Art. 2.
I posti di professore di ruolo, assegnati, ai sensi della tabella D, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, all'Istituto di cui all'articolo precedente sono cosi' ripartiti:
Facolta' di economia e commercio - posti di ruolo n. 9;
Facolta' di lingue e letterature straniere - posti di ruolo n. 7.
Alla Facolta' di lingue e letterature straniere restano assegnati i sette professori di ruolo in atto titolari di lingua e letteratura italiana, di lingue e letterature straniere e di filologia romanza.
I posti di professore di ruolo, assegnati, ai sensi della tabella D, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, all'Istituto di cui all'articolo precedente sono cosi' ripartiti:
Facolta' di economia e commercio - posti di ruolo n. 9;
Facolta' di lingue e letterature straniere - posti di ruolo n. 7.
Alla Facolta' di lingue e letterature straniere restano assegnati i sette professori di ruolo in atto titolari di lingua e letteratura italiana, di lingue e letterature straniere e di filologia romanza.