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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/01/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5556/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Quinta Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, composta dai magistrati:
Marianna D'Avino Presidente
Francesca Falla Trella Consigliere
Mariarosaria Budetta Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella giudizio di rinvio iscritto al n. 5556 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Parte_1
Avv. Roberto G. Aloisio)
[...]
appellante
E
Avv. Adriano Verdesca Zain (Avv. Luca Amedeo Melegari) appellato e
Avv. Clemente Michele) CP_1
Appellata
OGGETTO: responsabilità del curatore
Pagina 1 CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Sullo svolgimento del processo.
Con citazione notificata in data 16.02.2004 la Curatela del Parte_2
ha citato in giudizio, davanti al Tribunale di TI, l'avv. Adriano Verdesca
[...]
Zain, per sentirlo condannare a risarcire i danni subiti dal fallimento per effetto del suo non adeguato e corretto comportamento tenuto, quale curatore fallimentare, nella gestione di una pratica di rimborso IVA che aveva cagionato un danno pari a €
195.864,88,chiedendo altresì la restituzione dell'indebito compenso percepito pari a €
35.678,9 rappresentando che, dopo la revoca dell'incarico al curatore, avvenuta in data 8.5.2002 da parte del tribunale di TI, sezione fallimentare, il nuovo curatore era stato autorizzato a promuovere l'azione di cui all'art. 38 legge fall..
Si è costituito il convenuto, deducendo la infondatezza della domanda e proponendo domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della revoca dall'incarico di curatore e chiedendo, comunque, la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni per essere manlevato in caso di condanna.
Si è costituita, a seguito della chiamata in causa, , eccependo CP_2
l'inoperatività della garanzia e chiedendo comunque il rigetto della domanda di manleva.
L'adito tribunale con sentenza in data 7.7.2010 ha rigettato la domanda attrice, ritenuta sussistente la responsabilità del curatore ma non il danno dedotto, e dichiarando improponibile la domanda di restituzione del compenso formulata dal curatore;
ha rigettato, inoltre, la domanda riconvenzionale dell'avv. Zain e compensato le spese tra attrice e convenuto;
con condanna dell'attrice alle spese della chiamata in causa CP_3
Pagina 2 Con citazione notificata in data 26.07.2011, la Curatela del fallimento Parte_1
ha proposto appello avverso detta sentenza, deducendone l'erroneità e
[...]
chiedendone la riforma.
Si è costituito il curatore l'avv. Zain, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale per il risarcimento dei danni conseguenti alla revoca illegittima dell'incarico.
Si è costituita anche (già chiedendo il rigetto dell'appello . CP_1 CP_3
La Corte di Appello di Roma, con sentenza 6827/2017, così decideva:
a) rigetta l'appello principale, assorbito quello incidentale, e conferma la sentenza appellata;
b) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio”.
La sentenza di appello ha in particolare ritenuto che la circostanza che
l'operazione imputata al curatore e causativa del danno fosse stata autorizzata dal giudice delegato costituiva circostanza idonea ad escludere il nesso di causalità dell'eventuale danno con la condotta del curatore.
Avverso detta pronuncia, la curatela del Fallimento proponeva Parte_2
ricorso per cassazione, con un unico motivo di ricorso: ―Violazione delle norme e dei principi in tema di responsabilità del Curatore fallimentare. In particolare, violazione degli artt. 38 e 111 della Legge fallimentare, degli artt. 1176, 1218 c.c. in relazione all'art 360, n. 3 c.p.c..
Con sentenza n. 13597/2020 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dalla Curatela del fallimento e cassava la sentenza impugnata, rinviando la Pt_2
causa alla Corte di Appello di Roma, statuendo che l'autorizzazione del GD non è sufficiente ad elidere il nesso causale tra condotta del curatore e danno.
Il giudizio è stato quindi riassunto dalla curatela, che ha chiesto in riforma della sentenza del tribunale di TI di accogliere la domanda di accertamento della responsabilità del curatore e condannarlo al risarcimento del danno quantificato in euro 195.864,88, corrispondenti all'esborso di euro 379.247.292.
Pagina 3 Si sono costituiti con distinte comparse il curatore e la società assicuratrice, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in relazione alla condotta – invece legittima – del curatore, e in relazione al danno, insussistente e non provato.
All'udienza del 9 maggio 2024 la causa è stata assegnata in decisione.
