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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/07/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.
Salvatore Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6091/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo vertente tra
, nata a [...] il [...] ( e residente in Parte_1 C.F._1
Sant'Antonio Abate alla via Santa Maria La carità, 293, rapp.ta e difesa giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Irace (cf con domicilio eletto presso lo studio del C.F._2 predetto professionista ubicato in Salerno alla via Irno, 43;
-attore
e
Controparte_1 già
[...] Controparte_2
[...]
-convenuta contumace
e società unipersonale con sede legale in Via V. Alfieri n. 1 - Controparte_3
Conegliano (TV), capitale sociale Euro 10.000,00 i.v. – iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno, numero di codice fiscale e P.Iva (di seguito la P.IVA_1
“Mandante”), in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante che è la società società a responsabilità limitata, con sede in Controparte_4
Conegliano (TV), Viale Italia n. 203, codice fiscale, P. Iva e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di RE , in persona del suo procuratore P.IVA_2
Dr. , nato a [...] il [...] ed elettivamente domiciliato presso CP_5 la sede della società che rappresenta per l'esercizio della suddetta funzione di
Amministratore di (giusta procura speciale in data 4 novembre 2019 Controparte_3
n. 273858 Rep. Notaio di Conegliano, ivi registrata il 7 novembre 2019 al n.13959 Per_1 serie 1T e regolarmente depositata presso il Registro delle Imprese di RE) e, per essa, in nome e per conto di medesima, la procuratrice e Controparte_3 CP_ mandataria . società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale CP_6 dell‟Agricoltura 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al
Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , P. Iva , in P.IVA_3 P.IVA_4 persona del Dott. nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_8
), domiciliato in Verona, Viale dell‟Agricoltura 7, il quale C.F._3 interviene al presente atto nella qualifica di rappresentante con poteri di firma per essa giusta procura per atto Notaio di Roma del 17 giugno 2020 CP_9 Per_2
(rep. n.56707, rog. n. 16500), registrato a Roma 5 il 17/06/2020 al n° 5735 Serie 1T, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti, dall'Avv. Antonella Merola (Cod. fisc.
e P. Iva ), con studio legale in Napoli, Via Giovanni C.F._4 P.IVA_5
Porzio n. 4, Centro Direzionale - Isola E1 cap. 80143, elettivamente domiciliata presso lo studio dell‟Avv. sito in Castellammare Di Stabia (NA) alla via Controparte_10
Cosenza n. 53
-interveniente volontaria
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
In sintesi, la parte opposta , rimasta contumace, con ricorso del 17.06.21 chiedeva al
Tribunale di Torre Annunziata emettersi decreto ingiuntivo per € 47.907,84 nei confronti della signora A motivo deduceva che, in data 14/11/2007 sottoscriveva Parte_1 con la oggi Parte_2 Parte_3
il contratto di conto corrente n. 01030020362. In data 20/08/2013 l'opposta
[...] concedeva una apertura di credito in conto corrente per € 40.000,00 al tasso del 7% da utilizzare sul predetto conto corrente. A garanzia dell'affidamento prestava garanzia, in data 21/08/2013, la signora per € 60.000,00. Il Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata, sulla scorta della documentazione depositata dal ricorrente e sul presupposto del sopravvenuto fallimento del debitore principale, rendeva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della predetta garante.
Con la spiegata opposizione parte opponente eccepisce: a) la nullità totale e/o parziale del contratto di fideiussione in particolare delle clausole artt. 3,4,5 in quanto trattasi di clausole “vessatorie” ai sensi del codice del consumo nonché riproduttive di articoli appartenenti a moduli di fideiussione adottati in maniera uniforme dalle banche in violazione della normativa di legge che tutela la concorrenza;
b) l'applicazione al rapporto contrattuale garantito di condizioni mai convenute ed illegittime, oltre che addebiti privi di qualsivoglia giustificazione causale;
c) nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse convenzionale;
d) illiceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
e) inammissibilità della f) nullità della fideiussione ex art. 1965 cc per Pt_4 abusiva erogazione del credito. Conclude, pertanto, per la dichiarazione di nullità della fideiussione e la revoca integrale del decreto ingiuntivo e per l'accoglimento della spiegata opposizione unitamente a tutte le domande e eccezioni formulate.
Si è costituita in giudizio la e per essa, quale sua mandataria, Controparte_3
a quale, deduce di aver acquistato, a seguito di cessione di crediti in blocco, CP_9 il credito per cui è causa originariamente in titolarità della Banca cedente convenuta, il tutto come da avviso di cessione di crediti pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana,
Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 140 del 25 novembre 2021. Essa rileva, innanzitutto, la propria carenza di legittimazione passiva in relazione a qualsivoglia eventuale avversa domanda, ripetitoria ovvero risarcitoria ovvero di qualunque genere e specie, riferita a fatti e condotte anteriori alla data di cessione dei crediti di cui sopra.
