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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7260 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3417/2021
All'udienza collegiale del giorno 03/12/2025 ore 11:45
Presidente Dott. IO IN
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. IPPOLITI MASSIMO avv Monaco in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. FINA GIULIANO avv Centro in sost.
Controparte_2
Avv.
HELVETIA COMPAGNIA Controparte_3
Avv. GELLI PAOLO avv Perrotti in sost.
Controparte_4
Avv. COLETTI PIERFILIPPO presente
Avv. COLETTI STEFANIA
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
IO IN
AR AB NN
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. IO IN Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 3.12.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3417 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
( ), domiciliato presso il Parte_1 CodiceFiscale_1 difensore avv. Massimo Ippoliti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
( ), domiciliato presso il difensore avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
LI NA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO
E
incorporante per fusione Controparte_5 [...]
(c.f. ) in persona del l.r.p.t. domiciliata presso i Controparte_6 P.IVA_1 difensori avv.ti Pierfilippo Coletti e Stefania Coletti che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
2
E
e Controparte_7
(c.f. ) in Controparte_8 P.IVA_2 persona del l.r.p.t. domiciliata presso il difensore avv. Paolo Gelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n.18344/2020 resa in data 21.12.2020 dal Tribunale di
Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 28.05.2021 ha Parte_1 proposto appello contro la sentenza n.18344/2020 pubblicata in data 21.12.2020 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile di primo grado avente r.g.n.28594/2013, avente ad oggetto responsabilità da circolazione di veicoli, promosso dall'odierno appellante nei confronti della (già ) e Controparte_9 Controparte_6
il quale a sua volta svolgeva domanda riconvenzionale nei confronti Controparte_1 dell'attore con successiva chiamata in causa della Helvetia Compagnia
[...]
e del responsabile civile rimasto contumace. Controparte_7 Controparte_2
§ 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio e la compagnia Parte_1 Controparte_1 esponendo che il giorno 28.07.12, alle ore 12.50 circa, mentre percorreva Controparte_6 alla guida di una autovettura Renault OD in Comune di Magliano de Marsi via Cicolana, con direzione Avezzano-Magliano de Marsi, giunto in prossimità dell'intersezione con via
Circonvallazione, inseriva l'indicatore di direzione dovendo svoltare a sinistra per poi arrestarsi sulla propria carreggiata e dare al precedenza ad una autovettura Opel Meriva che viaggiava in senso contrario a velocità sostenuta. Quest'ultimo veicolo, condotto dal CP_1 invadeva la opposta corsia di marcia collidendo frontalmente con la Renault OD, proseguendo la marcia per circa 40 metri arrestandosi a ridosso della banchina, sbalzando la sua autovettura per circa 20 metri e causandogli lesioni personali con postumi permanenti. Ha chiesto, quindi, la condanna delle parti convenute in solido al risarcimento dei danni da lui subiti nella misura di € 43.496,00.
3 Si è costituita in giudizio la quale mandataria della Controparte_10 [...]
(ora , opponendosi all'avversa Controparte_6 Controparte_4 domanda e chiedendone il rigetto.
Si è costituito anche eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale di Controparte_1
Roma; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore, in solido con proprietario dell'autovettura da lui Controparte_2 condotta, nonché con la compagnia Helvetia, al risarcimento dei danni da lui subiti nella misura di € 30.373,52.
Alla prima udienza l'attore è stato autorizzato a chiamare in causa la compagnia Helvetia che si è costituita chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale.
Successivamente si è provveduto anche ad integrare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario rimasto contumace”. Controparte_2
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: a) - dichiara la pari responsabilità di e Parte_1 di nella causazione del sinistro;
b) - condanna e la società Controparte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra Controparte_4 loro, a corrispondere a la somma di € 19.311,00, oltre interessi legali Parte_1 dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
c)- condanna
[...]
, e la società Parte_1 Controparte_2 Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a corrispondere a
[...]
la somma di € 7.032,50, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della Controparte_1 presente sentenza al saldo;
d)- pone le spese per le Consulenze Tecniche d'Ufficio definitivamente a carico di tutte le parti in solido;
e) - compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di incompetenza per territorio dal momento che la originaria convenuta
[...] aveva sede in Roma e, pertanto, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., è Controparte_6 competente anche il Tribunale adito. Passando al merito, ritiene il giudicante che nessuna delle parti in causa abbia superato la presunzione di cui all'art. 2054, 2° comma, c.c. e, che pertanto,
i conducenti dei due mezzi coinvolti nel sinistro abbiano concorso in pari misura a produrre il danno, il che comporta che il danno subito da ciascuna parte debba essere risarcito nella misura del 50%.
Va rilevato al riguardo che le modalità dell'incidente non risultano sufficientemente accertate alla stregua delle dichiarazioni rese dai testi escussi in istruttoria.
Ed invero, discordanti risultano le deposizione del teste sig. e del teste sig. Testimone_1 [...]
(la teste sig.ra ha dichiarato di non aver assistito al sinistro); in Tes_2 Testimone_3
4 particolare, il ha dichiarato che l'autovettura condotta dal avrebbe invaso Tes_1 Parte_1 la corsia di marcia percorsa dal avendo <<dovuto fare una curva larga per evitare un cp_1 cordonetto>>, mentre il La ha dichiarato che il aveva azionato Tes_2 Parte_1 regolarmente l'indicatore di direzione per svoltare a sinistra, superando di poco la linea di mezzeria con le ruote di sinistra, mentre l'altra autovettura che veniva dal senso di marcia opposto non rallentava, anche se aveva visto la Renault OD che voleva svoltare a sinistra.
Pertanto, secondo la ricostruzione del sinistro riferita dal teste sig. , la Testimone_1 responsabilità del sinistro sarebbe essenzialmente del che avrebbe effettuato una Parte_1 manovra errata nell'affrontare una curva, mentre, in base a quanto dichiarato dal teste sig.
, sarebbe stata imprudente la condotta di guida del che non rallentava Testimone_2 CP_1 in prossimità dell'incrocio, pur avendo visto la manovra di svolta a sinistra che aveva intrapreso il Parte_1
Va dunque affermata la pari responsabilità dei due conducenti in ordine all'accaduto, con conseguente accoglimento parziale delle rispettive domande, liquidandosi il danno nella misura del 50% a favore di ciascuno di essi.
Quanto all'ammontare del danno subito dal e dal si può fare integrale e Parte_1 CP_1 sicuro riferimento alle risultanze della CTU. Tali risultanze appaiono invero tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con corretti criteri e con iter logico ineccepibile.
Esse possono quindi tranquillamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento.
Il CTU, quanto al che nel sinistro ha riportato una contusione alla spalla sinistra Parte_1 ed una frattura somatica di L3, ha determinato l'inabilità temporanea assoluta in gg.60,
l'inabilità temporanea parziale al 50% in 30 gg., e gli esiti permanenti nella misura del 10%.
Sulla base di tali dati si può dunque procedere alla quantificazione del danno.
Quanto al danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore della persona in tutta la sua concreta dimensione, si ritiene di dover liquidare, in via necessariamente equitativa, tenuto conto del fatto che all'epoca del sinistro il aveva 39 anni, l'importo di € 18.155,00 al valore attuale, Parte_1 applicando la tabella di riferimento elaborata da questo Tribunale.
È nota a questo Tribunale la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale ' la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto'.
5 Fermo restando l'adesione di questo giudice al principio fondante tale pronuncia, ossia essere
'l'equità non soltanto “regola del caso concreto” ma anche “parità di trattamento” e preso atto che la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato dalla stessa pronuncia, deriva da una 'operazione di natura sostanzialmente ricognitiva', il Tribunale, in attesa del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, reputa adeguato a perseguire lo scopo indicato liquidare il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal
Tribunale di Roma, adottate, peraltro, anche da altri tribunali italiani, trattandosi di parametri desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con maggior carico di affari e che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile.
