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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/09/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in unico grado iscritta al n. 614 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Di Nicola come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
appellante e
, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Antonio CP_1
Orlando come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata nonché
e rappresentati e difesi in Controparte_2 CP_3 primo grado dall'avv. Catello Saldamarco appellati contumaci
1 Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 298 del
Tribunale Ordinario di Sulmona, pubblicata in data 12 maggio
2023, in materia di risarcimento dei danni e contratto di assicurazione
Conclusioni dell'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi proposti con il presente gravame, riformare integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Sulmona n. 117/2023 pubblicata l'11.05.2023 e, per l'effetto, così provvedere
IN VIA PRINCIPALE,
- Ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'azione diretta da parte del condomino nei confronti della CP_1 [...]
ai sensi dell'art.
6.1 C.G.A., dichiarando CP_4 pertanto il difetto di legittimazione attiva del predetto condomino, in quanto la polizza invocata in rapporto all'evento denunciato individua la legittimazione attiva unicamente in capo al contraente escludendola per Controparte_5
i singoli proprietari condomini;
- Ritenere e dichiarare altresì l'inopponibilità delle risultanze dell'ATP n. 306/2019 RG Tribunale di Sulmona, svoltosi ante causam in assenza della che Controparte_4 non era stata né citata né chiamata in causa a parteciparvi, e che non ha potuto pertanto esercitare alcun contraddittorio e difesa;
Per l'effetto delle statuizioni che precedono ed in ogni caso nel merito, stante il mancato accertamento da parte del CTU nell'ATP n. 306/2019 RG delle cause della fuoriuscita di acqua che ha danneggiato gli appartamenti dei sigg.ri Parte_2 nonché la totale carenza di prova dei presupposti di operatività della polizza globale fabbricato n. 60 20618 RG contratta dal
2 con in data 30.05.2018, Controparte_5 Controparte_4 difettando la prova sia della data di accadimento del fatto, sia della rottura della tubazione, sia dell'accidentalità della presunta rottura, nonché considerato il mancato rispetto degli obblighi in caso di sinistro previsti all'art.
6.2 C.G.A. a carico dell'assicurato, rigettare la domanda di garanzia proposta da nei confronti di CP_1 Controparte_4 perché infondata e non provata in fatto ed in diritto;
IN SUBORDINE, nella non creduta evenienza in cui venisse ritenuta operante la garanzia assicurativa
- In accoglimento del quarto motivo di gravame proposto, ritenere la tenuta alla manleva limitatamente Controparte_4 all'importo dei danni derivati dalle infiltrazioni, con esclusione delle ulteriori spese di CTU e difensive per ATP nonché legali per il giudizio di merito liquidate a carico della sig.ra , in quanto non indennizzabili a norma di CP_1 polizza ai sensi dell'art.
4.1.3. CGA ed altresì per non essere stata la concludente NI neppure chiamata a partecipare all'ATP. Il tutto, sempre e comunque al netto dello scoperto del
10% previsto all'art.
4.1.5. CGA di polizza;
- In accoglimento del presente gravame e delle richieste formulate in via principale, condannare alla CP_1 restituzione in favore di dell'importo di € Controparte_4
50.684,47 versato in esclusiva ottemperanza della sentenza di I° grado per evitare l'esecuzione, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento avvenuta il 25.05.2023 sino all'effettivo soddisfo;
- In via meramente subordinata, ritenute comunque non dovute in manleva della sig.ra le spese di CTU per la fase CP_1 di ATP (€ 2.813,41 inclusi accessori fiscali) ed ancora il rimborso spese (€ 545,00) ed il compenso (€ 7.254,00 oltre accessori fiscali), per il primo grado di giudizio, ai quali la
3 predetta condomina è stata esclusivamente e direttamente condannata in favore degli attori e Controparte_2 [...]
, condannare alla restituzione in favore CP_3 CP_1 di dei relativi importi dalla NI Controparte_4 corrisposti il 25.05.2023, oltre interessi legali da tale data sino all'effettivo soddisfo;
- Condannare infine al pagamento delle spese e CP_1 compensi, spese generali imponibili, CAP ed IVA come per legge in favore di di entrambi i gradi di Controparte_4 giudizio”.
