Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 29 gennaio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 9092/2023
Promossa da
C.F. 1 ) rappresentato e difeso dall'avvocato ORAZIO Parte 1 (c.f.
STEFANO ESPOSITO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, piazza Michelangelo
Buonarroti, 22
-ricorrente-
Contro CP 1 (c.f. P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
,
difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar Persona 1 di
Roma
CP 2 (c.f. P.IVA 2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA MACCARRONE, giusta procura generale in Notar Persona 2 di
Palermo
-resistenti-
Con ricorso dell'1/9/2023, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229018384570000 notificata il 2/8/2023 e avverso nove sottostanti atti esattoriali (una cartella di pagamento e otto avvisi di addebito), aventi ad oggetto premi CP_2 e relative sanzioni civili, contributi DM10, contributi IVS e somme aggiuntive relativi agli anni dal
2011 al 2015, dell'importo complessivo di euro 45.113,88. Chiedeva l'annullamento dei ruoli opposti, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995. Osservava che l'intimazione di pagamento fosse il primo atto col quale fosse venuto a conoscenza della pretesa creditoria e che, tenuto conto delle annualità dei contributi richiesti e dell'assenza di atti interruttivi, fosse conseguita l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale. In via subordinata, nell'ipotesi di regolare notifica degli atti presupposti, eccepiva la prescrizione successiva alla notifica stessa, considerato che l'intimazione di pagamento impugnata fosse stata notificata solo in data 2/8/2023. Evidenziava
al riguardo che, come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, anche in caso di prescrizione maturata successivamente, trovasse applicazione il termine di prescrizione quinquennale introdotto dalla citata legge n. 335/1995 e non quello decennale dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c.
Concludeva pertanto che, considerata l'assenza di atti interruttivi e il decorso del termine di cinque anni, il credito vantato dagli enti si fosse estinto per prescrizione. Chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, considerata la sussistenza di gravi motivi consistenti nella fondatezza dei motivi di opposizione e nel pregiudizio che sarebbe derivato da un'eventuale esecuzione. Nel merito chiedeva che fosse dichiarata la nullità dei crediti fatti valere nonché la nullità per prescrizione intervenuta successivamente all'eventuale notifica degli atti impugnati, con conseguente annullamento dell'iscrizione a ruolo e cancellazione dei ruoli medesimi. Con decreto del 4/9/2023, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 6, del
D.Lgs. 46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 19/2/2024 si costituiva in giudizio l'CP_1,
esponendo che con l'atto impugnato fosse stato intimato pagamento di contributi dovuti alle gestioni previdenziali commercianti e aziende e che quattro degli avvisi di addebito impugnati fossero stati stralciati ed un altro solo parzialmente. Con riguardo agli altri atti opposti, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 24,
comma 5, del D.Lgs. 46/1999, tenuto conto della regolare notifica della cartella e degli avvisi di addebito come da documentazione che allegava. Eccepiva altresì l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, inerente a vizi formali e di notifica, che avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. Evidenziava la regolare notifica degli avvisi di addebito, eseguita con raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto dell'art. 26 del D.P.R.
n. 602/1973 e della disciplina relativa all'invio della corrispondenza ordinaria (D.M. 9 aprile 2001),
richiamando anche la normativa in tema di notifica per compiuta giacenza e a mezzo pec. Con
riguardo a detta ultima, rilevava che, relativamente ad uno degli avvisi di addebito, fosse stata prodotta la ricevuta di avvenuta consegna presso l'indirizzo del ricorrente, osservando che detta documentazione dovesse ritenersi sufficiente a provare l'avvenuta notifica dell'atto stesso,
operando in detti casi una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta, salva la prova a carico del destinatario di aver ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto. Invocava in ogni caso l'applicazione nella specie dell'istituto della sanatoria per il raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. e che, pertanto, l'atto in questione avesse raggiunto lo scopo dal momento che fosse stato opposto. Nel merito e con riferimento all'eccezione di prescrizione, assumeva che la stessa non potesse essere eccepita per periodi pregressi alla notifica degli avvisi di addebito a causa della mancata impugnazione entro i prescritti termini perentori;
quanto all'eccezione di prescrizione successiva, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., chiedeva che, all'eventuale accoglimento della suddetta eccezione, dovesse conseguire la declaratoria di insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva e non anche di annullamento dei titoli. Concludeva osservando che, avuto riguardo alle date di notifica degli avvisi di addebito, salvi ulteriori atti interruttivi posti in essere dall' [...]
RT 3 , la prescrizione non fosse maturata anche a causa della sospensione dei termini di prescrizione disposta dall'intervenuta normativa emergenziale, che richiamava. Puntualizzava che,
dalla consultazione della procedura Ava fosse emerso che RT_4 avesse operato lo sgravio parziale di alcuni ruoli;
sulla base di dette risultanze, chiedeva la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese, considerato che l'automatico annullamento del debito fosse conseguente ad espressa previsione legislativa. Chiedeva in definitiva il rigetto del ricorso siccome inammissibile ed infondato e la conferma dei ruoli opposti;
in via istruttoria,
chiedeva che fosse ordinata al concessionario la produzione in giudizio degli atti esecutivi ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
Si costituiva in giudizio anche l' CP_2, rilevando che le doglianze sollevate dall'opponente relative alla mancata notifica degli atti prodromici andassero rivolte al concessionario al quale era stata demandata la riscossione dei crediti, con la conseguenza che nessuna responsabilità gli potesse essere addebitata;
chiedeva pertanto che, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., fosse ordinata all' [...]
l'esibizione della documentazione comprovante la notifica degli atti RT 5
opposti e di quelli interruttivi. Evidenziava la regolare notifica della cartella, come da "stampa iter ruolo" che allegava e che, dunque, l'opposizione fosse stata proposta tardivamente, oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999. Precisava che la cartella avesse ad oggetto premi relativi alla polizza artigiani scaturenti da autoliquidazione e che l'CP_2 avesse provveduto ad iscrivere a ruolo tempestivamente ogni debito, tanto che l'eventuale prescrizione non fosse ad esso imputabile. Chiedeva il rigetto delle domande del ricorrente e la condanna dello stesso al pagamento di quanto richiesto e delle spese. L'opponente depositava note di trattazione del 6/3/2024, con le quali prendeva atto dell'intervenuto annullamento ex lege degli avvisi di addebito indicati dall' CP 1 e chiedeva la cessazione della materia del contendere. Evidenziava che non fosse stata data prova della notifica della cartella eccependo, con riguardo ai restanti atti impugnati, la nullità della notifica stessa in quanto eseguita a familiare convivente, senza l'invio della raccomandata informativa. Contestava inoltre l'efficacia interruttiva dei due avvisi di intimazione prodotti dall' CP_1 in quanto non fossero state rispettate le formalità previste dalla legge in ordine alla loro notifica;
lamentava in particolare la mancata esibizione della raccomandata contendente la comunicazione di avvenuto deposito presso l'ufficio postale, c.d. CAD, in modo da verificare se il destinatario avesse avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto e che, pertanto, fosse stato tutelato il suo diritto di difesa. Insisteva dunque nella nullità degli avvisi di addebito e nella conseguente prescrizione delle somme richieste;
insisteva anche nella prescrizione successiva all'asserita notifica degli atti impugnati, e ciò pur tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione intervenuta nella specie.
Con provvedimento del 14/3/2024, veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario. Con
provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 29 gennaio 2025
disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni.
In particolare, l'opponente ha insistito nella nullità ed inefficacia delle notifiche, osservando che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisse un vizio procedurale implicante la nullità dell'atto consequenziale notificato. Ha insistito pure nell'eccepita prescrizione, anche successiva, contestando per le ragioni già spiegate la regolarità della notifica degli atti interruttivi.
La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
****** Occorre innanzitutto rilevare che l'CP_1 ha dedotto l'intervenuto stralcio degli avvisi di addebito n.
59320120008031227000 (3), n. 59320140008449180000 (5), n. 59320150000490383000 (6) e n.
59320150002253141000 (7) nonchè lo stralcio parziale dell'avviso di addebito n.
59320140005907048000 (4).
L'ente previdenziale ha, in particolare, dedotto che l' RT_5 avesse operato lo sgravio di parte dei ruoli e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, sulla base dell'automatico annullamento del debito conseguente ad espressa previsione legislativa.
Il ricorrente ha preso atto e ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
Lo sgravio degli atti suindicati costituisce, infatti, evento sopravvenuto rispetto alla formazione dei titoli esecutivi, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere con riferimento al merito della controversia.
Ed invero, quando le parti risolvono fuori dal processo la controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
Come precisato in giurisprudenza, "la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito..." (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass. 21/5/1987, n. 4630; Cass. 22/7/1981, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. Sez. lav.
6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).
Nella fattispecie, pertanto, con riferimento ai crediti portati dagli avvisi di addebito suindicati va dichiarata cessata la materia del contendere.
Conseguentemente, va dichiarata l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa ai suddetti atti annullati.
Venendo ora all'esame della cartella di pagamento n. 29320140030442275 (1) ed, in particolare,
alla verifica della regolare notifica della stessa ovvero dell'eccepita inammissibilità
dell'opposizione, occorre premettere che, posto che come affermato dalla Corte di Cassazione grava sull'opponente l'onere di provare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, detta prova presuppone pur sempre che “l'atto contro cui l'opposizione è rivolta sia stato validamente notificato e lo sia stato in data certa" (cfr. Cass. 21/8/2013 n. 19366; Cass. 17/9/200 n. 18730).
Nella specie, con riferimento alla suddetta cartella, non è stato prodotto il referto di notifica dal quale avrebbe potuto evincersi la regolare notifica della stessa.
Manca dunque agli atti la prova documentale della regolare notificazione della cartella di pagamento, non potendosi ritenere tale il documento prodotto dall' CP_2, "visualizzazione iter ruolo".
Ne consegue che deve ritenersi omessa la notifica dell'atto in esame. Il ricorrente ha pertanto appreso dell'esistenza della pretesa contributiva vantata nei suoi confronti solo al momento della notifica in data 4/3/2019 dell'intimazione di pagamento n. 29320189022758070000. In ordine alla notifica di detto atto, l'CP_1 ha prodotto la documentazione fornitagli dal concessionario, vale a dire l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata eseguita detta notifica, nel quale
è riportato il numero dell'atto in questione ed al quale risulta allegato un documento postale recante i dati della spedizione. L'CP_1 ha anche provato il collegamento fra la cartella di pagamento e l'intimazione di pagamento (cfr. inquiry documenti). La notifica del suddetto atto risulta pertanto correttamente eseguita in data 4/3/2019, mediante consegna a "familiare convivente", senza che fosse necessaria la spedizione di raccomandata informativa al destinatario trattandosi di notifica diretta a mezzo posta ordinaria.
Pertanto, dovendosi innanzitutto pronunciare questo decidente sull'ammissibilità dell'opposizione,
tenuto conto che l'odierno ricorso è stato depositato solo in data 1/9/2023, risulta tardiva la proposizione dell'opposizione al ruolo (ovvero dell'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione al ruolo), essendo ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/1999.
Si osserva, tuttavia, che il ricorrente ha altresì proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
volta a far valere, in subordine e per l'ipotesi di avvenuta notifica della cartella nella data indicata nell'intimazione di pagamento impugnata, fatti estintivi del credito successivi a tale notifica e,
precisamente, la prescrizione quinquennale finalizzata a far accertare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
Limitando dunque l'esame a detta eccezione di prescrizione successiva, integrante un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e svincolata dal rispetto di termini decadenziali, si osserva quanto segue.
Considerato che, stando a quanto indicato nell'intimazione di pagamento impugnata, la cartella di pagamento è stata notificata in data 10/12/2014, al momento della notifica in data 4/3/2019
dell'intimazione di pagamento dianzi esaminata non era ancora maturato il termine quinquennale di prescrizione.
Detto termine non è neanche maturato fra la data di notifica del suddetto atto (4/3/2019) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (2/8/2023).