Peraltro, questo Tribunale, nella redazione delle tabelle relative all'anno 2018, pur modificando la propria tabella di valutazione del danno biologico relativa ai primi quaranta punti al fine di eliminare la differenza esistente con la tabella milanese, ha ritenuto di conservare il proprio sviluppo della tabella stessa dai 40 punti in poi al fine di conservare la corretta applicazione del criterio di legge che contrasta con un incremento del punto inferiore a quello assegnato al punto precedente. Infatti, l'art. 138 del Codice delle Assicurazioni prevede che la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità e, prevede, altresì, che il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi. Di conseguenza il legislatore indica che ciascun punto deve essere di valore superiore a quello precedente e che l'incremento debba essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi. Per contro, le tabelle milanesi appaiono ingiustamente penalizzante nei confronti dei soggetti che hanno subito un danno biologico grave, molto grave e assoluto, mentre risultano ingiustificatamente più generose in relazione ai soggetti che hanno subito un pregiudizio inferiore.
Nell'ambito del danno biologico, ma con autonoma liquidazione, deve poi farsi rientrare il periodo di incapacità temporanea - assoluta e relativa - sofferto dall'istante, non potendosi pretermettere la valutazione degli effetti prodotti medio tempore dalle menomazioni sulla complessiva validità del soggetto leso.
A tale riguardo si liquida parimenti in via equitativa ed al valore attuale, l'ulteriore somma di
€ 8.295,00.
Il danno non patrimoniale deve essere determinato tenendo conto di tutti i pregiudizi non patrimoniali sofferti dall'attore in ossequio all'insegnamento ultimo della Corte di Cassazione
- che, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972 del 2008, alla luce anche della successiva sentenza n. 20292 del 2012, ha inteso, senza escludere la sussistenza del danno morale soggettivo (cioè la sofferenza interiore) e senza riconoscersi l'esistenza dell'autonoma
6 categoria del danno "esistenziale" (Cfr. Cass. n. 3290 del 2013), ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito (nel caso in esame integrante anche gli estremi del reato di lesioni colpose) - sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale (danno dinamico-relazionale), consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane patite da parte attrice;
si ritiene equo, quindi, maggiorare, nel caso in esame, il danno biologico complessivo, applicando il parametro di riferimento di cui alle tabelle di questo Tribunale in base agli scaglioni di danno biologico, in misura pari al 25% per complessive € 6.612,00.
Compete, altresì, alla istante il rimborso di € 296,00 per spese mediche necessarie;
trattandosi di debito di valore e considerato che il fatto è avvenuto nel 2012, applicando i coefficienti elaborati dall'ISTAT si ottiene una somma rivalutata ad oggi di € 306,00.
Al va liquidato, inoltre, il danno per lucro cessante (in tal senso deve interpretarsi Parte_1 la domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data dell'illecito alla presente decisione e consistente nella perdita di frutti civili che la danneggiata avrebbe potuto ritrarre
- ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente - dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Cfr. SS.UU. 1712/95, Cass. 7272/97, 10300/01,
3747/05).
A tal fine si riconosce, in via necessariamente equitativa ex art. 2056, 2° comma, c.c., un ulteriore 2% annuo - in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma -, assumendo come base di calcolo la somma intermedia tra il valore del bene perduto alla data dell'illecito (€ 32.302,00 al 2012) ed il valore dello stesso rivalutato ad oggi (€ 33.368,00): si ottiene così un ulteriore importo di € 5.254,00 dovuto a titolo di lucro cessante.
Pertanto, le parti convenute devono essere condannate in solido a corrispondere a
[...]
la somma complessiva di € 19.311,00 (50% di € 38.622,00), oltre interessi legali Parte_1 dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Per quanto concerne la domanda spiegata dal che nel sinistro ha riportato un trauma CP_1 cranico commotivo, un trauma chiuso toracico, con successiva documentazione strumentale di frattura composta della VII e VIII costa di destra, oltre ad un trauma chiuso addominale senza lesioni viscerali ed una escoriazione del ginocchio sinistro, il consulente tecnico d'ufficio ha determinato l'inabilità temporanea assoluta in gg. 15, l'inabilità temporanea parziale al 50% in 30 gg. e gli esiti permanenti nella misura del 3%.
Quanto al danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé
7 considerata, in quanto incidente sul valore della persona in tutta la sua concreta dimensione, si ritiene di dover liquidare, in via necessariamente equitativa, tenuto conto del fatto che all'epoca del sinistro il aveva 71 anni, l'importo di € 2.037,00 al valore attuale, CP_1 applicando la tabella di cui all'art. 139 del D.lgs. n. 209 del 2005.
