Decreto cautelare 18 aprile 2025
Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 12/06/2025, n. 4454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4454 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 04454/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01990/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1990 del 2025, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- quali rappresentanti legali del minore -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. Antimo Buonamano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per Campania ed Istituto Comprensivo -OMISSIS- di Napoli, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento
- del provvedimento disciplinare, comunicato in data 25.02.2025 via registro elettronico, recante la sanzione disciplinare della “sospensione dalle lezioni senza l’obbligo di frequenza, per complessivi giorni DUE dal 26/02/2025 al 27/02/2025. Mancata partecipazione alle uscite didattiche previste per la classe”;
- del verbale n. 4 del consiglio di classe straordinario del 25.02.2025, prot. 1954, con cui veniva deliberata la sanzione disciplinare;
- di ogni altro atto ai precedenti connesso e/o conseguente, ivi inclusi – ove adottati - il verbale ed ogni altro adottato dal consiglio di classe straordinario, nonché dall’organo di garanzia, chiesti in sede di accesso agli atti, ma non ancora forniti dall’istituto scolastico all’atto della redazione del presente ricorso;
- ove occorra, per quanto di ragione, del regolamento di istituto o ogni altro statuto adottato;
- e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. - Con ricorso notificato il 16 aprile 2024 e depositato l’indomani, i ricorrenti impugnavano gli atti, in epigrafe meglio specificati, con cui l’Istituto Scolastico resistente aveva irrogato, nei confronti del figlio minore, la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni, senza obbligo di frequenza, per i giorni 26 e 27 febbraio 2025. Articolavano, a sostegno, due distinti ordini di censure, con cui, in estrema sintesi, rilevano: 1) l’erronea composizione del consiglio di classe straordinario (organo deliberante); 2) sotto vari profili, il deficit istruttorio e motivazionale alla base della determinazione. Articolavano, altresì, domanda risarcitoria per il danno non patrimoniale subito, che quantificavano in complessivi euro cinquemila.
1.1. – Si costituiva in giudizio l’Amministrazione scolastica (22 aprile 2025) resistendo al ricorso e successivamente depositando memoria (12 – 13 maggio 2025) e documentazione.
1.2. – il 27 maggio 2025 parte ricorrente depositava memoria ed il 10 giugno 2025 depositava documenti, in particolare il verbale dello scrutinio finale dell’a.s. 2024/2025, recante ammissione, con specificazione dei voti per singola materia, all’esame finale del ciclo di studi.
1.3. - Alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025, il difensore di parte ricorrente, rinviando a quanto depositato il 10 maggio 2025 in vista della camera di consiglio, rappresentava la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di cui chiedeva, pertanto, dichiararsi l’improcedibilità. La causa, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio ex art 60 cod. proc. amm., era quindi trattenuta in decisione.
1.4. - Preso atto di quanto dichiarato dal difensore di parte ricorrente ed in termini trascritto a verbale, ritiene il Collegio doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. l’art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm.
1.5. - La natura formale della presente decisione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, con espressa statuizione di irripetibilità del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.