TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Sezione Seconda Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo ha pronunziato ex artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
S E N T E N Z A nella causa iscritta il 28.11.2023 e segnata dal N° R.G.A.C. 13632/2023, promossa da
, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato in data 22.11.2023, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Davide LONGO
-attrice - contro
in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 autorizzato al giudizio con Determinazione Dirigenziale in atti, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara CANUTI e dall'Avv. Gianna ROGAI della Direzione Avvocatura del
CP_1 CP_1
-resistente-
OGGETTO: opposizione ingiunzione di pagamento nr. 99202207070108254803 e nr.
99202201130087655559, entrambe del 13.1.2022
Conclusioni
Per l'attrice: Voglia il Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, IN TESI annullare gli atti ingiuntivi impugnati per omessa o illegittima notificazione dei verbali di accertamento presupposti IN SUBORDINE annullare per intervenuta prescrizione;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBODINATA accertare e dichiarare il difetto di motivazione delle ingiunzioni di pagamento impugnate e per l'effetto annullare gli interi atti ingiuntivi impugnati, ovvero decurtare gli importi ingiunti dalle somme conteggiate a titolo di maggiorazione su ciascun verbale di accertamento presupposto;
con vittoria dei compensi e delle spese di lite.
Per il convenuto: IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'inammissibilità dell'azione per tardività;
NEL MERITO si chiede il rigetto delle domande;
con vittoria di spese e di onorari di causa
Esposizione dei Fatti
Il presente giudizio – iscritto a ruolo il 28.11.2023 - ha ad oggetto l'opposizione presentata da avverso due ingiunzioni di pagamento emesse dal Parte_1 [...] , e precisamente la nr. 992022-070701088254803 Controparte_2 del 7.7.2022 e notificata il 1.12.2023 (fondata sul solo verbale di accertamento nr. 8600307 del 9.1.2018 relativa ad una violazione di disposizioni del Codice della Strada) e la nr.
992022-01130087655559 del 13.1.2022 e notificata il 1.11.2023 (fondata su nr. 5 verbali di accertamento nr. 8102940 del 6.12.2017, nr. 8500826 del 7.12.2017, nr. 1899158 del
17.7.2017, nr. 7056407 del 27.10.2017, nr. 80018821 del 6.12.2017).
Mediante le due ingiunzioni, è stata richiesta del pagamento complessivo Pt_1 della somma di euro 10.644,48, risultante dalla sommatoria delle sanzioni (euro 10.009,50 ed euro 654,98), incluse le maggiorazioni via via applicate e oneri di riscossione.
chiede, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo Pt_1 opposto e nel merito di sentirle annullare con revoca di ogni conseguente statuizione di legge, per i seguenti motivi:
1----Omessa notifica di tutti i verbali di accertamento sottostanti le due ingiunzioni;
2----Intervenuta prescrizione del diritto di credito per decorso del periodo quinquennale, anche tenendo conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa antiCovid;
3----omessa motivazione nelle ingiunzioni impugnate circa il metodo di calcolo per l'applicazione degli interessi e delle maggiorazioni e nella determinazione delle sanzioni.
In atto di citazione è stata indicata al 10.4.2024 la prima udienza di trattazione della causa;
pertanto, la data entro la quale parte resistente avrebbe dovuto costituirsi era quella del 31.1.2024.
In data 22.1.2024 si è costituito in giudizio il riportandosi alle Controparte_1 conclusioni già sopra rassegnate.
Con provvedimento del 1.2.2024 (adottato ex art 171 bis c.p.c.) non è stata accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività delle due ingiunzioni (per carenza dei presupposti fondanti del fumus boni iuris e del periculum in mora).
Assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 2.10.2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione (anche per omesso deposito delle memorie integrative) ed è stata fissata l'udienza (cartolare) del 19.o3.2025 per l'emissione di sentenza contestuale;
le parti hanno depositato le note sostitutive di udienza contenenti le conclusioni e le argomentazioni cui si riportano.
MOTIVI della DECISIONE
In diritto
L'ingiunzione fiscale disciplinata dal Regio Decreto del 14 aprile 1910 n. 639 è lo strumento tipico [ed alternativo al sistema mediante “ruolo esattoriale” adoperato in via esclusiva dall'Agente della Riscossione] con cui l'Ente locale, o il soggetto terzo delegato
2 dall'Ente medesimo, avvia il procedimento di riscossione coattivo dei tributi e delle altre entrate patrimoniali dell'ente1.
Recentemente la Suprema Corte ha voluto evidenziare che l'ingiunzione di pagamento ha anche funzione accertativa della sussistenza del credito.
In particolare, l'ingiunzione di pagamento integra un atto amministrativo complesso, che somma in sé nature e funzioni diverse, ovvero sia la natura e la funzione del Decreto
Ingiuntivo [in virtù del potere di supremazia che è riconosciuto agli uffici pubblici, per cui questi si auto accertano i propri crediti come crediti certi, liquidi ed esigibili, senza rimettere la questione ad un soggetto terzo - Autorità Giudiziaria], sia la natura e la funzione del titolo esecutivo [se in un primo momento l'esecutorietà dell'ingiunzione era concessa con la vidimazione del pretore, con la soppressione di tale ufficio da parte del D.L.vo n. 51/1998 le ingiunzioni sono divenute atti esecutivi di diritto], sia la natura e la funzione del precetto
(l'ingiunzione è un'intimazione al pagamento che, se non soddisfatta, permette l'avvio della procedura esecutiva vera e propria nei confronti del privato debitore).
Pertanto, l'ingiunzione di pagamento, oggi prevista dall'art. 2 del Regio Decreto n. 639 del 1910, è divenuta, definitivamente, un atto amministrativo a carattere impositivo, con efficacia accertativa della pretesa erariale.
Per tale motivo deve contenere non solo gli elementi essenziali di validità formale e di contenuto tipicamente connotanti il provvedimento amministrativo (ad esempio,
l'esplicazione, anche per relationem, dei motivi dell'atto, l'indicazione del termine e dell'autorità 1 Detta normativa è rimasta pressoché in quiescenza fino al riordino della disciplina dei tributi locali e delle “altre entrate” di spettanza delle Province e dei Comuni effettuato dal D.lgs. 446 del 15.12.19971, anche se la novella si è limitata a ribadire la possibilità dell'ente pubblico di procedere con la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate patrimoniali mediante il procedimento di ingiunzione fiscale e pertanto non ha variato in modo sensibile la relativa disciplina. La successiva legge del 24.12.2007 nr. 244 – pur abrogando il D.lgs. 446/1997 – ha previsto in favore dei concessionari iscritti all'albo ministeriale la possibilità di avvalersi della procedura di “ingiunzione fiscale” disciplinata dal R.D. nr. 639/1910, per cui si è ritenuto dagli interpreti che se ai concessionari era stata riconosciuta detta facoltà, a fortiori l'istituto poteva essere utilizzato dai Comuni del servizio di Parte_2 riscossione anche in relazione all'accertamento, liquidazione e riscossione delle sanzioni amministrative per Cont violazioni al C.d.S.. E' opportuno precisare che, in contrasto con quanto ritenuto dal (nota 8427/2005), con il comma 477 dell'art. 1 L. n. 296/06 è stato espressamente previsto che i conce ri di cui all'art. 53 D.lgs. 446/97 avevano il potere di procedere all'accertamento, liquidazione e riscossione di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente, con le stesse modalità previste per la riscossione delle entrate tributarie, onde in dette entrate dovevano ritenersi comprese anche le sanzioni per violazioni al codice della strada ( Cass. 21265/14). Molto più chiaramente la giurisprudenza si era già espressa nel senso che “dalla previsione di utilizzabilità della procedura di ingiunzione, ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910 n.639, contenuta nel decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, art. 52, comma 6, non va esclusa la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285” (Cass.8460/10). Con legge 24.12.2007 nr. 244 la riscossione mediante ingiunzione fiscale venne abrogata (v. art. 1, co. 224, lett. b) che abrogava il comma 6 dell'art. 52 D.lgs. n. 446/1997, ossia la disposizione che consentiva l'utilizzo dell'ingiunzione fiscale e della disciplina del R.D. n. 639/1910). Tuttavia, prima che tale normativa entrasse in vigore il 1° gennaio 2008, con D.L. del 31.12.2007 nr. 248 (convertito con legge 28.2.2008 nr. 31), la riscossione mediante ingiunzione fiscale venne ripristinata (cfr. art. 36, co. 2, d.l. 31.12.2007, n. 248, riferito testualmente alle entrate degli «enti locali»). Successivamente, con l'art. 7, comma 2, lett. gg ter e quater, del D.L. 70/2011 (conv. in L. 106/2011) fu soppressa l'attività di riscossione da parte della (e delle società partecipate) nonché della Controparte_4 [...]
