CA
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1112/ 2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a con il patrocinio dell'avv. PARIS GIORGIO , Parte_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 22 SALÒ presso il difensore avv. PARIS GIORGIO
APPELLANTE
c o n t r o
NT IE,
APPELLATO, CONTUMACE
e posta in decisione all'udienza collegiale del 27/11/2024 avente ad oggetto: pagina 1 di 19 Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 09/10/2020 con il n. 2011/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
In via preliminare, atteso che alla data odierna parte appellata non si è ancora costituita, ne voglia dichiarare la contumacia. Previa ogni declaratoria del caso,
contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliersi tutte le domande ed eccezioni svolte dal sig. in primo grado e per l'effetto: ▪ Accogliere, per i Parte_1
motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n° 2011/2020 del 02.10.2020, pubblicata il
09.10.2020 nel giudizio Rg. n. 21331/14, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano:
In via preliminare: rigettare la richiesta di revoca o sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non essendo la richiesta fondata su gravi motivi e per l'effetto confermare la provvisoria esecutività del D.I. concessa in data
25.09.2014. Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la legittimazione passiva in capo a IE AM in base alle ragioni esposte in narrativa e conseguentemente la sussistenza del credito in capo ad esso. In via principale:
rigettare l'opposizione con la conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto n° 6991/14, emesso dal Tribunale di Brescia in data 25.09.2014 e, per pagina 2 di 19 l'effetto, condannare il Sig. AM IE al pagamento in favore dell'impresa individuale della somma di € 39.706,57 portata Controparte_1
dall'atto di precetto notificato in data 03.11.2014, oltre interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002, e spese di procedura liquidate in decreto ingiuntivo pari a € 1.500,75. Nel
merito: rigettare la domanda proposta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in quanto infondata sia in fatto che in diritto. In ogni caso: Con condanna alla rifusione delle spese di lite e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Con espresso richiamo a tutte le istanze formulate in primo grado, sia nel merito che istruttorie e con ogni riserva di ulteriormente dedurre anche in via istruttoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In forza di scrittura privata 6/08/2010 ha chiesto ed ottenuto Parte_1
dal Tribunale di Brescia l'emissione a carico di AM IE di ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva (n.6991/14, RG
n.16456/14, cron. N.19166/14, rep. n.8209/14 del 25/09/2014) per la somma di
€ 36.609,32, oltre interessi ex d.lgs 231/2002 ed oltre a spese di lite,
assumendo che con tale scrittura il AM si sarebbe impegnato in proprio a corrispondere le somme dovute per lavori appaltati alla ditta Parte_1
dalla società LI Kevin RL, la cui debenza era stata riconosciuta
[...]
con sentenza n.2398/12.
Avverso il DI n.6991/14 ha proposto opposizione ex art.645 cpc il AM
contestando la sussistenza di alcuna sua obbligazione personale nei confronti del sulla base della scrittura privata 6/08/2010, posto che quest'ultima, Pt_1
pagina 3 di 19 alla clausola n.6, prevedeva quanto segue: <<…il signor AM quale amministratore unico e socio della società LI Kevin RL impegna la società al pagamento complessivo delle opere elencate nella contabilità
consuntiva del 30 luglio 2010 … saldo pari ad € 324.768,61>>, e che in nessun punto di tale scrittura, né in altre scritture da lui sottoscritte, era dato rinvenire l'assunzione da parte sua di un'obbligazione in proprio con riferimento all'appalto e alla sua remunerazione.
Il costituendosi in giudizio, ha chiesto confermarsi il DI opposto in Pt_1
quanto l'opponente AM con la predetta scrittura privata avrebbe assunto anche personalmente l'obbligo di pagare il saldo delle opere appaltate da
LI Kevin RL all'impresa individuale del Pt_1
Autorizzato il richiesto deposito di memorie integrative ex art.183, 6° comma,
cpc, la causa è stata istruita con l'acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e con l'ammissione e l'assunzione delle prove orali dedotte, oltre che con confronto tra i testi e ed è stata quindi Tes_1 CP_2
decisa con sentenza n.2011/2020 con la quale il Tribunale di Brescia, in accoglimento dell'opposizione ex art.645 cpc, ha revocato il DI opposto n.6991/14 condannando l'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente.
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1
rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe per i motivi che seguono.
[...]
pagina 4 di 19 pur se regolarmente convenuto in giudizio, non si è Controparte_3
costituito, rimanendo contumace.
La causa è stata posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27/11/2024, con termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Brescia è pervenuto all'accertamento dell'insussistenza del credito monitoriamente azionato osservando:
- che rilevante ai fini della definizione della controversia è la scrittura privata del
6 agosto 2010 che indica quali contraenti il signor AM, in proprio ed in qualità
di legale rappresentante di LI Kevin RL e il signor Pt_1
- che detta scrittura reca un accordo suddiviso in più parti, ciascuna delle quali individua specificatamente le obbligazioni ed il soggetto a carico del quale sono poste;
- che pertanto con tale accordo, a carattere transattivo, le parti hanno disciplinato una serie di distinti rapporti coinvolgenti soggetti giuridici diversi;
- che in particolare i rapporti oggetto di transazione possono così essere sinteticamente riassunti: 1) LI Kevin s.r.l., con capitale sociale di euro
10.000,00, ha come soci al 50% ciascuno AM IE e
[...]
2) la società ha avviato un progetto di costruzioni di n.12 unità immobiliari CP_1
in Ghedi, via Leno;
3) i soci hanno finanziato la società con l'apporto del capitale pagina 5 di 19 sociale ed “ulteriori finanziamenti” di cui non viene precisato l'ammontare; 4) il socio AM ha svolto l'incarico di amministratore della società senza ricevere emolumenti ed ha svolto (attraverso la propria società Fe-Bo s.n.c.) la gestione della contabilità; 5) la società LI Kevin RL ha affidato all'impresa individuale i lavori di costruzione delle predette unità immobiliari, senza procedere alla Pt_1
stesura di contratti e capitolati;
6) LI Kevin RL ha ottenuto da AN
CA un mutuo ipotecario per realizzare le predette unità immobiliari, erogato con notevoli difficoltà alla data della scrittura privata;
7) per le opere realizzate dall'impresa la società LI Kevin RL ha pagato la somma di euro Pt_1
327.335,39 a fronte della richiesta, secondo contabilità consuntiva dell'appaltatore al
30.07.2010, redatta dall'arch. , pari ad euro 784.407,62; 8) il signor R_
AM ha contestato la contabilità, le modalità di calcolo e la quantificazione operata dall'arch. ; 9) il signor AM ha manifestato la volontà di R_
acquisire la quota di partecipazione in LI Kevin del socio che ha Pt_1
manifestato intenzione di cederla;
10) i signori AM e convengono che Pt_1
prima di procedere alla cessione delle quote della Società sia opportuno definire ogni rapporto economico e contrattuale in essere tra la Società ed il signor o la sua Pt_1
impresa;
- che dalle sopra menzionate premesse alla scrittura privata si evince la volontà delle parti di slegare e rendere autonome le posizioni dell'appaltatore (impresa e Pt_1
del committente (LI Kevin di cui il sig. era socio), procedendo alla Pt_1
cessione della quota del a AM, che sarebbe diventato socio unico di Pt_1
LI Kevin e definendo il corrispettivo dell'appalto per le opere eseguite e le pagina 6 di 19 modalità di pagamento in favore dell'impresa Pt_1
- che a tal fine nella scrittura privata, le parti hanno convenuto quanto segue:
cederà a AM IE la sua quota del 50% di partecipazione Controparte_1
al capitale sociale dell'LI Kevin s.r.l. al prezzo di €.5.000,00, che verrà corrisposto
contestualmente alla stipula dell'atto notarile di cessione delle quote.
