesima procedura concorsuale, impone l'applicazione della disciplina delle circostanze aggravanti per quanto concerne il concreto computo di tale fattore (nel senso dell'illegalità della pena erroneamente determinata, per la continuazione fallimentare, ex art. 81 cpv. cod. pen., cfr. Sez. 5, n. 48361 del 17/9/2018, C., Rv. 274182 e Sez. 5, n. 45360 del 4/10/2019, Quercia, Rv. 277956). Tuttavia, altra giurisprudenza ha considerato soltanto illegittima la pena determinata sulla base dell'erroneo metodo di calcolo della continuazione fallimentare, basato sull'applicazione della disciplina ordinaria del reato continuato, piuttosto che di quella specifica costruita come circostanza aggravante, soggetta a bilanciamento (si richiama, tra quelle massimate, Sez. 5, n. 3550 del 21/11/2018, dep. 2019, Cornicelli, Rv. 275369). La casistica in materia di erroneità del metodo di calcolo attraverso il quale si computa la cd. continuazione fallimentare, peraltro, può essere la più varia e anche in fattispecie peculiari, talvolta, la Cassazione ha ragionato in termini di illegalità della pena (cfr. Sez. 5, n. 26412 del 26/4/2022, Farruggia, Rv. 283526, in cui la Corte ha affermato l'illegalità della pena in quanto l'applicazione della continuazione aveva comportato la sottrazione delle attenuanti generiche, pur riconosciute, al giudizio di comparazione con l'aggravante della continuazione fallimentare). 2.2. Vi è da aggiungere alla sintetica ricostruzione sin qui svolta che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato l'illegalità della sanzione se questa era stata determinata secondo un illegittimo aumento. Viceversa, quando ci si è trovati dinanzi ad ipotesi di omessa considerazione sanzionatoria della continuazione esistente tra i reati contestati, in ipotesi diverse da quelle collegate all'applicazione della speciale continuazione 4 MA fallimentare, l'illegalità della pena così determinata in modo più favorevole per il condannato è stata esclusa (Sez. 5, n. 15413 del 28/1/2020, Rama, Rv. 279080). 3. Rispetto a tale quadro interpretativo, deve essere valutato l'impatto sistematico, da ultimo, di tre pronunce delle Sezioni Unite - Sez. U, n. 47182 del 31/3/2022, IN, Rv. 283818- 01, Sez U, CH del 2023, cit. e Sez. U, n. 5352 del 28/9/2023, dep. 2024, P., Rv. 285851 - che hanno ricostruito il paradigma della pena illegale nel contesto della disciplina del patteggiamento, rispetto alla quale il tema dell'illegalità è essenziale all'ammissibilità del ricorso, risolvendo fattispecie "di confine", che - come quella in esame dinanzi al Collegio - avevano destato particolari incertezze interpretative, nonostante le chiare affermazioni contenute nella lunga teoria di sentenze del massimo collegio nonnofilattico già pronunciatesi sul tema (per tutte, si rimanda alla ricostruzione contenuta nella sentenza Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205-01). Ebbene, secondo la sentenza CH, la pena determinata ex art. 444 cod. proc. pen. a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge. Le Sezioni Unite n. 5352 del 2024, d'altro canto, ispirandosi alla stessa linea interpretativa, hanno escluso la ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come concordato tra le parti, agli obblighi di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen. necessariamente previsti in relazione ai reati ivi contemplati, poiché tale omissione non dà luogo ad un'ipotesi di illegalità della pena. Tali due ultime pronunce hanno nuovamente evidenziato come, dalla stessa giurisprudenza del massimo collegio nomofilattico, emerge che la categoria della pena illegale ingloba in sé ipotesi disomogenee, elaborate secondo prospettive e a fini profondamente diversi. Si distingue, così, tra un'illegalità originaria, in caso di applicazione di una sanzione diversa da quella prevista dall'ordinamento, ed un'illegalità sopravvenuta, che può essere determinata: da aboliti° criminis;
da declaratoria di incostituzionalità della norma incriminatrice o di una norma incidente sul trattamento sanzionatorio;
dall'intervento di una lex mitior. Senza dubbio, è pena illegale ab origine quella che non corrisponde, per specie ovvero per quantità, sia in difetto sia in eccesso, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice (cfr. Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857-01, 5 de e Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205-01, entrambe in motivazione, nonché la citata pronuncia Sez. U CH). Posti i fondamenti costituzionali e sovranazionali del principio di legalità della pena, indefettibile per qualsiasi ordinamento democratico, le Sezioni Unite hanno costantemente ribadito, e da ultimo rafforzato con le più recenti sentenze già richiamate, che non rientrano nella nozione di pena illegale i modi del concreto esercizio del potere discrezionale assegnato al giudice di merito e, pertanto, il regime applicativo con i profili di erronea applicazione dei criteri commisurativi, a meno che tali errori non comportino la determinazione di una pena estranea all'ordinamento per specie, genere o quantità (cfr. in tema, oltre a quelle citata, anche Sez. U., n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01). Sulla base di tale premessa le Sezioni Unite ritengono illegale «solo la pena che non sia prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento» (così Sez. U, n. 47182 del 31/3/2022, IN, Rv. 283818- 01). La sentenza CH ha aggiunto che «pena illegale è, conseguentemente, quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, perché diversa per genere, per specie o per quantità da quella positivamente prevista». In altre parole, la pena può essere considerata illegale non quando consegua a una mera erronea determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento, ovvero sia superiore o inferiore ai limiti edittali previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore. Sez. U, IN, nel ribadire la nozione anzidetta di pena illegale, ha argomentato che è solamente la violazione delle cornici edittali - che sono la manifestazione e il frutto del potere legale di determinazione della pena — ad integrare la pena illegale, e che «ogni altra violazione delle regole che occorre potere commisurativo e dà luogo a una pena che è illegittima», ma non illegale. Illuminante è uno specifico passaggio della sentenza IN, secondo cui «il tema della pena è il tema della coesistenza di due domini, quello del legislatore e quello del giudice, tra loro interrelati e tuttavia non confondibili»: il primo costituente espressione del potere di determinare il disvalore del tipo (ed eventualmente del sottotipo) astratto;
il secondo del potere di determinare il disvalore del fatto concreto. Pertanto, nel commisurare la pena, il giudice si confronta con due vincoli legali: «quelli del primo tipo tendono a preservare le fondamentali opzioni legislative in ordine al disvalore del fatto reato astrattamente inteso;
gli altri indirizzano e regolano la discrezionalità giudiziale nell'apprezzamento del disvalore del fatto reato storicamente concretizzatosi ai fini della individualizzazione della pena». Ebbene, «ogni violazione del primo travolge le prerogative del legislatore ed i valori per i quali esse sono riconosciute (nello Stato di 6 Ing diritto di stampo liberale, tali valori fanno capo all'individuo): la pena così determinata è illegale. La violazione delle regole che disciplinano l'uso del potere commisurativo - che resti rispettoso della determinazione legale - pone invece una questione di legittimità della pena». 3.1. Il concetto di pena illegale come delinato si qui deve essere calato nella realtà processuasle della pena "patteggiata". In proposito, ancora analizzando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, è inequivoco il riferimento della pronuncia CH all'irrilevanza degli eventuali errori nei vari "passaggi" attraverso i quali si giunge al "risultato finale" della pena, a meno che essi non comportino l'applicazione di una pena illegale nel senso in precedenza chiarito, dal momento che l'accordo si forma sulla pena finale concordata dalle parti e di cui si chiede l'applicazione. Ribadendo un principio già affermato (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182 - 01), le Sezioni Unite hanno evidenziato — riguardo al tema della pena illegale e del patteggiamento - che la limitazione della facoltà di ricorso alle sole ipotesi espressamente previste dalla disposizione contenuta nell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. trova ragionevole giustificazione nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito oggetto di cognizione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore. Questi, infatti, nel prevedere tale limitazione ha tenuto conto della consapevole rinuncia dell'imputato a difendersi nel merito, fatta per godere dei notevoli benefici connessi al patteggiamento sulla pena e, parallelamente, del penetrante potere del giudice di merito di verificare la congruità e la legittimità della pena della quale le parti chiedono l'applicazione (come messo in risalto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 313 del 1990). In altre parole, il sindacato sulle sentenze di patteggiamento, quanto alla sanzione, è limitato alle decisioni che applicano la pena al di fuori del potere legale conferito al giudice dal legislatore e stabilito dai minimi e massimi edittali, nonchè dalla specie della sanzione. 