a decorrere dal 31/12/2012, e a decorrere dalla stessa data tutte le entr Controparte_5 Comuni sarebbero state effettuate a mezzo dell'ingiunzione di cui al RD del 1910.
3 cui è possibile ricorrere), ma, avendo a riguardo la sua funzione “accertativa”, deve riferirsi ad un “credito certo, liquido ed esigibile” (ex plurimis, Cass. Sez. U., 25/05/2009, n. 11992).
L'ammontare dell'ingiunzione si compone sia dell'importo della sanzione amministrativa (infrazioni al Codice della strada e ai regolamenti comunali), sia delle eventuali spese di accertamento e di notificazione, che delle maggiorazioni previste di un decimo della sanzione per ogni semestre trascorso dal termine per il pagamento della sanzione in misura ridotta (Legge 689/81).
Il giudizio di opposizione è, pertanto, un giudizio di accertamento dell'illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione: più precisamente si tratta un giudizio di cognizione pieno, volto a contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata ed a ottenere un accertamento negativo della pretesa fatta valere dalla Pubblica
Amministrazione e per tale natura non è sottoposto a termini decadenziali, come invece previsti dal c.p.c. per i giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
Tale premessa consente di ritenere l'azione promossa da ammissibile e Pt_1 tempestiva, rigettando l'eccezione del di per tardività, Controparte_1 poiché l'opposizione all'auto-accertamento del diritto di credito è consentito al contribuente a prescindere dall'aver proposto opposizione tempestiva agli avvisi bonari e ai singoli verbali di accertamento.
Inoltre, si precisa che il debitore opponente assume la veste di attore solo in senso formale, ma non in senso sostanziale, perché tutti gli elementi dell'obbligazione (tributaria o amministrativa), compresa la riferibilità della medesima al contribuente, vanno allegati e provati dall'amministrazione.
Dunque, l'opponente ha solo l'onere di allegare e dimostrare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione stessa.
Sui motivi di opposizione
I motivi non sono fondati.
A convenuta ha prodotto in giudizio tutte le notifiche dei verbali di CP_6 accertamento delle violazioni stradali (cfr. fascicolo ZIP di atti e documenti CP_1
, allegato alla comparsa di costituzione e risposta) effettuate presso la residenza
[...] dell'attrice.
B)----Il termine di prescrizione quinquennale (di cui all'art. 28 della legge nr.
689/1981) decorre dalla data delle singole violazioni ex art. 209 del D.lgs. 285/1992; poiché i verbali sono stati tutti ritualmente notificati – per cui vi è stata la prima interruzione - e il
4 termine è stato anche sospeso (v. art. 103 comma 1 del D.L. nr. 18/2020 conv. in legge nr.
27 del 24.4.2020 “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020” e v. anche art. 37 co. 1 del D.L. 2372020
“Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, è prorogato al 15 maggio 2020”, non vi è stata alcuna estinzione del diritto di parte resistente.
