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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2724/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. RI D'Addabbo Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2724/2024 promossa da: nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA GARIBALDI 9 40124 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. VITULO FRANCESCA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
e
, nata a [...], il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in V. E. PAN. N. 19 40136 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. TONINI
STEFANIA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/02/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso.
Con sentenza n. 88/2024 pubblicata il 02/05/2024 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha omologato le condizioni separative.
Posto che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore. Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett.
b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia RI, nata il
23/01/2020, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita dal Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
nato a [...] il [...], e , nata a
[...] Controparte_1
LANZO NE (TO) il 23/03/1982, celebrato a Bologna il 07/05/2016 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 28 parte II, Serie A, anno
2016;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. I coniugi, economicamente autosufficienti, vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La Dott.ssa ha trasferito la propria residenza presso l'abitazione presa in Controparte_1
locazione e sita nel comune di Bologna (BO), in via Dagnini 37 e dove, di fatto, già abita dal mese di agosto 2022.
3. In punto alla figlia RI, la stessa ha eletto residenza presso il padre in via Camillo Ranzani
5/10. Entrambi i genitori potranno vedere e tenere con sé la figlia RI quando vorranno, previo accordo con l'altro genitore, compatibilmente con gli impegni scolastici, educativi, sportivi della figlia e con quelli lavorativi dei genitori. La Dott.ssa si impegna a non intrattenere un CP_1
rapporto di convivenza con il sig. in presenza della figlia RI presso la Controparte_2
propria abitazione e/o durante i periodi di vacanza. Dovrà essere impedita una gestione della minore con passaggi continui e brevi da una casa all'altra e da un genitore all'altro. Il programma settimanale dovrà essere concordato via e-mail la settimana prima per quella successiva. Non potrà esserci alcun passaggio della minore da un genitore all'altro dopo le ore 20.30, salvo diversi accordi. I genitori concordano, comunque, nella prosecuzione della gestione della figlia, nella misura paritaria al 50%, secondo una ripartizione già definita ed in uso da settembre 2022 tra i medesimi, che tiene conto del calendario lavorativo di entrambi. Come proposto dal padre, la madre potrà avere la precedenza nella scelta di programmazione delle ferie, ferma restando la suddivisione del tempo nella misura paritaria del 50%. La madre nulla oppone e acconsente alla frequentazione estiva di RI con i nonni paterni presso il luogo di villeggiature prescelto dagli stessi, anche in assenza del padre. Ferma la possibilità per la madre di potersi recare a trovare la figlia presso il luogo di villeggiatura. Possono essere contemplate delle variazioni ben definite e concordate, in forza delle situazioni di emergenza non programmabili, connesse all'attività professionale dei coniugi.
4. La figlia minore RI è affidata ad entrambi i genitori, in modo che la responsabilità genitoriale sia da questi esercitata nei suoi confronti congiuntamente nel massimo spirito collaborativo, nell'interesse di assicurare alla figlia minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Entrambi i genitori provvederanno alla cura, educazione, istruzione e mantenimento della figlia. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative a istruzione, educazione, salute e impegni ricreativi saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto di capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della minore. I genitori eserciteranno in pagina 3 di 5 maniera autonoma ed esclusiva la responsabilità genitoriale, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza della figlia minore presso ciascuno di loro. I genitori si impegnano a collaborare negli incombenti di cura e custodia della figlia minore, avvalendosi preferibilmente della disponibilità di ciascun di essi, senza escludere la possibilità di ricorrere all'aiuto di una baby sitter, laddove necessario e sempre che non sussista preliminarmente la possibilità di avvalersi dell'aiuto di un familiare, con ripartizione del costo nella misura del 50%, fra i genitori, come da Protocollo sulle spese straordinarie. I medesimi si impegnano, altresì, a mantenere buoni rapporti fra la figlia minore e i parenti paterni e materni, oltre ad individuare dei momenti di condivisione comune dell'accudimento e della cura della figlia da parte di entrambi i genitori, finalizzati ad una normalizzazione dei loro rapporti rispetto alla serena crescita della minore.
5. Quanto alle vacanze estive RI potrà continuare a trascorrere, come accaduto finora, parte dei mesi di luglio e agosto con i nonni paterni presso il luogo di villeggiatura prescelto quando gli impegni lavorativi dei genitori non permettano il soggiorno a Bologna. Durante le vacanze trascorrerà metà del tempo con ciascun genitore alternando di anno in anno i Persona_1
Giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo (Pasquetta). Quanto alle vacanze Persona_2
trascorrerà, alternativamente, metà delle stesse con la madre e metà con il padre avendo cura di alternare di anno in anno la permanenza di RI nel Giorno di Natale presso un genitore e l'anno seguente presso l'altro genitore, compatibilmente con i turni lavorativi di entrambi.
6. Le parti, con l'intento di perseguire ed attuare una bigenitorialità sempre più paritetica e stante il regime di frequentazione paritaria dai medesimi adottato, sono concordi nel ritenere che tutte le spese per il mantenimento ordinario verranno sostenute per la figlia sia dall'uno che dall'altro, e che, pertanto, non verrà versato l'uno all'altra alcuno contributo al mantenimento ordinario della figlia, provvedendovi direttamente e in modo diretto. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse di RI verranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. Le suddette spese andranno concordate previa comunicazione via e-mail da parte di entrambi i genitori e ripartite secondo i criteri di cui al Protocollo sulle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Bologna.
pagina 4 di 5 7. Il Dott. verserà, nell'interesse di RI, il contributo per il canone di locazione Parte_1
mensile pari a euro 300,00 mensili in favore della Dott.ssa entro il giorno 5 di Controparte_1
ogni mese sul rapporto intestato alla moglie.
8. I coniugi e , nell'ambito della regolamentazione dei rispettivi Parte_1 Controparte_1
rapporti patrimoniali e personali, dichiarano che ogni aspetto è stato già regolamentato e che non hanno null'altro da pretendere vicendevolmente.
9. I coniugi dichiarano di rinunciare all'assegno di mantenimento e di non avere allo stato più nulla reciprocamente da pretendere l'uno dall'altro.
10. I coniugi si obbligano reciprocamente a prestare il proprio consenso per il rilascio di documenti, personali e nell'interesse della figlia RI, validi per l'espatrio.
11. Le spese del presente procedimento, ai fini della separazione e della cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono interamente compensate tra le parti;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Giudice relatore
Dott. RI D'Addabbo
Il Presidente
Dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. RI D'Addabbo Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2724/2024 promossa da: nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA GARIBALDI 9 40124 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. VITULO FRANCESCA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
e
, nata a [...], il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata in V. E. PAN. N. 19 40136 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. TONINI
STEFANIA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/02/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso.
Con sentenza n. 88/2024 pubblicata il 02/05/2024 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha omologato le condizioni separative.
Posto che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore. Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett.
b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia RI, nata il
23/01/2020, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita dal Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
nato a [...] il [...], e , nata a
[...] Controparte_1
LANZO NE (TO) il 23/03/1982, celebrato a Bologna il 07/05/2016 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 28 parte II, Serie A, anno
2016;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. I coniugi, economicamente autosufficienti, vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La Dott.ssa ha trasferito la propria residenza presso l'abitazione presa in Controparte_1
locazione e sita nel comune di Bologna (BO), in via Dagnini 37 e dove, di fatto, già abita dal mese di agosto 2022.
3. In punto alla figlia RI, la stessa ha eletto residenza presso il padre in via Camillo Ranzani
5/10. Entrambi i genitori potranno vedere e tenere con sé la figlia RI quando vorranno, previo accordo con l'altro genitore, compatibilmente con gli impegni scolastici, educativi, sportivi della figlia e con quelli lavorativi dei genitori. La Dott.ssa si impegna a non intrattenere un CP_1
rapporto di convivenza con il sig. in presenza della figlia RI presso la Controparte_2
propria abitazione e/o durante i periodi di vacanza. Dovrà essere impedita una gestione della minore con passaggi continui e brevi da una casa all'altra e da un genitore all'altro. Il programma settimanale dovrà essere concordato via e-mail la settimana prima per quella successiva. Non potrà esserci alcun passaggio della minore da un genitore all'altro dopo le ore 20.30, salvo diversi accordi. I genitori concordano, comunque, nella prosecuzione della gestione della figlia, nella misura paritaria al 50%, secondo una ripartizione già definita ed in uso da settembre 2022 tra i medesimi, che tiene conto del calendario lavorativo di entrambi. Come proposto dal padre, la madre potrà avere la precedenza nella scelta di programmazione delle ferie, ferma restando la suddivisione del tempo nella misura paritaria del 50%. La madre nulla oppone e acconsente alla frequentazione estiva di RI con i nonni paterni presso il luogo di villeggiature prescelto dagli stessi, anche in assenza del padre. Ferma la possibilità per la madre di potersi recare a trovare la figlia presso il luogo di villeggiatura. Possono essere contemplate delle variazioni ben definite e concordate, in forza delle situazioni di emergenza non programmabili, connesse all'attività professionale dei coniugi.
