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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 27/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Paolo Viarengo Consigliere
Maria Grazia Cassia Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 261/2024 R.G.L. promossa da:
APPELLANTE Parte_1
Avv. Scotto Stefano Vittorio
CONTRO
APPELLATO Controparte_1
Avv. Avvocatura dello Stato di Genova
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, dichiara illegittimo il licenziamento intimato all'appellante e, per l'effetto, condanna il a Controparte_1 reintegrarla nel posto di lavoro e a risarcirle il danno con il pagamento di un'indennità pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino alla data dell'effettiva reintegra, oltre rivalutazione e interessi nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo;
condanna il a rimborsare Controparte_1 all'appellante le spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo in euro 5.000,00 e per il presente grado in euro 6.000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa. Così deciso all'udienza del 27/03/2025
Il Presidente
Federico Grillo Pasquarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Paolo Viarengo Consigliere
Maria Grazia Cassia Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 261/2024 R.G.L. promossa da:
APPELLANTE Parte_1
Avv. Scotto Stefano Vittorio
CONTRO
APPELLATO Controparte_1
Avv. Avvocatura dello Stato di Genova
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, dichiara illegittimo il licenziamento intimato all'appellante e, per l'effetto, condanna il a Controparte_1 reintegrarla nel posto di lavoro e a risarcirle il danno con il pagamento di un'indennità pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino alla data dell'effettiva reintegra, oltre rivalutazione e interessi nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo;
condanna il a rimborsare Controparte_1 all'appellante le spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo in euro 5.000,00 e per il presente grado in euro 6.000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa. Così deciso all'udienza del 27/03/2025
Il Presidente
Federico Grillo Pasquarelli