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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/06/2025, n. 9690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9690 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 23764 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza del 4 marzo 2025, (con termini di legge alle parti di giorni sessanta e venti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Sig. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Calabria 56, Parte_1
presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Tomassetti, che lo rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona dell'amm.re p.t. Avv. Valentina Controparte_1
Alati, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Sacconi 4/B, presso lo Studio dell'Avv. Francesca Ioculani, che lo rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI
All'udienza del 4 marzo 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di
Roma in data 29 dicembre 2021 e con cui gli era stato ingiunto di pagare, nei confronti del , l'importo di euro Controparte_1
8.679,12, oltre interessi e spese.
Rilevava l'opponente di essere proprietario di un immobile ad uso abitativo sito in Roma, facente parte del Condominio Via Alberto
Pollio 40, nonché conduttore di un altro immobile, sito all'ultimo piano del medesimo edificio nel quale si erano verificate negli anni varie infiltrazioni;
evidenziava di aver dato comunicazione della questione ai vari amministratori succedutisi nel tempo, senza che però si provvedesse ad eliminare le cause dei lamentati fenomeni.
Deduceva che, pervenuto il sollecito di pagamento della somma di euro 8.331,82, aveva preso contatto con l'amministratore con cui si era convenuta la riduzione del debito riportato quale saldo del consuntivo, dovendosi, per la rimanente cifra, effettuarsi un conguaglio una volta accertata l'entità del risarcimento del danno da infiltrazione.
Contestava pertanto la pretesa creditoria di controparte, rilevando l'errata quantificazione dell'importo richiesto, attesi i bonifici effettuati e concludeva richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la dichiarazione che le somme ingiunte non erano dovute, attesi i versamenti effettuati e i danni subiti, per euro
15.000,00, con compensazione parziale o totale. Si costituiva in giudizio il , che contestava le Controparte_1
deduzioni di controparte, anche in riferimento all'eccepita compensazione, e concludeva richiedendo il rigetto dell'opposizione, con condanna ex art. 96 c.p.c.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4 marzo 2025, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, il ha posto il Controparte_1
rendiconto consuntivo delle gestioni riscaldamento 2019 – 2020, 2020
– 2021 e il preventivo 2021 – 2022, oltre che il rendiconto della gestione 2019 – 2020 e il preventivo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre
2021, nonché il rendiconto consuntivo della gestione 1 gennaio 2018 –
31 dicembre 2018, per come approvati, rispettivamente, nelle assemblee del 12 novembre 2021, 6 maggio 2021 e 18 giugno 2019.
A fronte di ciò, introducendo il presente giudizio di opposizione, il
Sig. ha unicamente eccepito l'errata quantificazione del credito Pt_1
vantato dal Condominio, richiamando due bonifici medio tempore effettuati, in data 9 aprile 2021 e 24 maggio 2021 per l'importo ciascuno di euro 1.113,00.
Sul punto, occorre però evidenziare che dall'estratto conto condominiale relativo alla situazione dei versamenti effettuati dall'opponente in relazione all'esercizio 2021, prodotto in sede monitoria, emerge che i due pagamenti di euro 1.113,00 ciascuno sono stati contabilizzati, così dovendosi ritenere che i detti importi siano stati considerati nell'individuazione della somma di cui il Sig. Pt_1
risulta debitore. Né, a fronte delle deduzioni dell'opposto nella presente sede, alcunchè di specifico è stato sul punto tempestivamente contestato dall'opponente.
A ciò consegue che, tenuto conto della documentazione in atti e delle censure tempestivamente avanzate dall'opponente, le deduzioni della detta parte non debbano essere condivise, con conseguente rigetto dell'avanzata opposizione.
Quanto poi all'eccepita compensazione del credito azionato dal con quello vantato dall'opponente, a titolo di CP_1
risarcimento del danno per le infiltrazioni lamentate, si deve innanzi tutto rilevare, come da giurisprudenza della Suprema Corte, che, in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente,
l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere
(C.C. SS.UU. 23225/16); inoltre, per come altresì evidenziato dalla
Cassazione, la compensazione legale non può operare qualora il credito addotto in compensazione sia contestato nell'esistenza o nell'ammontare, in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo, laddove la legge richiede, affinché la compensazione legale si verifichi, la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito (C.C. 13208/10).
Nel caso di specie, per come evidenziato dallo stesso opponente nella propria comparsa conclusionale, il giudizio volto ad ottenere il risarcimento dei danni da infiltrazione risulta intrapreso nei confronti del ma è ancora in fase di accertamento;
inoltre, per CP_1
come altresì evidenziato dall'opponente, il provvedimento emesso a suo favore in altro giudizio ha ad oggetto la responsabilità dell'opposto per gli episodi infiltrativi denunciati nel tempo, ma nulla di specifico, allo stato, risulta accertato sull'entità dell'eventuale risarcimento dovuto.
A ciò deve aggiungersi che parte opposta, sin dalla memoria di costituzione, ha in ogni caso contestato la richiesta compensazione, evidenziando anche la riferibilità dei danni da risarcirsi ad altra unità immobiliare, distinta da quella riguardante gli oneri condominiali posti a base dell'azione monitoria.
In quest'ottica, pertanto, a nessuna rimessione della causa in istruttoria deve farsi luogo, come anche a nessuna sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., e ciò tenuto conto, come da giurisprudenza della
Suprema Corte, che, in ogni caso, presupposto per la sospensione necessaria del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non è la mera pregiudizialità di carattere logico, ma solo la pregiudizialità che si traduca in un potenziale conflitto di giudicati (C.C. 24751/07), laddove l'art. 295 c.p.c., stabilendo che la sospensione necessaria deve essere ordinata se la decisione della controversia “dipenda” dalla definizione di un'altra causa, non postula un mero collegamento tra due emanande sentenze, ma richiede l'esistenza di un vincolo di consequenzialità, in virtù del quale, uno dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, investe una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico – giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi del conflitto di giudicati (C.C.
2048/03).
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, l'avanzata opposizione deve essere rigettata. Deve altresì essere rigettata l'avanzata domanda ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi la sussistenza dei presupposti giustificativi la richiesta pronuncia, anche in relazione al necessario elemento soggettivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
I) Rigetta l'opposizione;
II) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, da liquidarsi in complessivi euro
2.600,00, di cui euro 700,00 per la fase di studio, euro
600,00 per la fase introduttiva ed euro 1.300,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 27 giugno 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 23764 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza del 4 marzo 2025, (con termini di legge alle parti di giorni sessanta e venti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Sig. , elettivamente domiciliato in Roma, Via Calabria 56, Parte_1
presso lo Studio dell'Avv. Alessandro Tomassetti, che lo rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona dell'amm.re p.t. Avv. Valentina Controparte_1
Alati, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Sacconi 4/B, presso lo Studio dell'Avv. Francesca Ioculani, che lo rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI
All'udienza del 4 marzo 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di
Roma in data 29 dicembre 2021 e con cui gli era stato ingiunto di pagare, nei confronti del , l'importo di euro Controparte_1
8.679,12, oltre interessi e spese.
Rilevava l'opponente di essere proprietario di un immobile ad uso abitativo sito in Roma, facente parte del Condominio Via Alberto
Pollio 40, nonché conduttore di un altro immobile, sito all'ultimo piano del medesimo edificio nel quale si erano verificate negli anni varie infiltrazioni;
evidenziava di aver dato comunicazione della questione ai vari amministratori succedutisi nel tempo, senza che però si provvedesse ad eliminare le cause dei lamentati fenomeni.
Deduceva che, pervenuto il sollecito di pagamento della somma di euro 8.331,82, aveva preso contatto con l'amministratore con cui si era convenuta la riduzione del debito riportato quale saldo del consuntivo, dovendosi, per la rimanente cifra, effettuarsi un conguaglio una volta accertata l'entità del risarcimento del danno da infiltrazione.
Contestava pertanto la pretesa creditoria di controparte, rilevando l'errata quantificazione dell'importo richiesto, attesi i bonifici effettuati e concludeva richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la dichiarazione che le somme ingiunte non erano dovute, attesi i versamenti effettuati e i danni subiti, per euro
15.000,00, con compensazione parziale o totale. Si costituiva in giudizio il , che contestava le Controparte_1
deduzioni di controparte, anche in riferimento all'eccepita compensazione, e concludeva richiedendo il rigetto dell'opposizione, con condanna ex art. 96 c.p.c.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4 marzo 2025, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, il ha posto il Controparte_1
rendiconto consuntivo delle gestioni riscaldamento 2019 – 2020, 2020
– 2021 e il preventivo 2021 – 2022, oltre che il rendiconto della gestione 2019 – 2020 e il preventivo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre
2021, nonché il rendiconto consuntivo della gestione 1 gennaio 2018 –
31 dicembre 2018, per come approvati, rispettivamente, nelle assemblee del 12 novembre 2021, 6 maggio 2021 e 18 giugno 2019.
A fronte di ciò, introducendo il presente giudizio di opposizione, il
Sig. ha unicamente eccepito l'errata quantificazione del credito Pt_1
vantato dal Condominio, richiamando due bonifici medio tempore effettuati, in data 9 aprile 2021 e 24 maggio 2021 per l'importo ciascuno di euro 1.113,00.
Sul punto, occorre però evidenziare che dall'estratto conto condominiale relativo alla situazione dei versamenti effettuati dall'opponente in relazione all'esercizio 2021, prodotto in sede monitoria, emerge che i due pagamenti di euro 1.113,00 ciascuno sono stati contabilizzati, così dovendosi ritenere che i detti importi siano stati considerati nell'individuazione della somma di cui il Sig. Pt_1
risulta debitore. Né, a fronte delle deduzioni dell'opposto nella presente sede, alcunchè di specifico è stato sul punto tempestivamente contestato dall'opponente.
A ciò consegue che, tenuto conto della documentazione in atti e delle censure tempestivamente avanzate dall'opponente, le deduzioni della detta parte non debbano essere condivise, con conseguente rigetto dell'avanzata opposizione.
Quanto poi all'eccepita compensazione del credito azionato dal con quello vantato dall'opponente, a titolo di CP_1
risarcimento del danno per le infiltrazioni lamentate, si deve innanzi tutto rilevare, come da giurisprudenza della Suprema Corte, che, in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente,
l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere
(C.C. SS.UU. 23225/16); inoltre, per come altresì evidenziato dalla
Cassazione, la compensazione legale non può operare qualora il credito addotto in compensazione sia contestato nell'esistenza o nell'ammontare, in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo, laddove la legge richiede, affinché la compensazione legale si verifichi, la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito (C.C. 13208/10).
Nel caso di specie, per come evidenziato dallo stesso opponente nella propria comparsa conclusionale, il giudizio volto ad ottenere il risarcimento dei danni da infiltrazione risulta intrapreso nei confronti del ma è ancora in fase di accertamento;
inoltre, per CP_1
come altresì evidenziato dall'opponente, il provvedimento emesso a suo favore in altro giudizio ha ad oggetto la responsabilità dell'opposto per gli episodi infiltrativi denunciati nel tempo, ma nulla di specifico, allo stato, risulta accertato sull'entità dell'eventuale risarcimento dovuto.
A ciò deve aggiungersi che parte opposta, sin dalla memoria di costituzione, ha in ogni caso contestato la richiesta compensazione, evidenziando anche la riferibilità dei danni da risarcirsi ad altra unità immobiliare, distinta da quella riguardante gli oneri condominiali posti a base dell'azione monitoria.
In quest'ottica, pertanto, a nessuna rimessione della causa in istruttoria deve farsi luogo, come anche a nessuna sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., e ciò tenuto conto, come da giurisprudenza della
Suprema Corte, che, in ogni caso, presupposto per la sospensione necessaria del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non è la mera pregiudizialità di carattere logico, ma solo la pregiudizialità che si traduca in un potenziale conflitto di giudicati (C.C. 24751/07), laddove l'art. 295 c.p.c., stabilendo che la sospensione necessaria deve essere ordinata se la decisione della controversia “dipenda” dalla definizione di un'altra causa, non postula un mero collegamento tra due emanande sentenze, ma richiede l'esistenza di un vincolo di consequenzialità, in virtù del quale, uno dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, investe una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico – giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi del conflitto di giudicati (C.C.
2048/03).
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, l'avanzata opposizione deve essere rigettata. Deve altresì essere rigettata l'avanzata domanda ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi la sussistenza dei presupposti giustificativi la richiesta pronuncia, anche in relazione al necessario elemento soggettivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
I) Rigetta l'opposizione;
II) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, da liquidarsi in complessivi euro
2.600,00, di cui euro 700,00 per la fase di studio, euro
600,00 per la fase introduttiva ed euro 1.300,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 27 giugno 2025
IL GIUDICE