2. L'atto di trasferimento delle quote avverrà entro e non oltre il 10.09.2010, o in altra data
più prossima. All'atto del trasferimento delle quote, AM IE costituirà in
pegno una quota del 50% del capitale sociale della Società LI Kevin s.r.l. a favore
di a garanzia del corretto pagamento degli importi di cui al successivo articolo 6 Pt_1
punto b) da parte della Società allo stesso signor Pt_1
3. Il signor dichiara e garantisce al signor AM che: Pt_1
i. può disporre liberamente delle proprie quote e sottoscrivere la presente scrittura;
ii. le quote sociali sono di sua piena ed esclusiva proprietà, libere da pesi e gravami;
iii. con la sola eccezione di quanto previsto al punto 6, egli non vanta crediti o pretese in
dipendenza dei rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorsi con la Società;
iv. con la sola eccezione di quanto previsto al punto 6, egli non ha crediti nei confronti della
Società e qualora ne abbia vi rinuncia, liberando la Società da detti crediti.
4. Il signor dichiara di approvare e ratificare l'operato del signor AM quale Pt_1
Cont amministratore della Società LI Kevin s.r.l. della per l'attività svolta, CP_5
rinunciando ad ogni azione di responsabilità o rivalsa.
5. Il signor ed il signor AM prendono reciprocamente atto che le fideiussioni Pt_1
personali sono condizione essenziale per la conservazione del finanziamento della AN
pagina 7 di 19 CA. Il signor si impegna a conservare le fideiussioni fino al 30.06.2011, nonché a Pt_1
favorire l'ulteriore erogazione del mutuo. Il signor AM si impegna a procedere allo
svincolo delle fideiussioni ed a manlevare a fronte di eventuali escussioni. Pt_1
6. Anche in considerazione della cessione delle quote e degli accordi complessivamente
contenuti nella presente scrittura, le parti convengono che, a seguito dell'attività svolte
dall'impresa in forza dei contratti d'appalto conclusi verbalmente, il signor Controparte_1
AM quale amministratore unico e socio della società IMMOBILIARE KEVIN SRL
impegna la Società al pagamento complessivo delle opere elencate nella contabilità
consuntiva del 30 luglio 2010, redatta dall'architetto di cui al punto G Persona_2
delle premesse per l'importo convenzionalmente convenuto in euro 620.000,00 più IVA per
complessivi 652.084,00. Fermo che il suddetto importo risulta già pagato alla data odierna
per euro 327.335,39; il saldo pari ad euro 324.748,61 dovrà essere effettuato come segue: a
– euro 192.928,61 all'erogazione di eguale somma per avanzamento lavori sul mutuo di cui
al punto F e comunque entro e non oltre il 10.09.2010;
b - euro 131.820,00 entro e non oltre il 31.10.2010.
Una volta corrisposto tale importo il signor e la omonima ditta individuale non Pt_1
avranno altro a pretendere dal signor AM o dalla Società a qualsivoglia titolo.
Contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura ogni rapporto o contratto tra il
signor AM o la Società ed il signor o la sua impresa è da ritenersi Pt_1
consensualmente risolto senza altro a pretendere da ciascuna delle parti. Restano ferme le
garanzie di legge in merito alle opere realizzate dalla ditta ed ad ogni obbligo di Pt_1
legge circa documentazione tecnica e certificazioni.
7. Contestualmente al pagamento di cui all'art.6 punto a, il signor consegnerà alla Pt_1
LI Kevin s.r.l., che ne riceverà la consegna, il cantiere di via Leno a Ghedi,
pagina 8 di 19 mediante consegna delle chiavi del cancello al signor AM e libererà il cantiere da
cose o mezzi. In mancanza, la Società procederà allo sgombero di sua iniziativa,
addebitando le spese al signor Pt_1
8. Il signor dichiara d'aver pagato ovvero provvederà a pagare fornitori, Pt_1
subappaltatori e maestranze. Tutti gli importi che la Società LI Kevin s.r.l. si
trovasse a dover pagare, saranno sottratti all'importo di cui all'art.6, punto b).
9. Tutte le condizioni hanno natura essenziale e dipendente ed il mancato adempimento
anche di una sola obbligazione a carico di ciascuna parte provocheranno la risoluzione di
diritto dell'intero accordo transattivo.
10. L'accordo è sospensivamente condizionato all'erogazione della AN CA in favore
della Società LI Kevin s.r.l. di euro 192.000,00 come indicato nella premessa F.
entro e non oltre il 10.09.2010, in mancanza il presente accordo perderà ogni efficacia. 11.
Competenza esclusiva del Foro di Brescia”.
