Decreto cautelare 4 ottobre 2022
Decreto cautelare 13 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 4 novembre 2022
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 04/11/2022, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/11/2022
N. 01083/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1083 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Erra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Semeraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Colazzilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) della determinazione del Dirigente del 4° Settore -Viabilità - della Provincia di Taranto -OMISSIS- del 19/8/2022, di aggiudicazione alla -OMISSIS- s.r.l. della gara per “l'affidamento del servizio triennale di sorveglianza stradale monitoraggio, pronto intervento H24, interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti di strada provinciali, nonché il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità in situazioni di emergenza a seguito di incidenti o versamenti di materiali sulla sede stradale e relative pertinenze CIG-OMISSIS-”;
2) dell'avviso pubblico per “manifestazione d'interesse per il servizio di sorveglianza stradale monitoraggio, pronto intervento H24, interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti di strada provinciali, nonché il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità in situazioni di emergenza a seguito di incidenti o versamenti di materiali sulla sede stradale e relative pertinenze”;
3) della lettera d'invito e del Capitolato descrittivo e prestazionale;
4) dei verbali del 10/3/2022, 22/3/2022, 24/3/2022, 29/3/2022, 4/4/2022, e 27/4/2022;
5) di tutti gli atti presupposti, preparatori, consequenziali e comunque connessi, con particolare riguardo ove necessario e per quanto di ragione della determina -OMISSIS- dell'11/3/2022, di ammissione dei concorrenti alla gara,
nonché per la declaratoria di inefficacia, ex tunc o quantomeno ex nunc , del contratto eventualmente stipulato;
e per l’accertamento del diritto della società ricorrente a conseguire l’aggiudicazione della gara de qua , con conseguente subentro, ex tunc o quantomeno ex nunc , nel contratto;
in via gradata, il risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto dell'esecuzione degli atti illegittimi impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Provincia di Taranto, -OMISSIS- S.r.l;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv.to A. Erra, avv.to C. Semeraro, avv.to L. Colazzilli;
- ritenuta l’insussistenza del fumus di fondatezza della domanda. Invero:
a) non sembra fondato il primo motivo di gravame, atteso che la disamina dei fatti – così come risultante dalla documentazione in atti – non consente di riscontrare un’effettiva violazione da parte della controinteressata dell’obbligo di notiziare l’Amministrazione in ordine alla richiesta di rinvio a giudizio di cui è data ampia evidenza. La stessa disamina rivela, infatti, che: - a notiziare la Provincia di Taranto in ordine a tale richiesta ha prontamente provveduto la ricorrente, tanto che risulta essere stata avviata dalla menzionata amministrazione già in data 22 giugno 2022 apposita procedura per la verifica della fondatezza delle “doglianze formulate”, riportante peraltro espresso avviso in relazione al possibile ricorso all’“esercizio del potere di autotutela” (cfr. all. 9, depositato da -OMISSIS- in data 11 ottobre 2022); - la richiesta di rinvio a giudizio risulta essere stata notificata al legale rappresentante della società soltanto in data 1 agosto 2022 (cfr. all. 8 depositato da -OMISSIS- in medesima data);
b) non sembrano fondati il secondo e il terzo motivo di gravame, avuto riguardo alla giurisprudenza in materia di assolvimento all’obbligo di motivazione ove si tratti di ammissioni alle gare e, ancora, al numero medio di dipendenti impiegati dalla controinteressata nell’anno 2022 (diciotto, come da visura camerale in atti), che sembra astrattamente congruo in relazione alle attività descritte nell’offerta;
c) non sembra fondato il quarto motivo di ricorso, non essendovi reale discordanza tra l’avviso pubblico e la lettera di invito, posto che il primo sembra più ricondursi ad una semplice indagine di mercato, e come tale sembra collocarsi al di fuori della procedura di gara; viceversa, la lettera di invito equivale al Disciplinare di gara, sicché occorre tener conto unicamente delle prescrizioni ivi contenute;
- ritenuto pertanto, per tali ragioni, di rigettare la domanda di tutela cautelare, con fissazione dell’udienza di merito per il 12.1.2023;
- ritenuto di compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda – rigetta la domanda di tutela cautelare.
Fissa udienza pubblica di merito per il 12.1.2023.
Compensa le spese della presenta fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona della controinteressata.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.