Articolo 2 della Legge 11 giugno 1954, n. 360
Articolo 1Articolo 3
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18 luglio 1954
Art. 2.
I posti di professore di ruolo, assegnati, ai sensi della tabella D, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, all'Istituto di cui all'articolo precedente sono cosi' ripartiti:
Facolta' di economia e commercio - posti di ruolo n. 9;
Facolta' di lingue e letterature straniere - posti di ruolo n. 7.
Alla Facolta' di lingue e letterature straniere restano assegnati i sette professori di ruolo in atto titolari di lingua e letteratura italiana, di lingue e letterature straniere e di filologia romanza.
Entrata in vigore il 18 luglio 1954