Nell'ambito del danno biologico, ma con autonoma liquidazione, deve poi farsi rientrare il periodo di incapacità temporanea - assoluta e relativa - sofferto dall'istante, non potendosi pretermettere la valutazione degli effetti prodotti medio tempore dalle menomazioni sulla complessiva validità del soggetto leso.
A tale riguardo si liquida parimenti in via equitativa ed al valore attuale, l'ulteriore somma di
€ 1.425,00.
Il danno non patrimoniale deve essere determinato tenendo conto di tutti i pregiudizi non patrimoniali sofferti dall'attore in ossequio all'insegnamento ultimo della Corte di Cassazione
- che, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972 del 2008, alla luce anche della successiva sentenza n. 20292 del 2012, ha inteso, senza escludere la sussistenza del danno morale soggettivo (cioè la sofferenza interiore) e senza riconoscersi l'esistenza dell'autonoma categoria del danno "esistenziale" (Cfr. Cass. n. 3290 del 2013), ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito (nel caso in esame integrante anche gli estremi del reato di lesioni colpose) - sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale (danno dinamico-relazionale), consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane patite da parte attrice;
si ritiene equo, quindi, maggiorare, nel caso in esame, il danno biologico complessivo, applicando il parametro di riferimento di cui alle tabelle di questo Tribunale in base agli scaglioni di danno biologico, in misura pari al 20% per complessive € 692,00.
Dal complessivo importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale non si detrae quanto corrisposto all'attore dall'Inail, non essendogli stato versato alcun importo a titolo di danno biologico.
Nulla si riconosce, invece, a titolo di rimborso di spese mediche, essendo stato prodotto soltanto un avviso di fattura per una relazione medico-legale per un importo di € 302,50, senza la prova dell'effettivo esborso di tale somma.
Quanto al danno materiale, l'attore in riconvenzionale ha chiesto la liquidazione di € 7.597,54, come da preventivo di una autocarrozzeria, per la riparazione della autovettura Opel Meriva danneggiata nel sinistro, oltre ad € 145,20 per il soccorso stradale.
Quest'ultima spesa è documentata e, pertanto, il relativo rimborso si riconosce al CP_1
In merito al danno materiale al mezzo osserva il giudicante che le fotografie prodotte evidenziano rilevantissimi danni alla parte anteriori del mezzo, comprese quella meccanica e
8 che il preventivo di spesa succitato è analitico ella descrizione delle parti sostituite o riparate e nel costo orario della manodopera, indicato in € 35,00, per cui tale importo si ritiene congruo.
Trattandosi di debito di valore e considerato che il fatto è avvenuto nel 2012, applicando i coefficienti elaborati dall'ISTAT sulla complessiva somma di € 7.742,64, si ottiene una somma rivalutata ad oggi di € 7.998,00.
Al va liquidato, inoltre, il danno per lucro cessante (in tal senso deve interpretarsi la CP_1 domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data dell'illecito alla presente decisione e consistente nella perdita di frutti civili che la danneggiata avrebbe potuto ritrarre
- ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente - dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Cfr. SS.UU. 1712/95, Cass. 7272/97, 10300/01,
3747/05).
A tal fine si riconosce, in via necessariamente equitativa ex art. 2056, 2° comma, c.c., un ulteriore 2% annuo - in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma -, assumendo come base di calcolo la somma intermedia tra il valore del bene perduto alla data dell'illecito (€ 11.764,00 al 2012) ed il valore dello stesso rivalutato ad oggi (€ 12.152,00): si ottiene così un ulteriore importo di € 1.913,00 dovuto a titolo di lucro cessante.
Pertanto, , e la società Parte_1 Controparte_2 [...] devono essere condannati in solido a corrispondere a Controparte_7 [...]
la somma complessiva di € 7.032,50 (50% di € 14.065,00), oltre legali dalla data di CP_1 pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Le spese per le Consulenze Tecniche d'Ufficio vanno poste in via definitiva a carico di tutte le parti in solido.
L'esito della lite comporta l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa”.
§ 5. — Con l'atto di appello ha chiesto accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi di appello sopra formulati dal sig. Parte_1 in accoglimento degli stessi, riformare la sentenza impugnata n. 18344/2020 emessa dal
Tribunale di Roma in data 18.12.2020, pubblicata il 21.12.2020 nella causa recante R.G.
28594/2013 intercorsa tra le parti sopra generalizzate e non notificata e, per l'effetto:
In via principale
• accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione Controparte_1 del sinistro del 28.07.2012, in danno del sig. ; Parte_1
9 • accertare e dichiarare che i danni fisici tutti, spese incluse, patiti dal sig.
[...]
, equivalgono ad € 38.622,00 come da C.T.U. medico legale espletata nel giudizio Parte_1 di primo grado ed accettata dall'odierno appellante;
• condannare il sig. , in solido con la a corrispondere al sig. Controparte_1 Controparte_11
la somma residua di € 19.311,00, equivalente al restante 50% di € Parte_1
38.622,00, a saldo dell'importo di € 19.311,00 già versato dalla ed incassato Controparte_12 in acconto sul maggior avere;
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Collegio ritenga sussistere un benché minimo concorso di colpa del sig. , in relazione al sinistro “de quo”, nel Parte_1 graduare la diversa percentuale di responsabilità ascrivibile al medesimo, voglia comunque condannare il sig. , in solido con la a corrispondere la somma Controparte_1 Controparte_11 equivalente alla differenza della percentuale di responsabilità accertata, rispetto al 50% di quella riconosciuta dal Giudice di prime cure. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese di C.T.U. medico legale”.
§ 6. — costituitosi con comparsa depositata il 5.11.2021 ha resistito al Controparte_1 gravame rassegnando le seguenti conclusioni: “Chiede all'Ill.ma Corte di Appello di Roma, rigettata ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza n.18344/2020 emessa dal Tribunale Civile di Roma il 18 dicembre 2020, pubblicata il 12 dicembre 2020, in quanto infondato sia in fatto che in diritto per i motivi dedotti in narrativa, condannando altresì parte appellante alle spese e competenze professionali”.
§ 6.1 - La , già costituitasi Controparte_9 Controparte_6 con comparsa depositata il 5.11.2021 ha resistito al gravame e spiegato appello incidentale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte Eccellentissima, ogni contraria istanza anche istruttoria, eccezione e deduzione disattesa: a) in accoglimento della svolta impugnazione incidentale ed in riforma della impugnata sentenza, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del sig. nella determinazione dell'incidente
Parte_1 oggetto di causa, condannare lo stesso alla restituzione in favore della concludente
Parte_1 della somma di €.19.311,00 da questa pagata in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi dalla data del pagamento, con ogni conseguente pronuncia e con la condanna dello stesso alla refusione delle spese e dei compensi del doppio grado di
Parte_1 giudizio;
b) in subordine e salvo gravame, accertare una responsabilità prevalente del sig. nella causazione dell'incidente oggetto di causa, con la
Parte_1 determinazione del relativo grado di colpa con ogni conseguente pronuncia in ordine alla condanna del sig. alla parziale restituzione delle somme allo stesso pagate dalla
Parte_1
in esecuzione dell'impugnata sentenza, con la condanna del Controparte_13
10 lla refusione delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio;
c) in ulteriore Parte_1 subordine e salvo gravame, respingere l'appello principale perché infondato, con la condanna dell'appellante principale alla refusione delle spese e dei compensi del grado.
In via subordinata istruttoria piaccia alla Corte Eccellentissima disporre CTU modale per la ricostruzione della dinamica dell'incidente oggetto di causa”.
§ 6.2 - Parte_2
costituitasi con comparsa depositata il 3.05.2022 ha resistito al gravame
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
- accogliere l'appello ex adverso proposto perché fondato alla luce della responsabilità esclusiva del nella produzione del sinistro respingendo quindi ogni eventuale appello CP_1 incidentale da chiunque proposto eventualmente volto ad ottenere il riconoscimento della assenza di responsabilità del nella determinazione del sinistro di causa ovvero della CP_1 responsabilità prevalente del Con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio Parte_1
e con riserva di ripetizione delle somme come sopra meglio evidenziata”. ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi è stato dichiarato Controparte_2 contumace all'udienza del 4.05.2022.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — L'appello principale è articolato in tre motivi.
§ 8.1. — Con il primo motivo intestato “Impugnazione della sentenza per violazione, erronea applicazione ed interpretazione dell'art.2054 c.c. 2° co.” parte appellante deduceva che la tesi sostenuta dal Tribunale in merito alla dinamica del sinistro e relative responsabilità era del tutto riduttiva ed in contrasto con l'espletata istruttoria inclusi i documenti prodotti in giudizio, non facendo riferimento al rapporto d'incidente stradale redatto dalla Polizia di Stato,
Distaccamento Polizia Stradale di Sulmona.
Evidenziava, quanto alle dichiarazioni rese dai testi nel corso dell'istruttoria espletata nel precedente grado, che il giudice non aveva tenuto nella giusta considerazione la portata delle rispettive deposizioni, inclusa l'attendibilità dei soggetti che le avevano rese.
Deduceva in particolare che, la dinamica narrata dall'unico testimone che effettivamente aveva assistito all'incidente sig. evidenziava l'esclusiva responsabilità del e Testimone_2 CP_1
l'eccessiva velocità della per la quale lo stesso era stato multato ai sensi CP_14 CP_1 dell'art.141 c.d.s. n.2 e 11.
Aggiungeva che il primo giudice aveva errato nel considerare, alla stessa stregua, la testimonianza sopra indicata e quella resa da , non indicato nella relazione della Testimone_1 polizia stradale e palesatosi a distanza di anni, il quale aveva reso dichiarazioni contraddittorie,
11 generiche e di “parte” che alimentavano diversi dubbi sull'attendibilità del teste.
Deduceva inoltre che il Tribunale non aveva attentamente valutato e comparato le diverse testimonianze, non avendo tenuto conto dell'attendibilità del teste essendosi Tes_2 limitato a considerare le testimonianze contrastanti tra loro e non in grado di superare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c.
Concludeva evidenziando che, ai sensi dell'art.2054 c.c., il Tribunale doveva in ogni caso valutare la propria condotta come rispettosa delle norme di comportamento, nonché di quelle di comune prudenza, avendo riguardo alle concerete circostanze di fatto, all'esito delle quali poteva ritenersi superata la presunzione di corresponsabilità di entrambi i conducenti.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “Erroneità della sentenza per violazione di legge, omessa valutazione delle risultanze istruttorie in particolare del rapporto di incidente stradale della Polizia di Stato, distaccamento di Sulmona” parte appellante evidenziava che il giudice di primo grado nella motivazione della sentenza non aveva preso in considerazione le risultanze del rapporto dell'incidente stradale depositato in giudizio.
In particolare, deduceva che tale atto, non essendo stato impugnato con querela di falso, costituiva piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo aveva formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che questi attestava avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ex art.2700 c.c..
Aggiungeva che in ragione dei rilievi stradali era evidente l'esclusiva responsabilità del CP_1 denotando chiaramente che lo stesso non circolava nella parte destra della carreggiata ed in prossimità del margine destro della medesima, contravvenendo all'art.143 cds.
Evidenziava inoltre che il primo giudice era incorso in errore nell'esplicitare le ragioni della decisione espresse in modo riduttivo, risultando la sentenza priva di adeguate argomentazioni.
§ 8.3 - Con il terzo motivo intestato “Erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa” parte appellante evidenziava a fondamento del motivo che, avendo la sentenza impugnata accolto in parte la domanda, conseguentemente i convenuti avrebbero dovuto essere condannati al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attore.
§ 9. - La parte appellata , già Controparte_9 Controparte_6 ha spiegato appello incidentale articolato in unico motivo.
[...]
§ 9.1. — Con tale motivo intestato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 e 116 c.p.c., errata valutazione delle risultanze istruttorie ed errata applicazione del disposto dell'art.2054, 2° comma c.c.; Violazione degli artt. 145 n.2 e 154 c.d.s. Omessa motivazione su tale aspetto decisivo della controversia, nonché sulla richiesta istruttoria di ammissione della CTU modale” parte appellata deduceva a fondamento del motivo che il giudice di primo grado aveva errato nell'applicazione dell'art. 2054, 2° comma c.c., avendo erroneamente
12 ritenuto, in via presuntiva, una responsabilità paritaria del della determinazione CP_1 dell'incidente oggetto di causa, ritenendo non superata la presunzione di colpa gravante sui conducenti dei veicoli venuti a collisione.