3.2. Il fatto che le Sezioni Unite abbiano (nuovamente e) recentemente ribadito i principi interpretativi sinora sintetizzati in tre distinti e peculiari casi - oltre a quelli già illustrati delle sentenze n. 877 del 2023 e n. 5352 del 2024, la sentenza IN si riferiva all'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato con pena irrogata in concreto comunque rientrante nei limiti edittali - rende progressivamente sempre più esplicitamente e consapevolmente inequivoco l'approdo poc'anzi sintetizzato: l'illegalità della pena è una categoria giuridica estremamente selettiva, al cui interno rientra solo la 7 eQg sanzione che si potrebbe definire "extra-sistema", perché diversa per genere, per specie o per quantità da quella prevista dalla legge, fonte del potere commissurativo del giudice. 4. Alla luce di tale ricostruzione sistematica, deve concludersi che non è illegale la pena determinata mediante l'erronea applicazione della disciplina della continuazione fallimentare perchè calcolata doppiamente, dapprima, correttamente, come aggravante, nel bilanciamento con le attenuanti generiche concesse, e successivamente, in maniera erronea, calcolando un aumento ex art. 81 cpv. cod. pen., a meno che tale errore non si risolva nell'irrogazione di una pena eccedente i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie di reato." La relativa sentenza di patteggiamento, quindi, non è ricorribile per cassazione, vertendosi, in tal caso, in tema di pena illegittima e non illegale. Nel caso sottoposto all'esame del Collegio, la pena applicata erroneamente è illegittima e non illegale, determinata in due anni e quattro mesi di reclusione, misura rientrante nel delta edittale previsto dal legislatore per il reato di bancarotta fraudolenta. Il motivo di ricorso relativo a tale, pur illegittima quantificazione della pena patteggiata, pertanto, esula dal sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., secondo quanto risulta dalla ricostruzione ermeneutica della disciplina vigente in materia. 5. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 maggio 2024.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Siena per l'ulteriore corso ntìO Penale Sent. Sez. 5 Num. 34216 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 09/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorso proposto da NA OS PO denuncia il vizio di violazione di legge della sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, che ha aderito alla prospettazione di pena "patteggiata" proposta dalla stessa difesa dell'imputata e cui il pubblico ministero aveva prestato consenso. La sanzione inflitta alla ricorrente, con riguardo a due contestazioni di bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale) - relative al fallimento della società cooperativa a responsabilità limitata "Lavoro e Futuro", dichiarata fallita il 18.10.2006, della quale l'imputata era stata vicepresidente del consiglio di amministrazione - è stata determinata in due anni e quattro mesi di reclusione, calcolando doppiamente la cd. continuazione fallimentare prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, I. fall., sia, correttamente, come aggravante, nel bilanciamento con le attenuanti generiche concesse, sia in aumento ex art. 81 cpv. cod. pen., contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, sin dalla sentenza Sez. U, n. 21039 del 27/1/2011, Loy, Rv. 249665. Il ricorso ritiene che tale errore in diritto abbia determinato l'illegalità della pena, sicchè chiede l'annullamento della sentenza impugnata e che la pena venga rideterminata in misura inferiore ai due anni di reclusione, con concessione del beneficio della sospensione condizionale. 2. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, considerata la pena illegale (si rileva anche l'omessa applicazione delle sanzioni accessorie fallimentari obbligatorie), con trasmissione degli atti al Tribunale di Siena per l'ulteriore corso. 2.1. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria in vista dell'udienza con cui eccepisce, in via preliminare, il mancato avviso della fissazione dell'udienza in Cassazione al secondo difensore dell'imputata, l'avv. Martina urban. Conclude in ogni caso ribadendo le ragioni di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La ricorrente denuncia l'illegalità della pena determinata nei suoi confronti nell'ambito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., che darebbe luogo all'ammissibilità del ricorso proposto in sede di legittimità. 2 nìin Per la soluzione della questione rimessa al Collegio, infatti, occorre preliminarmente considerare i limiti alla proposizione del ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale disposizione, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, prevede che il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge 23 giugno 2017, n. 103, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., va dichiarata senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata. Come ribadito, da ultimo, da Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, CH, Rv. 283886-01, si tratta di una disciplina che persegue finalità deflattive, garantite da un procedimento che assicuri un più rapido passaggio in giudicato del provvedimento impugnato, in considerazione delle sue peculiarità, perché il consenso dell'imputato all'applicazione della pena rende superfluo lo svolgimento di un giudizio a cognizione piena e legittima la limitazione dei casi di impugnazione. Pertanto, solo l'illegalità della pena, ritenuta dalla Corte di cassazione, a prescindere dalla denominazione del vizio evocato nel ricorso, determina la possibilità del sindacato della Corte. 2.1. La ricorrente, nel caso di specie, denuncia l'illegalità della pena, erroneamente determinata computando due volte l'aggravamento sanzionatorio per la c.d. continuazione fallimentare, dapprima, correttamente, quale circostanza aggravante, soggetta al giudizio di bilanciamento con le aggravanti contestate e ritenute secondo l'imputazione, quindi, una seconda volta, aumentando il calcolo della pena ex art. 81 cpv. cod. pen., considerato nuovamente il disvalore aggiuntivo derivato dalla commissione di due condotte di bancarotta fraudolenta nell'ambito del medesimo fallimento. In proposito, deve ricordarsi che la Corte di cassazione da tempo ha chiarito il complesso inquadramento giuridico che si ricollega alla disposizione formalmente aggravatrice di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, cod. pen., evidenziando che, in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma 3 gOAQ detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez. U, n. 21039 del 27/1/2011, Loy, Rv. 249665). La successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici ha costruito con chiarezza le conseguenze di tale impostazione ermeneutica, facendone derivare che la configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare, di cui all'art. 219, comma secondo, n.1, legge fall., quale circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 21036 del 17/4/2013, Bossone, Rv. 255146; Sez. 5, n. 51194 del 12/11/2013, Carrara, Rv. 258675; Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2024, Dalla Torre, Rv. 261346). In alcune pronunce si è giunti a ritenere "Ilegale" la pena costruita ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., in relazione all'art. 219, comma secondo, n. 1, I. fall., senza seguire l'unico metodo valutativo sanzionatorio corretto, che disegna la cd. continuazione fallimentare come istituto peculiare, vale a dire un ibrido che, pur descrivendo una speciale forma di continuazione, appositamente per i reati fallimentari relativi alla medesima procedura concorsuale, impone l'applicazione della disciplina delle circostanze aggravanti per quanto concerne il concreto computo di tale fattore (nel senso dell'illegalità della pena erroneamente determinata, per la continuazione fallimentare, ex art. 81 cpv. cod. pen., cfr. Sez. 5, n. 48361 del 17/9/2018, C., Rv. 274182 e Sez. 5, n. 45360 del 4/10/2019, Quercia, Rv. 277956). Tuttavia, altra giurisprudenza ha considerato soltanto illegittima la pena determinata sulla base dell'erroneo metodo di calcolo della continuazione fallimentare, basato sull'applicazione della disciplina ordinaria del reato continuato, piuttosto che di quella specifica costruita come circostanza aggravante, soggetta a bilanciamento (si richiama, tra quelle massimate, Sez. 5, n. 3550 del 21/11/2018, dep. 2019, Cornicelli, Rv. 275369). La casistica in materia di erroneità del metodo di calcolo attraverso il quale si computa la cd. continuazione fallimentare, peraltro, può essere la più varia e anche in fattispecie peculiari, talvolta, la Cassazione ha ragionato in termini di illegalità della pena (cfr. Sez. 5, n. 26412 del 26/4/2022, Farruggia, Rv. 283526, in cui la Corte ha affermato l'illegalità della pena in quanto l'applicazione della continuazione aveva comportato la sottrazione delle attenuanti generiche, pur riconosciute, al giudizio di comparazione con l'aggravante della continuazione fallimentare). 2.2. Vi è da aggiungere alla sintetica ricostruzione sin qui svolta che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato l'illegalità della sanzione se questa era stata determinata secondo un illegittimo aumento. Viceversa, quando ci si è trovati dinanzi ad ipotesi di omessa considerazione sanzionatoria della continuazione esistente tra i reati contestati, in ipotesi diverse da quelle collegate all'applicazione della speciale continuazione 4 MA fallimentare, l'illegalità della pena così determinata in modo più favorevole per il condannato è stata esclusa (Sez. 5, n. 15413 del 28/1/2020, Rama, Rv. 279080). 3. Rispetto a tale quadro interpretativo, deve essere valutato l'impatto sistematico, da ultimo, di tre pronunce delle Sezioni Unite - Sez. U, n. 47182 del 31/3/2022, IN, Rv. 283818- 01, Sez U, CH del 2023, cit. e Sez. U, n. 5352 del 28/9/2023, dep. 2024, P., Rv. 285851 - che hanno ricostruito il paradigma della pena illegale nel contesto della disciplina del patteggiamento, rispetto alla quale il tema dell'illegalità è essenziale all'ammissibilità del ricorso, risolvendo fattispecie "di confine", che - come quella in esame dinanzi al Collegio - avevano destato particolari incertezze interpretative, nonostante le chiare affermazioni contenute nella lunga teoria di sentenze del massimo collegio nonnofilattico già pronunciatesi sul tema (per tutte, si rimanda alla ricostruzione contenuta nella sentenza Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205-01). Ebbene, secondo la sentenza CH, la pena determinata ex art. 444 cod. proc. pen. a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge. Le Sezioni Unite n. 5352 del 2024, d'altro canto, ispirandosi alla stessa linea interpretativa, hanno escluso la ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come concordato tra le parti, agli obblighi di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen. necessariamente previsti in relazione ai reati ivi contemplati, poiché tale omissione non dà luogo ad un'ipotesi di illegalità della pena. Tali due ultime pronunce hanno nuovamente evidenziato come, dalla stessa giurisprudenza del massimo collegio nomofilattico, emerge che la categoria della pena illegale ingloba in sé ipotesi disomogenee, elaborate secondo prospettive e a fini profondamente diversi. Si distingue, così, tra un'illegalità originaria, in caso di applicazione di una sanzione diversa da quella prevista dall'ordinamento, ed un'illegalità sopravvenuta, che può essere determinata: da aboliti° criminis;
da declaratoria di incostituzionalità della norma incriminatrice o di una norma incidente sul trattamento sanzionatorio;
dall'intervento di una lex mitior. Senza dubbio, è pena illegale ab origine quella che non corrisponde, per specie ovvero per quantità, sia in difetto sia in eccesso, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice (cfr. Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857-01, 5 de e Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205-01, entrambe in motivazione, nonché la citata pronuncia Sez. U CH). Posti i fondamenti costituzionali e sovranazionali del principio di legalità della pena, indefettibile per qualsiasi ordinamento democratico, le Sezioni Unite hanno costantemente ribadito, e da ultimo rafforzato con le più recenti sentenze già richiamate, che non rientrano nella nozione di pena illegale i modi del concreto esercizio del potere discrezionale assegnato al giudice di merito e, pertanto, il regime applicativo con i profili di erronea applicazione dei criteri commisurativi, a meno che tali errori non comportino la determinazione di una pena estranea all'ordinamento per specie, genere o quantità (cfr. in tema, oltre a quelle citata, anche Sez. U., n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01). Sulla base di tale premessa le Sezioni Unite ritengono illegale «solo la pena che non sia prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento» (così Sez. U, n. 47182 del 31/3/2022, IN, Rv. 283818- 01). La sentenza CH ha aggiunto che «pena illegale è, conseguentemente, quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, perché diversa per genere, per specie o per quantità da quella positivamente prevista». In altre parole, la pena può essere considerata illegale non quando consegua a una mera erronea determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento, ovvero sia superiore o inferiore ai limiti edittali previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore. Sez. U, IN, nel ribadire la nozione anzidetta di pena illegale, ha argomentato che è solamente la violazione delle cornici edittali - che sono la manifestazione e il frutto del potere legale di determinazione della pena — ad integrare la pena illegale, e che «ogni altra violazione delle regole che occorre potere commisurativo e dà luogo a una pena che è illegittima», ma non illegale. Illuminante è uno specifico passaggio della sentenza IN, secondo cui «il tema della pena è il tema della coesistenza di due domini, quello del legislatore e quello del giudice, tra loro interrelati e tuttavia non confondibili»: il primo costituente espressione del potere di determinare il disvalore del tipo (ed eventualmente del sottotipo) astratto;
