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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 16/12/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Antonella Dragotto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1072/2025 del Ruolo Generale dell'anno 2025, posta in deliberazione il 12.11.2025 e vertente tra
rappresentata da in qualità di Parte_1 Parte_2
mandataria, C.F. e P.IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Acqui Terme (AL), via Carducci n. 4, presso e nello studio dell'Avv.
Federico Cervetti, che la rappresenta e difende, giusto mandato in atti;
- Ricorrente-
contro
, C.F.: Controparte_1 C.F._1
, C.F. ; Controparte_2 C.F._2
, C.F. CP_3 C.F._3
, C.F. ;CP_4 C.F._4 - Resistenti contumaci-
Oggetto: accertamento qualità di erede.
CONCLUSIONI: per ricorrente: vedi ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. datato 5 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 5 maggio 2025, ritualmente notificato, la parte ricorrente rappresentata da in qualità di mandataria, Parte_1 Parte_2
ha instaurato procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c. nei confronti di , , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
chiedendo di accertare e dichiarare che è l'unica erede
[...] Controparte_1
dell'eredità morendo dismessa del marito . Persona_1
In particolare, parte ricorrente ha dedotto:
- che in data 1 giugno 2002 la si fondeva con la Controparte_5 Controparte_6
Banco , dando vita al Banco Popolare di Verona e Novara, la
[...] Controparte_7
quale a sua volta si è fusa in data 1 luglio 2007 con la Banca Popolare Italiana, creando Banco
Popolare;
- che, a seguito di atto di fusione del 13 dicembre 2016, Rep. n. 13501, Racc. 7087, registrato a firma del Dott. Notaio in Milano, in data 29 dicembre 2016 al n. 45272, serie 1T e Persona_2
iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in data 01/01/2017, le società Controparte_8
e sono state fuse con la costituzione della nuova
[...] Controparte_9
società bancaria con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4, subentrando in Controparte_10
tutti i diritti ed obblighi processuali a decorrere dal 01 gennaio 2017;
- che successivamente ha concluso con società a Controparte_10 Parte_1
responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della legge 30/04/1999 n. 130, con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, capitale sociale € 10.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso Belluno avente CF e partita IVA n. , ed P.IVA_2
all'elenco delle SPV al n. 35461.3 in data 06 giugno 2018, giusta procura speciale del 05/06/2018 a rogito Notaio di Milano, rep. 61382, racc. 11769, un contratto di cessione crediti Persona_3
pecuniari in blocco ai sensi e per gli effetti della legge sulla cartolarizzazione e dell'art 58 del TUB, di cui alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 07.06.2018, Parte II n.
65; - che con procura autenticata da Notaio Dott.ssa Notaio di Milano, in data 5 Persona_3
giugno 2018, rep. 61382/11769, registrata a Milano il 5 giugno 2018 al n. 24347 Serie 1T, la società conferiva a procura speciale per il recupero Parte_1 Pt_2 Parte_3
giudiziale e stragiudiziale dei crediti dei quali è titolare, con ogni più ampia facoltà di porre in essere ogni atto e/o attività ritenuta necessaria, utile ed opportuna ai fini del recupero;
- che con contratto successivo di esternalizzazione di servizi del 01/04/2019,
[...]
sub-delegava al fornitore, che accettava l'incarico, lo Controparte_11 Parte_2
svolgimento delle attività operative concernenti l'amministrazione, la gestione, il recupero e l'incasso dei crediti nonché di altri servizi, il tutto nei limiti di quanto previsto dal contratto di
Servicing;
- che con atto a rogito Notaio di Castelnuovo Scrivia in data 26/07/2005, Persona_4
munito di formula esecutiva in data 31/08/2005, la concedeva Controparte_12
mutuo di Euro 145.000,00 a , nato a [...] il [...], e a Persona_1
, nata a [...] il [...], garantito da ipoteca volontaria sui Controparte_1
fabbricati in LA DO (AL), censiti al Catasto Fabbricati al foglio 1 mappale 175 sub. 5 e
6, di proprietà al 50% ciascuno dei mutuatari;
- che, tra i crediti ceduti da a è ricompreso anche quello Controparte_10 Parte_1
vantato nei confronti di e;
Persona_1 Controparte_1
- che la parte mutuataria non effettuava il pagamento del dovuto;
- che in data 03 febbraio 2012 decedeva ab intestato lasciando come eredi Persona_1
legittimi la moglie e i figli , e Controparte_1 CP_4 CP_3 CP_2
;
[...]
- che in data 13 aprile 2012 veniva trascritta l'accettazione di eredità con beneficio di inventario da parte di;
Controparte_1
- che in data 15 marzo 2013 veniva trascritto certificato di denunciata successione a favore di
, , e;
Controparte_1 CP_4 Controparte_2 CP_3
- che, con sentenza del 19/06/2021, non impugnata, il Tribunale di Alessandria, in persona del
Giudice dott.ssa Bianchi (R.G. 2619/2020), dichiarava decaduta dal Controparte_1
beneficio di inventario e quindi erede pura e semplice di e quindi proprietaria di Persona_1
12/18 (9/18 di cui era già proprietaria e 3/18 ereditati dal marito) dell'immobile;
- che veniva incardinata procedura di esecuzione immobiliare sui beni sopra individuati (R.G.E.
196/2020), ma il G.E. rilevava che, pur avendo , e CP_4 CP_3 Controparte_2 effettuato e trascritto la dichiarazione di successione di , non è stata poi Persona_1
trascritta l'accettazione di eredità presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
- che si procedeva pertanto a richiedere la fissazione di un termine ai figli del defunto, chiamati all'eredità, per accettare (V.G. 1090/2023) e, al termine del procedimento, il Tribunale di
Alessandria dichiarava, in persona del Giudice dott. , , e CP_13 CP_4 CP_3
decaduti dal diritto di accettare l'eredità di;
Controparte_2 Persona_1
- che i chiamati non hanno discendenti e perciò non si verifica il meccanismo della rappresentazione;
- che, ai sensi dell'art. 522 c.c., la parte di colui che rinuncia all'eredità si accresce in favore di coloro che avrebbero concorso col rinunciante e di conseguenza gli immobili lasciati dal de cuius sono divenuti di proprietà dell'unica erede che ha accettato, ossia Controparte_1
moglie del de cuius.
Nessuno si è costituito, né comparso per le parti resistenti nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo nei loro confronti e, di conseguenza, sono state dichiarate contumaci all'udienza tenutasi in data 12/11/2025.
La causa, matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12/11/2025 previa discussione orale ex art. 281 sexies III co. c.p.c.
La domanda di parte ricorrente deve trovare accoglimento.
Come noto, l'accettazione dell'eredità può avvenire in tre modi: o ope legis nel caso in cui il chiamato all'eredità sia al momento dell'apertura della successione in possesso dei beni ereditari e non effettui, nel termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c., l'inventario dei beni;
o attraverso l'accettazione espressa dell'eredità, con atto scritto ai sensi dell'art. 475 c.c.; o infine con accettazione tacita (pro herede gestio) ai sensi dell'art. 476 c.c.
In caso di accettazione espressa, l'erede può scegliere se accettare quale erede puro e semplice, subentrando in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo al defunto con la conseguenza che può essere chiamato a rispondere anche con il proprio patrimonio personale dei debiti ereditari o, diversamente, può accettare con beneficio di inventario l'eredità del de cuius, in modo da subentrare in tutti i suoi rapporti attivi e passivi ma rispondendo per i debiti ereditari solo ed esclusivamente nei limiti dei beni ereditati. In quest'ultima ipotesi, l'articolo 487 c.c. prevede altresì che l'erede che si sia avvalso della facoltà di accettare con beneficio di inventario deve, entro tre mesi dalla accettazione, salvo concessione di apposita proroga, procedere all'inventario dei beni, in quanto se non lo predispone entro il suddetto termine, è considerato erede puro e semplice.
Detto ciò, nel caso di specie, come da ispezione ipotecaria prodotta sub doc. 6, la signora
[...]
accettava l'eredità con beneficio di inventario, ma successivamente non Controparte_1
predisponeva inventario dei beni nei tre mesi successivi, con la conseguenza che è stata dichiarata con sentenza passata in giudicato decaduta dal beneficio di inventario e pertanto erede pura e semplice (doc. 10 e 14).
In seguito, la ricorrente ha incardinato nei confronti dei figli del defunto, quali ulteriori chiamati all'eredità, giudizio ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. per la fissazione di un termine per esercitare il diritto di accettare, che si è però concluso con la dichiarazione di decadenza degli stessi dalla facoltà di accettare l'eredità paterna (doc. 15).
Pertanto, in virtù di quanto sovraesposto e del fatto che non si ha rappresentazione ai sensi dell'articolo 467 c.c. dal momento che nessuno dei chiamati ha discendenti, Controparte_1
può essere dichiarata unica erede dell'eredità morendo dismessa da .
[...] Persona_1
Infatti, si applica nel caso di specie l'articolo 522 c.c., che prevede che la quota di chi rinuncia, si accresce in favore degli altri eredi e, essendo allo stato dei fatti la sola Controparte_1
chiamata che ha accettato l'eredità, diviene unica erede e conseguentemente unica proprietaria dei beni sopra individuati.
Per i motivi suddetti, il Tribunale accerta e dichiara che è la sola erede Controparte_1
di ed è quindi proprietaria per l'intero dei beni immobili siti in LA Persona_1
DO (AL), censiti al Catasto Fabbricati al foglio 1 mappale 175 sub. 5 e 6, ed oggi oggetto della procedura esecutiva immobiliare radicata da dinnanzi al Tribunale di Parte_1
Alessandria.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dei resistenti e devono essere liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al D.M 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore indeterminabile della domanda, complessità bassa, compensi minimi per la fase di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, assai contratta, e così per complessivi € 3.809,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA se non detraibile e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la qualità di unica erede di , C.F. Controparte_1
dell'eredità di , deceduto a Tortona in data 03/02/2012; C.F._1 Persona_1
2) per l'effetto, accerta e dichiara la titolarità esclusiva del diritto di proprietà in capo alla medesima dei seguenti beni immobili siti in LA DO (AL):
- in Via Cavour n. 9, immobile censito al Catasto Fabbricati al foglio 1, n. 175, sub. 5, cat. A4, piano
T-1-1ps, vani6, classe 2;
- in Via Cavour SNC, censito al Catasto Fabbricati al foglio 1, n. 175, sub. 6 cat. C6, classe U.
3) ordina al Conservatore dei RR.II. competente di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
4) condanna i resistenti , , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
a rifondere in favore della parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € CP_4
3.809,00 per compenso professionale ed € 545,00 per esborsi, oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Alessandria, 13.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Dragotto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Antonella Dragotto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1072/2025 del Ruolo Generale dell'anno 2025, posta in deliberazione il 12.11.2025 e vertente tra
rappresentata da in qualità di Parte_1 Parte_2
mandataria, C.F. e P.IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Acqui Terme (AL), via Carducci n. 4, presso e nello studio dell'Avv.
Federico Cervetti, che la rappresenta e difende, giusto mandato in atti;
- Ricorrente-
contro
, C.F.: Controparte_1 C.F._1
, C.F. ; Controparte_2 C.F._2
, C.F. CP_3 C.F._3
, C.F. ;CP_4 C.F._4 - Resistenti contumaci-
Oggetto: accertamento qualità di erede.
CONCLUSIONI: per ricorrente: vedi ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. datato 5 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 5 maggio 2025, ritualmente notificato, la parte ricorrente rappresentata da in qualità di mandataria, Parte_1 Parte_2
ha instaurato procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c. nei confronti di , , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
chiedendo di accertare e dichiarare che è l'unica erede
[...] Controparte_1
dell'eredità morendo dismessa del marito . Persona_1
In particolare, parte ricorrente ha dedotto:
- che in data 1 giugno 2002 la si fondeva con la Controparte_5 Controparte_6
Banco , dando vita al Banco Popolare di Verona e Novara, la
[...] Controparte_7
quale a sua volta si è fusa in data 1 luglio 2007 con la Banca Popolare Italiana, creando Banco
Popolare;
- che, a seguito di atto di fusione del 13 dicembre 2016, Rep. n. 13501, Racc. 7087, registrato a firma del Dott. Notaio in Milano, in data 29 dicembre 2016 al n. 45272, serie 1T e Persona_2
iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in data 01/01/2017, le società Controparte_8
e sono state fuse con la costituzione della nuova
[...] Controparte_9
società bancaria con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4, subentrando in Controparte_10
tutti i diritti ed obblighi processuali a decorrere dal 01 gennaio 2017;
- che successivamente ha concluso con società a Controparte_10 Parte_1
responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della legge 30/04/1999 n. 130, con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, capitale sociale € 10.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso Belluno avente CF e partita IVA n. , ed P.IVA_2
all'elenco delle SPV al n. 35461.3 in data 06 giugno 2018, giusta procura speciale del 05/06/2018 a rogito Notaio di Milano, rep. 61382, racc. 11769, un contratto di cessione crediti Persona_3
pecuniari in blocco ai sensi e per gli effetti della legge sulla cartolarizzazione e dell'art 58 del TUB, di cui alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 07.06.2018, Parte II n.
65; - che con procura autenticata da Notaio Dott.ssa Notaio di Milano, in data 5 Persona_3
giugno 2018, rep. 61382/11769, registrata a Milano il 5 giugno 2018 al n. 24347 Serie 1T, la società conferiva a procura speciale per il recupero Parte_1 Pt_2 Parte_3
giudiziale e stragiudiziale dei crediti dei quali è titolare, con ogni più ampia facoltà di porre in essere ogni atto e/o attività ritenuta necessaria, utile ed opportuna ai fini del recupero;
- che con contratto successivo di esternalizzazione di servizi del 01/04/2019,
[...]
sub-delegava al fornitore, che accettava l'incarico, lo Controparte_11 Parte_2
svolgimento delle attività operative concernenti l'amministrazione, la gestione, il recupero e l'incasso dei crediti nonché di altri servizi, il tutto nei limiti di quanto previsto dal contratto di
Servicing;
- che con atto a rogito Notaio di Castelnuovo Scrivia in data 26/07/2005, Persona_4
munito di formula esecutiva in data 31/08/2005, la concedeva Controparte_12
mutuo di Euro 145.000,00 a , nato a [...] il [...], e a Persona_1
, nata a [...] il [...], garantito da ipoteca volontaria sui Controparte_1
fabbricati in LA DO (AL), censiti al Catasto Fabbricati al foglio 1 mappale 175 sub. 5 e
6, di proprietà al 50% ciascuno dei mutuatari;
- che, tra i crediti ceduti da a è ricompreso anche quello Controparte_10 Parte_1
vantato nei confronti di e;
Persona_1 Controparte_1
- che la parte mutuataria non effettuava il pagamento del dovuto;
- che in data 03 febbraio 2012 decedeva ab intestato lasciando come eredi Persona_1
legittimi la moglie e i figli , e Controparte_1 CP_4 CP_3 CP_2
;
[...]
- che in data 13 aprile 2012 veniva trascritta l'accettazione di eredità con beneficio di inventario da parte di;
Controparte_1
- che in data 15 marzo 2013 veniva trascritto certificato di denunciata successione a favore di
, , e;
Controparte_1 CP_4 Controparte_2 CP_3
- che, con sentenza del 19/06/2021, non impugnata, il Tribunale di Alessandria, in persona del
Giudice dott.ssa Bianchi (R.G. 2619/2020), dichiarava decaduta dal Controparte_1
beneficio di inventario e quindi erede pura e semplice di e quindi proprietaria di Persona_1
12/18 (9/18 di cui era già proprietaria e 3/18 ereditati dal marito) dell'immobile;
- che veniva incardinata procedura di esecuzione immobiliare sui beni sopra individuati (R.G.E.
196/2020), ma il G.E. rilevava che, pur avendo , e CP_4 CP_3 Controparte_2 effettuato e trascritto la dichiarazione di successione di , non è stata poi Persona_1
trascritta l'accettazione di eredità presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
- che si procedeva pertanto a richiedere la fissazione di un termine ai figli del defunto, chiamati all'eredità, per accettare (V.G. 1090/2023) e, al termine del procedimento, il Tribunale di
Alessandria dichiarava, in persona del Giudice dott. , , e CP_13 CP_4 CP_3
decaduti dal diritto di accettare l'eredità di;
Controparte_2 Persona_1
- che i chiamati non hanno discendenti e perciò non si verifica il meccanismo della rappresentazione;
- che, ai sensi dell'art. 522 c.c., la parte di colui che rinuncia all'eredità si accresce in favore di coloro che avrebbero concorso col rinunciante e di conseguenza gli immobili lasciati dal de cuius sono divenuti di proprietà dell'unica erede che ha accettato, ossia Controparte_1
moglie del de cuius.
Nessuno si è costituito, né comparso per le parti resistenti nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo nei loro confronti e, di conseguenza, sono state dichiarate contumaci all'udienza tenutasi in data 12/11/2025.
La causa, matura per la decisione, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12/11/2025 previa discussione orale ex art. 281 sexies III co. c.p.c.
La domanda di parte ricorrente deve trovare accoglimento.
Come noto, l'accettazione dell'eredità può avvenire in tre modi: o ope legis nel caso in cui il chiamato all'eredità sia al momento dell'apertura della successione in possesso dei beni ereditari e non effettui, nel termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c., l'inventario dei beni;
o attraverso l'accettazione espressa dell'eredità, con atto scritto ai sensi dell'art. 475 c.c.; o infine con accettazione tacita (pro herede gestio) ai sensi dell'art. 476 c.c.
In caso di accettazione espressa, l'erede può scegliere se accettare quale erede puro e semplice, subentrando in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo al defunto con la conseguenza che può essere chiamato a rispondere anche con il proprio patrimonio personale dei debiti ereditari o, diversamente, può accettare con beneficio di inventario l'eredità del de cuius, in modo da subentrare in tutti i suoi rapporti attivi e passivi ma rispondendo per i debiti ereditari solo ed esclusivamente nei limiti dei beni ereditati. In quest'ultima ipotesi, l'articolo 487 c.c. prevede altresì che l'erede che si sia avvalso della facoltà di accettare con beneficio di inventario deve, entro tre mesi dalla accettazione, salvo concessione di apposita proroga, procedere all'inventario dei beni, in quanto se non lo predispone entro il suddetto termine, è considerato erede puro e semplice.
Detto ciò, nel caso di specie, come da ispezione ipotecaria prodotta sub doc. 6, la signora
[...]
accettava l'eredità con beneficio di inventario, ma successivamente non Controparte_1
predisponeva inventario dei beni nei tre mesi successivi, con la conseguenza che è stata dichiarata con sentenza passata in giudicato decaduta dal beneficio di inventario e pertanto erede pura e semplice (doc. 10 e 14).
In seguito, la ricorrente ha incardinato nei confronti dei figli del defunto, quali ulteriori chiamati all'eredità, giudizio ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. per la fissazione di un termine per esercitare il diritto di accettare, che si è però concluso con la dichiarazione di decadenza degli stessi dalla facoltà di accettare l'eredità paterna (doc. 15).
Pertanto, in virtù di quanto sovraesposto e del fatto che non si ha rappresentazione ai sensi dell'articolo 467 c.c. dal momento che nessuno dei chiamati ha discendenti, Controparte_1
può essere dichiarata unica erede dell'eredità morendo dismessa da .
[...] Persona_1
Infatti, si applica nel caso di specie l'articolo 522 c.c., che prevede che la quota di chi rinuncia, si accresce in favore degli altri eredi e, essendo allo stato dei fatti la sola Controparte_1
chiamata che ha accettato l'eredità, diviene unica erede e conseguentemente unica proprietaria dei beni sopra individuati.
Per i motivi suddetti, il Tribunale accerta e dichiara che è la sola erede Controparte_1
di ed è quindi proprietaria per l'intero dei beni immobili siti in LA Persona_1
DO (AL), censiti al Catasto Fabbricati al foglio 1 mappale 175 sub. 5 e 6, ed oggi oggetto della procedura esecutiva immobiliare radicata da dinnanzi al Tribunale di Parte_1
Alessandria.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dei resistenti e devono essere liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al D.M 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore indeterminabile della domanda, complessità bassa, compensi minimi per la fase di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, assai contratta, e così per complessivi € 3.809,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA se non detraibile e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la qualità di unica erede di , C.F. Controparte_1
dell'eredità di , deceduto a Tortona in data 03/02/2012; C.F._1 Persona_1
2) per l'effetto, accerta e dichiara la titolarità esclusiva del diritto di proprietà in capo alla medesima dei seguenti beni immobili siti in LA DO (AL):
- in Via Cavour n. 9, immobile censito al Catasto Fabbricati al foglio 1, n. 175, sub. 5, cat. A4, piano
T-1-1ps, vani6, classe 2;
- in Via Cavour SNC, censito al Catasto Fabbricati al foglio 1, n. 175, sub. 6 cat. C6, classe U.
3) ordina al Conservatore dei RR.II. competente di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
4) condanna i resistenti , , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
a rifondere in favore della parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € CP_4
3.809,00 per compenso professionale ed € 545,00 per esborsi, oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Alessandria, 13.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Dragotto