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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/12/2024, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3830/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. n. 3830/2024 V.G. promosso con ricorso depositato da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Tessarin, elettivamente domiciliata nello studio del nominato difensore in Taglio di Po (RO) via
Romea 203 Rovigo, vicolo Castello 3
RICORRENTE
E DA
(cf ), rappresentato e difeso dall' Avv. Letizia Parte_2 C.F._2
Guglielmi, elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato difensore in Rovigo, Corso del popolo 161
RICORRENTE visto l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da note autorizzate in sostituzione dell'udienza
“1Affido condiviso con collocamento paritario alternato della minore secondo le seguenti modalità: La minore trascorrerà a mesi alterni i giorni dal lunedì al mercoledì con la madre e dal giovedì alla domenica con il padre (a titolo esemplificativo, settembre dal lunedì al mercoledì con la madre e dal giovedì alla domenica con il padre e viceversa ad ottobre). Si conviene che il genitore che ha in affido la minore il mercoledì provveda ad accompagnarla a scuola il giovedì e che l'altro la prelevi il giovedì
e così avvenga anche per il genitore affidatario della domenica che dovrà accompagnarla il lunedì. La
1 minore trascorrerà con i genitori due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, sette giorni durante le vacanze scolastiche natalizie e tre giorni durante le vacanze scolastiche pasquali, festività infra-annuali alternate, salvi migliori accordi tra i genitori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i ricorrenti potranno esercitare la responsabilità
genitoriale separatamente;
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo fra i coniugi tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei loro figli. I ricorrenti convengono che la residenza anagrafica della minore sia presso l'abitazione materna in via G. Matteotti 285/5. 2. Nulla a titolo di contributo per il mantenimento della minore,
atteso che le modalità di affido e collocamento della minore che consentono ai genitori di provvedervi in via autonoma ed in egual modo e misura. Il padre verserà alla madre il 70 % delle spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse della figlia fino al 31.12.2025. A partire dal
01.12.2026 le spese straordinarie saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% secondo il seguente schema (applicabile anche sino al 31.12.2025): A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche e private sino ad una spesa di € 250,00; accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale, farmaci con prescrizione medica non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
tickets sanitari. B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche/ortodontiche con spesa superiore ad € 250,00, oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario nazionale;
farmaci particolari. C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico mensa scolastica;
D)
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per attività sportive limitatamente ad un'attività sportiva a scelta il cui costo mensile non ecceda euro 60,00 mensili;
F) spese extra scolastiche (da documentare)
che richiedono il preventivo accordo: spese per attività sportive ulteriori alla prima e/o con spesa mensile eccedente euro 40,00 mensili, spese per attività artistiche, ludico e ricreative, comprensive dei costi per l'iscrizione, spese accessorie, attrezzature e trasferte;
viaggi e vacanze, spese per cerimonie religiose e relativi festeggiamenti;
spese di custodia (baby sitter). Quanto alle spese straordinarie per le quali è richiesto il preventivo accordo il genitore che necessita dell'assenso dell'altro lo comunicherà tramite sms e l'altro avrà 1 settimana di tempo per manifestare il proprio dissenso, decorso tale termine senza risposta la spesa si riterrà approvata. Per semplicità organizzativa le predette spese saranno
2 anticipate dalla madre e rimborsate dal padre dietro semplice richiesta, corredata da idonei giustificativi entro il mese successivo.
2.1 L'Assegno Unico Universale sarà integralmente percepito dalla madre ed il sig. presta il consenso, con la sottoscrizione del presente ricorso Parte_2
a che la signora inoltri la pratica e svolga gli adempimenti necessari alla sua Parte_1
erogazione. Spese legali interamente compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 4.10.2024 i genitori della minore Persona_1
e , come sopra rappresentati, hanno chiesto all'intestato tribunale di Parte_1 Parte_2
regolamentare la responsabilità genitoriale sulla minore, nata il [...] dall'unione di fatto tra le parti, cessata nell'anno 2022.
I ricorrenti hanno chiesto di recepire le condizioni sopra riportate, allegando di avere già posto in atto il collocamento paritario della figlia descritto al punto n. 1 e la misura del mantenimento cd diretto della stessa.
Fissata l'udienza di comparizione parti per la data del 29.11.2024 e dispostane la trattazione cartolare in conformità alla espressa richiesta contenuta nel ricorso introduttivo, la causa è stata assegnata al collegio per la decisione.
Nel merito, si osserva quanto segue.
A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 219/2012, la competenza funzionale in materia di regolamentazione dell'affidamento e degli oneri di mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio è devoluta al tribunale ordinario.
Nel caso di specie, le parti hanno riferito che la loro convivenza è cessata, pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del tribunale sia diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutelare l'interesse della prole minore di età alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013.
Viste anche le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi paia adeguato a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337-bis e ss c.c.
3 La regolamentazione individuata dalle parti risponde alla esigenza primaria di provvedere alla figlia minore negli ambiti relazionali, affettivi ed economici strumentali alla sua crescita serena ed Per_1
equilibrata, tenendo essa conto della necessità della presenza significativa nella vita della minore da parte di entrambi i genitori e delle sue esigenze materiali.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento delle conclusioni sopra riportate stante l'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutela dell'interesse della prole minore di età, alla luce del disposto normativo di cui al già citato art. 337-ter, secondo comma, c.c.
Come da espressa richiesta dei ricorrenti le spese vengono integralmente compensate.
p.q.m.
decidendo sul ricorso proposto da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
RECEPISCE le condizioni convenute dalle parti da intendersi qui integramente trascritte;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, alla camera di consiglio del 3.12.2024
Si comunichi. il Presidente Rel.