2. In diritto.
La Corte di Cassazione ha così statuito:
“Con l'unico motivo - rubricato «Violazione delle norme e dei principi in tema di responsabilità del Curatore fallimentare. In particolare, violazione degli artt. 38 e
111 della legge fallimentare, degli artt. 1176, 1218 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3
c.p.c.» - la curatela ricorrente censura la sentenza della corte d'appello per aver
«escluso la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta serbata dal (ex)
Curatore Fallimentare e il danno patito dalla Procedura fallimentare, in quanto
l'attività spiegata in subiecta materia dall'Avv. Verdesca Zain aveva ricevuto
l'imprimatur da parte del Giudice Delegato», dal momento che, trattandosi di responsabilità di tipo contrattuale, il provvedimento giudiziale autorizzatorio avrebbe solo la funzione di «rimuovere un limite giuridico al compimento di un atto che è nel potere del curatore decidere se porre in essere o meno».
…
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Per quanto ancora rileva in questa sede, dagli atti di causa emerge che il Tribunale di TI, esclusa la valenza esimente dell'autorizzazione del giudice delegato, ha ritenuto che il curatore convenuto non avesse compiutamente assolto all'onere probatorio di dimostrare l'insussistenza della propria condotta colposa, essendo tra
l'altro pacifico, perché documentalmente provato, che egli non aveva mai segnalato al giudice delegato la richiesta di restituzione proveniente dall'Avvocatura generale dello Stato. Tuttavia, poiché anche la curatela attrice non aveva dimostrato di aver subito danni di carattere patrimoniale - stante la mancata definizione, all'epoca, dei giudizi pendenti con l'Amministrazione finanziaria e il - ha rigettato la CP_4
domanda di risarcimento e restituzione del compenso.
Pagina 4 Sennonché, con la sentenza qui impugnata, la corte d'appello non ha compiutamente affrontato i temi ad essa sottoposti con l'appello principale della curatela (sulla prova del danno) e con quello incidentale del curatore (sulla prova dell'assenza di colpa), ma deciso la causa - con rigetto dell'appello principale e assorbimento di quello incidentale - sulla base del ritenuto difetto del «nesso di causalità tra la condotta dell'appellato ed il danno patrimoniale asseritamente subito dalla
Curatela del fallimento appellante», in quanto l'esistenza di uno «specifico provvedimento del giudice equivalente a mandato di pagamento ( ... ) interrompe ogni collegamento tra l'ipotizzato danno alla massa e l'attività posta in essere dal curatore»,
…
Orbene, occorre innanzitutto richiamare il consolidato orientamento di questa
Corte per cui l'azione di responsabilità contro il curatore revocato, prevista dall'art.
38 legge fall., ha natura contrattuale, in considerazione della natura del rapporto (equiparabile lato sensu al mandato) e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell'organo concorsuale (Cass. 16589/2019,
25687/2018, 16214/2007, 5044/2001, 1507/2000, 8716/1996). confronti di un determinato soggetto (o di una determinata cerchia di soggetti)».
…
Dalle superiori considerazioni discende che, ai fini della responsabilità del curatore fallimentare, risulta irrilevante l'eventuale autorizzazione del giudice delegato, la quale può semmai rilevare ai fini di un concorso di responsabilità dell'organo giudiziale (nel caso di specie invero nemmeno adombrato). Di conseguenza, la decisione impugnata - per cui l'autorizzazione del giudice delegato avrebbe interrotto il nesso di causalità tra la condotta del curatore e il danno lamentato dalla curatela fallimentare - merita di essere cassata con rinvio, per un esame dei fatti alla luce dei principi sopra richiamati”.
Pagina 5 Rileva la Corte, all'esito dell'esame degli atti e delle difese delle parti, che - accertato che l'autorizzazione del giudice delegato non esclude il nesso causale tra la condotta antigiuridica del curatore fallimentare e i danni asseritamente subiti dalla curatela - la domanda della curatela ( che in questa sede di rinvio è limitata alla condanna al risarcimento dei danni, non essendo stata riproposta la domanda di restituzione del compenso percepito) risulta comunque infondata, non avendo la curatela provato il danno così come dedotto (vale a dire, oltre all'esborso della somma al
, anche la restituzione della stessa somma alla Agenzia delle Entrate). CP_4
Sulla responsabilità del curatore - premesso che la sezione fallimentare del tribunale di TI, con decreto dell'8.5.2002, ha revocato all'avv. l'incarico di curatore del
. IND. IT., e successivamente il G.D. ha autorizzato il nuovo curatore Parte_3
a promuovere azione di responsabilità ex art. 38 l.fall., oggetto del giudizio - è documentato in atti che :
- in data 1.2.1988 la Flas s.p.a. aveva presentato all'Ufficio IVA di TI richiesta di rimborso per l'IVA a credito relativa alla dichiarazione dell'anno
1987 per un importo pari a lire 205.010.000, e tale credito, a seguito di atto di pignoramento preso terzi, con provvedimento del Pretore di TI del
21.11.1988, veniva assegnato a CP_5
- in data 26.1.1989 Flas s.p.a. veniva incorporata nella società
[...]
