Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2024, n. 34216
CASS
Sentenza 9 maggio 2024

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In caso di pluralità di delitti di bancarotta, non è illegale la pena determinata mediante l'erronea applicazione della disciplina della continuazione fallimentare perché calcolata dapprima, correttamente, come aggravante, nel bilanciamento con le attenuanti generiche concesse, e successivamente, in maniera erronea, calcolando un aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che tale errore comporti l'applicazione di una pena eccedente i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie di reato. (Fattispecie in tema di patteggiamento in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2024, n. 34216
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34216
Data del deposito : 9 maggio 2024

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