Dott.ssa Federica Abiuso
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. n. 3830/2024 V.G. promosso con ricorso depositato da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Tessarin, elettivamente domiciliata nello studio del nominato difensore in Taglio di Po (RO) via
Romea 203 Rovigo, vicolo Castello 3
RICORRENTE
E DA
(cf ), rappresentato e difeso dall' Avv. Letizia Parte_2 C.F._2
Guglielmi, elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato difensore in Rovigo, Corso del popolo 161
RICORRENTE visto l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da note autorizzate in sostituzione dell'udienza
“1Affido condiviso con collocamento paritario alternato della minore secondo le seguenti modalità: La minore trascorrerà a mesi alterni i giorni dal lunedì al mercoledì con la madre e dal giovedì alla domenica con il padre (a titolo esemplificativo, settembre dal lunedì al mercoledì con la madre e dal giovedì alla domenica con il padre e viceversa ad ottobre). Si conviene che il genitore che ha in affido la minore il mercoledì provveda ad accompagnarla a scuola il giovedì e che l'altro la prelevi il giovedì
e così avvenga anche per il genitore affidatario della domenica che dovrà accompagnarla il lunedì. La
1 minore trascorrerà con i genitori due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, sette giorni durante le vacanze scolastiche natalizie e tre giorni durante le vacanze scolastiche pasquali, festività infra-annuali alternate, salvi migliori accordi tra i genitori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i ricorrenti potranno esercitare la responsabilità
genitoriale separatamente;
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo fra i coniugi tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei loro figli. I ricorrenti convengono che la residenza anagrafica della minore sia presso l'abitazione materna in via G. Matteotti 285/5. 2. Nulla a titolo di contributo per il mantenimento della minore,
atteso che le modalità di affido e collocamento della minore che consentono ai genitori di provvedervi in via autonoma ed in egual modo e misura. Il padre verserà alla madre il 70 % delle spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse della figlia fino al 31.12.2025. A partire dal
01.12.2026 le spese straordinarie saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% secondo il seguente schema (applicabile anche sino al 31.12.2025): A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche e private sino ad una spesa di € 250,00; accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale, farmaci con prescrizione medica non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
tickets sanitari. B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche/ortodontiche con spesa superiore ad € 250,00, oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario nazionale;
farmaci particolari. C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico mensa scolastica;
D)
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per attività sportive limitatamente ad un'attività sportiva a scelta il cui costo mensile non ecceda euro 60,00 mensili;
F) spese extra scolastiche (da documentare)
che richiedono il preventivo accordo: spese per attività sportive ulteriori alla prima e/o con spesa mensile eccedente euro 40,00 mensili, spese per attività artistiche, ludico e ricreative, comprensive dei costi per l'iscrizione, spese accessorie, attrezzature e trasferte;
viaggi e vacanze, spese per cerimonie religiose e relativi festeggiamenti;
spese di custodia (baby sitter). Quanto alle spese straordinarie per le quali è richiesto il preventivo accordo il genitore che necessita dell'assenso dell'altro lo comunicherà tramite sms e l'altro avrà 1 settimana di tempo per manifestare il proprio dissenso, decorso tale termine senza risposta la spesa si riterrà approvata. Per semplicità organizzativa le predette spese saranno
2 anticipate dalla madre e rimborsate dal padre dietro semplice richiesta, corredata da idonei giustificativi entro il mese successivo.
2.1 L'Assegno Unico Universale sarà integralmente percepito dalla madre ed il sig. presta il consenso, con la sottoscrizione del presente ricorso Parte_2
a che la signora inoltri la pratica e svolga gli adempimenti necessari alla sua Parte_1
erogazione. Spese legali interamente compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 4.10.2024 i genitori della minore Persona_1
e , come sopra rappresentati, hanno chiesto all'intestato tribunale di Parte_1 Parte_2
regolamentare la responsabilità genitoriale sulla minore, nata il [...] dall'unione di fatto tra le parti, cessata nell'anno 2022.
I ricorrenti hanno chiesto di recepire le condizioni sopra riportate, allegando di avere già posto in atto il collocamento paritario della figlia descritto al punto n. 1 e la misura del mantenimento cd diretto della stessa.
Fissata l'udienza di comparizione parti per la data del 29.11.2024 e dispostane la trattazione cartolare in conformità alla espressa richiesta contenuta nel ricorso introduttivo, la causa è stata assegnata al collegio per la decisione.
Nel merito, si osserva quanto segue.
A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 219/2012, la competenza funzionale in materia di regolamentazione dell'affidamento e degli oneri di mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio è devoluta al tribunale ordinario.
Nel caso di specie, le parti hanno riferito che la loro convivenza è cessata, pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del tribunale sia diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutelare l'interesse della prole minore di età alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013.
Viste anche le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi paia adeguato a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337-bis e ss c.c.
3 La regolamentazione individuata dalle parti risponde alla esigenza primaria di provvedere alla figlia minore negli ambiti relazionali, affettivi ed economici strumentali alla sua crescita serena ed Per_1
equilibrata, tenendo essa conto della necessità della presenza significativa nella vita della minore da parte di entrambi i genitori e delle sue esigenze materiali.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento delle conclusioni sopra riportate stante l'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutela dell'interesse della prole minore di età, alla luce del disposto normativo di cui al già citato art. 337-ter, secondo comma, c.c.
Come da espressa richiesta dei ricorrenti le spese vengono integralmente compensate.
p.q.m.
decidendo sul ricorso proposto da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
RECEPISCE le condizioni convenute dalle parti da intendersi qui integramente trascritte;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, alla camera di consiglio del 3.12.2024
Si comunichi. il Presidente Rel.
Dott.ssa Federica Abiuso
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