quindi divenuta e Controparte_6 Controparte_7
dichiarata fallita in data 9.10.1990;
- con lettera dell'11.9.1998, l'Ufficio IVA di TI comunicava all'avv. Zain quale Curatore del fallimento odierno ricorrente, che il rimborso del credito IVA doveva essere erogato a favore della curatela fallimentare dallo stesso rappresentata, che avrebbe valutato se e come eventualmente assegnare alla la somma da questa vantata, e, CP_5
con due distinti provvedimenti, effettuava quindi il pagamento del rimborso IVA e degli interessi nelle more maturati, pari all'importo di lire
Pagina 6 160.251.000, in favore della Curatela del fallimento, così per un totale di lire 365.261.000;
- con raccomandata a.r. del 3.1.2000, ricevuta dal destinatario curatore avv. Zain in data 10.1.2000, l'Avvocatura Generale dello Stato, evidenziato l'indebito pagamento del rimborso alla curatela di da parte Parte_1
dell'Ufficio IVA di TI, in quanto il rimborso doveva essere corrisposto alla richiedeva al convenuto, quale curatore del . CP_5 Parte_3
la restituzione della somma complessiva di lire 365.261 .000 Pt_4
oltre interessi;
- con raccomandata a.r. del 25.5.2000 il convenuto comunicava all'Avvocatura Generale dello Stato l'esistenza di un'istanza di pagamento in prededuzione proposta da , cessionario del credito della CP_8
per il rimborso IVA ed il rigetto di tale istanza da parte del G.D.; CP_5
- in data 18.7.2000 l'Ufficio delle Entrate di TI emetteva due ordini di pagamento per il rimborso IVA relativo all'anno 1987 e gli interessi maturati sulla sorte capitale in favore della da commutarsi CP_5
in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, intestati alla medesima società da inviare a nella qualità di mandatario CP_8
irrevocabile all'incasso per;
CP_5
- il convenuto, nonostante fosse a conoscenza, a seguito della citata missiva dell'Avvocatura Generale dello Stato del 3.12000, del fatto che l'Ufficio delle Entrate di TI avrebbe provveduto a versare il rimborso IVA alla e per essa al , in data 25.6.2001 formulava parere CP_5 CP_4
favorevole al G.D. sulla domanda di ammissione al passivo fallimentare formulata in data 5.6.2001 dallo stesso per il medesimo credito;
CP_4
- il G.D. con decreto del 31.7.2001 autorizzava il convenuto a prelevare sul conto intestato alla Curatela la somma di lire 205.000.000 e a pagarla al
, e in data 13.8.2001 il convenuto provvedeva al rimborso IVA in CP_4
favore del prelevando tale importo da un conto corrente senza la CP_4
Pagina 7 prevista autorizzazione del G.D. e senza alcun riscontro contabile consegnando tale somma in contanti al procuratore del medesimo, avv.
e acquisendo soltanto indirettamente una ricevuta dallo stesso;
Pt_5
- in data 21.8.2001 il convenuto consegnava al inoltre l'importo di CP_4
lire 174.247.292 mediante due assegni circolari non trasferibili emessi dalla Banca Popolare del Lazio.
Pertanto, la condotta addebitata (e oggettivamente addebitabile alla luce della citata evoluzione dei fatti) al curatore di onsiste nell'aver Parte_1
autorizzato il pagamento del rimborso IVA (che era stato erroneamente effettuato alla curatela di da parte dell'Ufficio IVA di TI, Parte_1
nella misura di lire 365.261.000) nei confronti del (e per lo stesso Pt_6
titolo) nella misura di lire 174.247.292 e lire 205.000.000 (totale
379.247.292), pur essendo a conoscenza della circostanza comunicata dall'Avvocatura Generale dello Stato, prima di tale pagamento, che il rimborso IVA doveva essere effettuato a costui direttamente dall'ufficio
IVA di TI (come statuito da sentenze emesse dal giudice tributario).
Il curatore, senza provocare alcuna interlocuzione tra gli uffici coinvolti, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza del , provvedendo Pt_6
(sia pure a seguito di autorizzazione al GD) al pagamento non dovuto, e nella somma indicata, così provocando una ingiustificata locupletazione del , Pt_6
cui veniva corrisposta indebitamente la somma di lire 379.247.292 (pari ad euro
195.864,88).
L'appellante ha poi dedotto che da tale condotta gravemente colposa del
Curatore derivava un danno risarcibile in favore della Parte_1
ammontante a Lit. 379.247.292 (euro 195.864,88), oltre
[...]
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del 21.08.01, pari alla somma richiesta in restituzione dall'Avvocatura dello Stato alla curatela.
Pagina 8 Sul punto del danno, contesta la sentenza del tribunale che non lo aveva ritenuto provato, rilevando che essa curatela, nel corso del giudizio di primo grado e precisamente all'udienza del 05.07.2007, aveva depositato copia della sentenza n. 334/07 del Tribunale di TI - pubblicata in data 21.02.2007, con cui era stata respinta la domanda di accertamento negativo del credito (relativo alla restituzione delle somme in questione) e di risarcimento danni dalla stessa proposta nei confronti del e Controparte_9
dell'Agenzia delle Entrate - statuizione confermata dalla Corte d'Appello di
Roma, Prima Sezione Civile, con sentenza n. 2934/2011 pubblicata in data
04.07.2011 (doc.3 all. al fasc. di appello): dal che, si deduceva che la curatela avesse definitivamente subito il danno dedotto in questa causa, una volta respinta la domanda di accertamento negativo del credito nei confronti della
Agenzia delle Entrate ed essendo tenuta quindi al suo pagamento.
Rileva invece l'appellato che le stesse sentenze citate dalla parte appellante hanno anche dichiarato inammissibile la domanda di condanna della curatela alla restituzione delle somme versate dal convenuto al , CP_4
proposta dall'Agenzia delle Entrate, dovendo essere proposta nelle forme di cui alla legge fallimentare (artt. 93 e segg. L.F.), e non vi è alcuna prova del fatto
(che neppure è stato dedotto) che la stessa Agenzia delle Entrate abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al passivo del fallimento per le somme che oggi Parte_1
vengono richieste al convenuto a titolo di risarcimento del danno: dal che, risulta che nessun danno ha subito il fallimento, che ha solo versato a terzi somme che comunque non erano della massa fallimentare, mentre non vi è prova che le somme siano state versate poi anche all'Agenzia delle Entrate
(in tal caso sì, attingendo al patrimonio fallimentare).
Ed invero, va rilevato che è pacifico che le somme versate alla curatela
(erroneamente, perché destinate alla prima del fallimento) dall'Ufficio CP_5
IVA, e che la curatela ha erroneamente versato al non erano comunque di CP_4
spettanza della stessa, per cui il danno alla curatela deriverebbe solo dalla
Pagina 9 restituzione delle somme anche alla Agenzia delle Entrate: restituzione richiesta ma che non risulta (provato che sia stata) mai attuata, anzi risultando che è stata dichiarata inammissibile in sede giudiziaria la domanda di restituzione nei confronti della curatela, la quale pertanto è stata in concreto privata, con il comportamento del curatore, solo di somme ad essa – e ai suoi creditori - comunque non spettanti.
Allo stato, pertanto, non è stato provato alcun danno alla curatela (la quale peraltro - a fronte della eccezione di parte appellata – ha solo genericamente dedotto un danno alla massa fallimentare, che non sussiste, non essendo le uniche somme versate dal fallimento – al – afferenti alla massa CP_4
fallimentare, cui erano solo erroneamente pervenute.
L'appello pertanto, avverso la sentenza del tribunale di TI n. 1630/2010, deve essere respinto.
Le spese del grado di appello concluso con la sentenza cassata, le spese del presente grado di appello e del giudizio di cassazione sono compensate tra le parti, tenuto conto della accertata sussistenza della condotta colposa del curatore, che ha dato causa al giudizio, e considerato che i giudizi che hanno dichiarato inammissibile la domanda di restituzione delle somme della Agenzia delle Entrate si sono conclusi solo in corso di causa.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando in sede di giudizio di rinvio, così provvede: rigetta l'appello avverso la sentenza del tribunale di TI n. 1630/2010, compensa le spese del giudizio di appello concluso con la sentenza cassata, le spese del presente grado di appello e del giudizio di cassazione.
Roma, 20 gennaio 2025
La Cons.est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
Pagina 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Quinta Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, composta dai magistrati:
Marianna D'Avino Presidente
Francesca Falla Trella Consigliere
Mariarosaria Budetta Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella giudizio di rinvio iscritto al n. 5556 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Parte_1
Avv. Roberto G. Aloisio)
[...]
appellante
E
Avv. Adriano Verdesca Zain (Avv. Luca Amedeo Melegari) appellato e
Avv. Clemente Michele) CP_1
Appellata
OGGETTO: responsabilità del curatore
Pagina 1 CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Sullo svolgimento del processo.
Con citazione notificata in data 16.02.2004 la Curatela del Parte_2
ha citato in giudizio, davanti al Tribunale di TI, l'avv. Adriano Verdesca
[...]
Zain, per sentirlo condannare a risarcire i danni subiti dal fallimento per effetto del suo non adeguato e corretto comportamento tenuto, quale curatore fallimentare, nella gestione di una pratica di rimborso IVA che aveva cagionato un danno pari a €
195.864,88,chiedendo altresì la restituzione dell'indebito compenso percepito pari a €
35.678,9 rappresentando che, dopo la revoca dell'incarico al curatore, avvenuta in data 8.5.2002 da parte del tribunale di TI, sezione fallimentare, il nuovo curatore era stato autorizzato a promuovere l'azione di cui all'art. 38 legge fall..
Si è costituito il convenuto, deducendo la infondatezza della domanda e proponendo domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della revoca dall'incarico di curatore e chiedendo, comunque, la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni per essere manlevato in caso di condanna.
Si è costituita, a seguito della chiamata in causa, , eccependo CP_2
l'inoperatività della garanzia e chiedendo comunque il rigetto della domanda di manleva.
L'adito tribunale con sentenza in data 7.7.2010 ha rigettato la domanda attrice, ritenuta sussistente la responsabilità del curatore ma non il danno dedotto, e dichiarando improponibile la domanda di restituzione del compenso formulata dal curatore;
ha rigettato, inoltre, la domanda riconvenzionale dell'avv. Zain e compensato le spese tra attrice e convenuto;
con condanna dell'attrice alle spese della chiamata in causa CP_3
Pagina 2 Con citazione notificata in data 26.07.2011, la Curatela del fallimento Parte_1
ha proposto appello avverso detta sentenza, deducendone l'erroneità e
[...]
chiedendone la riforma.
Si è costituito il curatore l'avv. Zain, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale per il risarcimento dei danni conseguenti alla revoca illegittima dell'incarico.
Si è costituita anche (già chiedendo il rigetto dell'appello . CP_1 CP_3
La Corte di Appello di Roma, con sentenza 6827/2017, così decideva:
a) rigetta l'appello principale, assorbito quello incidentale, e conferma la sentenza appellata;
b) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio”.
La sentenza di appello ha in particolare ritenuto che la circostanza che
l'operazione imputata al curatore e causativa del danno fosse stata autorizzata dal giudice delegato costituiva circostanza idonea ad escludere il nesso di causalità dell'eventuale danno con la condotta del curatore.
Avverso detta pronuncia, la curatela del Fallimento proponeva Parte_2
ricorso per cassazione, con un unico motivo di ricorso: ―Violazione delle norme e dei principi in tema di responsabilità del Curatore fallimentare. In particolare, violazione degli artt. 38 e 111 della Legge fallimentare, degli artt. 1176, 1218 c.c. in relazione all'art 360, n. 3 c.p.c..
Con sentenza n. 13597/2020 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dalla Curatela del fallimento e cassava la sentenza impugnata, rinviando la Pt_2
causa alla Corte di Appello di Roma, statuendo che l'autorizzazione del GD non è sufficiente ad elidere il nesso causale tra condotta del curatore e danno.
Il giudizio è stato quindi riassunto dalla curatela, che ha chiesto in riforma della sentenza del tribunale di TI di accogliere la domanda di accertamento della responsabilità del curatore e condannarlo al risarcimento del danno quantificato in euro 195.864,88, corrispondenti all'esborso di euro 379.247.292.
Pagina 3 Si sono costituiti con distinte comparse il curatore e la società assicuratrice, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in relazione alla condotta – invece legittima – del curatore, e in relazione al danno, insussistente e non provato.
All'udienza del 9 maggio 2024 la causa è stata assegnata in decisione.
