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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/04/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Antonello VITALE - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 180/2024, avverso la sentenza n. 2698/2023 del
Tribunale di Bari tra
, e , il primo in proprio e tutti quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
deceduta in corso di causa, elettivamente domiciliati in Terlizzi presso lo studio dell'avv. Rosanna
[...] de Leo, che li rappresenta e difende, insieme all'avv. Roberto Cristallini, come da procura speciale in atti
Appellanti
e
, in persona del rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 CP_2 dello Stato di Bari, presso i cui uffici è domiciliata ex lege;
Appellati
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso al TAR Puglia – sede di Bari notificato in data 8.5.17 e anno Parte_1 Persona_1 esposto che il loro giovane figlio , assegnato a mansioni improprie e messo a contatto con detenuti Pt_4 pericolosi mentre prestava il servizio militare di leva nella Polizia Penitenziaria all'interno del carcere militare di Peschiera del Garda, aveva cominciato a manifestare segni di disagio psichico, inizialmente sottovalutati dai sanitari della struttura e progressivamente aggravatisi, tanto da determinare dapprima la sospensione dal servizio, poi in data 1.3.95 il congedo con diagnosi di “persistenti turbe depressive spurie in personalità marginale”, infine in data 18.8.96 il suicidio;
evento, quest'ultimo, che l'amministrazione militare aveva valutato dipendere da causa di servizio, riconoscendo agli eredi un equo indennizzo.
Tanto premesso i ricorrenti hanno chiesto al giudice adito di accertare la responsabilità del Controparte_1
per avere cagionato, violando i principi generali di buon andamento della p.a. nonché il disposto
[...] dell'art.2087 c.c., il decesso del figlio e, per l'effetto, di condannare l'amministrazione a risarcire loro sia il danno iure proprio – da perdita parentale e da lesione dell'integrità psico-fisica – sia il danno iure hereditatis nella misura complessiva di € 50.000,00 (o la diversa somma di giustizia) oltre accessori.
1 Gli stessi hanno poi anche chiesto di accertare la responsabilità ministeriale – con condanna al pagamento di ulteriori € 20.000,00 oltre accessori a titolo di danni – sotto il diverso profilo dei ritardi e/o omissioni veri- ficatisi nelle procedure amministrative di riconoscimento dei benefici spettanti per il decesso del congiunto.
Con sentenza n.1652 del 18.12.20 il TAR adìto, nel rigettare nel merito quest'ultima istanza risarcitoria per mancata prova dei suoi elementi costitutivi, ha dichiarato invece il proprio difetto di giurisdizione, salva riassunzione davanti al Giudice Ordinario ex art.11 c.p.a., sia rispetto alla domanda di risarcimento dei danni iure proprio (configurandosi posizioni di diritto soggettivo esulanti dalla sfera di cognizione del G.A.) sia con riguardo alla domanda di risarcimento danni iure hereditatis (ove mai valutabile come effettivamente e compiutamente avanzata dai ricorrenti), configurandosi rispetto al militare il leva obbligatoria un mero rapporto di servizio e non già un rapporto di pubblico impiego devoluto alla giurisdizione esclusiva del G.A..
A seguito di tale pronuncia il giudizio, per le domande sulle quali il TAR si era dichiarato privo di giurisdizione,
è stato tempestivamente riassunto davanti al Tribunale di Bari da e dai suoi due figli Parte_1 Pt_2
e , in proprio e quali eredi di deceduta nelle more della
[...] Parte_3 Persona_1 riassunzione.
Si è tempestivamente costituita la p.a. convenuta e, nel rilevare preliminarmente l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta in sede di riassunzione dai figli della laddove da loro avanzata Per_1 anche in proprio e non già soltanto nella qualità di successori della parte originaria deceduta nelle more, ha eccepito il decorso del termine di prescrizione quinquennale (o in subordine decennale) e comunque l'infondatezza delle domande risarcitorie per mancata allegazione e/o prova degli elementi costitutivi dell'invocata responsabilità, in subordine chiedendo scomputarsi dalle somme liquidate a titolo risarcitorio le provvidenze economiche riconosciute agli attori in relazione al decesso del congiunto.
In assenza di attività istruttoria, con sentenza del 3.7.23 il Tribunale di Bari, dato atto che negli scritti conclusivi i figli della avevano chiarito di voler agire non in proprio ma soltanto quali successori nella Per_1 posizione della madre deceduta nelle more della riassunzione, ha rigettato la domanda, dichiarando integralmente compensate le spese tra le parti.
Avverso tale pronuncia hanno interposto tempestivo appello gli attori in riassunzione per chiedere, in riforma della decisione impugnata, l'accoglimento delle proprie pretese risarcitorie e la condanna della p.a. convenuta al pagamento delle spese di lite da distrarsi ai difensori anticipatari.