Conclude per il rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo R.G.
3524/2021 (D.I. 1357/2021), emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, in data 08.10.2021, siccome inammissibile, improponibile ed, in ogni caso, infondata in fatto come in diritto e per la condanna della Sig.ra al pagamento in suo favore, quale Parte_1 successore di Controparte_1 CP_1
della somma di € 47.907,84, oltre interessi come in atti sino al soddisfo.
[...]
In relazione ai motivi di opposizione, occorre preliminarmente esaminare le argomentazioni difensive dell'opponente in relazione alla parziale nullità del contratto di fideiussione riproduttivo di clausole dello schema Abi e sanzionate dalla Banca d'Italia.
In merito giova evidenziare che può essere sollecitata dalle parti la dichiarazione della nullità parziale dei contratti di garanzia omnibus riproducenti le clausole dichiarate anticoncorrenziali dal Provvedimento Banca d'Italia 55/2005 solo qualora tale invalidità emerga per tabulas dagli atti di causa e sempre che sia possibile desumere dalle allegazioni delle stesse la persistenza dell'assetto anticoncorrenziale.
Rispetto a tali profili, non v'è agli atti il Provvedimento Bankit 55/2005, e peraltro, essendo nel caso di specie la fideiussione omnibus stipulata nel 2013 e dunque successivamente al periodo 2002-2005 al quale si riferiva il Provvedimento, non può desumersi la prova del collegamento tra l'intesa anticoncorrenziale a monte e il contratto di fideiussione omnibus a valle.
Per quanto attiene alla dedotta violazione dell'art. 1956 c.c. ai sensi del quale "il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito", deve ritersi che l'eccezione sollevata appaia del tutto generica e priva di allegazioni idonee a corroborarla. Ad analoghe conclusioni deve giungersi in merito all'eccezione di nullità del contratto di conto corrente poiché, a dire dell'opponente, sottoscritto da “due persone fisiche che non si sa chi siano”. Ai sensi dell'art. 214 c.p.c., infatti, soltanto colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.
Venendo alle contestazioni attinenti agli interessi pattuiti ed a quelle relative al difetto di prova del credito, si fa presente che l'odierna interveniente ha provveduto a depositare l'intera produzione di fase monitoria, contenente, fra gli altri documenti, il contratto di apertura di conto corrente, il contratto di apertura di credito in conto corrente, oltre che il saldaconto. In sede di integrazione istruttoria, e precisamente con memoria ex art. 183,
VI° comma, II° termine, c.p.c., sono altresì stati depositati gli estratti conto integrali e scalari relativi al rapporto contrattuale oggetto di causa. In sede di accertamento peritale,
a firma della Dott.ssa , si è però rilevata la mancanza degli estratti conto Persona_3 trimestrali per 14 trimestri e precisamente (E/C Trimestrali mancanti): “I TRIM. 2016.II
TRIM. 2016.III TRIM. 2016.IV TRIM. 2016.I TRIM. 2017.II TRIM. 2017.III TRIM. 2017.I
TRIM. 2019.II TRIM. 2019.III TRIM. 2019.I TRIM. 2020.II TRIM. 2020.III TRIM. 2020.I
TRIM. 2021”.
Tale mancata allegazione, non solo non ha permesso di rilevale gli interessi le cms e le spese applicati in relazione ai suindicati trimestri, ma ha determinato finanche un difetto di prova in relazione alla titolarità del credito vantato dalla cessionaria. E' principio consolidato, infatti, quello secondo il quale il titolare del credito, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di credito dedotto in giudizio, producendo la serie completa e continuativa degli estratti conto ordinari e scalari a partire dalla data di apertura del rapporto di conto corrente, al fine di consentire la ricostruzione dell'andamento del rapporto e la verifica della pretesa creditoria. In conclusione, la mancanza di tutti gli estratti conto necessari all'accertamento dell'esistenza del rapporto di conto corrente e della validità di tutte le relative pattuizioni, impedisce di ritener provato il credito di cui al decreto ingiuntivo che pertanto deve essere revocato. Inoltre, in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Tale orientamento, in fase di consolidamento, è solo successivo alla più recente pronuncia del Supremo Collegio n. 21821 del 20 luglio 2023, con la quale espressamente, a seguito di cassazione con rinvio, è stato precisato testualmente che, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, qua li emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.
Quanto esplicato è reputato sufficiente ai fini della decisione. Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio
2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di parte opponente e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
R.G. 3524/2021 (D.I. 1357/2021), emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, in data
08.10.2021;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3 Pt_1 che si liquidano in Euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
[...]
IVA e CAP come per legge;
- pone le spese di CTU in capo alla parte opponente ed alla parte intervenuta in giudizio in via solidale.
Così deciso, in Torre Annunziata,
Il Giudice
dott. Salvatore Nasti