C)----le ingiunzioni sono ben motivate;
nessuna norma obbliga l'Amministrazione ad allegare all'ingiunzione di pagamento anche i verbali sottesi, ma solo di indicare la causale,
l'ammontare ed i motivi della richiesta di pagamento, consentendo all'interessato di verificare le ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto alla richiesta. Ed in effetti, nel caso di specie, le ingiunzioni de qua contengono tutti gli elementi necessari a far comprendere da quali titoli derivi la pretesa creditoria (i verbali sono stati puntualmente individuati con indicazione del numero, data di emissione e di notifica, descrizione della violazione, targa del veicolo), l'indicazione delle somme dovute (“splittate” per sanzioni, maggiorazioni e spese di notifica) l'Autorità ed i termini per l'eventuale ricorso giurisdizionale e, finanche, le modalità per richiedere l'eventuale pagamento rateale. Elementi ben comprensibili in grado, ovvero, di non ledere il corretto esercizio del diritto di difesa.
D)---- L'applicabilità dell'art. 27 della legge nr. 689/1981 alle sanzioni irrogate per le violazioni al C.d.S. (in adesione ad un indirizzo consolidato della Suprema Corte cfr. Cass.
16767 del 2018 che richiama Cass. 22100/2007 e Cass. 1884/2016) non è più in contestazione, anche sulla scorta di quanto disposto dall'art. 206 c. 1 del C.d.S. che richiama a sua volta l'art. 27 legge 689/1981 (“la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della legge 689/1981”).
Sulla questione il Tribunale di Firenze, sezione II^, si è già più volte pronunciato (v. sentenza del 7.6.2021 nr. 1839 e del 25.5.2023 nr. 1587) affermando non solo che la maggiorazione di cui all'art. 27 della legge 689/81 si applica anche nell'ipotesi in cui l'ente proceda all'escussione coattiva in proprio ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 (non essendovi norma contraria), ma anche rilevando che la maggiorazione del 10% semestrale, prevista dalla norma in questione, si applica anche alle violazioni del codice della strada, non risultando detta maggiorazione esclusa dal regime sanzionatorio di cui all'art. 203 codice della strada.
5 In particolare, l'art. 206, comma 1, c.d.s. richiama l'art. 27, L. n. 689 del 1981 e ciò consente di ritenere che non vi è una duplicazione di sanzione rispetto all'art. 203 codice della strada poiché quella prevista dal comma 3 di detto ultimo articolo non è una sanzione aggiuntiva o una maggiorazione, ma è la stessa sanzione che si applica qualora il trasgressore non abbia pagato nei termini per beneficiare del pagamento in misura ridotta.
La Corte Costituzionale ha, inoltre, chiarito (sentenza nr. 308/1999) che la maggiorazione di cui si discute ha una funzione, non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva, che sorge al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sanzione aggiuntiva connessa al ritardo del pagamento che opera in funzione di maggiore afflittività e non per remunerare l'ente creditore del mancato immediato incasso.
Da ultimo, v. anche Corte di Cassazione Civile, sez. VI, con sentenza 18 novembre
2021, n. 35246 che ha confermato l'applicabilità delle maggiorazioni semestrali previste dall'articolo 27 della legge 689/81, in quanto: <<… l'art. 203, comma 3, codice della strada non disciplina le sanzioni in caso di ritardo, ma le ipotesi di mancata proposizione del ricorso e di omesso pagamento della sanzione in misura ridotta, attribuendo in tali casi al verbale stesso, in deroga all'art. 17 legge n. 689 del 1981, efficacia di titolo esecutivo per una somma pari alla metà della sanzione edittale;
sul tema va altresì confermato l'orientamento, non oggetto di specifiche censure ad opera del ricorrente, secondo cui, in materia di sanzioni amministrative, la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della I.
n. 689 del 1981 (la cui applicazione è richiamata dall'art. 206 per le violazioni al codice della strada ), per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale (Cass. n. 18347 del 2019; Cass. n. 21259 del
2016; Cass. VI sez. ordinanza nr. 1545 del 19.1.2023)>>.