Conclusioni dell'appellata : CP_1
“Voglia l'On.le Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza:
• rigettare l'appello per le motivazioni sopra riportate e, per
l'effetto, confermare in toto la sentenza n°117/2023, emessa dal
TRIBUNALE DI SULMONA –G.O.T. DOTT. ANGELO DI FRANCESCANTONIO in data 11.05.2023, a definizione del giudizio R.G. n°928/2019;
• condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio in favore del sottoscritto difensore anticipatario, oltre rimborso forfettario delle spese generali nonché C.P.A. ed I.V.A. e come per legge, sempre nella misura indicata dal DM n°147/2022”.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 117 pubblicata in data 11/5/2023 il
Tribunale Ordinario di Sulmona, in accoglimento della domanda proposta dai sig.ri e Controparte_2 CP_3 condannava la sig.ra al pagamento della somma di CP_1 euro 39.900,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito di copiose infiltrazioni di acqua negli
4 appartamenti di loro proprietà, posti rispettivamente al piano primo e al piano terra di un fabbricato sito nel Comune di
Pescocostanzo, provenienti dall'appartamento sovrastante di proprietà della convenuta, come da stima effettuata in sede di accertamento tecnico preventivo;
condannava inoltre la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in euro
7.799,00 per il giudizio dinanzi al Tribunale ed in euro 1.695,00 per il giudizio di accertamento tecnico preventivo svoltosi ante causam, oltre ad accessori di legge e ad euro 2.813,41 versati dai sig.ri e al consulente tecnico nominato nella CP_2 CP_3 fase di ATP.
1.1. Il Tribunale accoglieva inoltre la domanda di manleva proposta dalla sig.ra nei confronti di CP_1 [...]
da lei chiamata in causa per esserne Parte_1 garantita, e condannava la compagnia assicuratrice a tenere indenne la convenuta di quanto la sig.ra era obbligata CP_1
a versare agli attori, dedotto l'importo della franchigia prevista dalla polizza assicurativa.
1.2. Il Tribunale riferiva che gli attori avevano esposto di essere proprietari di due appartamenti collegati da una scala interna posti al piano terra e al primo piano di un edificio su due piani facente parte del , sito Controparte_5 in località San Vito in Comune di Pescocostanzo, utilizzati come casa per le vacanze, nei quali si erano verificate copiose infiltrazioni di acqua dall'appartamento posto al secondo piano, di proprietà della sig.ra nei mesi di settembre CP_1
– ottobre 2018; di avere quindi promosso un procedimento per accertamento tecnico preventivo all'esito del quale il consulente, geom. aveva riconosciuto il Testimone_1 nesso causale tra i danni, che avevano riguardato le pareti, le mura, i pavimenti, i solai, l'arredamento e gli oggetti conservati negli appartamenti, e le infiltrazioni provenienti
5 dal piano superiore a causa della rottura di una tubazione dell'impianto idrico posto all'interno dell'appartamento della sig.ra ed aveva stimato in € 39.900,00 i costi necessari CP_1 per il ripristino degli immobili e degli arredi.
1.3. Il Tribunale riferiva che la convenuta aveva eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione, aveva contestato il quantum dei danni stimato dal consulente ed aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa al Parte_1 fine di esserne garantita in virtù della polizza assicurativa stipulata in data 23/5/2018 dal , Controparte_5 che copriva i danni subiti dagli appartamenti dei sig.ri CP_2
e . CP_3
1.4. Il Tribunale riferiva che aveva Parte_1 eccepito l'inammissibilità della sua chiamata in causa da parte della sig.ra per difetto di legittimazione attiva della CP_1 convenuta, essendo stata la polizza stipulata dal Condominio, ed aveva contestato nel merito la domanda di garanzia, ritenendo non provato il diritto dell'assicurata ad essere manlevata, e la quantificazione dei danni subiti dagli attori.
1.5. Non avendo avuto buon esito il procedimento di negoziazione instaurato su ordine del giudice, il Tribunale riconduceva la domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti della convenuta alla fattispecie di cui all'art. 2051
c.c.; osservava che nel caso di infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento sovrastante, quando l'attore abbia provato la compatibilità dei danni lamentati con le infiltrazioni e la riconducibilità dell'evento lesivo all'immobile di proprietà del convenuto, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia ed il risponde dei danni a titolo di responsabilità CP_5 oggettiva ove non provi il caso fortuito;
che nell'ipotesi in
6 esame dalla consulenza tecnica espletata risultava che i danni subiti dagli attori erano stati determinati dalla rottura di una tubazione all'interno dell'appartamento della convenuta, la quale non aveva fornito prova che tale rottura fosse stata determinata da un evento imprevedibile;
che appariva inoltre congrua la quantificazione operata dal consulente delle spese necessarie ad eliminare i danni.