4. La figlia minore RI è affidata ad entrambi i genitori, in modo che la responsabilità genitoriale sia da questi esercitata nei suoi confronti congiuntamente nel massimo spirito collaborativo, nell'interesse di assicurare alla figlia minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Entrambi i genitori provvederanno alla cura, educazione, istruzione e mantenimento della figlia. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative a istruzione, educazione, salute e impegni ricreativi saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto di capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della minore. I genitori eserciteranno in pagina 3 di 5 maniera autonoma ed esclusiva la responsabilità genitoriale, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza della figlia minore presso ciascuno di loro. I genitori si impegnano a collaborare negli incombenti di cura e custodia della figlia minore, avvalendosi preferibilmente della disponibilità di ciascun di essi, senza escludere la possibilità di ricorrere all'aiuto di una baby sitter, laddove necessario e sempre che non sussista preliminarmente la possibilità di avvalersi dell'aiuto di un familiare, con ripartizione del costo nella misura del 50%, fra i genitori, come da Protocollo sulle spese straordinarie. I medesimi si impegnano, altresì, a mantenere buoni rapporti fra la figlia minore e i parenti paterni e materni, oltre ad individuare dei momenti di condivisione comune dell'accudimento e della cura della figlia da parte di entrambi i genitori, finalizzati ad una normalizzazione dei loro rapporti rispetto alla serena crescita della minore.
5. Quanto alle vacanze estive RI potrà continuare a trascorrere, come accaduto finora, parte dei mesi di luglio e agosto con i nonni paterni presso il luogo di villeggiatura prescelto quando gli impegni lavorativi dei genitori non permettano il soggiorno a Bologna. Durante le vacanze trascorrerà metà del tempo con ciascun genitore alternando di anno in anno i Persona_1
Giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo (Pasquetta). Quanto alle vacanze Persona_2
trascorrerà, alternativamente, metà delle stesse con la madre e metà con il padre avendo cura di alternare di anno in anno la permanenza di RI nel Giorno di Natale presso un genitore e l'anno seguente presso l'altro genitore, compatibilmente con i turni lavorativi di entrambi.
6. Le parti, con l'intento di perseguire ed attuare una bigenitorialità sempre più paritetica e stante il regime di frequentazione paritaria dai medesimi adottato, sono concordi nel ritenere che tutte le spese per il mantenimento ordinario verranno sostenute per la figlia sia dall'uno che dall'altro, e che, pertanto, non verrà versato l'uno all'altra alcuno contributo al mantenimento ordinario della figlia, provvedendovi direttamente e in modo diretto. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse di RI verranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. Le suddette spese andranno concordate previa comunicazione via e-mail da parte di entrambi i genitori e ripartite secondo i criteri di cui al Protocollo sulle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Bologna.
pagina 4 di 5 7. Il Dott. verserà, nell'interesse di RI, il contributo per il canone di locazione Parte_1
mensile pari a euro 300,00 mensili in favore della Dott.ssa entro il giorno 5 di Controparte_1
ogni mese sul rapporto intestato alla moglie.
8. I coniugi e , nell'ambito della regolamentazione dei rispettivi Parte_1 Controparte_1
rapporti patrimoniali e personali, dichiarano che ogni aspetto è stato già regolamentato e che non hanno null'altro da pretendere vicendevolmente.
9. I coniugi dichiarano di rinunciare all'assegno di mantenimento e di non avere allo stato più nulla reciprocamente da pretendere l'uno dall'altro.
10. I coniugi si obbligano reciprocamente a prestare il proprio consenso per il rilascio di documenti, personali e nell'interesse della figlia RI, validi per l'espatrio.
11. Le spese del presente procedimento, ai fini della separazione e della cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono interamente compensate tra le parti;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Giudice relatore
Dott. RI D'Addabbo
Il Presidente
Dott. Bruno Perla
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