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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 18/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere
Avv. Andrea Doardo - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 224 del Ruolo 2021, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 27.10.2021
da
rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso in Parte_1
primo grado, dall'Avv. Paolo Pacorig di Gorizia
- appellante -
contro
in persona del procuratore speciale e legale Controparte_1
rappresentante Dott. , rappresentata e difesa, giusta mandato alle liti posto CP_2
in calce alla memoria di costituzione in primo grado, dall'Avv. Romeo Bianchin di
Pordenone
- appellata -
Oggetto della causa: risarcimento danni da mobbing e differenze economiche da qualifica superiore (riforma sentenza Tribunale di Pordenone n. 72/2021 depositata in data 01.07.2021). * * *
Causa chiamata all'udienza di discussione del giorno 28 marzo 2024 e decisa all'esito della Camera di Consiglio, come da dispositivo letto in udienza pubblica di pari data.
Conclusioni
Per l'appellante:
NEL MERITO in via principale, adversis rejectis a) accertare, per le causali esposte
in atti ed in particolare in narrativa del ricorso di primo grado l'illegittimità dei
comportamenti tenuti da parte della società datrice di lavoro nei
confronti del sig. e, conseguentemente, condannare ex artt. 2087 e Parte_1
1223 c.c. in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, per le causali di cui in narrativa, al pagamento in favore dell'appellante
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (ivi compreso il danno biologico
permanete e temporaneo, nonché alla vita di relazione ed il danno morale) patiti in
conseguenza dell'illegittima condotta tenuta dalla appellata nei suoi confronti
meglio descritta in premessa, danni da quantificarsi a seguito dell'espletanda CTU
medica. b) per le ragioni esposte in narrativa del ricorso di primo grado, previo
accertamento del corretto livello di inquadramento del sig. alla luce Parte_1
delle prestazioni lavorative da questi effettivamente svolte pari al 5° o a superiore
livello, condannarsi in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell'appellante - a titolo di
differenze retributive, ferie e permessi maturati e non goduti, importi oggetto degli
illegittimi decurtamenti nelle buste paga, t.f.r. quanto meno per il periodo dall'anno
2005 al mese di maggio 2015 € 7.513,22, nonché ulteriori € 1.986,97 fino all'agosto
2017, ovvero della diversa maggior/minor somma di giustizia, nonché le ulteriori
somme maturate successivamente fino alla fine del rapporto lavorativo di cui è
causa, con interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somme accertate dal
dovuto al saldo. c) Accertarsi l'omesso versamento dei contributi afferenti le
descritte mansioni superiori svolte dall'appellante, e per l'effetto condannarsi la
Pag.2 società appellata a regolarizzare la posizione contributiva del sig. e Parte_1
al versamento dei contributi dallo stesso maturati. d) Nel caso di parziale
prescrizione di parte degli obblighi contributivi sopra richiesti sub lettera c)
condannarsi parte appellata a pagare al sig. la riserva matematica Parte_1
finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia per contributi assicurativi omessi
e prescritti, somma da determinarsi a mezzo di espletanda CTU. e) In ogni caso spese
di lite rifuse.
IN VIA SUBORDINATA f) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle
conclusioni sopra formulate sub lettera a), condannare ex artt. 2043, 2049 e 2055
c.c. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, per le causali di cui in narrativa, al pagamento in favore dell'appellante te
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (ivi compreso il danno biologico
permanete e temporaneo, nonché alla vita di relazione ed il danno morale) patiti in conseguenza dell'illegittima condotta tenuta dall'appellata nei confronti del sig.
meglio descritta in premessa. g) In ogni caso spese di lite di entrambi gradi Pt_1
rifuse.
Per l'appellata società: rigettarsi l'appello proposto e confermarsi la sentenza appellata. Spese rifuse.
* * *
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
dal 1974 è stato alle dipendenze della ditta Officine Savio Parte_1
Spa, poi della ditta ParMec Spa e quindi, dal 1995 della società Controparte_1
; nel mese di dicembre 2018, ha rassegnato le dimissioni per raggiunti
[...]
limiti di età con conseguente pensionamento, a partire da gennaio 2019.
In procinto di terminare la propria carriera lavorativa, a novembre 2018, il Sig.
, ha introdotto avanti il Giudice del Lavoro di Pordenone, un ricorso ex art. Pt_1
414 c.p.c. contro , chiedendo che fossero accertati i danni, Controparte_1
Pag.3 patrimoniali e non patrimoniali da lui sofferti a causa del comportamento mobbizzante tenuto dal proprio datore di lavoro, oltre alle differenze di carattere retributivo che gli spettavano, in ragione del più corretto e più elevato inquadramento contrattuale a partire dal 2005. La ditta convenuta, si è costituita in giudizio,
respingendo ogni pretesa del lavoratore siccome infondata in fatto e diritto e non provata.
Con sentenza n. 72 del 2021 il Tribunale adito, ha respinto tutte le domande proposte dal lavoratore, compensando le spese di lite del grado.
Avverso questa decisione ha proposto tempestivo e rituale appello il Sig.
; resiste anche in appello la ditta . Parte_1 Controparte_1
In grado di appello, la Corte preso atto del fallimento della proposta transattiva formulata alle parti ex artt. 185 bis e 420 c.p.c., disponeva CTU contabile al fine di quantificare la retribuzione e gli altri dati economici che sarebbero spettanti al lavoratore, in caso di suo inquadramento, come chiesto, al livello 5° del CCNL
applicato. Depositata la relazione tecnica, e precisato parte ricorrente di rinunciare in questo giudizio alle domande sub c) e d) svolte con l'atto di appello e relative alla omessa contribuzione previdenziale, all'udienza del 28.03.2024, la causa era discussa e poi decisa come da dispositivo.
* * *
Quanto alla domanda di risarcimento del danno da mobbing e quindi, con riferimento ai primi tre motivi di appello, essa è infondata.
Anche solo una veloce lettura dell'atto introduttivo di primo grado, nel quale viene esposta in fatto la situazione dell'ambiente lavorativo in cui si è svolta la prestazione del ricorrente, evidenzia la suggestione della fattispecie, nella quale il lamentato mobbing troverebbe ragione e fondamento già nel lontano 1984 quando il lavoratore sarebbe stato “preso di mira dal suo capo squadra Sig. con condotte Parte_2
vessatorie ed ostili ai danni del lavoratore.”. Da allora, il ricorrente ed oggi appellante, espone una serie di episodi di conflitto in ambito aziendale che vedono come protagonisti alternativamente dei colleghi ovvero il datore di lavoro. Nel
Pag.4 complesso tuttavia, anche per la notevole distanza temporale, gli episodi narrati sono ben lontani dal poter dar luogo a condotte mobbizzanti. E ciò per la primaria ma decisiva ragione, che il fenomeno del mobbing si caratterizza non solo per l'elemento fattuale, nel caso specie comunque assente, ma anche per quello soggettivo altrimenti detto intento persecutorio. Perché si possa parlare di mobbing si deve cioè riscontrare da parte dell'aggressore, sia esso il datore di lavoro oppure un collega, un chiaro e preordinato scopo negativo nei confronti della vittima. Tale intento che può essere anche tacito ma evidente, considerate le azioni mobbizzanti, deve comunque sussistere e va provato. nel descrivere la propria vicenda lavorativa Parte_1
si è limitato invece, ad esporre, pervero in modo piuttosto generico, come già rilevato dal Giudice di primo grado, singole situazioni poste in essere da soggetti diversi, ma senza mai evidenziare e tanto meno provare che nei suoi confronti si fosse instaurata una preordinata persecuzione che poi, proprio per il pluriennale legame lavorativo,
appare quantomai dubbia. La mancanza di questo elemento, mina alla radice la pretesa dell'appellante che, anche in grado di appello nulla scrive e aggiunge, a tal riguardo.
A questa considerazione che riguarda l'intera vicenda narrata in atti che ripetiamo, si sviluppa a dire del lavoratore per oltre trent'anni, deve essere affiancata anche quella relativa alla intervenuta prescrizione.
Infatti, posto che manca completamente nella tesi attorea l'individuazione di un disegno volontario ed unitario, sia da parte del datore di lavoro che da parte dei singoli colleghi, diretto a mobbizzare per anni il Sig. , è necessario allora tenere in Pt_1
debito conto l'istituto della prescrizione così come eccepito sin dal primo scritto difensivo dal datore di lavoro. In tema di mobbing infatti, con il verificarsi dell'evento lesivo, necessariamente successivo alle condotte mobbizzanti, inizia a decorrere per il mobbizzato, il termine ordinario di prescrizione per far valere le sue pretese nei confronti del responsabile della condotta illecita. Nel caso di specie il lavoratore, per un verso scrive di aver manifestato problemi psico-fisici che egli ricollega all'azione di mobbing, già nel 1986 e per altro verso, ripetutamente nel
Pag.5 corso degli anni il lavoratore stesso ha evidenziato la piena consapevolezza, nella sua ricostruzione dei fatti, del carattere asseritamente antigiuridico del comportamento tenuto dal datore di lavoro (ovvero dai colleghi). Emerge quindi una situazione nella quale tutti gli elementi della fattispecie (condotta, nesso, evento, antigiuridicità),
erano pienamente conosciuti dal soggetto in ipotesi mobbizzato, che quindi ben avrebbe potuto e dovuto, intraprendere l'azione diretta al risarcimento del danno entro i tempi prescritti dalla legge.
Per completezza infine, la pretesa così come la ricostruzione offerta dall'appellante in punto mobbing, non tengono in debita considerazione il fatto che la patologia di cui soffre da anni il Sig. , per la quale egli è stato dichiarato invalido civile Pt_1
al 62%, sinteticamente descritta come disturbo dell'adattamento cronico con ansia e
umore depresso, ha fatto la sua comparsa, per quanto scrive lo stesso ricorrente, sin dagli anni '80 e dunque, anche sotto il profilo del nesso tra l'ipotetico mobbing e il danno psico-fisico lamentato, la fattispecie si dimostra del tutto carente.
Quanto invece alle effettive mansioni svolte e al corretto inquadramento
che da esse consegue, la decisione del primo giudice necessita di riforma.
Il rapporto di lavoro de quo, è stato disciplinato oltre che dalla legge e dal contratto individuale, anche dal CCNL Metalmeccanici industria;
quanto alle mansioni svolte dal lavoratore - in possesso di diploma di maturità professionale per tecnico industrie elettriche ed elettroniche - e più in particolare, all'inquadramento allo stesso assegnato, esso risulta essere stato, per tutti gli anni di vigenza contrattuale, sempre lo stesso e cioè il IV livello del Ccnl applicato. Quest'ultimo rilievo, oggettivamente anomalo seppure non di per sé illegittimo, impone di rileggere la carriera lavorativa del Sig. con particolare attenzione appurando se non vi sia stato da parte del Pt_1
datore di lavoro, nel tempo, una mancata valorizzazione delle competenze, anche acquisite, del proprio collaboratore.
Nella ricostruzione della vicenda l'appellante evidenzia di aver svolto mansioni di programmatore di memorie elettroniche, operando in autonomia, utilizzando il
Pag.6 programma gestionale dell'azienda per ricavare i codici e procedere quindi con le attività di programmazione e collaudo. Inoltre, scrive sempre il lavoratore, egli rispondeva con la propria attività, sia al reparto ricambi che al reparto produzione e aveva il compito anche di evitare che uscissero programmi non corretti, segnalando codici vecchi e facendo modificare l'ordine per la consegna del prodotto corretto.
Queste circostanze sono state confermate in toto da alcuni testi:
- (ex dipendente, ma soprattutto con conoscenze tecniche Testimone_1
specifiche), ha riferito che era programmatore e collaudatore;
ha aggiunto Pt_1
che faceva da filtro per evitare che uscissero programmi non corretti, Pt_1
segnalando i codici vecchi ed ha confermato che lo avvisava se gli ordini di Pt_1
produzione contenevano codici obsoleti.
- (anche lui ex dipendente), ha confermato la postazione di lavoro Testimone_2
di e le apparecchiature utilizzate, ha confermato che l'ufficio ricambi faceva Pt_1
programmare al ricorrente tag, memorie e schede per poi spedirle come assistenza pur precisando che caricava i programmi sui vari dispositivi, e non li ideava. Pt_1
- ha riferito di aver visto direttamente l'attività svolta da Testimone_3 Pt_1
perché andava periodicamente a controllare a che punto fossero gli ordini di programmazione di schede elettroniche ed ha confermato che programmava Pt_1
delle memorie ricavandole da un programma c.d. master.
Altri testi ( e ), pur ricostruendo le mansioni in concreto svolte Tes_4 Tes_5
dal in maniera meno favorevole all'appellante, comunque hanno Pt_1
testimoniato le mansioni di programmazione e controllo svolte dal . Pt_1
Ricordiamo a questo punto come il V° livello di inquadramento del Ccnl
Metalmeccanici, nella sua davvero ampia declaratoria contrattuale, individui nell'attività di programmazione e collaudo uno dei parametri decisivi per il corretto posizionamento contrattuale del lavoratore. Quanto alla non dimostrata autonomia decisionale che costituisce anche questa certamente una caratteristica del lavoratore inquadrato al V° livello, nel caso che ci occupa tale requisito deve essere calato nella concreta attività svolta dal ricorrente. Infatti, seppure il lavoro del Sig. sia Pt_1
Pag.7 stato guidato, diretto, dal superiore, egli proprio come programmatore e controllore dei prodotti, aveva nel suo ambio piena autonomia in questo caso da definirsi come
“tecnica”.
Alla prova testimoniale, va affiancata la cospicua documentazione (cfr. in particolare doc. da 169 a 186) prodotta in giudizio dall'appellante, che rafforza la sua tesi in quanto dimostra la complessità e la specificità delle mansioni da lui svolte, che non corrispondono al suo livello di inquadramento. Questa documentazione è composta da richieste, ordini e istruzioni di programmazione e collaudo di schede di memoria,
provenienti sia dal reparto produzione che dal reparto ricambi della Controparte_1
Più precisamente, la documentazione prodotta da evidenzia
[...] Pt_1
come le attività di programmazione e collaudo delle schede di memoria fossero svolte in maniera autonoma dal ricorrente che operava fra l'atro con il programma gestionale dell'azienda, ricavando dai codici gli ordini e procedendo alle attività di programmazione e collaudo verificando la correttezza dei programmi e segnalando eventuali codici errati.
Anche sotto il profilo documentale dunque si conferma che le mansioni del Sig.
non si limitavano alla semplice attività di inserimento di programmi Pt_1
preconfezionati, come sostenuto dalla controparte, ma richiedevano una competenza specifica e autonomia decisionale seppure da qualificarsi, ripetiamo, come “tecnica”.
A questo la disamina delle risultanze processuali, così come esposte, analizzate e documentate dalle parti, deve essere necessariamente collocata all'interno della fattispecie concreta e quindi, dando il dovuto rilievo alla pluriennale esperienza sicuramente maturata dal lavoratore che, non dimentichiamo, era sin dall'inizio del rapporto munito di un titolo di studio superiore e perfettamente centrato con le mansioni assegnategli.
Ebbene, tutto considerato, appare quindi erronea quella parte della sentenza di primo grado che afferma che le attività svolte da , sebbene complesse, non Pt_1
corrispondono alle caratteristiche del livello superiore rivendicato. Al di là infatti di ogni altra considerazione, seppure non irrilevante, collegare indissolubilmente, come
Pag.8 sembra aver fatto il Tribunale, il V° livello allo svolgimento della attività di
programmazione autonoma non appare corretto né giustificato dal tenore della declaratoria contrattuale. Il programmatore, oggi sicuramente ma comunque anche a partire dagli anni duemila in poi, non è una figura isolata che crea un prodotto dall'A
alla Z in piena e solitaria autonomia. Anche tale ruolo infatti, si è via via sempre più
frammentato e procedimentalizzato per cui la figura professionale del programmatore va riconosciuta anche in colui che, sicuramente dotato della competenza tecnica specifica, magari affinata in anni di esperienza sul campo, contribuisce alla realizzazione del prodotto informatico applicandosi ad una fase della produzione,
controllandone anche la qualità finale. Queste in definitiva i testi e i documenti provano essere state le mansioni svolte dal Sig. , che sicuramente vanno oltre Pt_1
le mere attività esecutive e ruotine, ma si collocano invece ad un livello superiore perché caratterizzate da competenza tecnica, autonomia e responsabilità.
Una volta correttamente inquadrato il lavoratore al V° livello del Ccnl
applicato, la svolta CTU ha determinato le differenze economiche che derivano da questo superiore inquadramento che, in mancanza di qualsivoglia eccezione sul punto, possono tranquillamente essere prese come giusto riferimento per determinare il dovuto dalla ditta al lavoratore. In particolare la Controparte_1
consulente utilizzando i cedolini paga del Sig. prodotti in atti e riferiti, come Pt_1
chiesto dal lavoratore in sede di conclusioni di primo grado, dal 2005 al 2018 anno in cui il rapporto di lavoro è cessato, ha calcolato le differenze retributive che derivano dall'inquadramento superiore (€ 12.187,02) e il conseguente incremento del
Tfr maturato (€ 1.013,02), importi entrambi che appaiono corretti e si condividono in toto e ai quali devono essere sommati gli interessi e la rivalutazione dal dovuto al saldo.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'esito della lite, queste con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio, vanno compensate per un terzo e la società , condannata a rimborsare la residua quota di due Controparte_1
terzi al lavoratore secondo la liquidazione fatta in dispositivo;
sono poste
Pag.9 definitivamente a carico della società appellata anche le spese di CTU.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, Collegio Lavoro, definitivamente pronunciando, così
decide: accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Pordenone n. 72/2021 pubblicata il 01.07.2021 e per l'effetto, in parziale modifica della sentenza stessa, condanna parte appellata a corrispondere all'appellante le somme di € 12.187,02 a titolo di differenze retributive ed € 1.013,02
a titolo di incremento del trattamento di fine rapporto maturato, somme maggiorate di interessi e rivalutazione, dal dovuto al saldo;
compensa per un terzo le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e condanna parte appellata Controparte_1
a rimborsare all'appellante, la residua quota che liquida in € 4.000,00 per il primo
[...]
grado e in € 3.500,00 per il secondo grado, sempre oltre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge;
pone definitivamente a carico della parte appellata, le spese di CTU liquidate come da separato decreto;
conferma per il resto la sentenza impugnata.
Trieste, 28.03.2024
Il Giudice ausiliario estensore
Il Presidente
(avv. Andrea Doardo) (dott. Lucio Benvegnù)
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