Sempre la Corte di Cassazione sez. III, 29 settembre 2021, n. 26308, dopo aver confermato la legittimità dell'impiego dell'ingiunzione di pagamento per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie, sullo specifico punto delle maggiorazioni semestrali del 10% per ritardato pagamento, ha concluso che:; << … il richiamo alla L. n. 689 del 1981, art. 27, operato dall'art. 206 codice della strada, è integrale;
pertanto, la tesi del ricorrente non può essere in alcun modo condivisa, evidenziandosi che, pur non rinvenendosi precedenti specifici sul punto,
l'affermazione del Tribunale trova implicita conferma nella giurisprudenza richiamata da quello stesso
Giudice ed in quella successiva, che si è espressa in senso conforme, pur se taluni arresti si riferiscono a cartella di pagamento, in quanto i principi ivi affermati ben possono essere applicati al caso di specie. Si fa al riguardo riferimento a Cass., ord., 23/03/2021, n. 8116, secondo cui in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, della L.
n. 689 del 1981, ex art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di
6 sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale sicché è legittima
l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (v. anche Cass.
20/10/2016, n. 21259, alla cui esaustiva motivazione si rinvia, e Cass. 1/02/2016, n. 1884)>>.
Cfr. anche Corte di Appello di Firenze nr. 1173 del 2024 che dispone quanto segue:
“l'art. 27 fa riferimento alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette richiama l'intera materia, ossia anche la riscossione diretta. L'ultimo comma in particolare (“…le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette…”) deve interpretarsi nel senso che solo le disposizioni relative alla competenza dell'esattore sono condizionate dal particolare procedimento di riscossione, invece, tutte le altre disposizioni sono svincolate dalle modalità di riscossione, continuando ad essere applicate anche in caso di riforma del sistema di riscossione. Tale conclusione risulta conforme alla funzione di sanzione aggiuntiva della maggiorazione in oggetto, come affermato dalla Corte costituzionale con la pronuncia del 1999, sanzione aggiuntiva connessa al ritardo del pagamento per conferire maggiore afflittività, per cui sarebbe del tutto illogico prevederne l'applicazione solo in base alla legittima scelta da parte dell'ente locale di un metodo di riscossione piuttosto che un altro, rinunciando in un caso ad applicare la sanzione da ritardo. Tale interpretazione non viola in alcun modo la riserva di legge e il divieto di analogia, trattandosi nel caso di specie di evidente interpretazione estensiva della norma in oggetto senza allargarne il campo di applicazione, al contrario riconducendovi solo un'ipotesi sorretta dalla medesima ratio. A conferma della interpretazione offerta da questa Corte, la stessa Cassazione ha precisato che “…la potestà sanzionatoria in materia di circolazione stradale rappresenta la reazione autoritativa alla violazione di un precetto con finalità di prevenzione, speciale e generale, con conseguente applicabilità della maggiorazione di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 non soltanto in presenza di esecuzione esattoriale, ma anche nel caso di ritardo nell'adempimento della sanzione contenuta nel verbale di infrazione al codice della strada (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15825 del 10/07/2014, Rv. 631847), poiché la detta maggiorazione prescinde dalle modalità del procedimento di riscossione coattiva e non mira a remunerare l'ente creditore del mancato tempestivo incasso della somma, bensì costituisce una sanzione aggiuntiva connessa al ritardo nel pagamento (cfr. Corte Cost., sentenza n. 308 del 14/07/1999)…”
Le spese processuali di parte convenuta vengono poste a carico di parte attrice;
sono liquidate con applicazione dei valori minimi relativi allo scaglione individuato dalla somma portata dall'ingiunzione fiscale, tenendo conto che non è stata svolta attività istruttoria e la fase decisionale è stata una mera ripetizione delle argomentazioni già spese nell'atto introduttivo.
P.Q.M.
7 Il Tribunale ordinario di Firenze, Sezione seconda civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla sig.ra avverso il , rigetta Parte_1 Controparte_1 la domanda e dichiara legittime le ingiunzioni di pagamento impugnate e ogni atto presupposto e conseguente.
Le spese processuali di parte convenuta sono liquidate in euro 1.250 per compenso professionale, oltre spese non imponibili se dovute, rimborso forfettario del 15%, iva e c.p.a. come per legge e sono poste a carico di parte attrice.
Sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 2 aprile 2025 Il giudice on.
Liliana Anselmo
8