il secondo del potere di determinare il disvalore del fatto concreto. Pertanto, nel commisurare la pena, il giudice si confronta con due vincoli legali: «quelli del primo tipo tendono a preservare le fondamentali opzioni legislative in ordine al disvalore del fatto reato astrattamente inteso;
gli altri indirizzano e regolano la discrezionalità giudiziale nell'apprezzamento del disvalore del fatto reato storicamente concretizzatosi ai fini della individualizzazione della pena». Ebbene, «ogni violazione del primo travolge le prerogative del legislatore ed i valori per i quali esse sono riconosciute (nello Stato di 6 Ing diritto di stampo liberale, tali valori fanno capo all'individuo): la pena così determinata è illegale. La violazione delle regole che disciplinano l'uso del potere commisurativo - che resti rispettoso della determinazione legale - pone invece una questione di legittimità della pena». 3.1. Il concetto di pena illegale come delinato si qui deve essere calato nella realtà processuasle della pena "patteggiata". In proposito, ancora analizzando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, è inequivoco il riferimento della pronuncia CH all'irrilevanza degli eventuali errori nei vari "passaggi" attraverso i quali si giunge al "risultato finale" della pena, a meno che essi non comportino l'applicazione di una pena illegale nel senso in precedenza chiarito, dal momento che l'accordo si forma sulla pena finale concordata dalle parti e di cui si chiede l'applicazione. Ribadendo un principio già affermato (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182 - 01), le Sezioni Unite hanno evidenziato — riguardo al tema della pena illegale e del patteggiamento - che la limitazione della facoltà di ricorso alle sole ipotesi espressamente previste dalla disposizione contenuta nell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. trova ragionevole giustificazione nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito oggetto di cognizione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore. Questi, infatti, nel prevedere tale limitazione ha tenuto conto della consapevole rinuncia dell'imputato a difendersi nel merito, fatta per godere dei notevoli benefici connessi al patteggiamento sulla pena e, parallelamente, del penetrante potere del giudice di merito di verificare la congruità e la legittimità della pena della quale le parti chiedono l'applicazione (come messo in risalto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 313 del 1990). In altre parole, il sindacato sulle sentenze di patteggiamento, quanto alla sanzione, è limitato alle decisioni che applicano la pena al di fuori del potere legale conferito al giudice dal legislatore e stabilito dai minimi e massimi edittali, nonchè dalla specie della sanzione. 3.2. Il fatto che le Sezioni Unite abbiano (nuovamente e) recentemente ribadito i principi interpretativi sinora sintetizzati in tre distinti e peculiari casi - oltre a quelli già illustrati delle sentenze n. 877 del 2023 e n. 5352 del 2024, la sentenza IN si riferiva all'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato con pena irrogata in concreto comunque rientrante nei limiti edittali - rende progressivamente sempre più esplicitamente e consapevolmente inequivoco l'approdo poc'anzi sintetizzato: l'illegalità della pena è una categoria giuridica estremamente selettiva, al cui interno rientra solo la 7 eQg sanzione che si potrebbe definire "extra-sistema", perché diversa per genere, per specie o per quantità da quella prevista dalla legge, fonte del potere commissurativo del giudice. 4. Alla luce di tale ricostruzione sistematica, deve concludersi che non è illegale la pena determinata mediante l'erronea applicazione della disciplina della continuazione fallimentare perchè calcolata doppiamente, dapprima, correttamente, come aggravante, nel bilanciamento con le attenuanti generiche concesse, e successivamente, in maniera erronea, calcolando un aumento ex art. 81 cpv. cod. pen., a meno che tale errore non si risolva nell'irrogazione di una pena eccedente i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie di reato." La relativa sentenza di patteggiamento, quindi, non è ricorribile per cassazione, vertendosi, in tal caso, in tema di pena illegittima e non illegale. Nel caso sottoposto all'esame del Collegio, la pena applicata erroneamente è illegittima e non illegale, determinata in due anni e quattro mesi di reclusione, misura rientrante nel delta edittale previsto dal legislatore per il reato di bancarotta fraudolenta. Il motivo di ricorso relativo a tale, pur illegittima quantificazione della pena patteggiata, pertanto, esula dal sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., secondo quanto risulta dalla ricostruzione ermeneutica della disciplina vigente in materia. 5. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 maggio 2024.