- che nella scrittura privata vengono delineate le seguenti questioni:
a) la “cessione delle quote” con relative garanzie e modalità di trasferimento (§1, 2 e
3);
b) la ratifica “dell'amministrazione” di LI Kevin (§4),
c) la sorte delle “fideiussioni” personali dei soci rilasciate a AN CA per l'erogazione del mutuo ipotecario (§5);
d) la definizione del corrispettivo per le opere d'appalto eseguite (§6)
e) la definizione delle relative modalità di consegna (§7), ed infine f) la definizione delle connesse garanzie accessorie (§ 8); pagina 9 di 19 - che, passando in rassegna i rapporti sopra indicati, si rileva:
1) che per il trasferimento delle quote sono previsti chiaramente soggetto cessionario e cedente, ossia i sig.ri e in qualità di soci e che nell'ambito della Parte_2 Pt_1
cessione è espressamente pattuita la garanzia del corretto adempimento da parte della società LI Kevin del corrispettivo dell'appalto (di cui al § 6) con la costituzione da parte del sig. AM, in qualità di socio, di pegno del 50% del capitale sociale della società a favore del sig. in qualità di appaltatore e che Pt_1
dal tenore letterale di cui ai § 2 e 6 emerge inequivocabilmente che il soggetto obbligato al pagamento del corrispettivo dell'appalto, così come indicato nella contabilità allegata al contratto stesso, è solo ed esclusivamente la società;
2) che nel paragrafo relativo all'amministrazione il sig. in qualità di socio, Pt_1
ContCo ha ratificato l'operato di (che dalle premesse si evince essere stata incaricata della tenuta della contabilità di LI Kevin) e, quindi, in definitiva dell'amministrazione di LI Kevin da parte del sig. in merito alla Parte_2
quale contestualmente alla cessione delle quote, ha rinunciato a qualsiasi Pt_1
azione di rivalsa e di responsabilità;
3) che nel §paragrafo attinente alle “fideiussioni” è espressamente indicato, per quanto qui rileva, che le garanzie assunte verso la banca sono a titolo personale
(anche dei rispettivi coniugi) ed in tale veste le parti si sono impegnate rispettivamente il a mantenere la fideiussione entro una certa data ed il Pt_1
AM a ridurla compatibilmente con l'esigenza di completamento dell'opera,
oltre che, eventualmente al rimborso al per quanto eventualmente da Pt_1
pagina 10 di 19 quest'ultimo versato alla banca, e che, anche in questo caso, le parti hanno specificato espressamente i rispettivi impegni a proprio nome e per conto dei rispettivi coniugi rispetto alle obbligazioni assunte senza lasciar adito ad alcun fraintendimento;
4) che, venendo ora a considerare il § 6, relativo alla regolamentazione del pagamento del corrispettivo delle opere eseguite dall'appaltatore (impresa , Pt_1
si rileva, innanzitutto che il rapporto contrattuale sottostante (contratto verbale) è
pacificamente intercorrente tra l'impresa individuale EN ed LI Kevin
rappresentata dal sig. espressamente richiamato “quale amministratore Parte_2
unico e socio”, ed infatti, previa accettazione della contabilità consuntiva, vengono stabiliti importo e modalità di pagamento con una prima tranche contestuale all'erogazione della banca per stato avanzamento lavori e la seconda entro il
31.20.2010, cui seguono, come già anticipato, due paragrafi specificatamente dedicati alle modalità di consegna e alle garanzie accessorie;
- che capziosa e tendenziosa appare l'interpretazione di parte opposta del § 6,
secondo cui dalla dichiarazione rilasciata dal sig. di non aver nulla a Pt_1
pretendere, ad avvenuto pagamento, dalla società o dal sig. “a qualsiasi Parte_2
titolo” dovrebbe ricavarsi l'affermazione della assunzione da parte sua di una garanzia in tal senso a titolo personale, trattandosi di dichiarazione rilasciata da soggetto diverso (il rispetto al presunto garante, in tal modo venendosi Pt_1
artificiosamente a ricavare dalla dichiarazione del supposto garantito (appaltatore)
l'assunzione di una garanzia personale di altro soggetto (estraneo all'appalto) per l'importo di 324.084,00 euro;
pagina 11 di 19 - che detta interpretazione contrasta palesemente con il tenore delle espressioni utilizzate nell'intera scrittura e con la modalità di redazione della stessa per disciplinare i diversi rapporti sopra riportati, la cui analisi è propedeutica proprio per mettere in luce che laddove le parti hanno assunto delle obbligazioni (lo si ribadisce per la cessione delle quote, per la ratifica dell'amministrazione, per la fideiussione bancaria, per il pagamento dell'appalto) lo hanno definito in modo puntuale,
specificando di volta in volta a quale titolo il sig. ed il sig. Parte_2 Pt_1
intervenissero;
- che, in particolare, la garanzia rispetto al pagamento del corrispettivo era stata trattata ed esaurita con un richiamo preciso e puntuale (v. supra) attraverso la previsione della costituzione del pegno (obbligazione effettivamente adempiuta come risulta dall'atto di cessione delle quote allegato);
- che l'anzidetta conclusione appare ancora più evidente proprio con riguardo all'appalto in oggetto, in relazione al quale è stato dedicato un intero paragrafo relativo alle “garanzie accessorie”, nn comprendendosi, infatti,, per quale motivo la presunta garanzia personale su un importo così rilevante non fosse stata oggetto della medesima considerazione dedicata a tutti gli altri articolati passaggi della scrittura,
bensì relegata ad una singola frase tanto laconica e cavillosa;
- che la spiegazione poteva però rinvenirsi nella locuzione “a qualsivoglia titolo”,
dalla quale inferirsi che con la dichiarazione in oggetto il sig. si stesse Pt_1
riferendo a tutti i rapporti in precedenza evocati e, comunque, rapporti già in essere o esauriti – nessuno dei quali contempla una garanzia personale da parte del Parte_2
pagina 12 di 19 per il pagamento del corrispettivo dell'appalto (rapporto che peraltro risulterebbe nuovo rispetto ai titoli già menzionati;
- che, pertanto, si tratterebbe di una clausola definibile come “di chiusura”, ciò
risultando anche dalla clausola immediatamente successiva (“contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura privata ogni rapporto o contratto sia esplicito che implicito … è da ritenersi contestualmente risolto senza altro a pretendere dalle parti”);
- che di nessun rilievo è il fatto che il AM fosse intervenuto nella scrittura sia a titolo personale sia quale amministratore della società LI
Kevin RL, dato che, come messo in luce dall'analisi complessiva del contratto, egli aveva partecipato - come del resto lo stesso sig. – in alcuni rapporti quale Pt_1
socio (trasferimento quote) ed anche in proprio (fideiussione);
- che, in ogni caso, la stessa dicitura di cui al § 6 “il sig. quale Parte_2
amministratore unico e socio della società LI Kevin impegna la società al
pagamento”, appare inequivoca e precisa in particolare nel menzionarlo come socio,
perché, divenendo egli socio unico (con la cessione delle quote), l'impegno della società al pagamento espresso nella scrittura privata sarebbe stato svincolato da qualsivoglia diversa e contraria delibera societaria successiva all'accordo in oggetto;
- che dall'interrogatorio formale non erano emerse dichiarazioni a sostegno della tesi di parte attrice;
- che la prova testimoniale risultava non ammissibile e doveva essere revocata, data l'inammissibilità dei capitoli da 1 a 5 perché irrilevanti e valutativi nonché dei pagina 13 di 19 capitoli 10, 11 e 12 perché generici ed irrilevanti ma soprattutto 7, 8 e 9 perché
contrari al disposto di cui all'art. 2722 c.c. (eccezione sollevata dall'opponente) della seconda memoria di parte opposta, nonché del capitolo 1 perché valutativo, 2 e 3
documentali della seconda memoria di parte opposta.
***
L'appellante lamenta, col primo motivo di gravame, errata/lacunosa valutazione in ordine alla carenza di legittimazione passiva in capo al sig.
di una sua responsabilità diretta e Parte_3
personale per le obbligazioni non assolte da LI Kevin RL/omessa motivazione. Si duole inoltre dell'omessa considerazione del fatto che che il titolo del credito da questi vantato è già stato accertato in un precedente autonomo giudizio conclusosi con una sentenza del Tribunale di Brescia (sent. n. 2398 del
26.07.2012) passata in giudicato, emessa in favore del sig. nei confronti della Pt_1
LI Kevin S.r.l..
