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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/10/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
- dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
- dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
- dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n. 1551/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 24.6.2025 e promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Balducci ed elett.te Parte_1 dom.to in Castel San Pietro Terme, via San Pietro n. 5, presso lo studio dell'Avv. Simone Balducci. Appellante CONTRO
, con l'Avv. Giuseppe Farina, elett.te dom.to in Via Ulisse Controparte_1 CP_1 Aldrovandi n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Farina. Appellato avverso la sentenza n. 966/2023 emessa dal Tribunale di Bologna in data 3.5.2023.
Conclusioni delle parti: come da verbale di discussione.
Motivi
-In primo grado, (da qui conveniva in giudizio Parte_1 Parte_1
(da qui CNA), opponendosi al decreto n. 1412/2020, con il quale il Controparte_1 Tribunale di Bologna le aveva ingiunto il pagamento di € 7.180,11 a favore della convenuta, a titolo di corrispettivo per lo svolgimento di servizi di contabilità dedotti contrattualmente dalle parti.
Contr
-L'opponente poneva a fondamento della propria domanda l'asserito inadempimento della , consistito in un errore di compilazione del modello USC 2013 (Unico Società di Capitali, modello di dichiarazione dei redditi di riferimento per le Società di Capitali) per l'anno di imposta 2012. La CNA aveva infatti mancato di riportare il credito d'imposta relativo alla riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, la cui compensazione con il debito derivato dall'omesso pagamento dell'IVA da parte di avrebbe condotto al riconoscimento di un insoluto a Parte_1 carico della società pari a un totale di € 49.378,00, in luogo di € 143.265,44. Da questo errore sarebbe conseguito, in data 26.3.2016, dapprima il recapito di una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, susseguente all'accertamento automatizzato dell'irregolarità, e contenente l'invito rivolto ad a sanare la propria posizione fiscale. A tale comunicazione faceva seguito, Parte_1 in assenza di corretta opposizione, la notifica della cartella di pagamento n. 02020160002323719000 da parte di per un importo complessivo pari a € Controparte_2 190.080,54. Il ricorrente lamentava peraltro che la CNA non si fosse adeguatamente e diligentemente occupata della presentazione dell'istanza di sgravio proposta dalla all'Agenzia delle Entrate in Parte_1 conseguenza dell'errore contenuto nell'USC 2013, e che la convenuta avesse indebitamente cessato nel 2015 la trasmissione dei bilanci trimestrali previsti contrattualmente. Da tali inadempimenti sarebbe derivato un danno per la ricorrente da commisurarsi in € 7.230,00, conseguente alle spese legali sostenute per la presentazione dell'istanza di sgravio all'Agenzie delle Entrate e per la proposizione di ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, poi rinunziato a fronte dell'approvazione dell'istanza di sgravio. Domandava quindi l'opponente la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della CNA al risarcimento del danno.
-Si costituiva la convenuta eccependo di aver eseguito tutte le prestazioni indicate a fondamento della propria azione esecutiva, nonché di aver recapitato tempestivamente alla Parte_1 l'istanza di sgravio successivamente accolta dall'Agenzia delle Entrate, sebbene trasmessa da parte attrice alla medesima Agenzia tardivamente, e solo a seguito di notificazione della cartella da parte di Controparte_2
-Il Tribunale respingeva la domanda accertando preliminarmente come l'esecuzione delle Contr prestazioni da parte della non fosse stata oggetto di contestazione, e riconoscendo come la non avesse domandato la risoluzione del contratto, non potendosi dunque produrre gli Parte_1 effetti liberatori dell'obbligazione di pagamento. Riteneva il Giudicante, inoltre, non provata la circostanza per la quale avrebbe tempestivamente presentato all'Agenzia delle Parte_1
Entrate l'istanza di sgravio inoltratale dalla CNA.
-Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi. Parte_1
-1) Con il primo motivo lamentava l'appellante l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di primo grado, il quale avrebbe errato nell'accertare come dagli atti di causa non emergesse l'avvenuto invio in data 8.7.2015 (dopo il recapito della comunicazione dell'Agenzia dell'Entrate e in precedenza rispetto alla notifica della cartella di pagamento da parte di Controparte_2 Contr dell'istanza di sgravio redatta dalla . Tale invio sarebbe stato asseritamente dimostrato dall' sia tramite prova documentale, sia a mezzo testi. L'istanza di sgravio non Parte_1 sarebbe stata, invece, tempestivamente accolta dell'Agenzia delle Entrate in quanto non diligentemente prodotta dalla CNA, la quale non ne avrebbe nemmeno adeguatamente accompagnato la proposizione all'Agenzia.
-2) Con il secondo motivo eccepiva la violazione della legge processuale e del Parte_1 principio del contradditorio da parte del Decidente in primo grado, osservando come il presunto mancato tempestivo invio da parte dell'appellante dell'istanza di sgravio redatta dalla CNA fosse stata questione sollevata dall'appellata solamente in sede di comparsa conclusionale, costituendo quindi eccezione tardiva.
-3) Il Giudice avrebbe infine errato nel non ritenere configurata un'ipotesi di responsabilità professionale, considerando la condotta asseritamente affetta da negligenza, imprudenza, imperizia Contr tenuta dalla . Domandava, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo n. 1412/2020, emesso dal Tribunale di Bologna, e la condanna dall'appellata al pagamento di somma pari a € 7.300,00 a titolo di risarcimento del danno, nonché alla restituzione degli importi percepiti a titolo di remunerazione.
-Eccepiva l'appellato l'infondatezza delle pretese avversarie, e domandava la conferma della sentenza di primo grado. -L'appello proposto è infondato per le ragioni che seguono.
-A) Preliminarmente, il Giudice di prime cure ha opportunamente rilevato come non sia stata avanzata da parte dell'odierno appellante domanda di risoluzione del contratto, la quale avrebbe consentito la valutazione della richiesta di restituzione dei compensi percepiti dalla controparte contrattuale, e di liberazione dei contraenti dalle obbligazioni che trovano la propria genesi nel contratto stipulato tra le parti. Peraltro, nemmeno è stata oggetto di contestazione da parte appellante l'effettiva esecuzione delle prestazioni delle quali la CNA domandava il pagamento, non consentendo tale circostanza l'emissione di “[…] sentenza che, pronunciando la risoluzione per inadempimento di un contratto, condanna una parte alla restituzione della somma di denaro versata dall'altro contraente in esecuzione del contratto […]” (Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 447 del 18.1.1997). Esclusa, in assenza di apposito petitum e di rispettivo supporto probatorio, la possibilità di disporre lo spiegamento degli effetti propri della risoluzione per inadempimento, diviene necessario ponderare se le condotte contestate dall'appellante alla CNA, asseritamente connotate da imprudenza, imperizia e negligenza, abbiano cagionato un danno ingiusto all' Parte_1 Secondo l'appellante, il danno sarebbe stato infatti prodotto dapprima dall'errore commesso dalla Parte CNA nella redazione dell' 2013, e successivamente dal mancato diretto invio dell'istanza di sgravio da parte dell'appellata all'Agenzia delle Entrate, circostanze che avrebbero comportato il sostenimento di ingenti spese legali da parte dell' ai fini di vedere accolta la propria Parte_1 istanza di sgravio. In primis, va attestato come l'irregolarità nella compilazione del modulo dell'USC, da imputarsi all'appellata, costituisca un mero errore materiale, che può essere oggetto di correzione tramite l'instaurazione di un dialogo con l'Agenzia delle Entrate, agevolmente avviabile già a seguito di comunicazione relativa all'accertamento automatizzato inoltrata dalla medesima Agenzia. Dalla lettura del contratto concluso tra le parti, peraltro, non si ravvisa la previsione di alcuna obbligazione a carico della CNA atta ad imporle di provvedere al diretto invio all'Agenzia delle Entrate di eventuali istanze di sgravio, né emerge dagli atti di causa che l' abbia Parte_1 avanzato nei confronti dell'appellata espressa richiesta di procedere in questo senso. La concreta motivazione per la quale l' è risultata destinataria di una cartella di Parte_1 pagamento, e si è vista costretta a supportare le spese legali necessarie per l'aggiornamento Contr dell'istanza di sgravio comprovatamente trasmessale dalla , pare essere piuttosto connessa alla Contr mancata tempestiva notificazione dell'istanza prodotta dalla all'Agenzia delle Entrate da parte della stessa appellante. Considerando che, una volta recapitata l'istanza ut supra all'Agenzia, questa è stata oggetto di accoglimento dopo circa un mese, se l' avesse inoltrato tale istanza a Parte_1 seguito della prima comunicazione dell'Agenzia, l'avrebbe probabilmente vista accolta in precedenza, evitando di sostenere i costi lamentati. Tuttavia, occorre risolutivamente rilevare che non solo di tale invio non è stata fornita prova da parte dell'appellante, che non ha prodotto la pec menzionata negli atti nel documento allegato sub. 4) ed asseritamente reiterata nella memoria di replica, ma soprattutto la inesistenza della stessa mail del 2014, atteso che le richiamate allegazioni contengono la mail del 28/4/2016, ovvero quella asseritamente inviata dal difensore successivamente nominato. Ergo, come ravvisato dal Giudice di prime cure, imputet sibi il danno subito dalla Parte_1 Contr non sussistendo in ogni caso elementi sufficienti a comprovare la responsabilità della , né la sussistenza di un nesso causale tra le condotte dell'appellata e il danno lamentato dall'appellante.
-B) La doglianza relativa alla supposta tardività dell'eccezione mossa dall'appellata riguardante la mancata produzione di documentazione accertante il tempestivo inoltro all'Agenzia delle Entrate da parte dell' dell'istanza di sgravio redatta dalla CNA, è infondata. Parte_1 Trattasi infatti di mera difesa basata su elementi acquisiti in processo, che non risulta soggetta a preclusioni e che afferisce a profili che il Giudice avrebbe agevolmente potuto rilevare autonomamente, in quanto presupposti necessari a verificare la sussistenza di un nesso causale tra la Contr condotta della e l'evento lesivo lamentato da nonché questioni poste a Parte_1 fondamento della pretesa dell'appellante, sebbene rimaste indimostrate. Del resto, come riconosciuto dalla Suprema Corte: “La preclusione di cui all'art. 416, secondo comma, cod. proc. civ. ha ad oggetto le sole eccezioni in senso proprio e non si estende alle eccezioni improprie ed alle mere difese, ossia alle deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa, le quali trovano la loro disciplina nel comma terzo dello stesso art. 416, la cui disposizione, malgrado il fatto che dette deduzioni non vengano proposte nella memoria di costituzione, non commina comunque la sanzione della decadenza” (Corte di Cassazione, Sezione L, sentenza n. 21073, del 9.10.2007). Ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, l'appello va in definitiva respinto
-Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
-Contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_1 Bologna n. 966/2023, e depositata il 3.5.2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: A) respinge l'appello proposto e conferma l'impugnata sentenza;
B) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, che liquida in € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, tributi e contributi come per legge. C) Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 7/10/25.
IL PRESIDENTE Rel. ed Est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
- dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
- dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
- dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n. 1551/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 24.6.2025 e promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Balducci ed elett.te Parte_1 dom.to in Castel San Pietro Terme, via San Pietro n. 5, presso lo studio dell'Avv. Simone Balducci. Appellante CONTRO
, con l'Avv. Giuseppe Farina, elett.te dom.to in Via Ulisse Controparte_1 CP_1 Aldrovandi n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Farina. Appellato avverso la sentenza n. 966/2023 emessa dal Tribunale di Bologna in data 3.5.2023.
Conclusioni delle parti: come da verbale di discussione.
Motivi
-In primo grado, (da qui conveniva in giudizio Parte_1 Parte_1
(da qui CNA), opponendosi al decreto n. 1412/2020, con il quale il Controparte_1 Tribunale di Bologna le aveva ingiunto il pagamento di € 7.180,11 a favore della convenuta, a titolo di corrispettivo per lo svolgimento di servizi di contabilità dedotti contrattualmente dalle parti.
Contr
-L'opponente poneva a fondamento della propria domanda l'asserito inadempimento della , consistito in un errore di compilazione del modello USC 2013 (Unico Società di Capitali, modello di dichiarazione dei redditi di riferimento per le Società di Capitali) per l'anno di imposta 2012. La CNA aveva infatti mancato di riportare il credito d'imposta relativo alla riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, la cui compensazione con il debito derivato dall'omesso pagamento dell'IVA da parte di avrebbe condotto al riconoscimento di un insoluto a Parte_1 carico della società pari a un totale di € 49.378,00, in luogo di € 143.265,44. Da questo errore sarebbe conseguito, in data 26.3.2016, dapprima il recapito di una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, susseguente all'accertamento automatizzato dell'irregolarità, e contenente l'invito rivolto ad a sanare la propria posizione fiscale. A tale comunicazione faceva seguito, Parte_1 in assenza di corretta opposizione, la notifica della cartella di pagamento n. 02020160002323719000 da parte di per un importo complessivo pari a € Controparte_2 190.080,54. Il ricorrente lamentava peraltro che la CNA non si fosse adeguatamente e diligentemente occupata della presentazione dell'istanza di sgravio proposta dalla all'Agenzia delle Entrate in Parte_1 conseguenza dell'errore contenuto nell'USC 2013, e che la convenuta avesse indebitamente cessato nel 2015 la trasmissione dei bilanci trimestrali previsti contrattualmente. Da tali inadempimenti sarebbe derivato un danno per la ricorrente da commisurarsi in € 7.230,00, conseguente alle spese legali sostenute per la presentazione dell'istanza di sgravio all'Agenzie delle Entrate e per la proposizione di ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, poi rinunziato a fronte dell'approvazione dell'istanza di sgravio. Domandava quindi l'opponente la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della CNA al risarcimento del danno.
-Si costituiva la convenuta eccependo di aver eseguito tutte le prestazioni indicate a fondamento della propria azione esecutiva, nonché di aver recapitato tempestivamente alla Parte_1 l'istanza di sgravio successivamente accolta dall'Agenzia delle Entrate, sebbene trasmessa da parte attrice alla medesima Agenzia tardivamente, e solo a seguito di notificazione della cartella da parte di Controparte_2
-Il Tribunale respingeva la domanda accertando preliminarmente come l'esecuzione delle Contr prestazioni da parte della non fosse stata oggetto di contestazione, e riconoscendo come la non avesse domandato la risoluzione del contratto, non potendosi dunque produrre gli Parte_1 effetti liberatori dell'obbligazione di pagamento. Riteneva il Giudicante, inoltre, non provata la circostanza per la quale avrebbe tempestivamente presentato all'Agenzia delle Parte_1
Entrate l'istanza di sgravio inoltratale dalla CNA.
-Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi. Parte_1
-1) Con il primo motivo lamentava l'appellante l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di primo grado, il quale avrebbe errato nell'accertare come dagli atti di causa non emergesse l'avvenuto invio in data 8.7.2015 (dopo il recapito della comunicazione dell'Agenzia dell'Entrate e in precedenza rispetto alla notifica della cartella di pagamento da parte di Controparte_2 Contr dell'istanza di sgravio redatta dalla . Tale invio sarebbe stato asseritamente dimostrato dall' sia tramite prova documentale, sia a mezzo testi. L'istanza di sgravio non Parte_1 sarebbe stata, invece, tempestivamente accolta dell'Agenzia delle Entrate in quanto non diligentemente prodotta dalla CNA, la quale non ne avrebbe nemmeno adeguatamente accompagnato la proposizione all'Agenzia.
-2) Con il secondo motivo eccepiva la violazione della legge processuale e del Parte_1 principio del contradditorio da parte del Decidente in primo grado, osservando come il presunto mancato tempestivo invio da parte dell'appellante dell'istanza di sgravio redatta dalla CNA fosse stata questione sollevata dall'appellata solamente in sede di comparsa conclusionale, costituendo quindi eccezione tardiva.
-3) Il Giudice avrebbe infine errato nel non ritenere configurata un'ipotesi di responsabilità professionale, considerando la condotta asseritamente affetta da negligenza, imprudenza, imperizia Contr tenuta dalla . Domandava, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo n. 1412/2020, emesso dal Tribunale di Bologna, e la condanna dall'appellata al pagamento di somma pari a € 7.300,00 a titolo di risarcimento del danno, nonché alla restituzione degli importi percepiti a titolo di remunerazione.
-Eccepiva l'appellato l'infondatezza delle pretese avversarie, e domandava la conferma della sentenza di primo grado. -L'appello proposto è infondato per le ragioni che seguono.
-A) Preliminarmente, il Giudice di prime cure ha opportunamente rilevato come non sia stata avanzata da parte dell'odierno appellante domanda di risoluzione del contratto, la quale avrebbe consentito la valutazione della richiesta di restituzione dei compensi percepiti dalla controparte contrattuale, e di liberazione dei contraenti dalle obbligazioni che trovano la propria genesi nel contratto stipulato tra le parti. Peraltro, nemmeno è stata oggetto di contestazione da parte appellante l'effettiva esecuzione delle prestazioni delle quali la CNA domandava il pagamento, non consentendo tale circostanza l'emissione di “[…] sentenza che, pronunciando la risoluzione per inadempimento di un contratto, condanna una parte alla restituzione della somma di denaro versata dall'altro contraente in esecuzione del contratto […]” (Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 447 del 18.1.1997). Esclusa, in assenza di apposito petitum e di rispettivo supporto probatorio, la possibilità di disporre lo spiegamento degli effetti propri della risoluzione per inadempimento, diviene necessario ponderare se le condotte contestate dall'appellante alla CNA, asseritamente connotate da imprudenza, imperizia e negligenza, abbiano cagionato un danno ingiusto all' Parte_1 Secondo l'appellante, il danno sarebbe stato infatti prodotto dapprima dall'errore commesso dalla Parte CNA nella redazione dell' 2013, e successivamente dal mancato diretto invio dell'istanza di sgravio da parte dell'appellata all'Agenzia delle Entrate, circostanze che avrebbero comportato il sostenimento di ingenti spese legali da parte dell' ai fini di vedere accolta la propria Parte_1 istanza di sgravio. In primis, va attestato come l'irregolarità nella compilazione del modulo dell'USC, da imputarsi all'appellata, costituisca un mero errore materiale, che può essere oggetto di correzione tramite l'instaurazione di un dialogo con l'Agenzia delle Entrate, agevolmente avviabile già a seguito di comunicazione relativa all'accertamento automatizzato inoltrata dalla medesima Agenzia. Dalla lettura del contratto concluso tra le parti, peraltro, non si ravvisa la previsione di alcuna obbligazione a carico della CNA atta ad imporle di provvedere al diretto invio all'Agenzia delle Entrate di eventuali istanze di sgravio, né emerge dagli atti di causa che l' abbia Parte_1 avanzato nei confronti dell'appellata espressa richiesta di procedere in questo senso. La concreta motivazione per la quale l' è risultata destinataria di una cartella di Parte_1 pagamento, e si è vista costretta a supportare le spese legali necessarie per l'aggiornamento Contr dell'istanza di sgravio comprovatamente trasmessale dalla , pare essere piuttosto connessa alla Contr mancata tempestiva notificazione dell'istanza prodotta dalla all'Agenzia delle Entrate da parte della stessa appellante. Considerando che, una volta recapitata l'istanza ut supra all'Agenzia, questa è stata oggetto di accoglimento dopo circa un mese, se l' avesse inoltrato tale istanza a Parte_1 seguito della prima comunicazione dell'Agenzia, l'avrebbe probabilmente vista accolta in precedenza, evitando di sostenere i costi lamentati. Tuttavia, occorre risolutivamente rilevare che non solo di tale invio non è stata fornita prova da parte dell'appellante, che non ha prodotto la pec menzionata negli atti nel documento allegato sub. 4) ed asseritamente reiterata nella memoria di replica, ma soprattutto la inesistenza della stessa mail del 2014, atteso che le richiamate allegazioni contengono la mail del 28/4/2016, ovvero quella asseritamente inviata dal difensore successivamente nominato. Ergo, come ravvisato dal Giudice di prime cure, imputet sibi il danno subito dalla Parte_1 Contr non sussistendo in ogni caso elementi sufficienti a comprovare la responsabilità della , né la sussistenza di un nesso causale tra le condotte dell'appellata e il danno lamentato dall'appellante.
-B) La doglianza relativa alla supposta tardività dell'eccezione mossa dall'appellata riguardante la mancata produzione di documentazione accertante il tempestivo inoltro all'Agenzia delle Entrate da parte dell' dell'istanza di sgravio redatta dalla CNA, è infondata. Parte_1 Trattasi infatti di mera difesa basata su elementi acquisiti in processo, che non risulta soggetta a preclusioni e che afferisce a profili che il Giudice avrebbe agevolmente potuto rilevare autonomamente, in quanto presupposti necessari a verificare la sussistenza di un nesso causale tra la Contr condotta della e l'evento lesivo lamentato da nonché questioni poste a Parte_1 fondamento della pretesa dell'appellante, sebbene rimaste indimostrate. Del resto, come riconosciuto dalla Suprema Corte: “La preclusione di cui all'art. 416, secondo comma, cod. proc. civ. ha ad oggetto le sole eccezioni in senso proprio e non si estende alle eccezioni improprie ed alle mere difese, ossia alle deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa, le quali trovano la loro disciplina nel comma terzo dello stesso art. 416, la cui disposizione, malgrado il fatto che dette deduzioni non vengano proposte nella memoria di costituzione, non commina comunque la sanzione della decadenza” (Corte di Cassazione, Sezione L, sentenza n. 21073, del 9.10.2007). Ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, l'appello va in definitiva respinto
-Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
-Contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_1 Bologna n. 966/2023, e depositata il 3.5.2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: A) respinge l'appello proposto e conferma l'impugnata sentenza;
B) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, che liquida in € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, tributi e contributi come per legge. C) Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 7/10/25.
IL PRESIDENTE Rel. ed Est. (Giampiero M. Fiore)