2. In diritto.
La Corte di Cassazione ha così statuito:
“Con l'unico motivo - rubricato «Violazione delle norme e dei principi in tema di responsabilità del Curatore fallimentare. In particolare, violazione degli artt. 38 e
111 della legge fallimentare, degli artt. 1176, 1218 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3
c.p.c.» - la curatela ricorrente censura la sentenza della corte d'appello per aver
«escluso la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta serbata dal (ex)
Curatore Fallimentare e il danno patito dalla Procedura fallimentare, in quanto
l'attività spiegata in subiecta materia dall'Avv. Verdesca Zain aveva ricevuto
l'imprimatur da parte del Giudice Delegato», dal momento che, trattandosi di responsabilità di tipo contrattuale, il provvedimento giudiziale autorizzatorio avrebbe solo la funzione di «rimuovere un limite giuridico al compimento di un atto che è nel potere del curatore decidere se porre in essere o meno».
…
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Per quanto ancora rileva in questa sede, dagli atti di causa emerge che il Tribunale di TI, esclusa la valenza esimente dell'autorizzazione del giudice delegato, ha ritenuto che il curatore convenuto non avesse compiutamente assolto all'onere probatorio di dimostrare l'insussistenza della propria condotta colposa, essendo tra
l'altro pacifico, perché documentalmente provato, che egli non aveva mai segnalato al giudice delegato la richiesta di restituzione proveniente dall'Avvocatura generale dello Stato. Tuttavia, poiché anche la curatela attrice non aveva dimostrato di aver subito danni di carattere patrimoniale - stante la mancata definizione, all'epoca, dei giudizi pendenti con l'Amministrazione finanziaria e il - ha rigettato la CP_4
domanda di risarcimento e restituzione del compenso.
Pagina 4 Sennonché, con la sentenza qui impugnata, la corte d'appello non ha compiutamente affrontato i temi ad essa sottoposti con l'appello principale della curatela (sulla prova del danno) e con quello incidentale del curatore (sulla prova dell'assenza di colpa), ma deciso la causa - con rigetto dell'appello principale e assorbimento di quello incidentale - sulla base del ritenuto difetto del «nesso di causalità tra la condotta dell'appellato ed il danno patrimoniale asseritamente subito dalla
Curatela del fallimento appellante», in quanto l'esistenza di uno «specifico provvedimento del giudice equivalente a mandato di pagamento ( ... ) interrompe ogni collegamento tra l'ipotizzato danno alla massa e l'attività posta in essere dal curatore»,
…
Orbene, occorre innanzitutto richiamare il consolidato orientamento di questa
Corte per cui l'azione di responsabilità contro il curatore revocato, prevista dall'art.
38 legge fall., ha natura contrattuale, in considerazione della natura del rapporto (equiparabile lato sensu al mandato) e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell'organo concorsuale (Cass. 16589/2019,
25687/2018, 16214/2007, 5044/2001, 1507/2000, 8716/1996). confronti di un determinato soggetto (o di una determinata cerchia di soggetti)».
…
Dalle superiori considerazioni discende che, ai fini della responsabilità del curatore fallimentare, risulta irrilevante l'eventuale autorizzazione del giudice delegato, la quale può semmai rilevare ai fini di un concorso di responsabilità dell'organo giudiziale (nel caso di specie invero nemmeno adombrato). Di conseguenza, la decisione impugnata - per cui l'autorizzazione del giudice delegato avrebbe interrotto il nesso di causalità tra la condotta del curatore e il danno lamentato dalla curatela fallimentare - merita di essere cassata con rinvio, per un esame dei fatti alla luce dei principi sopra richiamati”.
Pagina 5 Rileva la Corte, all'esito dell'esame degli atti e delle difese delle parti, che - accertato che l'autorizzazione del giudice delegato non esclude il nesso causale tra la condotta antigiuridica del curatore fallimentare e i danni asseritamente subiti dalla curatela - la domanda della curatela ( che in questa sede di rinvio è limitata alla condanna al risarcimento dei danni, non essendo stata riproposta la domanda di restituzione del compenso percepito) risulta comunque infondata, non avendo la curatela provato il danno così come dedotto (vale a dire, oltre all'esborso della somma al
, anche la restituzione della stessa somma alla Agenzia delle Entrate). CP_4
Sulla responsabilità del curatore - premesso che la sezione fallimentare del tribunale di TI, con decreto dell'8.5.2002, ha revocato all'avv. l'incarico di curatore del
. IND. IT., e successivamente il G.D. ha autorizzato il nuovo curatore Parte_3
a promuovere azione di responsabilità ex art. 38 l.fall., oggetto del giudizio - è documentato in atti che :
- in data 1.2.1988 la Flas s.p.a. aveva presentato all'Ufficio IVA di TI richiesta di rimborso per l'IVA a credito relativa alla dichiarazione dell'anno
1987 per un importo pari a lire 205.010.000, e tale credito, a seguito di atto di pignoramento preso terzi, con provvedimento del Pretore di TI del
21.11.1988, veniva assegnato a CP_5
- in data 26.1.1989 Flas s.p.a. veniva incorporata nella società
[...]