1.6. Il Tribunale riteneva legittimata la convenuta a proporre la domanda di manleva nei confronti di
[...]
, tenuto conto che in base alla polizza stipulata Parte_1 dal condominio la compagnia assicurativa aveva prestato la garanzia per l'intero fabbricato, comprendente sia le parti comuni che le parti di proprietà esclusiva dei condomini, ed aveva assunto la garanzia della responsabilità civile per i danni che i singoli condomini potevano arrecare ad altri appartamenti, come risultava dalla sezione dedicata alla responsabilità civile, che all'art.
3.3. prevedeva che “se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini nonché i loro familiari ed eventuali dipendenti degli stessi ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune”, e dalla sezione dedicata ai danni da acqua, ove era stabilito che
“la Società si obbliga a tenere indenne l' (ovvero il Parte_3 soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, cfr. sezione polizza “definizioni”), fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza sezione Responsabilità Civile, di quanto questi, in qualità di proprietario del fabbricato assicurato, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari …. e per danneggiamenti a cose in conseguenza di
7 fuoriuscita d'acqua verificatasi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici e delle condutture previsti nel precedente articolo 4.1.1.”
1.6.1. Il Tribunale rilevava che la compagnia di assicurazione non aveva contestato che la responsabilità civile della convenuta rientrasse nella garanzia prestata, ma si era limitata ad eccepire che la sig.ra non aveva azione CP_1 diretta nei suoi confronti;
che inoltre risultava che l'amministratore del condominio aveva prontamente denunciato il sinistro alla compagnia, ma che questa non si era resa disponibile a compiere gli opportuni accertamenti per il tramite del proprio fiduciario.
2. Con atto di citazione notificato il 6/6/2023
[...]
proponeva appello avverso la sentenza sopra Parte_1 indicata sulla base di quattro motivi, chiedendo il rigetto della domanda di garanzia e la condanna della sig.ra a CP_1 restituirle le somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.
2.1. Si costituiva in giudizio la sig.ra CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
2.2. I sig.ri e non si Controparte_2 CP_3 costituivano in giudizio.
2.3. La causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. con concessione alle parti dei termini per la precisazione delle conclusioni, riportate in epigrafe, e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, nelle quali ribadivano le rispettive posizioni difensive.
2.3.1. L'udienza del 4/2/2025 fissata per la decisione della causa si è svolta in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., e con ordinanza in data 6/2/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8 3. Va anzitutto dichiarata la contumacia dei sig.ri CP_2
e , i quali, ritualmente citati presso il
[...] CP_3 difensore da cui erano stati rappresentati in primo grado, non si sono costituiti in giudizio.
4. Con il primo motivo d'appello deduce Parte_1 la carenza di legittimazione della sig.ra in ordine CP_1 alla proposizione dell'azione di garanzia in forza della polizza assicurativa n. 6020618 stipulata dal in data CP_5
23/5/2018, operativa dal 30/5/2018. L'appellante evidenzia che l'art.
6.1 delle condizioni generali di polizza stabiliva espressamente che la legittimazione ad intraprendere le azioni scaturenti dal contratto spettava esclusivamente al Condominio contraente ed alla società assicurativa;
deduce che il giudice di primo grado aveva erroneamente interpretato l'art. 1891 c.c.
e richiama la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che esclude che il condomino danneggiato abbia azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa in caso di stipula del contratto di assicurazione da parte del CP_5
4.1. Il motivo è infondato.
4.1.1. L'art.
6.1. delle condizioni della “Polizza
Multirischi Fabbricato” stipulata dal Controparte_5
con l'odierna appellante prevede espressamente che
[...]
l'assicurazione “si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta”. Come evidenziato dal giudice di primo grado, l'art.
3.3. delle condizioni della polizza, in tema di assicurazione della responsabilità civile, stabilisce che la polizza copre anche i danni cagionati dai singoli proprietari agli altri condomini o ai beni comuni e l'art. 4.1.3., dettato in tema di assicurazione dei danni da acqua, prevede l'obbligo della società di tenere indenni gli assicurati, e quindi tutti i condomini, di quanto fossero costretti a pagare, in qualità di proprietari del fabbricato assicurato, a titolo di risarcimento
9 dei danni involontariamente cagionati a terzi, compresi gli altri condomini, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fuoriuscita di acqua verificatasi a seguito di rottura accidentale degli impianti e delle condutture indicate nell'art. 4.1.1., nel quale si fa riferimento a rotture di “impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, gronde o pluviali, pertinenti al fabbricato stesso, comprese le tubature interrate”.