In particolare, deduceva che l'evidenza oggettiva dei fatti indicavano una manifesta violazione da parte del ia del disposto dell'art. 145 n.2 c.d.s., sia del disposto dell'art. 154 c.d.s. Parte_1
Aggiungeva che la dinamica e la palese violazione delle regole di comportamento, di prudenza e di diligenza imputabile al solo emergevano anche dai riscontri oggettivi eseguiti Parte_1 dalla Polizia Stradale intervenuta sul luogo dell'incidente.
Precisava quindi tenuto conto della larghezza della corsia percorsa dall'autoveicolo del
CP_1 pari a 3,25 mt, della larghezza dell'autoveicolo condotto dallo stesso pari a 1,81 mt e
CP_1 del punto d'urto tra i veicoli individuato dai verbalizzanti all'interno della corsia percorsa dal alla distanza 0,80 cm dalla linea di mezzeria che l'autoveicolo condotto dal si
CP_1 CP_1 trovava a marciare alla normale distanza di circa 60 cm dal margine destro della corsia percorsa, senza quindi alcuna incidenza causale di tale posizione dell'autoveicolo del nella
CP_1 determinazione dell'incidente oggetto di causa determinato esclusivamente dall'improvvisa ed imprevedibile immissione dell'autoveicolo condotto dal nell'opposta corsia di Parte_1 marcia, proprio mentre l'autoveicolo del stava transitando nell'area dell'incrocio.
CP_1
Evidenziava inoltre che la prova che uno dei due conducenti si fosse uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza poteva essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente.
Deduceva poi che la presunzione di colpa concorrente dettata dall'art. 2054, 2° comma c.c., operava sempre sul piano causale e quindi con riferimento alla relazione causale tra la violazione delle regole di condotta specifiche e generiche e l'evento dannoso.
Soggiungeva inoltre che, dai riscontri oggettivi eseguiti dai verbalizzanti, emergeva che l'autoveicolo condotto dal al momento dell'urto, circolava correttamente all'interno CP_1 della propria corsia di pertinenza, circostanza dimostrata dall'inesistenza di tracce di frenata o manovre di emergenza riconducibili al veicolo condotto dal stesso. CP_1
In relazione alle testimonianze, deduceva che il Tribunale, ponendo a raffronto le deposizioni rese dal teste e dal teste non aveva considerato Testimone_1 Testimone_2
l'inattendibilità di quest'ultimo, avendo riferito dichiarazioni in parte contrastanti con quelle che erano state rese ai verbalizzanti e concordanti invece con la deposizione del . Tes_1
Concludeva affermando che l'effettiva dinamica dell'incidente in caso di dubbio avrebbe potuto essere chiarita dallo svolgimento di una ctu modale che era stata chiesta e disattesa dal
Tribunale senza alcuna motivazione.
§ 10. – Ciò posto, osserva il Collegio, che i primi due motivi dell'appello principale e quello
13 relativo all'appello incidentale debbono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione, vertendo su medesimi aspetti relativi alla valutazione delle risultanze istruttorie e sulla prospettata insussistenza della pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, che, ad avviso della Corte, ben può ricavarsi dalle chiare risultanze del verbale della polizia stradale e dal relativo grafico.
A tale riguardo ritiene infatti la Corte che anche a prescindere dall'esame delle testimonianze la dinamica del sinistro possa e debba accertarsi dai dati obiettivi ricavabili dalla relazione della polizia stradale (prodotta da tutte le parti) ed in particolare dalla parte della relazione concernente la dinamica del sinistro, in cui, gli agenti accertatori accorsi sul luogo dell'incidente, hanno chiaramente evidenziato, rappresentandolo anche graficamente che “il punto d'urto è stato rilevato a circa 80 cm dalla linea di mezzeria, nella corsia di marcia del
. CP_1
Ciò significa, in sostanza, che l'autovettura Renault OD condotta dal che era Parte_1 intenta a svoltare a sinistra, nell'impostare la manovra, senza concedere la dovuta precedenza alla Opel condotta dal che procedeva nel senso contrario di marcia aveva invaso per CP_1 quasi un metro la corsia percorsa dall'appellato e tale circostanza risulta confermata dallo stesso teste il quale, avendo dinnanzi a sé l'autovettura dell'appellante e trovandosi su Tes_2 strada rettilinea, di certo non poteva aver avuto comunque una visuale completa e distinta del campo del sinistro, soprattutto con riguardo alla condotta di guida del che proveniva in CP_1 senso contrario.