Si è costituito il e ha chiesto il rigetto dell'appello (o in subordine lo scomputo dalle somme CP_1 liquidate delle provvidenze erogate ai congiunti) con vittoria di spese.
Assegnati i termini di legge ex art.281 sexies c.p.c., all'udienza del 9.4.25, svoltasi con modalità cartolari, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi del comma 3 dell'anzidetta disposizione.
*****
Va accolta l'assorbente eccezione, sollevata dalla p.a. nel costituirsi in primo grado ed espressamente riproposta in sede di gravame, di estinzione del diritto al risarcimento dei danni da fatto illecito, stante l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno del decesso e mai interessato da fatti interruttivi (ferma restando comunque, in caso di configurabilità di una responsabilità di natura contrattuale, la maturazione anche del più lungo termine di prescrizione ordinaria decennale).
In proposito la difesa degli attori ha replicato che tale eccezione sarebbe tardiva in quanto non proposta davanti al TAR originariamente adìto ma soltanto nell'atto di costituzione davanti al Tribunale dove la causa era stata riassunta e, quindi, dopo a maurazione della preclusione prevista dal rito amministrativo, la quale
– ai sensi dell'art.11 c.p.a. – resta ferma anche in caso di tempestiva translatio iudicii.
Osserva tuttavia la Corte che, secondo condivisibile insegnamento (cfr. Cons. Giust. Amm. Sicilia sez. giurisdiz n.97 dell'8.2.19), l'inciso dell'art.11 co.2 c.p.a., a mente del quale in caso di tempestiva riassunzione della causa davanti al G.A. a seguito di declinatoria di giurisdizione da parte del G.O. (o viceversa) sono fatti salvi
2 gli effetti della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione, ma “ferme restando le preclusioni e decadenze intervenute”, si riferisce soltanto alla parte che ha proposto la domanda, mentre non può riguardare la parte che subisce l'azione giudiziale e, dunque, la scelta del giudice operata dalla controparte;
e ciò in quanto, nell'ordine logico delle questioni, quella di rito della giurisdizione ha carattere prioritario rispetto a tutte le altre, sicchè il difetto di giurisdizione preclude in radice l'esame di tutte le altre questioni ed eccezioni e non può determinare alcuna decadenza per le stesse, in quanto dedotte davanti ad un giudice che si dichiara privo di giurisdizione;
corroborando tale conclusione anche il rilievo che tale inciso, costituendo eccezione alla regola della salvezza degli effetti sostanziali e processuali della “domanda”, non può che riferirsi, al pari della regola stessa che tale inciso è chiamato a delimitare, alla sola “domanda”, e dunque alla sola posizione di parte attrice/ricorrente.
Poiché dunque nella specie la p.a., dopo avere omesso di sollevare l'eccezione di prescrizione nel corso del giudizio amministrativo di primo grado, l'ha poi però ritualmente proposta in sede di tempestiva costituzione innanzi al giudice della riassunzione, tale eccezione deve ritenersi anch'essa tempestiva e, nel merito, senz'altro fondata, essendo il termine di prescrizione del diritto azionato abbondantemente decorso all'epoca di introduzione della domanda risarcitoria.
Sebbene l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sia senz'altro sufficiente a giustificare il rigetto della domanda e la conferma della sentenza impugnata, vale aggiungere, per completezza argomentativa, che l'appello, nel merito, non risulta suscettibile di accoglimento.
In proposito gli appellanti, con motivi di impugnazione suscettibili di esame congiunto, insistono nella duplice pretesa risarcitoria avanzata in primo grado ribadendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, sia la condotta colpevole della p.a. sia il nesso causale tra questa e il decesso del congiunto costituirebbero circostanze non contestate dalla controparte e, comunque, provate dalla documentazione versata in atti.
Quanto al diritto dei congiunti di a vedersi risarciti – iure hereditatis – i danni subìti dal giovane Persona_2 per responsabilità dell'amministrazione militare presso cui prestava il servizio di leva, tuttavia, va senz'altro condiviso il percorso argomentativo del primo giudice, peraltro non censurato in alcun modo dagli appellanti, secondo cui gli attori non indicano in alcun modo la natura e il contenuto del pregiudizio che il congiunto avrebbe subìto nel periodo di manifestazione del suo disagio psichico, per cui neppure è dato valutare se tale danno sia diverso ed ulteriore rispetto a quello già ristorato attraverso il riconoscimento dell'equo indenniz- zo;
e d'altra parte la genericità e insufficienza di tale pretesa, sotto il profilo del danno risarcibile, era già stata evidenziata dal giudice amministrativo originariamente adìto, il quale addirittura aveva ritenuto che l'unica domanda concretamente configurabile e suscettibile di esame fosse quella di ristoro dei danni iure proprio.
Passando appunto a quest'ultima domanda, non può accogliersi la tesi dell'appellante secondo cui le condotte tenute dall'amministrazione militare nei confronti del giovane militare di leva, come descritte nell'atto introduttivo e corroborate dalla documentazione in atti, sarebbero idonee ad integrare una violazione colpevole delle misure di tutela prescritte dall'art.2087 c.c. e, quindi, a fondare un diritto dei congiunti al risarcimento dei danni “riflessi” eziologicamente riferibili a tale violazione.
Come correttamente osservato dal primo giudice, infatti, premesso che la pacifica riferibilità della domanda in esame al paradigma della responsabilità extracontrattuale ex art.2043 c.c. pone a carico del danneggiato l'onere di dimostrare la condotta colpevole del danneggiante, già sul piano assertivo gli attori non hanno indicato, in alcun modo, quali misure di sicurezza sarebbero state violate, né quali specifiche condotte attive od omissive della p.a., nel corso del servizio di leva del , avrebbero determinato tale violazione. Pt_1
L'inquadramento dell'azione in esame nell'ambito dell'art.2043 c.c., del resto, ha riflessi decisivi anche sotto il profilo dell'accertamento del nesso causale.
Ed invero, a prescindere dalla soluzione della questione se la causa di servizio riconosciuta dall'amministra- zione militare sia da riferire alla sola patologia psichica (come ritenuto dal primo giudice) ovvero anche al successivo decesso (come invoca l'appellante), resta il fatto che tale causa di servizio, elevando la prestazione
3 lavorativa in sé a fattore causale, può valere a fornire la prova del nesso eziologico soltanto nelle azioni di responsabilità contrattuale ex art.2087 c.c., dove fonte del danno è l'inadempimento degli obblighi datoriali scaturenti dal rapporto di lavoro, e dove grava sul datore l'obbligo di dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie ad impedire l'evento dannoso;
mentre nel caso in esame, trattandosi di responsabilità da fatto illecito, il nesso causale da provare ad opera del danneggiato è, ben diversamente, quello che lega l'evento pregiudizievole ad una condotta colpevole attiva o omissiva del danneggiante;
condotta, quest'ul- tima, che va allegata e provata da chi agisce per i danni, e la cui valenza causale (e tanto meno il carattere colpevole) non può ritenersi dimostrata, ex se, per il sol fatto che sia stata riconosciuta la causa di servizio.
Del resto, la successione cronologica degli eventi, quale risulta dai documenti in atti, non fornisce elementi probatori a sostegno della tesi degli appellanti circa la commissione, da parte dell'amministrazione militare, di condotte attive od omissive eziologicamente efficienti rispetto al successivo tragico evento suicidiario.
Infatti, come già osservato nella sentenza appellata: era stato valutato scevro da ogni Persona_2 problematica psico-fisica in occasione della visita sanitaria di leva (condizione del resto riconosciuta dagli appellanti, che evidenziano lo stato di perfetta salute in cui versava il congiunto prima dell'esperienza militare); nel breve periodo intercorso tra il suo trasferimento al carcere militare (28.11.94) e il suo ricovero all'O.M. di Bari (3.1.95) non risulta che egli avesse mai segnalato disagi e chiesto sostegno ai sanitari della struttura;
dal suo ricovero sino all'invio in congedo assoluto (1.3.95) risulta dal foglio matricolare che egli era stato più volte ricoverato, dimesso e inviato in licenza;
dal giorno del congedo sino al giorno del suicidio
(18.8.96) erano trascorsi quasi diciotto mesi.
Trattasi di una tempistica che, complessivamente considerata, porta a dubitare del fatto che l'ammini- strazione militare sia incorsa in colpevoli omissioni causative del suicidio, posto che né al momento di inizio del servizio di leva né durante il periodo di circa un mese precedente al primo ricovero risulta l'emersione di disagi tali da giustificare approfondimenti medici ed eventuali altre iniziative a tutela del giovane;
e d'altra parte appena tali disagi erano emersi la p.a. aveva sottoposto l'interessato a cure mediche e, comunque, lo aveva allontanato dal contesto lavorativo asseritamente fonte di pregiudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni, assorbenti ogni altra questione relativa alla prova dell'esistenza e consistenza del danno da risarcire, l'appello va rigettato, con conferma integrale della sentenza appellata.
In base al criterio della soccombenza, gli appellanti vanno condannati a rifondere alla controparte le spese di difesa sostenute nel presente grado, liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
Gli appellanti dovranno anche versare l'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 bis TUSG, ricorrendo i presupposti di cui all'art.13 co.1 quater del medesimo testo unico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, e , il primo in proprio e tutti quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1 eceduta in corso di causa, avverso la sentenza n.2698/2023 emessa dal Tribunale di Bari il 3.7.23,
[...] disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti a rifondere al , in persona del Ministro p.t., le spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00, oltre R.S.G. del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater
D.P.R. 11/2002, per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 16.4.25
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo
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