Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1953 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elisa Osanna, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elisa Osanna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 01/01/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Torino, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il figlio è affidato in regime condiviso ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente mentre le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
3. Il figlio manterrà la stessa residenza già in essere presso il domicilio della madre.
4. salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto della sua volontà, Per_1 trascorrerà le giornate alternando i pasti principali (pranzo e cena) con un genitore o con l'altro a secondo dei turni di lavoro della madre.
Trascorrerà, seguendo la formula dell'alternanza, il giorno di Natale e di Santo
Stefano con ciascun genitore, le vacanze pasquali alternando pasqua e pasquetta, e durante le vacanze estive settimane alternate con ciascun genitore.
Pag. 2 di 3 5. La casa coniugale viene assegnata alla Sig.ra con tutti gli arredi e Pt_1 corredi ivi presenti, salvo quelli di proprietà personale e i propri effetti personali, nonché parte del corredo matrimoniale.
6. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione.
7. Le parti hanno tre polizze di investimento le cui quote in data odierna sono: una intestata alla sig.ra di € 9.299,74; due intestate al sig. di € Pt_1 CP_1
19.371,23 ed € 4.517,16; quest'ultima verrà spartita tra le parti al fine di raggiungere una quota paritaria per ciascuna delle loro polizze.
8. I coniugi possiedono due autovetture cointestate: Jeep e Y, e verranno assegnate la prima al sig. e la seconda alla sig.ra con l'accordo che CP_1 Pt_1 ciascuno pagherà il proprio passaggio di proprietà.
9. Le parti dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
10. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio sino al raggiungimento della CP_1 sua autonomia economica:
a) versando, in via anticipata entro il giorno 6 di ogni mese, a Parte_1 [...]
nella sua qualità di genitore convivente, l'importo di € 160,00; Pt_1
b) tenendo a proprio carico, o rimborsando a per il caso di Parte_1 anticipazione, il 50% delle spese straordinarie secondo gli schemi allegati al ricorso;
c) continuando a percepire l'assegno unico.
11. Entrambi gli importi di cui sopra saranno aggiornati annualmente in base alla variazione ISTAT ed il primo aggiornamento sarà effettuato l'anno successivo all'omologa del presente accordo.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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