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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5594/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5594/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Daria Fanti del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il giorno 8 ottobre 1946, rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Marco Cavandoli del Foro di Mantova, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale alle condizioni di cui in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19 luglio 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Londra (Regno Unito), il 16 giugno 1973, e che dalla loro unione non sono nati figli.
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale e dichiarando di non volere conciliarsi, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle concordate condizioni riportate in ricorso (prettamente afferenti a questioni di natura economica).
Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio.
Le stesse parti private, depositando note scritte autorizzate, insistevano per l'accoglimento della domanda di separazione formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero interveniva adesivamente.
pagina 1 di 2 La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Tanto premesso, va accolta in questa sede la domanda di separazione proposta dai ricorrenti.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti, riguardanti diritti disponibili, siano congrue e non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla, poi, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto anche sotto tale profilo.
Si precisa infine che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Londra (Regno Unito) il 16 giugno 1973, trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Albareto (PR) al N. 3, Parte II, Serie C, anno 1974.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 19 luglio 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Albareto (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 22 gennaio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5594/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Daria Fanti del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il giorno 8 ottobre 1946, rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Marco Cavandoli del Foro di Mantova, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale alle condizioni di cui in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19 luglio 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Londra (Regno Unito), il 16 giugno 1973, e che dalla loro unione non sono nati figli.
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale e dichiarando di non volere conciliarsi, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle concordate condizioni riportate in ricorso (prettamente afferenti a questioni di natura economica).
Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio.
Le stesse parti private, depositando note scritte autorizzate, insistevano per l'accoglimento della domanda di separazione formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero interveniva adesivamente.
pagina 1 di 2 La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Tanto premesso, va accolta in questa sede la domanda di separazione proposta dai ricorrenti.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti, riguardanti diritti disponibili, siano congrue e non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Nulla, poi, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto anche sotto tale profilo.
Si precisa infine che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Londra (Regno Unito) il 16 giugno 1973, trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Albareto (PR) al N. 3, Parte II, Serie C, anno 1974.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 19 luglio 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Albareto (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 22 gennaio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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