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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/07/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 418/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 418 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Parte_1
Capponi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe CP_1
Dellisanti e dall'Avv. Nunzio Passamonti, entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti private, depositando note scritte il 25 giugno 2025, hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio alle condizioni concordate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9 febbraio 2024 premetteva di avere celebrato Parte_1 matrimonio concordatario con in data 1 agosto 1998 e che dalla loro unione sono nati CP_1
(rispettivamente, il 12 luglio 1999, il 2 agosto 2001 e il 15 novembre 2011) i figli , e Per_1 Per_2
. Per_3
Allegando che la separazione dal coniuge era stata oggetto di pronuncia non definitiva del 6 aprile 2023, che il procedimento di separazione era culminato nella sentenza definitiva (in conformità delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti) del 9 ottobre 2023, che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna e che si era reso inadempiente rispetto a talune delle CP_1 condizioni concordate, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio, confermarsi l'affidamento condiviso del figlio NN
, ribadirsi la sua collocazione preferenziale materna, regolamentarsi le visite paterne e porsi Per_3 nuovamente a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 1.500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero, si costituiva in giudizio depositando CP_1 comparsa il 6 settembre 2024 con la quale proponeva a propria volta domanda di divorzio e prospettava, rispetto al NN , un regime di affidamento, collocazione e visite Per_3 genitoriali analogo a quello invocato da controparte.
Allegando, tuttavia, una sopravvenuta vulnerazione alla propria capacità reddituale e deducendo la sopravvenuta indipendenza economica della GL , proponeva di contribuire al Per_1 mantenimento dei soli figli e mediante la dazione mensile complessiva di Euro Per_3 Per_2
500,00, oltre al pagamento del 40% delle spese straordinarie.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e celebrata l'udienza di comparizione delle parti, con ordinanza del 8-10 ottobre 2024 erano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti.
Le parti raggiungevano in seguito un accordo su tutte le questioni suscettibili di controversia e precisavano congiuntamente le conclusioni depositando note scritte autorizzate il 25 giugno 2025.
La causa era quindi trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va, in primo luogo, accolta la domanda principale formulata dai ricorrenti.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni e manifestazioni di volontà, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, di dover prendere atto delle condizioni concordate dalle parti, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Esse sono peraltro rispondenti all'interesse del figlio NN (il cui ascolto è perciò Per_3 manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di collocazione preferenziale (materna) e di tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Anche tenuto conto della documentazione prodotta, come peraltro già parzialmente vagliata in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento dei figli privi di indipendenza economica (il NN e la sola maggiorenne ) e alle ulteriori questioni accessorie. Per_3 Per_2
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo perfezionato dalle parti anche sotto tale profilo, vanno infine compensate le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.21 e ss. c.p.c., definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti di cui all'atto scritto datato 18 giugno 2025:
- dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Sala Baganza (PR), il giorno 1 agosto 1998, tra e (trascritto CP_1 Parte_1 al Numero 10, Parte 2, Serie A, Anno 1998 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sala Baganza).
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- prende atto e provvede in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti, secondo cui le stesse hanno così convenuto:
“… la moglie perderà il cognome del marito;
2) nulla sulla casa coniugale, avendo ciascun coniuge provveduto ad una diversa soluzione abitativa;
3) confermare l'affidamento condiviso del figlio , con residenza e domicilio presso la madre;
Per_3 il minore potrà vedere il padre quando lo desidererà ed indicativamente a fine settimana alternati, previo accordo tra i genitori con congruo preavviso di almeno 48 ore per gli incontri ordinari;
eventuali pernottamenti andranno concordati tenuto conto della sistemazione disponibile, dei desideri, degli impegni scolastici ed extrascolastici nonché delle condizioni di salute e della serenità del minore;
4) dichiarare tenuto il signor a contribuire al mantenimento ordinario dei soli figli CP_1
e col versamento mensile di € 900,00, di cui € 500,00 per ed € 400,00 per Per_3 Per_2 Per_3
, rivalutabili annualmente Istat come per legge, con accredito sul conto corrente della signora Per_2
entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, valuta beneficiaria;
Parte_1
5) Dichiarare altresì tenuti entrambi i genitori, la madre in ragione del 60% ed il padre in ragione del 40%, alle seguenti spese straordinarie, per e , senza necessità di previo concerto: Per_2 Per_3 spese medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purché debitamente prescritte dal medico di base;
ticket sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti purché di costo unitario non superiore ai 150,00 euro), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori;
corsi di pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati. Dovranno essere invece preventivamente concordate dai genitori le seguenti spese straordinarie: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, ove non già frequentati dai figli in costanza di unione, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a Euro 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali. Ove le spese sopraindicate siano anticipate da un solo genitore il rimborso nella misura di spettanza sarà dovuto dall'altro nella ricorrenza dei medesimi presupposti entro dieci giorni dalla presentazione della relativa documentazione di spesa. Ove l'importo unitario delle dette spese sia superiore a € 150,00 euro la madre, quale collocataria prevalente, potrà richiedere al padre l'anticipato versamento della quota di spettanza di quest'ultimo.
Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori s'intenderanno accettate dall'altro, qualora a fronte della richiesta scritta del genitore, l'altro entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta non esprima sempre per iscritto, parere discordante oggettivamente motivato.
6) La detrazione fiscale ai fini IRPEF delle spese straordinarie nonché la deducibilità per figli a carico, sarà operata da entrambi i genitori nella misura della percentuale di spettanza 50%. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione quota di riparto delle spese straordinarie.
7) L'assegno universale unico familiare resterà attribuito alla madre quale genitore collocatario prevalente;
…”.
