Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 195/2023
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 195 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2023 promossa con ricorso in appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ILIO PAOLA e dell'avv. CORSALINI Pt_1 P.IVA_1
GUGLIELMO ( , dell'avv. ANDREOZZI EMANUELA C.F._1
( ) elettivamente domiciliato in Ancona, via Piave 25 C.F._2
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMILIOZZI Controparte_1 C.F._3 MARCO e dell'avv. EMILIOZZI GIAMPIERO ( ) elettivamente domiciliato in C.F._4
VIALE XXX GIUGNO 3 62029 TOLENTINO
APPELLATO/I
Avverso la sentenza del Tribunale di Macerata, in funzione di Giudice del Lavoro n° 146/2023 pronunciata e depositata il 13.6.2023
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E L' impugna la sentenza n. 146/2023 pronunciata in data 13/06/2023 e pubblicata in pari Pt_1 data - notificata il 16.6.2023 con la quale il Tribunale di Macerata, in composizione monocratica quale
Giudice del Lavoro, ha accolto la domanda proposta dal Sig. riconoscendolo Controparte_1 portatore di ipoacusia di origine professionale con un gradiente invalidante del 15 %. L' chiede CP_2 la riforma della decisione, sia nella parte motiva, sia in quella dispositiva, allorché viene riconosciuto il diritto del ricorrente all'indennizzo in misura ragguagliata al danno biologico del 15% anziché pagina 1 di 4
Secondo l'appellante, il Giudice avrebbe errato nel recepire acriticamente la CTU medico legale,
a sua volta, svolta applicando una non corretta criteriologia medico-legale, essendo le conclusioni fondate su una valutazione evidentemente arbitraria, sovrastimando il danno di diversi punti percentuali e senza un chiaro utilizzo del metodo oggettivo di calcolo del danno di ipoacusia da rumore, quale la tabella elaborata da . Pt_2
Si è costituito nel presente grado l'appellato, ritenendo l'appello inammissibile per mancanza della specificità dei motivi e perché volto non a sollecitare un esame su questioni medico – legali già discusse e valutate in primo grado, ma volto ad introdurre una nuova indagine su temi mai prima trattati e decisi prima dal CTU. Nel merito, ha, comunque, concluso per l'infondatezza dei motivi e per la conferma della sentenza impugnata.
La Corte ha disposto il rinnovo della consulenza tecnica e, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
Innanzitutto, si rileva che l'appello appare pienamente ammissibile atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dei punti critici del ragionamento medico-legale a cui il primo giudicante ha dato adesione. Né appare evidente alcuna allegazione di fatti nuovi, ponendosi le critiche sul solco di quanto già evidenziato in sede di osservazioni al CTU che, tuttavia, non aveva dato una risposta del tutto soddisfacente.
Per questo, alla luce dell'esistenza di plurimi esami audiometrici e della mancata chiarezza circa il calcolo asseritamente eseguito in base alla tabella , si è disposto il rinnovo della CTU, Pt_2 all'esito della quale, l'appello si è rivelato parzialmente fondato.
Non contestata, innanzitutto, è dall' la genesi professionale della ipoacusia del CP_2 CP_1 sicché ciò di cui si discute è la quantificazione della stessa, anche alla luce dell'incidenza della presbiacusia.
L'esistenza della malattia professionale è, d'altronde, confermata dal CTU nominato in questo grado che ha accertato che “Dalla documentazione in atti esaminata e dalle risultanze della visita medico legale effettuata dal sottoscritto, è possibile affermare che il Sig. sia attualmente CP_1 affetto da ipoacusia percettiva (o neurosensoriale) pantonale bilaterale. Non vi è dubbio, in accordo con la CTU di primo grado e con le posizioni delle Parti raccolte in corso di operazioni, che tale ipoacusia possa essere, in quota parte, correlata alla lunga attività lavorativa posta in essere dal soggetto nella quale è certamente riconoscibile un rischio da rumore otolesivo. In altra quota parte la stessa è attribuibile a fisiologica evoluzione presbiacusica”.
Per quanto concerne, dunque, la quantificazione del danno nella parte eziologicamente collegata al lavoro, secondo il CTU “Nel caso di specie appare importante sottolineare che il primo esame audiometrico a disposizione risaliva al 2010, cioè a più di quarant'anni dall'inizio dell'esposizione a rumore otolesivo. Inoltre appare importante considerare che il soggetto, a partire dal 2010, riferiva di aver costantemente indossato dispositivi di protezione individuale, con ciò certamente minimizzando, da quel momento in avanti, gli effetti negativi del rumore in ambito lavorativo. Il combinato disposto tra le due evidenze di cui sopra consente al sottoscritto di formulare una prima, fondamentale considerazione, ovverossia che il tracciato audiometrico presente in atti e risalente al 04 Agosto 2010
pagina 2 di 4 consentiva già, in quella data, di individuare il danno di pertinenza nella sua quota ipoacusica Pt_1 maggioritaria. Da notarsi che il tracciato dell'epoca, conformemente alle nozioni generali in termini di ipoacusia da rumore, evidenziava una caduta simmetrica sulle frequenze 3.000-4.000 Hz con risalita a
8.000 Hz. Secondo i parametri valutativi del DM 12 Luglio 2000, applicando la tabella elaborata da in Allegato 1 era possibile identificare un danno biologico arrotondabile per eccesso pari al Pt_2
5% (cinque per cento) Gli esami audiometrici successivi, evidenziando una evoluzione (per altro estremamente rapida cronologicamente) verso la pantonalità del disturbo erano certamente, in termini maggioritari, attribuibili ad evoluzione presbiacusica, fatta eccezione per un'ammissibile quota parte di caduta sulle frequenze di 2.000-3.000-4.000 Hz e per l'insorgenza di un attendibile acufene bilaterale. Difficile, ovviamente, stimare puntualmente in quale quota parte la caduta sulla frequenza di
2.000 Hz potesse essere attribuita a lavoro, ma all'uopo si ritiene oltremodo ragionevole considerare il responso dell'esame audiometrico del 28 Ottobre 2013, ovverossia quello temporalmente più vicino rispetto al summenzionato esame del 2010. Applicando la tabella di a questo esame emergeva Pt_2 una percentuale di danno pari al 18% (diciotto per cento); tale percentuale, nella sua integralità, non poteva certamente essere correlata alla noxa lavorativa: troppo breve era infatti il lasso temporale rispetto all'esame precedente per rendere credibile un siffatto peggioramento senza che fosse intervenuta una preponderante componente presbiacusica. Era, tuttavia, possibile enucleare, come sopra argomentato, un lieve peggioramento sulle frequenze 2.000-3.000-4.000 Hz di pertinenza lavorativa, empiricamente stimabile, comunque sulla base dei riferimenti valutativi del DM 12 Luglio
2000, in misura pari ad un danno biologico incrementato fino al 8% (otto per cento). Vi è, infine, da aggiungere il danno arrecato al soggetto dall'acufene bilaterale, stimabile, in forza della propria eccezionale persistenza, in misura pari al 2% (due per cento). E', in definitiva, possibile ammettere a tutela un danno biologico da ipoacusia percettiva bilaterale in misura pari al 10% (dieci per cento).
Ogni, successiva evoluzione peggiorativa evidenziata dagli esami audiometrici seriati eseguiti nel tempo dal Sig. era, a nostro avviso, da imputarsi inequivocabilmente ad evoluzione CP_1 peggiorativa presbiacusica”.
Tali conclusioni, esaustivamente motivate e frutto di un logico e corretto ragionamento medico- legale, vanno qui condivise, stante anche la mancanza di osservazioni critiche delle parti.
Il consulente ha, peraltro, aggiunto che “Vi è, infine, da considerare che a far data dal 09
Settembre 2023, a fronte del riconoscimento di ulteriori patologie a titolo di malattie professionali, il soggetto godeva di istituzione di rendita in misura pari al 23% (ventitre per cento) con coefficiente pari a 0,5. Tale percentuale (23% - ventitre per cento) scaturiva dalla valutazione complessiva che era operata dall'Ente tra le varie patologie, tra cui era compresa l'ipoacusia percettiva bilaterale riconosciuta in sentenza di primo grado in misura pari al 15% (quindici per cento). Ne consegue che, avendo il sottoscritto riformato tale percentuale in termini minorativi ed avendola individuata in misura pari al 10% (dieci per cento), a far data dal Settembre 2023 la rendita istituita per il soggetto dovesse attestarsi in misura complessiva pari al 18% (diciotto per cento) con cofficiente pari a 0,4”.
La sentenza va, pertanto, riformata, dovendosi riconoscere in capo all'originario ricorrente un danno uditivo di origine professionale pari al 10% che, unito alle preesistenze, comporta un danno complessivo del 18% a decorrere dal settembre 2023.
Considerato l'esito complessivo del giudizio ed, in particolare, il riconoscimento dell'infermità in misura sensibilmente inferiore rispetto alla percentuale oggetto di domanda (22%), sussistono giusti pagina 3 di 4 motivi per compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio per la metà, con condanna, per la restante parte, in capo all' soccombente, come da liquidazione in dispositivo. Le spese per le CP_2
CTU di primo grado, per il principio di causalità, rimangono a carico dell' , mentre per la CTU Pt_1 svolta nel presente grado, alla luce della parziale fondatezza del gravame, sussistono giusti motivi per metterle a carico di entrambe le parti per la metà ciascuna.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara che il ricorrente appellato è affetto da ipoacusia professionale comportante un grado invalidante pari al 10% alla data della domanda e del 18% a decorrere dal 5.9.2023 in ragione dell'unificazione con altre patologie e, per l'effetto, condanna l'Istituto a corrispondere i conseguenti benefici economici;
• Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata la metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, per l'intero, come da sentenza per il primo grado e, per il presente grado, in euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso 15%, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
• Pone le spese della CTU del presente grado, come liquidata in atti, a carico di entrambe le parti per la metà ciascuna.
Così deciso in Ancona, 16 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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