4.1.2. In base alle previsioni sopra riportate la garanzia assicurativa prestata dall'odierna appellante comprende i danni prodottisi nei singoli appartamenti a causa di guasti o rotture degli impianti o tubazioni verificatesi all'interno delle proprietà esclusive di altri condomini, danni rispetto ai quali il , quale ente di gestione delle parti comuni del CP_5 fabbricato, è estraneo. Ne consegue che in tali casi, ai sensi dell'art. 1891, comma 2, c.c., va riconosciuta la legittimazione del condomino danneggiante, convenuto in giudizio dal danneggiato, ad azionare la garanzia stipulata per suo conto ed in suo favore dal Condominio.
4.1.3. In questo senso si è espressa in analoghe fattispecie la giurisprudenza di merito (si veda Trib. Milano, sent. n. 8812 del 2023; Trib. Roma, sent. n. 6580 del 2023; Corte app. Genova, sent. n. 45 del 2021).
4.1.4. A tali conclusioni giunge anche la Corte di
Cassazione in un'ipotesi nella quale la condomina danneggiante, convenuta in giudizio dal danneggiato dalle CP_5 infiltrazioni provenienti dall'appartamento sovrastante, aveva chiamato in garanzia il condominio e non già la compagnia assicuratrice. La Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avevano escluso la legittimazione passiva del
, estraneo ai fatti, rispetto all'azione di garanzia CP_5
10 promossa dalla condomina, atteso che le infiltrazioni provenivano dalla proprietà esclusiva della convenuta, ed ha evidenziato che ove risultasse che il contratto di assicurazione era stato stipulato dal condominio per conto di chi spetta – questione non esaminata nei giudizi di merito – la condomina danneggiante avrebbe dovuto proporre la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice e non già del condominio stipulante (vedi Cass. n. 31141 del 2022).
4.1.5. Tale ordinanza è stata citata anche dall'appellante, che tuttavia riporta nell'atto di appello un passaggio in essa non contenuto, secondo il quale “la circostanza che il condominio sia un ente di gestione, sprovvisto di personalità giuridica, non comporta che, nel caso di polizza stipulata dal condominio in persona dell'amministratore, ciascun condomino possa sostituirsi all'amministratore stesso ed agire, nel proprio interesse, nei riguardi dell'assicuratore; la rappresentanza spetta, infatti, comunque all'amministratore ed il singolo condomino non può considerarsi singolarmente legittimato a rappresentare l'ente di gestione, contraente della polizza nell'interesse di tutti i partecipanti al condominio”. La massima citata, come detto, non si rinviene nell'ordinanza n.
31141 del 2022, e si riferisce ad ipotesi diverse da quella in esame, nelle quali il condomino danneggiato aveva promosso azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella sua proprietà a causa di infiltrazioni provenienti da beni condominiali (vedi
Cass. n. 2678 del 1996, nonché Cass. n. 4245 del 2009, quest'ultima riferita ad una vicenda nella quale i giudici di merito avevano ritenuto, con motivazione considerata non censurabile, che l'assicurazione stipulata dal CP_5 coprisse soltanto le parti comuni dell'edificio).
11 4.1.6. Ai sensi dell'art. 1363 e 1367 c.c. la clausola della polizza citata dall'appellante, che stabiliva che solo il contraente era legittimato ad agire nei confronti della società assicuratrice, va pertanto interpretata conformemente all'insegnamento da ultimo citato della Cassazione, secondo cui il condomino che abbia subito un danno alla sua proprietà esclusiva per effetto di eventi che hanno riguardato le parti comuni dell'edificio assicurato per la responsabilità civile non può convenire in giudizio direttamente l'assicuratore, non avendo azione diretta nei suoi confronti, ma deve agire nei confronti del , e nel senso che il singolo condomino CP_5 non può chiedere alla società assicurativa il risarcimento dei danni subiti dalle cose comuni, sostituendosi all'amministratore del . Tale clausola non può invece applicarsi nella CP_5 fattispecie in esame, giacché, riconosciuta l'operatività della polizza nei rapporti fra i singoli condomini per i danni agli appartamenti cagionati da cose di proprietà esclusiva,
l'attribuzione in tali ipotesi della legittimazione processuale al Condominio contrasterebbe con il disposto di cui all'art. 81
c.p.c., non derogabile dalle parti.
5. Con il secondo motivo d'appello Parte_1 deduce che il Tribunale in violazione del principio del contraddittorio aveva ritenuto che le fossero opponibili le risultanze del procedimento di accertamento tecnico preventivo, al quale non aveva partecipato per non essere stata chiamata nel giudizio.
5.1. Evidenzia inoltre che il consulente non aveva potuto accertare l'epoca nella quale si erano verificate le infiltrazioni e che quindi mancava la prova che i fatti, denunciati nel mese di ottobre del 2018, fossero accaduti nel periodo di vigenza della polizza, operativa dal 30/5/2018, tenuto conto che gli appartamenti di proprietà delle parti erano
12 utilizzati solo saltuariamente come casa per le vacanze e che anche l'amministratore del condominio viveva a Napoli.
5.2. L'appellante rileva che mancava anche la prova della causa delle infiltrazioni, non avendo avuto il consulente accesso nell'appartamento della sig.ra ma solo agli CP_1 appartamenti dei danneggiati sig.ri e . CP_2 CP_3
6. Con il terzo motivo d'appello l'appellante insiste sull'inoperatività della polizza, deducendo: a) il mancato raggiungimento della prova che l'evento dannoso si fosse verificato nel periodo di vigenza della copertura assicurativa;
b) il mancato raggiungimento della prova dell'accidentalità delle infiltrazioni, essendo coperti da garanzia solo gli eventi accidentali;
c) il mancato adempimento da parte dell'assicurata all'obbligo di “conservare le tracce e residui del sinistro fino alla liquidazione del danno”.
7. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, stante la loro connessione, e sono infondati.
7.1. Per quanto attiene all'utilizzo della consulenza tecnica redatta in sede di accertamento tecnico preventivo, il
Tribunale ha fatto applicazione del costante principio espresso dalla Corte di Cassazione, secondo il quale in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le cosiddette prove atipiche, tra cui le prova acquisite in un diverso processo svoltosi fra le stesse o fra altre parti, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica
13 e di stimolare la valutazione giudiziale (così, ex plurimis,
Cass. n. 12901 del 2024, Cass. n. 30298 del 2023, Cass. 2947 del
2023).
7.2. Quanto alla prova che l'evento dannoso si sia verificato nel periodo di vigenza dell'assicurazione, va osservato che nella polizza sottoscritta dalle parti il
23/5/2018 si dà atto che il fabbricato assicurato era stato edificato nel 1994 ed al momento della sottoscrizione si trovava in buono stato di manutenzione. L'appellante non ha contestato la veridicità di tali dichiarazioni, ne consegue che all'epoca non risultavano i rilevanti danni descritti dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, non contestati in questo grado di appello da che avevano Parte_1 interessato gli intonaci, i soffitti, i pavimenti e gli infissi interni ed esterni degli appartamenti dei sig.ri e CP_2 CP_3 investiti da una copiosa percolazione di acqua, né risultava l'allagamento del secondo piano del fabbricato, riferito dall'amministratore del nella denuncia del sinistro, CP_5 danni che risultavano pertanto visibili dall'esterno senza accedere nei singoli appartamenti.
7.2.1. La stessa rileva inoltre che il Parte_1 fabbricato in oggetto era utilizzato dai proprietari come casa per le vacanze. Risulta pertanto credibile che l'evento dannoso, scoperto dall'amministratore del condominio nell'ottobre del
2018, si sia verificato dopo l'estate dello stesso anno, nel corso della quale i sig.ri e hanno dedotto di avere CP_2 CP_3 trascorso i weekend di luglio ed agosto nei loro appartamenti siti a Pescocostanzo, all'epoca non ancora investiti dalle infiltrazioni.
7.3. Quanto alle cause dell'allagamento, l'amministratore del condominio nella denuncia di sinistro inviata a
[...]
il 9/10/2018, prodotta dall'appellante, la indicò Parte_1
14 nella rottura di una tubatura fissa all'interno dell'appartamento della sig.ra che aveva provocato una CP_1 copiosa fuoriuscita di acqua sia nel secondo piano dello stabile sia nei piani sottostanti per percolazione dai pavimenti.
7.3.1. Il consulente tecnico d'ufficio ha dato atto che la perdita era stata riparata al momento del sopralluogo, avvenuto circa otto mesi dopo la scoperta dei danni, nel giugno del 2019, ed ha ritenuto i danni riscontrati negli immobili dei sig.ri e compatibili con la rottura di un tubo CP_2 CP_3 nell'appartamento sovrastante.
7.3.2. L'appellante deduce che la sig.ra non aveva CP_1 provato né che l'evento dannoso avesse natura accidentale né che non ricorrevano nel caso in esame le ipotesi di esclusione della garanzia, costituite dalla rottura dell'impianto idrico per usura o a causa del gelo o da occlusione.
7.3.3. Sul punto va in primo luogo chiarito che secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione la clausola secondo cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati in conseguenza di un fatto accidentale non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'art. 1895 c.c., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato in ipotesi di caso fortuito (vedi
Cass. n. 23762 del 2022).
7.3.4. Escluso quindi che la rottura della tubazione si sia verificata per fatto doloso della sig.ra circostanza CP_1 neppure dedotta dall'appellante e che sarebbe stato suo onere provare, risulta irrilevante indagare le modalità dell'evento lesivo, tenuto anche conto che nel giudizio promosso per il pagamento dell'indennizzo è onere dell'assicurato provare che il
15 rischio avveratosi rientri tra quelli cosiddetti inclusi, cioè coperti dalla polizza, mentre spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cosiddette di esclusione del rischio indennizzabile, in quanto impeditive della pretesa della controparte (Cass. 31251 del 2023, Cass. n. 1558 del 2018).
Nel caso in esame la fuoriuscita di acqua verificatasi nell'appartamento della sig.ra rientra fra i rischi CP_1 coperti dalla polizza, era pertanto onere dell'odierna appellante fornire la prova del fatto impeditivo della copertura assicurativa, per essersi l'evento verificato per usura dei tubi, per occlusione o per rottura causata dal gelo. Tale prova non è stata fornita e neppure dedotta.
7.4. Quanto poi alla mancata conservazione delle tracce del sinistro ed alla mancata cooperazione della sig.ra CP_1 nell'accertamento delle sue cause, va osservato che correttamente l'amministratore del condominio provvide alla tempestiva riparazione della tubazione al fine di impedire l'aggravamento del danno e che l'appellante non ha fornito nessuna prova di essersi attivata a seguito della denuncia del sinistro per accertarne le cause e provvedere alla liquidazione del danno. Né sul punto può valere il principio di non contestazione, stante la genericità della deduzione contenuta nella comparsa di risposta in primo grado, nella quale la chiamata in causa si limitò a dichiarare che “non è stato consentito l'accesso nell'unità immobiliare della dr.ssa
”, senza neppure dedurre a chi era stato impedito CP_1
l'accesso non ed in quali circostanze di tempo e di luogo.
8. Con il quarto motivo d'appello lamenta Parte_1 che il giudice di prime cure l'aveva condannata a rimborsare alla dr. anche le spese processuali che quest'ultima CP_1 era stata condannata a rifondere alle controparti nonché le spese
16 del procedimento di accertamento tecnico preventivo e le somme versate dai sig.ri e al consulente tecnico nominato CP_2 CP_3 in quella sede.
8.1. Deduce che tali spese non rientravano nella garanzia, che copriva unicamente il capitale, gli interessi e le spese necessarie per il rispristino degli ambienti danneggiati.
8.1.1. Chiede quindi che, in caso di rigetto degli altri motivi di appello, la somma dovuta alla sig.ra venga CP_1 ridotta dell'importo delle spese di soccombenza.
8.2. Il motivo è infondato.
8.2.1. In materia di assicurazione della responsabilità civile l'assicurato, secondo il costante insegnamento della
Corte di Cassazione, ha infatti diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, in quanto conseguenze del fatto illecito (vedi Cass. n. 18076 del 2020,
Cass. n. 24159 del 2018).
9. Sulla base di quanto esposto l'appello deve essere integralmente rigettato.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, esclusi i compensi per la fase di trattazione, che non si è svolta. Gli importi liquidati vanno distratti in favore dell'Avv. ORLANDO, antistatario.
11. Va infine dato atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quella dovuta per la proposizione della presente impugnazione.
17
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere all'avv. Parte_1
Valerio Antonio ORLANDO, antistatario, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.946,00, per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23/7/2025
La Presidente estensora dr. Nicoletta Orlandi
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