Ripercorsa la vicenda l'appellante afferma di aver agito nei confronti dell'appellato non già soltanto sulla base di tale sentenza ma anche sulla base della scrittura
6/08/2010 che a suo dire recherebbe l'assunzione da parte dii IE AM
di un'obbligazione di garanzia personale.
Afferma quindi di impugnare la sentenza nel punto in cui, a pag. 8, ultima frase del primo alinea si afferma “Si precisa che dal tenore letterale di cui § 2 e 6 emerge
inequivocabilmente che il soggetto obbligato al corrispettivo dell'appalto, così come
indicato nella contabilità allegata al contratto stesso, è solo esclusivamente la pagina 14 di 19 società”, e chiede che la Corte d'Appello di Brescia affermi sul punto che AM
IE, sul punto ha assunto la posizione di coobbligato o comunque garante della società obbligata in via principale, con ogni consequenziale statuizione di legge.
Col secondo motivo di gravame denuncia errata/lacunosa valutazione in ordine all'interpretazione letterale della scrittura privata del 6/8/2010-erronea motivazione,
con riferimento all'affermazione resa in sentenza a pag.9 laddove il giudice di prime cure ha affermato: “sul punto si osserva che ricavare dalla predetta affermazione (di cui al paragrafo 6, ndr.) un'assunzione di garanzia da parte del sig. AM a
titolo personale appare interpretazione capziosa e tendenziosa posto che trattasi di
una dichiarazione rilasciata da soggetto diverso (il rispetto al presunto Pt_1
garante”. Contesta quanto affermato in sentenza sostenendo che tale affermazione non deriverebbe da una dichiarazione del sig. bensì dal tenore letterale della Pt_1
scrittura privata 06.8.2010 che le parti avevano volontariamente sottoscritto accettandone il contenuto.
Con la dichiarazione “una volta corrisposto tale importo il signor Controparte_1
e la omonima ditta individuale non avranno altro a pretendere dal signor
IE AM o dalla Società a qualsivoglia titolo” il sig. AM si sarebbe impegnato, con tale accordo, anche personalmente a garantire il pagamento al sig. e che il primo sarebbe stato liberato solamente dopo aver corrisposto Pt_1
l'importo dovuto al sig. Pt_1
Col terzo motivo di gravame l'appellante impugna la revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove orali e lamenta l'errata interpretazione delle dichiarazioni del pagina 15 di 19 teste Notaio . Testimone_2
Col quarto motivo di gravame censura come errata l'interpretazione del fatto storico, dei documenti e delle prove in riferimento alla costituzione del pegno sulle quote della società.
***
Con riferimento al quarto motivo di gravame ne appare manifesta la relativa inconferenza, trattandosi qui non della cessione delle quote della società Kevin
LI RL bensì dell'omesso integrale pagamento delle prestazioni d'opera eseguite in forza di contratto di appalto intercorso tra detta società e l'impresa individuale di EN ER Luigi, come da sentenza n. 2398 del
26.07.2012 del Tribunale di Brescia, in relazione al quale, sul presupposto dell'intervenuta assunzione di garanzia personale da parte di AM IE
in forza di scrittura privata 6/8/2010, era stata richiesta ed ottenuta l'ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione ex art.645 cpc.
Il terzo motivo di gravame è altrettanto palesemente infondato, manifesta essendo l'inammissibilità dei capitoli 7 e 9 della memoria n.2 di parte opposta posto che il primo ha ad oggetto l'indicazione del contenuto dell'accordo già risultante dal documento scritto ed il secondo demanda al testimone l'interpretazione della clausola contrattuale mediante indicazione della volontà contrattuale delle parti, in contrasto con la regola di cui all'art.2722 cc, ed altrettanto manifesta essendo l'inammissibilità
dei capitoli 8 e 10 perché valutativi e dei rimanenti perché irrilevanti.
pagina 16 di 19 Quanto al primo ed al secondo motivo di gravame, con gli stessi, da esaminarsi congiuntamente, l'appellante intende dimostrare che con la scrittura privata 6/8/2010
il AM si era assunto l'obbligo di garantire anche in proprio, e non solo quale amministratore della società Kevin LI RL, il pagamento del residuo dovuto da quest'ultima al quale corrispettivo per l'appalto tra loro intercorso, come Pt_1
da citata sentenza n. 2398 del 26.07.2012 del Tribunale di Brescia. A tale risultato l'appellante vuole arrivare proponendo una propria linea interpretativa diversa da quella accolta e fatta propria dal Tribunale, che egli reputa erronea.
Sennonché rileva il collegio che quand'anche si ritenesse di poter efficacemente contrastare il chiaro senso dell'espressione: <il signor AM quale
amministratore unico e socio della società LI Kevin RL impegna la società
al pagamento complessivo delle opere elencate nella contabilità consuntiva al 30
luglio 2010…>> con la locuzione <b – euro 131.820,00 entro e non oltre il
31/10/2010. Una volta corrisposto tale importo il signor e la Controparte_1
omonima ditta individuale non avranno altro a pretendere dal signor IE
AM o dalla società a qualsivoglia titolo>>, dichiarazione certamente impegnativa non soltanto per il ma anche per il AM e per la società Pt_1
Kevin, non si potrebbe comunque pervenire a decisione diversa da quella presa dal giudice di prime cure.
Ne verrebbe, infatti, l'accertamento dell'assunzione di garanzia in proprio da parte del AM in forma deduttiva, sulla base di un'interpretazione in senso logico-
deduttivo della clausola contrattuale (fondata sull'assunto in forza del quale non avrebbe senso la liberazione del AM da responsabilità a seguito del pagamento pagina 17 di 19 se non sul presupposto che la relativa obbligazione dovesse gravare anche su di lui), e non invece in forza di una dichiarazione chiara ed inequivoca da parte del predetto di rendersi garante in proprio del dovuto pagamento del residuo corrispettivo dell'appalto, come invece richiesto dal combinato disposto degli articoli 1936, primo comma, cc (<è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore,
garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui>> e 1937 cc (<la volontà di
prestare fideiussione deve essere espressa>>): cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8471 del
18/10/1994; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26064 del 30/10/2008.
Poiché nella specie quella proposta da parte appellante è soltanto una delle possibili interpretazioni del contratto, e poiché certamente la clausola <il
signor AM quale amministratore unico e socio della società LI
Kevin RL impegna la società al pagamento complessivo delle opere elencate nella
contabilità consuntiva al 30 luglio 2010…>> non appare coerente con l'assunto secondo il quale il AM avrebbe assunto in proprio un'obbligazione di garanzia, ne deriva che non può ravvisarsi nella specie la presenza di un'espressa manifestazione della volontà del predetto di assumersi in proprio la garanzia,
costituente presupposto necessario per l'operatività della fideiussione giusta il disposto del sopra menzionato art.1937 c.c.
Per tale motivo l'appello non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese stante la contumacia dell'appellato.
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 pagina 18 di 19 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello proposto avverso la sentenza n.2011/2020 del Tribunale di
Brescia. Nulla sulle spese stante la contumacia dell'appellato.