quindi divenuta e Controparte_6 Controparte_7
dichiarata fallita in data 9.10.1990;
- con lettera dell'11.9.1998, l'Ufficio IVA di TI comunicava all'avv. Zain quale Curatore del fallimento odierno ricorrente, che il rimborso del credito IVA doveva essere erogato a favore della curatela fallimentare dallo stesso rappresentata, che avrebbe valutato se e come eventualmente assegnare alla la somma da questa vantata, e, CP_5
con due distinti provvedimenti, effettuava quindi il pagamento del rimborso IVA e degli interessi nelle more maturati, pari all'importo di lire
Pagina 6 160.251.000, in favore della Curatela del fallimento, così per un totale di lire 365.261.000;
- con raccomandata a.r. del 3.1.2000, ricevuta dal destinatario curatore avv. Zain in data 10.1.2000, l'Avvocatura Generale dello Stato, evidenziato l'indebito pagamento del rimborso alla curatela di da parte Parte_1
dell'Ufficio IVA di TI, in quanto il rimborso doveva essere corrisposto alla richiedeva al convenuto, quale curatore del . CP_5 Parte_3
la restituzione della somma complessiva di lire 365.261 .000 Pt_4
oltre interessi;
- con raccomandata a.r. del 25.5.2000 il convenuto comunicava all'Avvocatura Generale dello Stato l'esistenza di un'istanza di pagamento in prededuzione proposta da , cessionario del credito della CP_8
per il rimborso IVA ed il rigetto di tale istanza da parte del G.D.; CP_5
- in data 18.7.2000 l'Ufficio delle Entrate di TI emetteva due ordini di pagamento per il rimborso IVA relativo all'anno 1987 e gli interessi maturati sulla sorte capitale in favore della da commutarsi CP_5
in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, intestati alla medesima società da inviare a nella qualità di mandatario CP_8
irrevocabile all'incasso per;
CP_5
- il convenuto, nonostante fosse a conoscenza, a seguito della citata missiva dell'Avvocatura Generale dello Stato del 3.12000, del fatto che l'Ufficio delle Entrate di TI avrebbe provveduto a versare il rimborso IVA alla e per essa al , in data 25.6.2001 formulava parere CP_5 CP_4
favorevole al G.D. sulla domanda di ammissione al passivo fallimentare formulata in data 5.6.2001 dallo stesso per il medesimo credito;
CP_4
- il G.D. con decreto del 31.7.2001 autorizzava il convenuto a prelevare sul conto intestato alla Curatela la somma di lire 205.000.000 e a pagarla al
, e in data 13.8.2001 il convenuto provvedeva al rimborso IVA in CP_4
favore del prelevando tale importo da un conto corrente senza la CP_4
Pagina 7 prevista autorizzazione del G.D. e senza alcun riscontro contabile consegnando tale somma in contanti al procuratore del medesimo, avv.
e acquisendo soltanto indirettamente una ricevuta dallo stesso;
Pt_5
- in data 21.8.2001 il convenuto consegnava al inoltre l'importo di CP_4
lire 174.247.292 mediante due assegni circolari non trasferibili emessi dalla Banca Popolare del Lazio.
Pertanto, la condotta addebitata (e oggettivamente addebitabile alla luce della citata evoluzione dei fatti) al curatore di onsiste nell'aver Parte_1
autorizzato il pagamento del rimborso IVA (che era stato erroneamente effettuato alla curatela di da parte dell'Ufficio IVA di TI, Parte_1
nella misura di lire 365.261.000) nei confronti del (e per lo stesso Pt_6
titolo) nella misura di lire 174.247.292 e lire 205.000.000 (totale
379.247.292), pur essendo a conoscenza della circostanza comunicata dall'Avvocatura Generale dello Stato, prima di tale pagamento, che il rimborso IVA doveva essere effettuato a costui direttamente dall'ufficio
IVA di TI (come statuito da sentenze emesse dal giudice tributario).