Appare, quindi, più che verosimile che l'appellante non avesse ben calcolato i tempi Parte_1 della svolta, dovendo viceversa arrestare il proprio veicolo ben prima della linea di mezzeria e concedere la precedenza a quello condotto dal tenuto conto di quanto previsto CP_1 dall'art.145 del cds per cui “1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”.
Quanto al sullo stesso gravava l'obbligo, comunque di rallentare ex art.141 cds per cui CP_1
“1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione 2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi
14 ostacolo prevedibile”.
Dunque, a prescindere dalle contraddizioni tra il teste ed il - invero Tes_1 Tes_2 rinvenibili nelle deposizioni dei testi sentiti in primo grado - appare evidente che vi sia stata una corresponsabilità di pari rilievo e portata causale nella determinazione del sinistro, tenuto conto altresì che il aveva altresì allegato in primo grado, nella propria comparsa e CP_1 nell'atto di querela prodotto, una manovra vieppiù repentina da parte dell'odierno appellante.
Dunque, anche con diversa motivazione rispetto a quella del Tribunale (cfr., Cass.n.6533/2024
e altre conformi) deve pervenirsi all'accertamento di una pari responsabilità nell'occorso, atteso che il avrebbe dovuto moderare la velocità, mentre il non avrebbe dovuto CP_1 Parte_1 oltrepassare la mezzeria in tale ampiezza quale sopra rilevata.
Del resto, nella giurisprudenza della S.C. risulta oltretutto consolidato l'orientamento per cui nel caso di scontro tra veicoli, qualora dalla valutazione delle risultanze probatorie acquisite al processo risulti individuato il comportamento colposo di uno dei conducenti, per attribuire a lui la causa determinante del sinistro, deve rimanere in pari tempo accertato che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, dovendosi altrimenti presumere la di lui colpa per non avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr., Cass.civ.n.5126/1979 e più recentemente Cass.civ.n.29927/2024) e nel caso di specie come già osservato l'appellante principale risultava aver violato specifica e rilevante disposizione del codice della strada, fermandosi con la parte anteriore della propria autovettura nella corsia di percorrenza della Opel, dovendosi aggiungere che ove vi fosse stato un apprezzabile margine di tempo per svoltare, verosimilmente la Renault avrebbe ultimato la propria manovra.
Ne consegue, quindi, che dinnanzi a tali risultanze non vi era necessità di disporre la “ctu modale” richiesta dalla , atteso che trattasi di mezzo sottratto alla disponibilità delle CP_9 parti e rimesso alla valutazione del giudice, che, nel caso di specie, in considerazione dei rilievi già effettuati dalla polizia stradale, risultava superfluo (cfr. Cass.civ.n.15219/2007 e ss.).
Passando quindi al terzo motivo (§ 8.3) dell'appello principale deve osservarsi che è anch'esso infondato, trovando ragione la compensazione delle spese di primo grado nell'accoglimento della domanda riconvenzionale del anche in considerazione della corresponsabilità CP_1 nella causazione del sinistro tenuto conto altresì degli aspetti di complessità nella ricostruzione della dinamica dell'incidente.
In conclusione, tanto l'appello principale, quanto quello incidentale, debbono essere rigettati.
§ 11. – Le spese di lite del grado in ragione della reciproca soccombenza tra l'appellante principale e quello incidentale e considerata altresì la complessità nella ricostruzione della dinamica del sinistro debbono trovare integrale compensazione tra tutte le parti del giudizio.
§ 12. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza
15 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione notificato in data 28.05.2021 e sull'appello incidentale proposto dalla
[...]
(già avverso la sentenza Controparte_9 Controparte_6
n.18344/2020 resa in data 21.12.2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale.
2) Rigetta l'appello incidentale.
3) Compensa integralmente le spese del grado.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale Parte_1
. Controparte_15
Roma, 3.12.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. IO IN
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