Articolo 108 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 107Articolo 109
Versione
30 dicembre 1975
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Versione
3 marzo 1983
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Versione
11 luglio 1990
Art. 108. (((Concessione di strutture) )) (( 1. Agli enti locali, alle unita' sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura e recupero di tossicodipendenti nonche' per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.
2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture attingendo ai finanziamenti di cui all'articolo 107 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.
3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell' articolo 1, commi 1 , 4 , 5 e 6 , e dell' articolo 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390 . ))
Entrata in vigore il 11 luglio 1990
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