Il curatore, senza provocare alcuna interlocuzione tra gli uffici coinvolti, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza del , provvedendo Pt_6
(sia pure a seguito di autorizzazione al GD) al pagamento non dovuto, e nella somma indicata, così provocando una ingiustificata locupletazione del , Pt_6
cui veniva corrisposta indebitamente la somma di lire 379.247.292 (pari ad euro
195.864,88).
L'appellante ha poi dedotto che da tale condotta gravemente colposa del
Curatore derivava un danno risarcibile in favore della Parte_1
ammontante a Lit. 379.247.292 (euro 195.864,88), oltre
[...]
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del 21.08.01, pari alla somma richiesta in restituzione dall'Avvocatura dello Stato alla curatela.
Pagina 8 Sul punto del danno, contesta la sentenza del tribunale che non lo aveva ritenuto provato, rilevando che essa curatela, nel corso del giudizio di primo grado e precisamente all'udienza del 05.07.2007, aveva depositato copia della sentenza n. 334/07 del Tribunale di TI - pubblicata in data 21.02.2007, con cui era stata respinta la domanda di accertamento negativo del credito (relativo alla restituzione delle somme in questione) e di risarcimento danni dalla stessa proposta nei confronti del e Controparte_9
dell'Agenzia delle Entrate - statuizione confermata dalla Corte d'Appello di
Roma, Prima Sezione Civile, con sentenza n. 2934/2011 pubblicata in data
04.07.2011 (doc.3 all. al fasc. di appello): dal che, si deduceva che la curatela avesse definitivamente subito il danno dedotto in questa causa, una volta respinta la domanda di accertamento negativo del credito nei confronti della
Agenzia delle Entrate ed essendo tenuta quindi al suo pagamento.
Rileva invece l'appellato che le stesse sentenze citate dalla parte appellante hanno anche dichiarato inammissibile la domanda di condanna della curatela alla restituzione delle somme versate dal convenuto al , CP_4
proposta dall'Agenzia delle Entrate, dovendo essere proposta nelle forme di cui alla legge fallimentare (artt. 93 e segg. L.F.), e non vi è alcuna prova del fatto
(che neppure è stato dedotto) che la stessa Agenzia delle Entrate abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al passivo del fallimento per le somme che oggi Parte_1
vengono richieste al convenuto a titolo di risarcimento del danno: dal che, risulta che nessun danno ha subito il fallimento, che ha solo versato a terzi somme che comunque non erano della massa fallimentare, mentre non vi è prova che le somme siano state versate poi anche all'Agenzia delle Entrate
(in tal caso sì, attingendo al patrimonio fallimentare).
Ed invero, va rilevato che è pacifico che le somme versate alla curatela
(erroneamente, perché destinate alla prima del fallimento) dall'Ufficio CP_5
IVA, e che la curatela ha erroneamente versato al non erano comunque di CP_4
spettanza della stessa, per cui il danno alla curatela deriverebbe solo dalla
Pagina 9 restituzione delle somme anche alla Agenzia delle Entrate: restituzione richiesta ma che non risulta (provato che sia stata) mai attuata, anzi risultando che è stata dichiarata inammissibile in sede giudiziaria la domanda di restituzione nei confronti della curatela, la quale pertanto è stata in concreto privata, con il comportamento del curatore, solo di somme ad essa – e ai suoi creditori - comunque non spettanti.
Allo stato, pertanto, non è stato provato alcun danno alla curatela (la quale peraltro - a fronte della eccezione di parte appellata – ha solo genericamente dedotto un danno alla massa fallimentare, che non sussiste, non essendo le uniche somme versate dal fallimento – al – afferenti alla massa CP_4
fallimentare, cui erano solo erroneamente pervenute.
L'appello pertanto, avverso la sentenza del tribunale di TI n. 1630/2010, deve essere respinto.
Le spese del grado di appello concluso con la sentenza cassata, le spese del presente grado di appello e del giudizio di cassazione sono compensate tra le parti, tenuto conto della accertata sussistenza della condotta colposa del curatore, che ha dato causa al giudizio, e considerato che i giudizi che hanno dichiarato inammissibile la domanda di restituzione delle somme della Agenzia delle Entrate si sono conclusi solo in corso di causa.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando in sede di giudizio di rinvio, così provvede: rigetta l'appello avverso la sentenza del tribunale di TI n. 1630/2010, compensa le spese del giudizio di appello concluso con la sentenza cassata, le spese del presente grado di appello e del giudizio di cassazione.
Roma, 20 gennaio 2025
La Cons.est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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