Accerta i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9/04/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 19 di 19
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1112/ 2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a con il patrocinio dell'avv. PARIS GIORGIO , Parte_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 22 SALÒ presso il difensore avv. PARIS GIORGIO
APPELLANTE
c o n t r o
NT IE,
APPELLATO, CONTUMACE
e posta in decisione all'udienza collegiale del 27/11/2024 avente ad oggetto: pagina 1 di 19 Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 09/10/2020 con il n. 2011/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
In via preliminare, atteso che alla data odierna parte appellata non si è ancora costituita, ne voglia dichiarare la contumacia. Previa ogni declaratoria del caso,
contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliersi tutte le domande ed eccezioni svolte dal sig. in primo grado e per l'effetto: ▪ Accogliere, per i Parte_1
motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n° 2011/2020 del 02.10.2020, pubblicata il
09.10.2020 nel giudizio Rg. n. 21331/14, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano:
In via preliminare: rigettare la richiesta di revoca o sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non essendo la richiesta fondata su gravi motivi e per l'effetto confermare la provvisoria esecutività del D.I. concessa in data
25.09.2014. Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la legittimazione passiva in capo a IE AM in base alle ragioni esposte in narrativa e conseguentemente la sussistenza del credito in capo ad esso. In via principale:
rigettare l'opposizione con la conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto n° 6991/14, emesso dal Tribunale di Brescia in data 25.09.2014 e, per pagina 2 di 19 l'effetto, condannare il Sig. AM IE al pagamento in favore dell'impresa individuale della somma di € 39.706,57 portata Controparte_1
dall'atto di precetto notificato in data 03.11.2014, oltre interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002, e spese di procedura liquidate in decreto ingiuntivo pari a € 1.500,75. Nel
merito: rigettare la domanda proposta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in quanto infondata sia in fatto che in diritto. In ogni caso: Con condanna alla rifusione delle spese di lite e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Con espresso richiamo a tutte le istanze formulate in primo grado, sia nel merito che istruttorie e con ogni riserva di ulteriormente dedurre anche in via istruttoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In forza di scrittura privata 6/08/2010 ha chiesto ed ottenuto Parte_1
dal Tribunale di Brescia l'emissione a carico di AM IE di ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva (n.6991/14, RG
n.16456/14, cron. N.19166/14, rep. n.8209/14 del 25/09/2014) per la somma di
€ 36.609,32, oltre interessi ex d.lgs 231/2002 ed oltre a spese di lite,
assumendo che con tale scrittura il AM si sarebbe impegnato in proprio a corrispondere le somme dovute per lavori appaltati alla ditta Parte_1
dalla società LI Kevin RL, la cui debenza era stata riconosciuta
[...]
con sentenza n.2398/12.
Avverso il DI n.6991/14 ha proposto opposizione ex art.645 cpc il AM
contestando la sussistenza di alcuna sua obbligazione personale nei confronti del sulla base della scrittura privata 6/08/2010, posto che quest'ultima, Pt_1
pagina 3 di 19 alla clausola n.6, prevedeva quanto segue: <<…il signor AM quale amministratore unico e socio della società LI Kevin RL impegna la società al pagamento complessivo delle opere elencate nella contabilità
consuntiva del 30 luglio 2010 … saldo pari ad € 324.768,61>>, e che in nessun punto di tale scrittura, né in altre scritture da lui sottoscritte, era dato rinvenire l'assunzione da parte sua di un'obbligazione in proprio con riferimento all'appalto e alla sua remunerazione.
Il costituendosi in giudizio, ha chiesto confermarsi il DI opposto in Pt_1
quanto l'opponente AM con la predetta scrittura privata avrebbe assunto anche personalmente l'obbligo di pagare il saldo delle opere appaltate da
LI Kevin RL all'impresa individuale del Pt_1
Autorizzato il richiesto deposito di memorie integrative ex art.183, 6° comma,
cpc, la causa è stata istruita con l'acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e con l'ammissione e l'assunzione delle prove orali dedotte, oltre che con confronto tra i testi e ed è stata quindi Tes_1 CP_2
decisa con sentenza n.2011/2020 con la quale il Tribunale di Brescia, in accoglimento dell'opposizione ex art.645 cpc, ha revocato il DI opposto n.6991/14 condannando l'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente.
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1
rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe per i motivi che seguono.
[...]
pagina 4 di 19 pur se regolarmente convenuto in giudizio, non si è Controparte_3
costituito, rimanendo contumace.
La causa è stata posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27/11/2024, con termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Brescia è pervenuto all'accertamento dell'insussistenza del credito monitoriamente azionato osservando:
- che rilevante ai fini della definizione della controversia è la scrittura privata del
6 agosto 2010 che indica quali contraenti il signor AM, in proprio ed in qualità
di legale rappresentante di LI Kevin RL e il signor Pt_1
- che detta scrittura reca un accordo suddiviso in più parti, ciascuna delle quali individua specificatamente le obbligazioni ed il soggetto a carico del quale sono poste;
- che pertanto con tale accordo, a carattere transattivo, le parti hanno disciplinato una serie di distinti rapporti coinvolgenti soggetti giuridici diversi;
- che in particolare i rapporti oggetto di transazione possono così essere sinteticamente riassunti: 1) LI Kevin s.r.l., con capitale sociale di euro
10.000,00, ha come soci al 50% ciascuno AM IE e
[...]
2) la società ha avviato un progetto di costruzioni di n.12 unità immobiliari CP_1
in Ghedi, via Leno;
3) i soci hanno finanziato la società con l'apporto del capitale pagina 5 di 19 sociale ed “ulteriori finanziamenti” di cui non viene precisato l'ammontare; 4) il socio AM ha svolto l'incarico di amministratore della società senza ricevere emolumenti ed ha svolto (attraverso la propria società Fe-Bo s.n.c.) la gestione della contabilità; 5) la società LI Kevin RL ha affidato all'impresa individuale i lavori di costruzione delle predette unità immobiliari, senza procedere alla Pt_1
stesura di contratti e capitolati;
6) LI Kevin RL ha ottenuto da AN
CA un mutuo ipotecario per realizzare le predette unità immobiliari, erogato con notevoli difficoltà alla data della scrittura privata;
7) per le opere realizzate dall'impresa la società LI Kevin RL ha pagato la somma di euro Pt_1
327.335,39 a fronte della richiesta, secondo contabilità consuntiva dell'appaltatore al
30.07.2010, redatta dall'arch. , pari ad euro 784.407,62; 8) il signor R_
AM ha contestato la contabilità, le modalità di calcolo e la quantificazione operata dall'arch. ; 9) il signor AM ha manifestato la volontà di R_
acquisire la quota di partecipazione in LI Kevin del socio che ha Pt_1
manifestato intenzione di cederla;
10) i signori AM e convengono che Pt_1
prima di procedere alla cessione delle quote della Società sia opportuno definire ogni rapporto economico e contrattuale in essere tra la Società ed il signor o la sua Pt_1
impresa;
- che dalle sopra menzionate premesse alla scrittura privata si evince la volontà delle parti di slegare e rendere autonome le posizioni dell'appaltatore (impresa e Pt_1
del committente (LI Kevin di cui il sig. era socio), procedendo alla Pt_1
cessione della quota del a AM, che sarebbe diventato socio unico di Pt_1
LI Kevin e definendo il corrispettivo dell'appalto per le opere eseguite e le pagina 6 di 19 modalità di pagamento in favore dell'impresa Pt_1
- che a tal fine nella scrittura privata, le parti hanno convenuto quanto segue:
cederà a AM IE la sua quota del 50% di partecipazione Controparte_1
al capitale sociale dell'LI Kevin s.r.l. al prezzo di €.5.000,00, che verrà corrisposto
contestualmente alla stipula dell'atto notarile di cessione delle quote.
2. L'atto di trasferimento delle quote avverrà entro e non oltre il 10.09.2010, o in altra data
più prossima. All'atto del trasferimento delle quote, AM IE costituirà in
pegno una quota del 50% del capitale sociale della Società LI Kevin s.r.l. a favore
di a garanzia del corretto pagamento degli importi di cui al successivo articolo 6 Pt_1
punto b) da parte della Società allo stesso signor Pt_1
3. Il signor dichiara e garantisce al signor AM che: Pt_1
i. può disporre liberamente delle proprie quote e sottoscrivere la presente scrittura;
ii. le quote sociali sono di sua piena ed esclusiva proprietà, libere da pesi e gravami;
iii. con la sola eccezione di quanto previsto al punto 6, egli non vanta crediti o pretese in
dipendenza dei rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorsi con la Società;
iv. con la sola eccezione di quanto previsto al punto 6, egli non ha crediti nei confronti della
Società e qualora ne abbia vi rinuncia, liberando la Società da detti crediti.
4. Il signor dichiara di approvare e ratificare l'operato del signor AM quale Pt_1
Cont amministratore della Società LI Kevin s.r.l. della per l'attività svolta, CP_5
rinunciando ad ogni azione di responsabilità o rivalsa.
5. Il signor ed il signor AM prendono reciprocamente atto che le fideiussioni Pt_1
personali sono condizione essenziale per la conservazione del finanziamento della AN
pagina 7 di 19 CA. Il signor si impegna a conservare le fideiussioni fino al 30.06.2011, nonché a Pt_1
favorire l'ulteriore erogazione del mutuo. Il signor AM si impegna a procedere allo
svincolo delle fideiussioni ed a manlevare a fronte di eventuali escussioni. Pt_1
6. Anche in considerazione della cessione delle quote e degli accordi complessivamente
contenuti nella presente scrittura, le parti convengono che, a seguito dell'attività svolte
dall'impresa in forza dei contratti d'appalto conclusi verbalmente, il signor Controparte_1
AM quale amministratore unico e socio della società IMMOBILIARE KEVIN SRL
impegna la Società al pagamento complessivo delle opere elencate nella contabilità
consuntiva del 30 luglio 2010, redatta dall'architetto di cui al punto G Persona_2
delle premesse per l'importo convenzionalmente convenuto in euro 620.000,00 più IVA per
complessivi 652.084,00. Fermo che il suddetto importo risulta già pagato alla data odierna
per euro 327.335,39; il saldo pari ad euro 324.748,61 dovrà essere effettuato come segue: a
– euro 192.928,61 all'erogazione di eguale somma per avanzamento lavori sul mutuo di cui
al punto F e comunque entro e non oltre il 10.09.2010;
b - euro 131.820,00 entro e non oltre il 31.10.2010.
Una volta corrisposto tale importo il signor e la omonima ditta individuale non Pt_1
avranno altro a pretendere dal signor AM o dalla Società a qualsivoglia titolo.
Contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura ogni rapporto o contratto tra il
signor AM o la Società ed il signor o la sua impresa è da ritenersi Pt_1
consensualmente risolto senza altro a pretendere da ciascuna delle parti. Restano ferme le
garanzie di legge in merito alle opere realizzate dalla ditta ed ad ogni obbligo di Pt_1
legge circa documentazione tecnica e certificazioni.
7. Contestualmente al pagamento di cui all'art.6 punto a, il signor consegnerà alla Pt_1
LI Kevin s.r.l., che ne riceverà la consegna, il cantiere di via Leno a Ghedi,
pagina 8 di 19 mediante consegna delle chiavi del cancello al signor AM e libererà il cantiere da
cose o mezzi. In mancanza, la Società procederà allo sgombero di sua iniziativa,
addebitando le spese al signor Pt_1
8. Il signor dichiara d'aver pagato ovvero provvederà a pagare fornitori, Pt_1
subappaltatori e maestranze. Tutti gli importi che la Società LI Kevin s.r.l. si
trovasse a dover pagare, saranno sottratti all'importo di cui all'art.6, punto b).
9. Tutte le condizioni hanno natura essenziale e dipendente ed il mancato adempimento
anche di una sola obbligazione a carico di ciascuna parte provocheranno la risoluzione di
diritto dell'intero accordo transattivo.
10. L'accordo è sospensivamente condizionato all'erogazione della AN CA in favore
della Società LI Kevin s.r.l. di euro 192.000,00 come indicato nella premessa F.
entro e non oltre il 10.09.2010, in mancanza il presente accordo perderà ogni efficacia. 11.
Competenza esclusiva del Foro di Brescia”.
- che nella scrittura privata vengono delineate le seguenti questioni:
a) la “cessione delle quote” con relative garanzie e modalità di trasferimento (§1, 2 e
3);
b) la ratifica “dell'amministrazione” di LI Kevin (§4),
c) la sorte delle “fideiussioni” personali dei soci rilasciate a AN CA per l'erogazione del mutuo ipotecario (§5);
d) la definizione del corrispettivo per le opere d'appalto eseguite (§6)
e) la definizione delle relative modalità di consegna (§7), ed infine f) la definizione delle connesse garanzie accessorie (§ 8); pagina 9 di 19 - che, passando in rassegna i rapporti sopra indicati, si rileva:
1) che per il trasferimento delle quote sono previsti chiaramente soggetto cessionario e cedente, ossia i sig.ri e in qualità di soci e che nell'ambito della Parte_2 Pt_1
cessione è espressamente pattuita la garanzia del corretto adempimento da parte della società LI Kevin del corrispettivo dell'appalto (di cui al § 6) con la costituzione da parte del sig. AM, in qualità di socio, di pegno del 50% del capitale sociale della società a favore del sig. in qualità di appaltatore e che Pt_1
dal tenore letterale di cui ai § 2 e 6 emerge inequivocabilmente che il soggetto obbligato al pagamento del corrispettivo dell'appalto, così come indicato nella contabilità allegata al contratto stesso, è solo ed esclusivamente la società;
2) che nel paragrafo relativo all'amministrazione il sig. in qualità di socio, Pt_1
ContCo ha ratificato l'operato di (che dalle premesse si evince essere stata incaricata della tenuta della contabilità di LI Kevin) e, quindi, in definitiva dell'amministrazione di LI Kevin da parte del sig. in merito alla Parte_2
quale contestualmente alla cessione delle quote, ha rinunciato a qualsiasi Pt_1
azione di rivalsa e di responsabilità;
3) che nel §paragrafo attinente alle “fideiussioni” è espressamente indicato, per quanto qui rileva, che le garanzie assunte verso la banca sono a titolo personale
(anche dei rispettivi coniugi) ed in tale veste le parti si sono impegnate rispettivamente il a mantenere la fideiussione entro una certa data ed il Pt_1
AM a ridurla compatibilmente con l'esigenza di completamento dell'opera,
oltre che, eventualmente al rimborso al per quanto eventualmente da Pt_1
pagina 10 di 19 quest'ultimo versato alla banca, e che, anche in questo caso, le parti hanno specificato espressamente i rispettivi impegni a proprio nome e per conto dei rispettivi coniugi rispetto alle obbligazioni assunte senza lasciar adito ad alcun fraintendimento;
4) che, venendo ora a considerare il § 6, relativo alla regolamentazione del pagamento del corrispettivo delle opere eseguite dall'appaltatore (impresa , Pt_1
si rileva, innanzitutto che il rapporto contrattuale sottostante (contratto verbale) è
pacificamente intercorrente tra l'impresa individuale EN ed LI Kevin
rappresentata dal sig. espressamente richiamato “quale amministratore Parte_2
unico e socio”, ed infatti, previa accettazione della contabilità consuntiva, vengono stabiliti importo e modalità di pagamento con una prima tranche contestuale all'erogazione della banca per stato avanzamento lavori e la seconda entro il
31.20.2010, cui seguono, come già anticipato, due paragrafi specificatamente dedicati alle modalità di consegna e alle garanzie accessorie;
- che capziosa e tendenziosa appare l'interpretazione di parte opposta del § 6,
secondo cui dalla dichiarazione rilasciata dal sig. di non aver nulla a Pt_1
pretendere, ad avvenuto pagamento, dalla società o dal sig. “a qualsiasi Parte_2
titolo” dovrebbe ricavarsi l'affermazione della assunzione da parte sua di una garanzia in tal senso a titolo personale, trattandosi di dichiarazione rilasciata da soggetto diverso (il rispetto al presunto garante, in tal modo venendosi Pt_1
artificiosamente a ricavare dalla dichiarazione del supposto garantito (appaltatore)
l'assunzione di una garanzia personale di altro soggetto (estraneo all'appalto) per l'importo di 324.084,00 euro;
pagina 11 di 19 - che detta interpretazione contrasta palesemente con il tenore delle espressioni utilizzate nell'intera scrittura e con la modalità di redazione della stessa per disciplinare i diversi rapporti sopra riportati, la cui analisi è propedeutica proprio per mettere in luce che laddove le parti hanno assunto delle obbligazioni (lo si ribadisce per la cessione delle quote, per la ratifica dell'amministrazione, per la fideiussione bancaria, per il pagamento dell'appalto) lo hanno definito in modo puntuale,
specificando di volta in volta a quale titolo il sig. ed il sig. Parte_2 Pt_1
intervenissero;
- che, in particolare, la garanzia rispetto al pagamento del corrispettivo era stata trattata ed esaurita con un richiamo preciso e puntuale (v. supra) attraverso la previsione della costituzione del pegno (obbligazione effettivamente adempiuta come risulta dall'atto di cessione delle quote allegato);
- che l'anzidetta conclusione appare ancora più evidente proprio con riguardo all'appalto in oggetto, in relazione al quale è stato dedicato un intero paragrafo relativo alle “garanzie accessorie”, nn comprendendosi, infatti,, per quale motivo la presunta garanzia personale su un importo così rilevante non fosse stata oggetto della medesima considerazione dedicata a tutti gli altri articolati passaggi della scrittura,
bensì relegata ad una singola frase tanto laconica e cavillosa;
- che la spiegazione poteva però rinvenirsi nella locuzione “a qualsivoglia titolo”,
dalla quale inferirsi che con la dichiarazione in oggetto il sig. si stesse Pt_1
riferendo a tutti i rapporti in precedenza evocati e, comunque, rapporti già in essere o esauriti – nessuno dei quali contempla una garanzia personale da parte del Parte_2
pagina 12 di 19 per il pagamento del corrispettivo dell'appalto (rapporto che peraltro risulterebbe nuovo rispetto ai titoli già menzionati;
- che, pertanto, si tratterebbe di una clausola definibile come “di chiusura”, ciò
risultando anche dalla clausola immediatamente successiva (“contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura privata ogni rapporto o contratto sia esplicito che implicito … è da ritenersi contestualmente risolto senza altro a pretendere dalle parti”);
- che di nessun rilievo è il fatto che il AM fosse intervenuto nella scrittura sia a titolo personale sia quale amministratore della società LI
Kevin RL, dato che, come messo in luce dall'analisi complessiva del contratto, egli aveva partecipato - come del resto lo stesso sig. – in alcuni rapporti quale Pt_1
socio (trasferimento quote) ed anche in proprio (fideiussione);
- che, in ogni caso, la stessa dicitura di cui al § 6 “il sig. quale Parte_2
amministratore unico e socio della società LI Kevin impegna la società al
pagamento”, appare inequivoca e precisa in particolare nel menzionarlo come socio,
perché, divenendo egli socio unico (con la cessione delle quote), l'impegno della società al pagamento espresso nella scrittura privata sarebbe stato svincolato da qualsivoglia diversa e contraria delibera societaria successiva all'accordo in oggetto;
- che dall'interrogatorio formale non erano emerse dichiarazioni a sostegno della tesi di parte attrice;
- che la prova testimoniale risultava non ammissibile e doveva essere revocata, data l'inammissibilità dei capitoli da 1 a 5 perché irrilevanti e valutativi nonché dei pagina 13 di 19 capitoli 10, 11 e 12 perché generici ed irrilevanti ma soprattutto 7, 8 e 9 perché
contrari al disposto di cui all'art. 2722 c.c. (eccezione sollevata dall'opponente) della seconda memoria di parte opposta, nonché del capitolo 1 perché valutativo, 2 e 3
documentali della seconda memoria di parte opposta.
***
L'appellante lamenta, col primo motivo di gravame, errata/lacunosa valutazione in ordine alla carenza di legittimazione passiva in capo al sig.
di una sua responsabilità diretta e Parte_3
personale per le obbligazioni non assolte da LI Kevin RL/omessa motivazione. Si duole inoltre dell'omessa considerazione del fatto che che il titolo del credito da questi vantato è già stato accertato in un precedente autonomo giudizio conclusosi con una sentenza del Tribunale di Brescia (sent. n. 2398 del
26.07.2012) passata in giudicato, emessa in favore del sig. nei confronti della Pt_1
LI Kevin S.r.l..
Ripercorsa la vicenda l'appellante afferma di aver agito nei confronti dell'appellato non già soltanto sulla base di tale sentenza ma anche sulla base della scrittura
6/08/2010 che a suo dire recherebbe l'assunzione da parte dii IE AM
di un'obbligazione di garanzia personale.
Afferma quindi di impugnare la sentenza nel punto in cui, a pag. 8, ultima frase del primo alinea si afferma “Si precisa che dal tenore letterale di cui § 2 e 6 emerge
inequivocabilmente che il soggetto obbligato al corrispettivo dell'appalto, così come
indicato nella contabilità allegata al contratto stesso, è solo esclusivamente la pagina 14 di 19 società”, e chiede che la Corte d'Appello di Brescia affermi sul punto che AM
IE, sul punto ha assunto la posizione di coobbligato o comunque garante della società obbligata in via principale, con ogni consequenziale statuizione di legge.
Col secondo motivo di gravame denuncia errata/lacunosa valutazione in ordine all'interpretazione letterale della scrittura privata del 6/8/2010-erronea motivazione,
con riferimento all'affermazione resa in sentenza a pag.9 laddove il giudice di prime cure ha affermato: “sul punto si osserva che ricavare dalla predetta affermazione (di cui al paragrafo 6, ndr.) un'assunzione di garanzia da parte del sig. AM a
titolo personale appare interpretazione capziosa e tendenziosa posto che trattasi di
una dichiarazione rilasciata da soggetto diverso (il rispetto al presunto Pt_1
garante”. Contesta quanto affermato in sentenza sostenendo che tale affermazione non deriverebbe da una dichiarazione del sig. bensì dal tenore letterale della Pt_1
scrittura privata 06.8.2010 che le parti avevano volontariamente sottoscritto accettandone il contenuto.
Con la dichiarazione “una volta corrisposto tale importo il signor Controparte_1
e la omonima ditta individuale non avranno altro a pretendere dal signor
IE AM o dalla Società a qualsivoglia titolo” il sig. AM si sarebbe impegnato, con tale accordo, anche personalmente a garantire il pagamento al sig. e che il primo sarebbe stato liberato solamente dopo aver corrisposto Pt_1
l'importo dovuto al sig. Pt_1
Col terzo motivo di gravame l'appellante impugna la revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove orali e lamenta l'errata interpretazione delle dichiarazioni del pagina 15 di 19 teste Notaio . Testimone_2
Col quarto motivo di gravame censura come errata l'interpretazione del fatto storico, dei documenti e delle prove in riferimento alla costituzione del pegno sulle quote della società.
***
Con riferimento al quarto motivo di gravame ne appare manifesta la relativa inconferenza, trattandosi qui non della cessione delle quote della società Kevin
LI RL bensì dell'omesso integrale pagamento delle prestazioni d'opera eseguite in forza di contratto di appalto intercorso tra detta società e l'impresa individuale di EN ER Luigi, come da sentenza n. 2398 del
26.07.2012 del Tribunale di Brescia, in relazione al quale, sul presupposto dell'intervenuta assunzione di garanzia personale da parte di AM IE
in forza di scrittura privata 6/8/2010, era stata richiesta ed ottenuta l'ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione ex art.645 cpc.
Il terzo motivo di gravame è altrettanto palesemente infondato, manifesta essendo l'inammissibilità dei capitoli 7 e 9 della memoria n.2 di parte opposta posto che il primo ha ad oggetto l'indicazione del contenuto dell'accordo già risultante dal documento scritto ed il secondo demanda al testimone l'interpretazione della clausola contrattuale mediante indicazione della volontà contrattuale delle parti, in contrasto con la regola di cui all'art.2722 cc, ed altrettanto manifesta essendo l'inammissibilità
dei capitoli 8 e 10 perché valutativi e dei rimanenti perché irrilevanti.
pagina 16 di 19 Quanto al primo ed al secondo motivo di gravame, con gli stessi, da esaminarsi congiuntamente, l'appellante intende dimostrare che con la scrittura privata 6/8/2010
il AM si era assunto l'obbligo di garantire anche in proprio, e non solo quale amministratore della società Kevin LI RL, il pagamento del residuo dovuto da quest'ultima al quale corrispettivo per l'appalto tra loro intercorso, come Pt_1
da citata sentenza n. 2398 del 26.07.2012 del Tribunale di Brescia. A tale risultato l'appellante vuole arrivare proponendo una propria linea interpretativa diversa da quella accolta e fatta propria dal Tribunale, che egli reputa erronea.
Sennonché rileva il collegio che quand'anche si ritenesse di poter efficacemente contrastare il chiaro senso dell'espressione: <il signor AM quale
amministratore unico e socio della società LI Kevin RL impegna la società
al pagamento complessivo delle opere elencate nella contabilità consuntiva al 30
luglio 2010…>> con la locuzione <b – euro 131.820,00 entro e non oltre il
31/10/2010. Una volta corrisposto tale importo il signor e la Controparte_1
omonima ditta individuale non avranno altro a pretendere dal signor IE
AM o dalla società a qualsivoglia titolo>>, dichiarazione certamente impegnativa non soltanto per il ma anche per il AM e per la società Pt_1
Kevin, non si potrebbe comunque pervenire a decisione diversa da quella presa dal giudice di prime cure.
Ne verrebbe, infatti, l'accertamento dell'assunzione di garanzia in proprio da parte del AM in forma deduttiva, sulla base di un'interpretazione in senso logico-
deduttivo della clausola contrattuale (fondata sull'assunto in forza del quale non avrebbe senso la liberazione del AM da responsabilità a seguito del pagamento pagina 17 di 19 se non sul presupposto che la relativa obbligazione dovesse gravare anche su di lui), e non invece in forza di una dichiarazione chiara ed inequivoca da parte del predetto di rendersi garante in proprio del dovuto pagamento del residuo corrispettivo dell'appalto, come invece richiesto dal combinato disposto degli articoli 1936, primo comma, cc (<è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore,
garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui>> e 1937 cc (<la volontà di
prestare fideiussione deve essere espressa>>): cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8471 del
18/10/1994; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26064 del 30/10/2008.
Poiché nella specie quella proposta da parte appellante è soltanto una delle possibili interpretazioni del contratto, e poiché certamente la clausola <il
signor AM quale amministratore unico e socio della società LI
Kevin RL impegna la società al pagamento complessivo delle opere elencate nella
contabilità consuntiva al 30 luglio 2010…>> non appare coerente con l'assunto secondo il quale il AM avrebbe assunto in proprio un'obbligazione di garanzia, ne deriva che non può ravvisarsi nella specie la presenza di un'espressa manifestazione della volontà del predetto di assumersi in proprio la garanzia,
costituente presupposto necessario per l'operatività della fideiussione giusta il disposto del sopra menzionato art.1937 c.c.
Per tale motivo l'appello non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese stante la contumacia dell'appellato.
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 pagina 18 di 19 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello proposto avverso la sentenza n.2011/2020 del Tribunale di
Brescia. Nulla sulle spese stante la contumacia dell'appellato.
Accerta i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9/04/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 19 di 19