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 16 luglio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 418 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Parte_1
Capponi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe CP_1
Dellisanti e dall'Avv. Nunzio Passamonti, entrambi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti private, depositando note scritte il 25 giugno 2025, hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio alle condizioni concordate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9 febbraio 2024 premetteva di avere celebrato Parte_1 matrimonio concordatario con in data 1 agosto 1998 e che dalla loro unione sono nati CP_1
(rispettivamente, il 12 luglio 1999, il 2 agosto 2001 e il 15 novembre 2011) i figli , e Per_1 Per_2
. Per_3
Allegando che la separazione dal coniuge era stata oggetto di pronuncia non definitiva del 6 aprile 2023, che il procedimento di separazione era culminato nella sentenza definitiva (in conformità delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti) del 9 ottobre 2023, che non aveva avuto luogo in seguito riconciliazione alcuna e che si era reso inadempiente rispetto a talune delle CP_1 condizioni concordate, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio, confermarsi l'affidamento condiviso del figlio NN
, ribadirsi la sua collocazione preferenziale materna, regolamentarsi le visite paterne e porsi Per_3 nuovamente a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 1.500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero, si costituiva in giudizio depositando CP_1 comparsa il 6 settembre 2024 con la quale proponeva a propria volta domanda di divorzio e prospettava, rispetto al NN , un regime di affidamento, collocazione e visite Per_3 genitoriali analogo a quello invocato da controparte.
Allegando, tuttavia, una sopravvenuta vulnerazione alla propria capacità reddituale e deducendo la sopravvenuta indipendenza economica della GL , proponeva di contribuire al Per_1 mantenimento dei soli figli e mediante la dazione mensile complessiva di Euro Per_3 Per_2
500,00, oltre al pagamento del 40% delle spese straordinarie.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e celebrata l'udienza di comparizione delle parti, con ordinanza del 8-10 ottobre 2024 erano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti.
Le parti raggiungevano in seguito un accordo su tutte le questioni suscettibili di controversia e precisavano congiuntamente le conclusioni depositando note scritte autorizzate il 25 giugno 2025.
La causa era quindi trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va, in primo luogo, accolta la domanda principale formulata dai ricorrenti.
Sussistono anzitutto i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto.
Per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni e manifestazioni di volontà, poi, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, di dover prendere atto delle condizioni concordate dalle parti, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Esse sono peraltro rispondenti all'interesse del figlio NN (il cui ascolto è perciò Per_3 manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di collocazione preferenziale (materna) e di tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Anche tenuto conto della documentazione prodotta, come peraltro già parzialmente vagliata in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento dei figli privi di indipendenza economica (il NN e la sola maggiorenne ) e alle ulteriori questioni accessorie. Per_3 Per_2
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo perfezionato dalle parti anche sotto tale profilo, vanno infine compensate le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.21 e ss. c.p.c., definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti di cui all'atto scritto datato 18 giugno 2025:
- dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Sala Baganza (PR), il giorno 1 agosto 1998, tra e (trascritto CP_1 Parte_1 al Numero 10, Parte 2, Serie A, Anno 1998 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sala Baganza).
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- prende atto e provvede in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti, secondo cui le stesse hanno così convenuto:
“… la moglie perderà il cognome del marito;
2) nulla sulla casa coniugale, avendo ciascun coniuge provveduto ad una diversa soluzione abitativa;
3) confermare l'affidamento condiviso del figlio , con residenza e domicilio presso la madre;
Per_3 il minore potrà vedere il padre quando lo desidererà ed indicativamente a fine settimana alternati, previo accordo tra i genitori con congruo preavviso di almeno 48 ore per gli incontri ordinari;
eventuali pernottamenti andranno concordati tenuto conto della sistemazione disponibile, dei desideri, degli impegni scolastici ed extrascolastici nonché delle condizioni di salute e della serenità del minore;
4) dichiarare tenuto il signor a contribuire al mantenimento ordinario dei soli figli CP_1
e col versamento mensile di € 900,00, di cui € 500,00 per ed € 400,00 per Per_3 Per_2 Per_3
, rivalutabili annualmente Istat come per legge, con accredito sul conto corrente della signora Per_2
entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, valuta beneficiaria;
Parte_1
5) Dichiarare altresì tenuti entrambi i genitori, la madre in ragione del 60% ed il padre in ragione del 40%, alle seguenti spese straordinarie, per e , senza necessità di previo concerto: Per_2 Per_3 spese medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purché debitamente prescritte dal medico di base;
ticket sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti purché di costo unitario non superiore ai 150,00 euro), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori;
corsi di pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati. Dovranno essere invece preventivamente concordate dai genitori le seguenti spese straordinarie: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, ove non già frequentati dai figli in costanza di unione, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a Euro 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali. Ove le spese sopraindicate siano anticipate da un solo genitore il rimborso nella misura di spettanza sarà dovuto dall'altro nella ricorrenza dei medesimi presupposti entro dieci giorni dalla presentazione della relativa documentazione di spesa. Ove l'importo unitario delle dette spese sia superiore a € 150,00 euro la madre, quale collocataria prevalente, potrà richiedere al padre l'anticipato versamento della quota di spettanza di quest'ultimo.
Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori s'intenderanno accettate dall'altro, qualora a fronte della richiesta scritta del genitore, l'altro entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta non esprima sempre per iscritto, parere discordante oggettivamente motivato.
6) La detrazione fiscale ai fini IRPEF delle spese straordinarie nonché la deducibilità per figli a carico, sarà operata da entrambi i genitori nella misura della percentuale di spettanza 50%. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione quota di riparto delle spese straordinarie.
7) L'assegno universale unico familiare resterà attribuito alla madre quale genitore collocatario prevalente;
…”.
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 16 luglio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto