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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/08/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2016 del RGAC dell'anno 2020 vertente tra
(cf , rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Mascaro (cf Parte_1 C.F._1
- pec: C.F._2 Email_1
- parte attrice - contro
(p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Annapaola De Masi (C.F. dell'Avvocatura Regionale, elettivamente C.F._3 domiciliata presso la Cittadella Regionale (CZ), Località Germaneto, viale Europa n. 36 - pec: avvocato12. egione.calabria.it Emai_2
- parte convenuta -
Oggetto: opposizione ex art. 32 d.lgs. 150/2011.
Conclusioni delle parti: a seguito di scambio cartolare, le parti costituite hanno precisato le proprie conclusioni e la causa - con ordinanza del 22.04.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. a proposto opposizione ex art. 32 d.lgs. 150/11 avverso il decreto Dirigenziale n. 952 del Parte_1
06/02/2020 della Regione Calabria -giunta regionale- Dipartimento lavoro, formazione e Politiche Sociali-
LFPS, con cui – previa revoca del finanziamento a suo tempo concesso con DGG n. 13347/2012 - si ingiungeva, alla ditta d a il pagamento di € 8.593,08 oltre interessi legali. CP_2 Parte_2 Parte_1
1.1 Parte opponente ha sostanzialmente criticato la motivazione dell'atto opposto nella parte in cui collega il provvedimento di revoca alla “variazione della forma giuridica comporta una variazione del progetto ammesso e, pertanto una violazione dell'art. 12 dell'Avviso Pubblico oggetto di finanziamento”.
Sostiene, infatti, che effettivamente vi è stata una variazione dalla forma sociale di società in accomandita semplice, la che aveva ricevuto il finanziamento;
ma l'attività di impresa è Parte_3 stata proseguita sotto forma di ditta individuale dallo stesso iò ad avviso dell'opponente non Parte_1 ha determinato alcun mutamento del lato soggettivo e neanche il mutamento della figura dell'accollante del mutuo a suo tempo acceso con la Banca popolare dell'Emilia Romagna. Ha chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve alla , stante Controparte_1
l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per la revoca dei benefici di cui al Bando 2010 “Fondo di garanzia Regionale per Operazioni di Microcredito – POR Calabria FSE 2007-2013 e del relativo contributo e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nullo il Decreto Dirigenziale opposto.
1.2 Si è costituita la che ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Ha rilevato che il provvedimento di revoca non è dipeso solo dalla decadenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissione nel periodo di durata del finanziamento come sostenuto da parte attrice, ma anche CP_ dal mancato pagamento delle rate del mutuo acceso con la , che ha condotto quest'ultima ad escutere la garanzia di . Parte_4
1.3 Rigettata la richiesta di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, precisate le conclusioni delle parti, la causa è stata poi trattenuta in decisione.
2. L'opposizione appare infondata e pertanto va rigettata.
2.1 Come già evidenziato dalla Regione convenuta, nel decreto di revoca si legge che: “…in data 5/11/2012 la ditta ha firmato il contratto di mutuo con la Controparte_4
[...]
[..
Banca ha diffidato la ad adempiere alla mancata restituzione delle Parte_5 rate di mutuo oltre interessi di mora e commissioni;
la Banca, a seguito del mancato pagamento della rate di muto, ha escusso il Fondo fdi Garanzia come da lettera prot. N. 3291 del 10.04.2018 inviata a;
Parte_4
riscontra alla richiesta procedendo con l'escussione del Fondo;
Parte_4
CA spa comunica al Dipartimento che la non ha proceduto al Parte_5 rimborso della garanzia prestata da pari ad € 6.946,27 ed euro 1.438,28 per contributo c/interessi Parte_4 erogato oltre interessi legali, escussa dalla banca” (cfr Decreto dirigenziale di revoca).
In sede di costituzione la ha, poi, depositato: la Richiesta escussione dalla Banca BPER Controparte_1 posizione trasferita al c/ Sofferenze ditta IN RC (allegato 11); e l'Estratto conto del 21/02/2018 con la causale disposizione bonifico escussione Fondo di Garanzia “sofferenza n. 140201 Altaposta” Parte_4
(allegato 12). Tali allegazioni rendono superflua la richiesta ex art 210 cpc, proposta da parte attrice anche in sede di precisazione delle conclusioni, tesa ad ottenere l'esibizione della quietanza del pagamento effettuato a seguito dell'escussione della garanzia.
Parte attrice, peraltro, avrebbe potuto dimostrare il pagamento delle rate del mutuo, mediante semplice deposito delle relative attestazioni o produzione di un estratto conto della propria posizione bancaria.
2.2 Va aggiunto che sempre parte convenuta ha provveduto a depositare - come allegato 13 – l'intimazione di pagamento del 10.4.18 inviata da a con cui – dato atto dell'avvenuta escussione Parte_4 Parte_1 del Fondo di garanzia – si chiedeva a quest'ultimo la restituzione dell'importo della garanzia escussa oltre interessi e contributo conto interessi, avvertendo espressamente che decorso il termine di 30 gg avrebbe trasmesso la pratica alla per l'adozione degli atti finalizzati alla revoca del finanziamento ed alla CP_1 riscossione coattiva del credito.
A questa comunicazione è seguita – correttamente - la notifica di avvio del procedimento di revoca, cui a risposto, sostenendo che l'escussione del Fondo da parte della banca sarebbe avvenuta in Parte_1 violazione dell'art. 12 dell'Avviso Pubblico regolante la materia de quo; anche in tal caso, tuttavia, si è sempre argomentato sulla legittima variazione soggettiva del rapporto obbligatorio, senza però prendere posizione sul mancato pagamento delle rate del mutuo (vedi missiva avv.to Mascaro del 17.09.2018).
3. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente (5.200,01/26.000,00). Esse vengono calcolate secondo i parametri minimi, stante la prossimità del valore della causa (€ 8.593,08) a quello più basso dello scaglione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da parte attrice
2) Condanna parte attrice alla rifusione a favore della delle spese di lite, liquidate -per i Controparte_1 motivi di cui nella parte motiva- in complessivi € 2.540,00 per onorari oltre rimb. forf, Iva e Cpa.
Catanzaro, lì 9.8.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2016 del RGAC dell'anno 2020 vertente tra
(cf , rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Mascaro (cf Parte_1 C.F._1
- pec: C.F._2 Email_1
- parte attrice - contro
(p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Annapaola De Masi (C.F. dell'Avvocatura Regionale, elettivamente C.F._3 domiciliata presso la Cittadella Regionale (CZ), Località Germaneto, viale Europa n. 36 - pec: avvocato12. egione.calabria.it Emai_2
- parte convenuta -
Oggetto: opposizione ex art. 32 d.lgs. 150/2011.
Conclusioni delle parti: a seguito di scambio cartolare, le parti costituite hanno precisato le proprie conclusioni e la causa - con ordinanza del 22.04.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. a proposto opposizione ex art. 32 d.lgs. 150/11 avverso il decreto Dirigenziale n. 952 del Parte_1
06/02/2020 della Regione Calabria -giunta regionale- Dipartimento lavoro, formazione e Politiche Sociali-
LFPS, con cui – previa revoca del finanziamento a suo tempo concesso con DGG n. 13347/2012 - si ingiungeva, alla ditta d a il pagamento di € 8.593,08 oltre interessi legali. CP_2 Parte_2 Parte_1
1.1 Parte opponente ha sostanzialmente criticato la motivazione dell'atto opposto nella parte in cui collega il provvedimento di revoca alla “variazione della forma giuridica comporta una variazione del progetto ammesso e, pertanto una violazione dell'art. 12 dell'Avviso Pubblico oggetto di finanziamento”.
Sostiene, infatti, che effettivamente vi è stata una variazione dalla forma sociale di società in accomandita semplice, la che aveva ricevuto il finanziamento;
ma l'attività di impresa è Parte_3 stata proseguita sotto forma di ditta individuale dallo stesso iò ad avviso dell'opponente non Parte_1 ha determinato alcun mutamento del lato soggettivo e neanche il mutamento della figura dell'accollante del mutuo a suo tempo acceso con la Banca popolare dell'Emilia Romagna. Ha chiesto, pertanto, di accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve alla , stante Controparte_1
l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per la revoca dei benefici di cui al Bando 2010 “Fondo di garanzia Regionale per Operazioni di Microcredito – POR Calabria FSE 2007-2013 e del relativo contributo e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nullo il Decreto Dirigenziale opposto.
1.2 Si è costituita la che ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Ha rilevato che il provvedimento di revoca non è dipeso solo dalla decadenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissione nel periodo di durata del finanziamento come sostenuto da parte attrice, ma anche CP_ dal mancato pagamento delle rate del mutuo acceso con la , che ha condotto quest'ultima ad escutere la garanzia di . Parte_4
1.3 Rigettata la richiesta di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, precisate le conclusioni delle parti, la causa è stata poi trattenuta in decisione.
2. L'opposizione appare infondata e pertanto va rigettata.
2.1 Come già evidenziato dalla Regione convenuta, nel decreto di revoca si legge che: “…in data 5/11/2012 la ditta ha firmato il contratto di mutuo con la Controparte_4
[...]
[..
Banca ha diffidato la ad adempiere alla mancata restituzione delle Parte_5 rate di mutuo oltre interessi di mora e commissioni;
la Banca, a seguito del mancato pagamento della rate di muto, ha escusso il Fondo fdi Garanzia come da lettera prot. N. 3291 del 10.04.2018 inviata a;
Parte_4
riscontra alla richiesta procedendo con l'escussione del Fondo;
Parte_4
CA spa comunica al Dipartimento che la non ha proceduto al Parte_5 rimborso della garanzia prestata da pari ad € 6.946,27 ed euro 1.438,28 per contributo c/interessi Parte_4 erogato oltre interessi legali, escussa dalla banca” (cfr Decreto dirigenziale di revoca).
In sede di costituzione la ha, poi, depositato: la Richiesta escussione dalla Banca BPER Controparte_1 posizione trasferita al c/ Sofferenze ditta IN RC (allegato 11); e l'Estratto conto del 21/02/2018 con la causale disposizione bonifico escussione Fondo di Garanzia “sofferenza n. 140201 Altaposta” Parte_4
(allegato 12). Tali allegazioni rendono superflua la richiesta ex art 210 cpc, proposta da parte attrice anche in sede di precisazione delle conclusioni, tesa ad ottenere l'esibizione della quietanza del pagamento effettuato a seguito dell'escussione della garanzia.
Parte attrice, peraltro, avrebbe potuto dimostrare il pagamento delle rate del mutuo, mediante semplice deposito delle relative attestazioni o produzione di un estratto conto della propria posizione bancaria.
2.2 Va aggiunto che sempre parte convenuta ha provveduto a depositare - come allegato 13 – l'intimazione di pagamento del 10.4.18 inviata da a con cui – dato atto dell'avvenuta escussione Parte_4 Parte_1 del Fondo di garanzia – si chiedeva a quest'ultimo la restituzione dell'importo della garanzia escussa oltre interessi e contributo conto interessi, avvertendo espressamente che decorso il termine di 30 gg avrebbe trasmesso la pratica alla per l'adozione degli atti finalizzati alla revoca del finanziamento ed alla CP_1 riscossione coattiva del credito.
A questa comunicazione è seguita – correttamente - la notifica di avvio del procedimento di revoca, cui a risposto, sostenendo che l'escussione del Fondo da parte della banca sarebbe avvenuta in Parte_1 violazione dell'art. 12 dell'Avviso Pubblico regolante la materia de quo; anche in tal caso, tuttavia, si è sempre argomentato sulla legittima variazione soggettiva del rapporto obbligatorio, senza però prendere posizione sul mancato pagamento delle rate del mutuo (vedi missiva avv.to Mascaro del 17.09.2018).
3. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente (5.200,01/26.000,00). Esse vengono calcolate secondo i parametri minimi, stante la prossimità del valore della causa (€ 8.593,08) a quello più basso dello scaglione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da parte attrice
2) Condanna parte attrice alla rifusione a favore della delle spese di lite, liquidate -per i Controparte_1 motivi di cui nella parte motiva- in complessivi € 2.540,00 per onorari oltre rimb. forf, Iva e Cpa.
Catanzaro, lì 9.8.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo