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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 3336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3336 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8628/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8628/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. CALVARUSO MARCELLO
Appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TORRISI GIUSEPPE;
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Appellati
Avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 9.01.2025, sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Biancavilla n. 89/2021, Parte_1 depositata in data 16.12.2021, con cui era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno e compensate le spese del giudizio.
Eccepiva l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza impugnata per erronea interpretazione delle pagina 1 di 4 risultanze istruttorie, in particolare deducendo che la teste escussa in primo grado aveva ricostruito la dinamica del sinistro in maniera chiara e che, trattandosi di un sinistro avvenuto in un paese che ella non conosceva, era da ritenersi ragionevole che alcuni dettagli non fossero stati ricordati;
aggiungendo che l'accadimento e la dinamica dell'evento erano stati accertati anche dalla CTU, ribadiva la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tg. DJ580HM che aveva violato le norme di prudenza di cui agli artt. 140 e 141 C.d.S. e chiedeva, pertanto, riformarsi la sentenza impugnata con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi a favore del proprio procuratore ex art. 93 c.p.c..
si costituiva, eccependo l'infondatezza dell'appello, deducendo che Controparte_2
l'appellante e odierno attore non aveva assolto al proprio onere probatorio, non essendo stata provata la dinamica del sinistro e nulla essendo emerso circa il luogo del sinistro ed il punto di impatto, evidenziando inoltre che non erano intervenuti sui luoghi le Autorità o i Soccorsi, né vi erano altri elementi o indizi tali da confermare la veridicità della narrazione attorea, chiedendo dunque il rigetto del gravame con vittoria di spese e compensi.
ritualmente citato non si costituiva e va dichiarato contumace. Parte_2
All'udienza del 9.01.2025 la causa, istruita documentalmente, veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è infondato per i motivi di cui si dirà.
La sentenza impugnata è pervenuta al rigetto della domanda di risarcimento del danno per omesso raggiungimento della prova circa l'esistenza e la dinamica del sinistro.
È noto che in materia di risarcimento del danno scaturente da circolazione stradale di veicoli a motore la prova dei fatti posti a fondamento della domanda è posta a carico del danneggiato, che deve allegare e dimostrare l'esistenza e la dinamica del sinistro, sì da consentire di ricostruire gli eventi e verificare il soggetto responsabile del danno, secondo gli ordinari criteri di cui all'art. 2697 cc, integrati dagli artt.
2043 e 2054 cc.
Nel caso che occupa, la ricostruzione del fatto, alla luce delle risultanze probatorie in atti, oltre che alla narrazione dell'attore, è stata affidata alla deposizione testimoniale della sig.ra Testimone_1
(fidanzata dell'attore) e, quanto alla compatibilità dei danni lamentati rispetto all'evento dannoso pagina 2 di 4 denunciato, alla perizia del ctu nominato nel corso del giudizio di I°.
Orbene, quanto alla narrazione della difesa di parte attrice, va senz'altro rilevata l'estrema genericità delle allegazioni, non essendo state adeguatamente riferite le circostanze di fatto a sostegno della domanda;
l'appellante ha riferito di essere stato investito in data 18.2.2019 da una autovettura tg.
DJ580HM mentre attraversava le strisce pedonali di Viale Europa di Biancavilla;
non viene offerta una descrizione precisa della condotta tenuta dal danneggiante, né in generale della dinamica del sinistro ( presunta velocità del mezzo, punto di impatto, se avesse iniziato o quasi completato l'attraversamento, se l'automobilista si sia fermato, se vi fossero testimoni, dove e se provasse dolore a seguito dell'impatto etc).
A fronte di tale generica ricostruzione, nulla poteva in effetti ricavarsi dalla dichiarazione della teste ella si è limitata a riferire che una macchina proveniente dalla sinistra investiva il Testimone_1
“tra lo specchietto e la fiancata”, ma non è stata in grado di riferire alcunché sul luogo teatro Pt_1 del sinistro, sul punto di impatto, se l'autovettura provenisse da una curva, la visibilità dei luoghi al momento dell'impatto, né altri elementi utili per ricostruire l'evento ovvero per ritenere che un sinistro si sia verificato (cfr. fasc. di I° verbale del 8.06.21 e del 22.10.21).
Non sono state allertate le Autorità al momento del sinistro, né sul punto è stato allegato alcunchè.
Ulteriori incongruenze si traggono dai documenti depositati dall'appellante ed in particolare dal verbale di pronto soccorso in cui si legge “ riferito incidente stradale il 17.02.19) ( pag 7 ) laddove l'attore aveva riferito che l'evento era avvenuto il 18 febbraio 2019; ed ancora, dal documento INPS
“PROCESSO PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO” , risulta che il sig. aveva Pt_1 presentato certificato di malattia dal 18.02.19 al 10.03.19, laddove il sinistro si sarebbe tuttavia verificato solo nella serata del 18 febbraio ( egli riferisce intorno alle ore 20.00), mentre nulla viene spiegato circa il motivo dell'assenza dal lavoro;
a fronte di tali carenze allegatorie ed istruttorie, a nulla rilevano gli esiti della ctu disposta durante il processo di primo grado, utile per eventualmente verificare il danno patito solo in presenza della preventiva dimostrazione circa l'esistenza di un sinistro addebitabile – nel caso di specie – al sig. . Pt_2
Il gravame pertanto va respinta e la sentenza va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. II allegata al DM 55/2014, senza tenere conto della fase pagina 3 di 4 istruttoria che non è stata svolta e secondo i valori minimi considerata la non particolare complessità della causa.
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13
TU spese di giustizia ( a mente del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_3
quantificate in complessivi € 1.700,00 per compensi oltre IVA e CPA e spese generali
[...] come per legge;
- dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti di . Parte_2
Attesta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU Spese di
Giustizia.
Così deciso in Catania, il 30 giugno 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8628/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. CALVARUSO MARCELLO
Appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TORRISI GIUSEPPE;
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Appellati
Avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 9.01.2025, sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Biancavilla n. 89/2021, Parte_1 depositata in data 16.12.2021, con cui era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno e compensate le spese del giudizio.
Eccepiva l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza impugnata per erronea interpretazione delle pagina 1 di 4 risultanze istruttorie, in particolare deducendo che la teste escussa in primo grado aveva ricostruito la dinamica del sinistro in maniera chiara e che, trattandosi di un sinistro avvenuto in un paese che ella non conosceva, era da ritenersi ragionevole che alcuni dettagli non fossero stati ricordati;
aggiungendo che l'accadimento e la dinamica dell'evento erano stati accertati anche dalla CTU, ribadiva la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tg. DJ580HM che aveva violato le norme di prudenza di cui agli artt. 140 e 141 C.d.S. e chiedeva, pertanto, riformarsi la sentenza impugnata con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi a favore del proprio procuratore ex art. 93 c.p.c..
si costituiva, eccependo l'infondatezza dell'appello, deducendo che Controparte_2
l'appellante e odierno attore non aveva assolto al proprio onere probatorio, non essendo stata provata la dinamica del sinistro e nulla essendo emerso circa il luogo del sinistro ed il punto di impatto, evidenziando inoltre che non erano intervenuti sui luoghi le Autorità o i Soccorsi, né vi erano altri elementi o indizi tali da confermare la veridicità della narrazione attorea, chiedendo dunque il rigetto del gravame con vittoria di spese e compensi.
ritualmente citato non si costituiva e va dichiarato contumace. Parte_2
All'udienza del 9.01.2025 la causa, istruita documentalmente, veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è infondato per i motivi di cui si dirà.
La sentenza impugnata è pervenuta al rigetto della domanda di risarcimento del danno per omesso raggiungimento della prova circa l'esistenza e la dinamica del sinistro.
È noto che in materia di risarcimento del danno scaturente da circolazione stradale di veicoli a motore la prova dei fatti posti a fondamento della domanda è posta a carico del danneggiato, che deve allegare e dimostrare l'esistenza e la dinamica del sinistro, sì da consentire di ricostruire gli eventi e verificare il soggetto responsabile del danno, secondo gli ordinari criteri di cui all'art. 2697 cc, integrati dagli artt.
2043 e 2054 cc.
Nel caso che occupa, la ricostruzione del fatto, alla luce delle risultanze probatorie in atti, oltre che alla narrazione dell'attore, è stata affidata alla deposizione testimoniale della sig.ra Testimone_1
(fidanzata dell'attore) e, quanto alla compatibilità dei danni lamentati rispetto all'evento dannoso pagina 2 di 4 denunciato, alla perizia del ctu nominato nel corso del giudizio di I°.
Orbene, quanto alla narrazione della difesa di parte attrice, va senz'altro rilevata l'estrema genericità delle allegazioni, non essendo state adeguatamente riferite le circostanze di fatto a sostegno della domanda;
l'appellante ha riferito di essere stato investito in data 18.2.2019 da una autovettura tg.
DJ580HM mentre attraversava le strisce pedonali di Viale Europa di Biancavilla;
non viene offerta una descrizione precisa della condotta tenuta dal danneggiante, né in generale della dinamica del sinistro ( presunta velocità del mezzo, punto di impatto, se avesse iniziato o quasi completato l'attraversamento, se l'automobilista si sia fermato, se vi fossero testimoni, dove e se provasse dolore a seguito dell'impatto etc).
A fronte di tale generica ricostruzione, nulla poteva in effetti ricavarsi dalla dichiarazione della teste ella si è limitata a riferire che una macchina proveniente dalla sinistra investiva il Testimone_1
“tra lo specchietto e la fiancata”, ma non è stata in grado di riferire alcunché sul luogo teatro Pt_1 del sinistro, sul punto di impatto, se l'autovettura provenisse da una curva, la visibilità dei luoghi al momento dell'impatto, né altri elementi utili per ricostruire l'evento ovvero per ritenere che un sinistro si sia verificato (cfr. fasc. di I° verbale del 8.06.21 e del 22.10.21).
Non sono state allertate le Autorità al momento del sinistro, né sul punto è stato allegato alcunchè.
Ulteriori incongruenze si traggono dai documenti depositati dall'appellante ed in particolare dal verbale di pronto soccorso in cui si legge “ riferito incidente stradale il 17.02.19) ( pag 7 ) laddove l'attore aveva riferito che l'evento era avvenuto il 18 febbraio 2019; ed ancora, dal documento INPS
“PROCESSO PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO” , risulta che il sig. aveva Pt_1 presentato certificato di malattia dal 18.02.19 al 10.03.19, laddove il sinistro si sarebbe tuttavia verificato solo nella serata del 18 febbraio ( egli riferisce intorno alle ore 20.00), mentre nulla viene spiegato circa il motivo dell'assenza dal lavoro;
a fronte di tali carenze allegatorie ed istruttorie, a nulla rilevano gli esiti della ctu disposta durante il processo di primo grado, utile per eventualmente verificare il danno patito solo in presenza della preventiva dimostrazione circa l'esistenza di un sinistro addebitabile – nel caso di specie – al sig. . Pt_2
Il gravame pertanto va respinta e la sentenza va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. II allegata al DM 55/2014, senza tenere conto della fase pagina 3 di 4 istruttoria che non è stata svolta e secondo i valori minimi considerata la non particolare complessità della causa.
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13
TU spese di giustizia ( a mente del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_3
quantificate in complessivi € 1.700,00 per compensi oltre IVA e CPA e spese generali
[...] come per legge;
- dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti di . Parte_2
Attesta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU Spese di
Giustizia.
Così deciso in Catania, il 30 giugno 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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