L'eccezione di prescrizione non può pertanto ritenersi meritevole di accoglimento, con la conseguenzadevono ritenersi dovuti i crediti CP_2 (premi, interessi e sanzioni) portati dalla cartella di pagamento indicata e, conseguentemente, dall'intimazione di pagamento impugnata. Con riguardo agli avvisi di addebito non sgravati, occorre anche per essi esaminare l'eccezione di omessa notifica e, comunque, il rilievo sollevato dagli enti resistenti di inammissibilità
dell'opposizione, il quale peraltro va esaminato d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza (Cass. 4506/2007; Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007 e Cass.
3404/2004).
Occorre pertanto verificare se è intervenuta nella specie la notifica dei riferiti atti e, in detta ipotesi,
accertarne la regolarità.
Or, con riferimento ad essi, l'CP_1 ha prodotto i referti di notifica dai quale si evince che la notifica
è stata ritualmente e validamente eseguita.
In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che i suddetti avvisi di addebito sono stati notificati presso la residenza del ricorrente in Paternò, via San Gaetano, 55, mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento.
Detta notificazione a mezzo del servizio postale ordinario, c.d. notificazione semplificata, è prevista dall'art. 26 comma 1 DPR 29/9/1973 n. 602, il quale dispone che: "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda".
Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione: “La notificazione può essere eseguita
"anche mediante invio" diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. n.
14327/2009). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto (l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art
2700 c.c., avendo natura di atto pubblico (Cass. n. 11708/2011).
In tale ipotesi, pertanto, è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte del citato art. 26, e a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato..." (Cass. 14327/2009; Cass. 4275/2018).
Tale modalità di notifica a mezzo posta è alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26,
comma 1, cit. (di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati) ed è eseguita con ordinaria raccomandata postale disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: "Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta...", mentre al successivo art. 39 prevede che: "Sono
abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è il servizio di portierato, il portiere".
Detta notificazione semplificata esclude l'applicabilità sia degli articoli 137 e ss. c.c. sia della legge n. 890/1982, dovendosi fare riferimento solo alle disposizioni di cui al citato D.M. 9 aprile 2001. In
mancanza di apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014; n. 4895/2014; n. 9111/2012; n.
270/2012). Nella specie, pertanto, l'avviso di addebito n. 59320120006402010000 (2) risulta notificato in data
3/1/2013, l'avviso di addebito n. 59320140005907048000 (4) in data 3/11/2014, l'avviso di addebito n. 59320160005565136000 (8) in data 2/1/2017 e l'avviso di addebito n.
59320170001170057000 (9) in data 11/8/2017. Per tutti i suddetti atti impugnati, infatti, la notifica deve considerarsi avvenuta nelle date indicate negli avvisi di ricevimento sottoscritti dal consegnatario;
non è dunque ravvisabile alcun profilo di nullità, dal momento che i suddetti avvisi di ricevimento, debitamente consegnati presso la residenza del ricorrente, risultano sottoscritti da persona ivi rinvenuta (moglie). Dall'esame degli avvisi di ricevimento si evince inoltre il numero della raccomandata con la quale è stata eseguita la notifica, sicchè risulta provato il collegamento fra gli stessi e i relativi avvisi di addebito.
Orbene, tenuto conto delle suindicate date di notificazione degli avvisi di addebito, il merito della pretesa contributiva e il riferimento all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente
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maturata prima della notifica dei suddetti atti – non è più contestabile.
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Si osserva al riguardo che ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione dell'omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, “deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie,
debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/08;
Cass. n. 4506/07; Cass. n. 6674/08). In breve, il riferito termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è
diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Pertanto, nella specie, essendo stata comprovata la notifica degli avvisi di addebito e tenuto conto dell'inutile decorso dei termini di legge, risulta tardiva la proposizione dell'opposizione al ruolo,
alla quale va ricondotta l'eccezione di prescrizione eventualmente maturata prima della notifica dei suddetti atti.
Venendo ora all'esame della doglianza con la quale l'opponente ha eccepito l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica degli atti impugnati, la stessa integra un'opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa può essere esaminata nel merito.
Al debitore dei contributi è, infatti, sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Ciò posto, occorre innanzitutto dare atto della produzione da parte dell'CP_1, quale documentazione tramessagli dal concessionario, (in aggiunta alla all'intimazione di pagamento n.
29320189022758070000 sopra indicata) dell'intimazione di pagamento n. 29320169011170716000.
Con riguardo a detto atto, l'CP 1 ha prodotto il referto di notifica dal quale si evince che il messo notificatore, non avendo reperito il contribuente all'indirizzo indicato nell'atto notificando, ha eseguito la notifica secondo le formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c., concernente i casi di momentanea irreperibilità del destinatario della notifica e delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c.
In proposito, conformemente ad altre precedenti pronunzie di questo stesso Ufficio, si evidenzia che secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, cui va prestata adesione, “La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in un luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Rispetto a tali principi, nulla ha innovato la sentenza della Corte
Costituzionale del 22 novembre 2012, n. 258 la quale nel dichiarare "in parte qua", con pronuncia di natura "sostitutiva", l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero la disposizione concernente il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento di detto procedimento a quelle già previste per la notificazione degli atti di accertamento, eliminando una diversità di disciplina che non appariva assistita da alcuna valida "ratio" giustificativa e non risultava in linea con il fondamentale principio posto dall'art. 3 della Costituzione” (Cass. sez. 5, sent. n. 16696 del 3/7/2013).
Per effetto di tale pronuncia, nei casi di irreperibilità “relativa” (cioè nei casi di cui all'art. 140
c.p.c., dovuta alla temporanea assenza dalla casa di abitazione, dall'ufficio o dall'azienda, nonché
alla mancanza, incapacità o rifiuto di altri soggetti legittimati alla ricezione dell'atto), sarà
applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma del suddetto art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 in forza del quale, per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto n. 600 del 1973 e,
quindi, quelle dell'art. 140 c.p.c.
Pertanto, ai fini del perfezionamento della notificazione de qua occorrono: a) il deposito di copia dell'atto, da parte del notificatore, nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
b)
l'affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa (Corte Cost. 258/2012).
In ordine al momento perfezionativo della notifica ex art. 140 c.p.c., la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, nell'ordinanza interlocutoria a S.U. n. 458 del 13/1/2005, che la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento); tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua eventuale mancanza comporta la nullità della notificazione (cfr. nello stesso senso, Cass. civ. sez.
III, sentenza 15 maggio 2009, n. 11331). Ed ancora, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 3/2010 ha dichiarato parzialmente illegittimo il sopra citato articolo 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario dell'atto, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla relativa spedizione (detto assunto è stato statuito dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 8433 del 31/3/2017; ed anche: Cass. 14316/2011).
Venendo al caso di specie, la documentazione versata in atti dall' CP 1 deve ritenersi sufficiente ai fini probatori;
dalla stessa infatti si evince che la notifica dell'intimazione di pagamento in esame si sia perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante il compimento di tutti gli adempimenti ivi previsti, incluso l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale.
Ne consegue che, ricorrendo nella notifica il compimento di tutti i suddetti adempimenti, in assenza di asserite omissioni, non può ravvisarsi alcuna ipotesi di nullità della notificazione (sul punto:
Cass., ordinanza n. 12753 del 23/5/2018).
In particolare si evidenzia che la notifica si è perfezionata in data 17/10/2016, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata n. 210009729415 versata in atti ed avente ad oggetto
(oltre ad altri documenti) l'atto in esame (7/10/2016).
Pertanto, attesa la regolare notifica del suddetto atto, deve allo stesso attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione.
Procedendo dunque alla verifica della dedotta prescrizione successiva, si rileva che, con riferimento agli avvisi di addebito n. 59320120006402010000 (2) e n. 59320160005565136000 (8),
l'opposizione deve essere accolta.
Si osserva infatti che, per quanto attiene al primo atto, considerata la data di notifica dello stesso
(3/1/2013), il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto dalla notifica in data 17/10/2016
dell'intimazione di pagamento dianzi esaminata, n. 29320169011170716000, essendo stato provato il collegamento fra detta intimazione e l'avviso di addebito in esame (cfr. inquiry documenti); la prescrizione è, poi, maturata fra detta data del 17/10/2016 e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (2/8/2023), e ciò pur tenendo conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione previsto dall'intervenuta normativa emergenziale (essendo il termine quinquennale spirato nell'aprile 2023).
Quanto all'avviso di addebito indicato al numero 8), allo stesso modo, tenuto conto della data di notifica dello stesso (2/1/2017) e del suddetto periodo di sospensione, in assenza di altri atti interruttivi, la prescrizione è maturata anteriormente alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (2/8/2023) e, precisamente, nel luglio 2023.
Da quanto detto discende che i crediti di cui ai suddetti avvisi di addebito debbano ritenersi prescritti con la conseguenza che, con riferimento ad essi, deve essere escluso il diritto di procedere a riscossione coattiva.
Ne discende, altresì, l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli avvisi di addebito suindicati.
In ordine all'applicabilità del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995 si rinvia per relationem a quanto evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui “la scadenza del termine pacificamente perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione"
del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art.3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) a quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP 1 che dal 1°
gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)" (Cass. S.U.
17 novembre 2016, n. 23397).
Con riferimento agli avvisi di addebito n. 59320140005907048000 (4), relativamente alla parte non sgravata, e all'avviso di addebito n. 59320170001170057000 (9), invece, l'opposizione non può
essere accolta.
In ordine al primo atto, si osserva infatti che, considerata la data di notifica dello stesso (3/11/2014),
il decorso del termine di cinque anni è stato interrotto, prima, dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320189022758070000 di cui si è detto (4/3/2019, atteso il collegamento provato fra detta intimazione e l'avviso di addebito in esame: cfr. inquiry documenti) e, successivamente, dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (2/8/2023), e ciò a prescindere dal periodo di sospensione richiamato.
Con riguardo, invece, all'avviso di addebito indicato al numero 9), considerate la data di notifica dello stesso (11/8/2017) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (2/8/2023),
pur non ricorrendo in questo caso altri atti interruttivi, il termine di prescrizione non è spirato proprio a causa della sospensione disposta dalla normativa emergenziale (la prescrizione sarebbe infatti maturata nel febbraio 2024).
Al riguardo, occorre precisare che ai fini del computo della prescrizione trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale da COVID-19, e ciò
come evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio (cfr., in particolare, sentenza n.
292/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.) le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come osservato nel richiamato precedente di questo Ufficio, infatti, trova applicazione l'articolo 68
co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla 1. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015 quanto segue: "1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione...".
Ne discende che, nel calcolare il termine di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n.
292/2023 del Tribunale di Catania cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Da quanto sopra consegue che, a prescindere o per l'operare della predetta sospensione, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata il termine di prescrizione non era ancora decorso,
con la conseguenza che i crediti portati dagli avvisi di addebito in esame e dunque dall'intimazione di pagamento impugnata non possono ritenersi prescritti e, in quanto tali, devono ritenersi dovuti.
In definitiva, per quanto attiene agli avvisi di addebito non sgravati, premessa l'inammissibilità
dell'opposizione al ruolo, l'opposizione all'esecuzione può trovare accoglimento limitatamente a due di essi, dovendosi invece rigettare nel resto. Avuto riguardo alla parziale cessazione della materia del contendere e all'esito della controversia relativamente ai carichi non sgravati, le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti.
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59320120008031227000 (3), n. 59320140005907048000 (4), limitatamente alla parte sgravata, n.
59320140008449180000 (5), n. 59320150000490383000 (6) e n. 59320150002253141000 (7);
Conseguentemente, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli atti suindicati;
Con riguardo ai crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59320120006402010000 (2) e n.
59320160005565136000 (8), dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo;
in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara la prescrizione dei suddetti crediti e, per l'effetto,
l'insussistenza del diritto di procedere a riscossione coattiva;
Conseguentemente, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli avvisi di addebito suindicati;
Rigetta nel resto;
Compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Catania il 29 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio