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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/07/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 768/2019 R.G., avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049-2051-2052
c.c.
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso, in forza di procura in Parte_1 C.F._1 calce rilasciata su foglio separato all'atto di citazione, dall'Avv. Marragony Emanuela, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, sito in Scalea (CS), al Corso
Mediterraneo n. 70;
ATTORE
E
in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con contestuale istanza di differimento di udienza, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, dall'Avv. Iuliano
Pietro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Marcellina di Santa Maria del Cedro
(CS), alla Via Salvador Dalì n. 6;
CONVENUTO
NONCHE'
, in p.l.r.p.t. Controparte_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 29.04.2019, notificato a mezzo del servizio postale in data 08.05.2019,
l'avv. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, il Parte_1 CP_1
in persona dell'amministratore p.t., deducendo: di essere proprietario di un
[...] appartamento ubicato in Scalea (CS), nel Condominio , Corso Mediterraneo, scala B, CP_1 quinto piano (catastale), composto da tre vani, cucina, corridoio, due bagni, al catasto al foglio 9, particella 402, sub 23, con accesso da via Tirreno, 114; il predetto appartamento è stato oggetto di infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dal tetto che sono state denunciate all'amministratore, geometra , il quale le ha verificate di persona alla presenza anche di altri Controparte_3 soggetti;
nell'anno 2011, il proprietario è stato costretto ad effettuare lavori per rendere l'immobile abitabile e, in data 05.12.2011, con lettera racc. a.r. n. 13504193100-6, ha formalmente comunicato l'esecuzione dei lavori effettuati e, contestualmente, inviato la fattura relativa alle spese di
€9.009,00 n. 02/2011 della Edil Star di IC LV Edilizia Artigianale, invitando l'amministratore ad effettuare conguaglio con eventuali oneri condominiali da lui dovuti, non seguendo, però, alcun riscontro alla predetta missiva da parte del;
l'Assemblea CP_1
Condominiale tenutasi il 20.08.2011 ha deliberato, all'unanimità, l'esecuzione di lavori di ristrutturazione del fabbricato alla facciata, scale e tetto, oltre ai balconi privati, ma solo in data
20.10.2013, il Condominio ha stipulato contratto di appalto dei predetti lavori con la ditta CP_2
purtroppo le infiltrazioni d'acqua nell'appartamento dell'attore si sono ripetute negli anni
[...] successivi e ne è stata fatta subito comunicazione all'amministratore, con lettera del 18.03.2013, racc. a.r. n. 13630824773-5, con invito ad effettuare sopralluogo e provvedere alle riparazioni del caso al tetto ed al rifacimento dell'intonaco danneggiato nel vano cucina, ma anche la predetta missiva non ha avuto alcun riscontro;
ancora, in data 27.03.2014, l'appartamento de quo, così come quello limitrofo di proprietà veniva interessato da copiose infiltrazioni d'acqua provenienti Pt_2 dal tetto, rendendolo impraticabile, con gravissimi danni come denunciati con lettera del
27.03.2014, racc. a.r. n. 13630824474-3 e quella successiva del 29.03.2014, racc. 1 n. 0542237815-
1; nonostante i lavori di rifacimento del tetto sopra indicati, ancora ad oggi l'appartamento de quo è stato interessato da infiltrazioni d'acqua; in data 05/10.04.2017, l'istante promuoveva istanza di mediazione al fine di cercare di dirimere la questione insorta con il relativamente a CP_1 tutti i danni patiti a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal letto;
purtroppo la mediazione ha avuto esito negativo, in quanto l'assemblea condominiale non ha inteso accettare la proposta conciliativa fatta dall'attore, rendendosi così inevitabile il ricorso all'autorità giudiziaria.
L'attore, pertanto, domandava: accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_4
in persona dell'amm.re p.t., geometra , nella
[...] Controparte_3 causazione dei danni tutti arrecati all'appartamento di proprietà dell'Avv. come sopra Parte_1 catastalmente indicato;
conseguentemente, condannare il predetto al risarcimento dei CP_1 danni quantificati nella somma di €9.009,00, come da fattura delle Edil Star di IC LV edilizia artigianale del 10.05.2011, n. 02/2011, o quella diversa, maggiore o minore, accertata in corso di causa e ritenuta congrua, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 10.05.2011 all'effettivo pagamento;
con vittoria di spese e competenze legali, spese generali, iva e cpa come per legge.
La prima udienza veniva fissata, ex art. 168 bis comma 5 al 19.11.2019.
Con comparsa di risposta con contestuale istanza di differimento di udienza previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, tempestivamente depositata in data 20.09.2019, si costituiva in giudizio il in persona dell'amm.re p.t., il quale domandava: in via Controparte_1 preliminare, essere autorizzato ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa la
[...]
, in p.l.r.p.t., per essere dallo stesso garantito e manlevato da ogni Controparte_5 statuizione contraria, per il periodo successivo all'anno 2011; sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per litispendenza, pendendo presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Scalea R.G. n. 437/2018, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto al risarcimento poteva essere fatto valere;
in via gradata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del e, per l'effetto, dichiararne l'estromissione; nel merito, CP_1 rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e competenze da distrarre ex art. 93 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, autorizzata la chiamata in causa del terzo, regolarmente citato, ma rimasto contumace, escussi i testi e reso interrogatorio formale, le parti precisavano le conclusioni e, all'udienza del 18.03.2015, il Giudice assumeva la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tenuto conto del compendio istruttorio in atti, la domanda proposta dall'attrice è suscettibile di accoglimento secondo quanto indicato nel prosieguo.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda di parte attrice per litispendenza, sollevata dal convenuto, pendendo presso l'Ufficio del Giudice di Pace CP_1 di Scalea R.G. n. 437/2018 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Tale eccezione di litispendenza risulta infondata in quanto, ai sensi dell'art. 39 comma 1 c.p.c., la litispendenza richiede l'identità delle parti, del petitum e della causa petendi.
Invero, dal confronto tra i due giudizi risulta che, sebbene vi sia coincidenza soggettiva tra le parti, la causa petendi ed il petitum divergono, essendo il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Scalea relativo a fatti successivi a quelli che in questa sede si contestano, riconducibili al 2014, durante il quale sono stati realizzati i lavori di rifacimento del tetto, oggetto, appunto, di separato giudizio, conclusosi con la sentenza n. 297/2022 del 14.07.2022, che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e dichiarato il responsabili, in solido, dei danni Controparte_6 arrecati all'appartamento di proprietà liquidati, equitativamente, in € 2.687,50. Parte_1 Al rigetto della eccezione di litispendenza formulata dal convenuto consegue la estromissione della ditta chiamata in causa nel presente giudizio, non ravvisandosi alcuna ipotesi di responsabilità ascrivibile alla stessa.
Infatti, dall'espletata istruttoria è emerso con chiarezza che i danni lamentati dall'attore si riferiscono ad un'epoca anteriore all'esecuzione dei lavori affidati di ristrutturazione del fabbricato alla facciata, scale e tetto, oltre ai balconi privati, con contratto di appalto stipulato in data
20.10.2013, alla . Controparte_5
Infatti, questi ultimi sono oggetto della domanda riconvenzionale formulata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Giudice di Pace di Scalea.
Pertanto, non sussiste alcun nesso causale tra l'attività della ditta, già contestata in separate sede giudiziale, per un periodo di tempo successivo, e i danni oggetto del presente giudizio, che risultano preesistenti e autonomamente imputabili alla mancata manutenzione della copertura condominiale da parte del convenuto. CP_1
Sempre preliminarmente, sull'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, la domanda attorea ha ad oggetto danni da fatto illecito, per i quali l'art. 2947 c.c. prevede un termine di prescrizione quinquennale.
Secondo la Cassazione (sent. n. 25835 del 5 settembre 2023), nel caso di infiltrazioni, si è in presenza di un illecito permanente: pertanto, il termine di prescrizione di cinque anni non inizia a decorrere finché l'illecito sussiste.
In termini giuridici, un illecito permanente è una situazione che continua nel tempo, come nel caso delle infiltrazioni. L'illecito non si esaurisce al momento del danno iniziale, ma continua finché la situazione dannosa non viene eliminata. Questo ha un impatto diretto sulla prescrizione del risarcimento. Difatti, è possibile far valere il diritto al risarcimento anche a distanza di numerosi anni se l'appartamento continua ad essere interessato dalle infiltrazioni. Solo una volta eseguiti i lavori ed eliminato il danno, può partire il calcolo del termine di prescrizione quinquennale.
“Allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia
l'illecito costituito dalla creazione dello stato di tatto in se e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante ri azione dello stato di fatto non decorre dall'ultimazione dell'opera che lo ha determinato, in quanto la condotta si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l'eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni "de die in diem", a mano a mano che essi si verificano (Cass. n. 5831 del 2007; Cass. n. 4679 del 2009; di recente,
Cass. n. 4677 del 2023)”.
Ad ogni buon conto, nel caso di specie, l'attore ha documentato di aver inviato comunicazioni interruttive del termine prescrizionale (raccomandata del 05.12.2011, del 18.03.2013, del
27.03.2014 e del 29.03.2014, proposizione del 10.04.2017 di istanza di mediazione), e la prova testimoniale ha confermato la persistenza e ripetizione del danno nel tempo.
Trattandosi di illecito permanente derivante dall'omessa manutenzione del tetto la CP_7 prescrizione risulta validamente interrotta e l'eccezione va, quindi, disattesa.
Venendo al merito della questione, risultano opportune delle precisazioni sulla natura e la responsabilità del danno da infiltrazioni.
Risulta pacifico, dai documenti versati nel corredo probatorio e dall'espletata istruttoria, che l'attore abbia dedotto danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto condominiale, manifestatisi già a partire dal 2011 e reiteratesi negli anni successivi.
In diritto, il tetto dell'edificio, in quanto parte comune ai sensi dell'art. 1117 c.c., è soggetto alla custodia del , chiamato a rispondere all'uopo ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni CP_1 cagionati a terzi per omessa o inadeguata manutenzione, salvo che dimostri il caso fortuito, non ravvisabile, come si approfondirà nel prosieguo, nel caso di specie.
Secondo l'art. 2051 cod. civ. infatti, «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
La responsabilità in questione ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Per l'accertamento della responsabilità ex articolo 2051 del Codice civile è necessario e sufficiente che l'attore fornisca la prova di una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nonché
l'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe il dovere di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi.
L'art. 2051 cod. civ., nel prevedere che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose cha ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito», detta un criterio di imputazione della responsabilità in termini squisitamente oggettivi, dal momento che è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno.
Per quanto attiene alla domanda di risarcimento proposta dall'attore, occorre, quindi, anzitutto rilevare che in tema di infiltrazioni derivate al singolo condomino da strutture e/o parti comuni dell'edificio, come tali di pertinenza incombe sul danneggiato la prova CP_7 CP_1 del nesso di causalità tra l'evento dannoso verificatosi e il danno subito.
Sebbene, infatti, il è tenuto alla manutenzione e custodia delle parti e degli impianti
CP_1 comuni dell'edificio (con la conseguenza che il singolo condomino, ponendosi come terzo nei confronti del , potrà agire contro quest'ultimo per il risarcimento dei danni sofferti per il
CP_1 cattivo funzionamento di un impianto comune o per la difettosità di parti comuni dell'edificio, dalle quali siano derivate le infiltrazioni d'acqua pregiudizievoli per gli ambienti di sua proprietà esclusiva), il danneggiato dovrà, pur sempre, provare l'esistenza del nesso eziologico tra
CP_1 la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto (il quale si presume responsabile ai sensi
CP_1 dell'art. 2051 c.c.), sarà tenuto a provare il caso fortuito (cfr. in tal senso ex multis Cass. civ. n.
42797/08; 204277/08; 5910/11, secondo cui, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, in ogni caso, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale).
È inoltre principio consolidato in giurisprudenza che, in caso di infiltrazioni derivanti da parti comuni, la responsabilità del sussiste anche nel caso in cui non sia possibile individuare CP_1 il singolo evento dannoso, rilevando invece la condotta omissiva protratta nel tempo.
Tale impostazione è rafforzata dalla natura permanente del pregiudizio lamentato, come anche desumibile dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria espletata.
Il quadro istruttorio conferma, infatti, in modo coerente e convergente la sussistenza e la reiterazione delle infiltrazioni d'acqua nell'appartamento dell'attore (ed anche in quello adiacente, di proprietà sin dal 2011, ed anche precedentemente, nonché l'inerzia del , o Pt_2 CP_1 quantomeno la mancata prova di solerzia, nella risoluzione definitiva della problematica.
Lo stesso amministratore del convenuto, sig. , chiamato a rendere CP_1 Controparte_3 interrogatorio formale all'udienza del 28.02.2022, riconoscendo di essersi recato personalmente, circa dieci anni prima, presso l'appartamento di proprietà dell'attore, aveva constatato “infiltrazioni nelle stanze lato mare e nella cucina”, seppur definite “piccole”.
Ha inoltre confermato che l'attore avesse provveduto, a sue spese, ad effettuare lavori di ripristino, non essendo il intervenuto prima dell'assemblea condominiale dell'agosto 2011, CP_1 durante la quale il stesso aveva deliberato i lavori di rifacimento del tetto. CP_1 È irrevocabile in dubbio, infatti, che la necessità di deliberare, nell'agosto 2011, tali lavori, “pur avendo il provveduto a riparare la grondaia” (cfr. medesima udienza) sorga CP_1 dall'esistenza in quel periodo, antecedente ai lavori svolti dalla di infiltrazioni di CP_2 acqua rappresentate dall'attore già da diverso tempo.
Anche le dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta, sig. nella qualità di Testimone_1 collaboratore dell'amministratore del all'udienza del 04.10.2022, Controparte_1 confermano che i lavori sul tetto da parte della ditta siano avvenuti solo tra marzo e aprile CP_2
2014 e che tali lavori erano difettosi, poiché inizialmente privi di teli anti-pioggia, con conseguente penetrazione dell'acqua negli appartamenti, a riprova di una situazione infiltrativa già gravemente sedimentata.
Il teste ha infatti altresì riferito che l'amministratore, a seguito di segnalazioni dei condomini, ha effettuato sopralluoghi nell'appartamento limitrofo, constatandone personalmente i danni.
Fondamentale è la deposizione, resa all'udienza del 23.05.2023, del teste il quale Testimone_2 confermava, abitando nell'appartamento di fianco, e avendo subito gli stessi danni, che l'appartamento di proprietà dell'avv. era stato oggetto di infiltrazioni d'acqua piovana Parte_1 provenienti dal tetto a partire dal 2005, e poi negli anni seguenti, con ripetuti fenomeni ed in alcune circostanze veri e propri allagamenti.
Il teste confermava altresì che anche l'appartamento di sua proprietà aveva subito infiltrazioni d'acqua e allagamenti provenienti dal tetto e che l'amministratore, geom. , ha Controparte_3 visionato più volte il suo appartamento in occasione dei ripetuti fenomeni di infiltrazioni d'acqua e allagamenti nel corso degli anni e ha constatato che provenivano dal tetto.
Infine, precisato di non sapere se l'amministratore avesse visionato anche l'appartamento di proprietà dell'attore, precisava che l'umidità c'era sempre stata, anche negli anni dal 2005 in poi, ma le infiltrazioni nel suo appartamento le ha subite nel 2014, quando sono stati effettuati dei lavori che hanno interessato il tetto.
Il teste concludeva affermando che, quando l'amministratore si è recato nel suo appartamento, ha riferito che le infiltrazioni riguardavano tutti gli attici, quindi anche quello di proprietà dell'attore.
Anche il teste escusso alla medesima udienza, indifferente rispetto alle parti, ha Tes_3 riferito di aver osservato personalmente le infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dal tetto, durante le visite all'appartamento, in quanto amico della madre dell'attore e frequentatore dell'abitazione, già a partire dal 2005, e poi negli anni seguenti, con ripetuti fenomeni e, in alcune circostanze, “veri e propri allagamenti”. Confermava che l'amministratore, geom. , visionato più volte l'appartamento in Controparte_3 occasione dei ripetuti fenomeni di infiltrazioni d'acqua e allagamenti nel corso degli anni, aveva constatato che provenivano dal tetto.
Il sig. LV IC, titolare della Ditta Edil Star e autori dei lavori di risanamento del 2011, fatti a spese dell'attore, ha riferito, all'udienza del 19.09.2023, di essere intervenuto su tutto l'appartamento, oggetto di infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dal tetto, già a partire dal 2005
e poi negli anni seguenti.
Il teste, chiamato dall'attore per il ripristino e recatosi lì parecchie volte, più di dieci anni fa, era intervenuto “sull'intonaco gonfio che stava cadendo”, eseguendo altresì lavori di “spicconatura, ripristino, tinteggiatura, stuccatura e pitturazione”.
La testimonianza del sig. IC, oltre a confermare la presenza di umidità dal 2005, è dirimente rispetto alla fattura relativa alle spese di €9.009,00 n. 02/2011 della Edil Star, esibita e riconosciuta, emessa dallo stesso IC e contestata da parte convenuta, in quanto generica, stante la dicitura
“ristrutturazioni”.
In verità, dall'esame della fattura, si evince una precisa descrizione dei lavori, che consistono in:
“spicconatura di tutto l'intonaco ammalorato nei locali interni dell'immobile; ripristino con intonaco uguale a quello esistente, pittura delle pareti data a due mani, previa applicazione di fissativo e trasporto in apposita discarica del materiale di risulta”.
Ad ogni modo, la deposizione del sig. IC, che ha personalmente effettuato e descritto i lavori, consente di integrare il contenuto delle opere svolte in quell'occasione, confermando l'incarico e la prestazione per l'importo oggetto di causa.
All'udienza del 16.01.2024, veniva escusso il teste di parte convenuta, , socia e CP_8 collaboratrice della Società Abitare Italia Scarl Di Carmine De Filippo.
La teste confermava che i lavori afferenti al tetto del sono stati effettuati nel Controparte_1 periodo Marzo / Aprile dell'anno 2014 dalla e Controparte_5 che tali lavori, afferenti al tetto condominiale dell'edificio, denominato in Controparte_1
Scalea, erano privi ovvero manchevoli di teli anti pioggia. Era a conoscenza di tale circostanza perché il collega le aveva riferito di aver fatto un sopralluogo nell'appartamento limitrofo e di aver fatto delle foto nell'appartamento di proprietà Pt_2
La teste precisava che l'amministratore le aveva riferito di aver effettuato questo sopralluogo e di aver rilevato piccole infiltrazioni di acqua sia nell'appartamento del sig. che Pt_1 nell'appartamento limitrofo.
Alla medesima udienza, infine, veniva escusso il sig. teste di parte attrice, Testimone_4 condomino del il quale riferiva di aver sentito parlare di infiltrazioni, dopo i Controparte_1 lavori, da altre persone, le quali riferivano che anche un altro condomino, di nome che Pt_2 abitava sullo stesso piano di , ma dalla parte opposta, si lamentava delle infiltrazioni. Parte_1
La valutazione complessiva delle prove conduce a ritenere sufficientemente provata la responsabilità del per mancata e inadeguata manutenzione del tetto. Controparte_1
La condotta omissiva, protratta per anni, nonostante la consapevolezza del problema, formalmente segnalato e accertato anche visivamente dall'amministratore del Condominio, configura una violazione ex art. 2051 c.c.
I lavori effettuati dalla ditta si ribadisce, posteriori all'intervento dell'attore e non CP_2 contestati in questa sede, non hanno avuto effetti risolutivi, né possono incidere sulla responsabilità del condominio in ordine ai danni antecedenti, che costituiscono l'oggetto della presente domanda.
Tali danni risultano provati attraverso la documentazione prodotta e le testimonianze raccolte.
La fattura n. 02/2011 emessa dalla ditta Edil Star per €9.009,00, appare congrua, e non è stata efficacemente contestata dal convenuto, né quanto a importo né quanto a riferibilità CP_1 all'immobile danneggiato e/o ai lavori concretamente effettuati.
Il risarcimento deve quindi essere integralmente riconosciuto.
Sulla posizione della ditta chiamata in causa e sul conseguente difetto di legittimazione passiva eccepito da parte convenuta, come già evidenziato, la ditta Controparte_5
rimasta contumace, seppur ritualmente invocata, è stata chiamata in causa per i lavori
[...] deliberati nell'agosto del 2011, ma, si badi bene, eseguiti solo nel 2014, e, dunque, per un periodo successivo ai fatti oggetto di causa, anteriori e autonomamente riconducibili alla responsabilità del
. CP_1
Non essendovi nesso eziologico tra l'operato dell'impresa e i danni per cui si procede, la stessa va estromessa dal presente giudizio per difetto di titolarità passiva della ditta nel rapporto oggetto di causa.
Questo Tribunale, pertanto, accerta e dichiara la responsabilità del Controparte_4
in persona dell'amm.re p.t., geometra , nella causazione
[...] Controparte_3 dei danni tutti arrecati all'appartamento di proprietà dell'Avv. conseguentemente, Parte_1 condanna il predetto al risarcimento dei danni quantificati nella somma di €9.009,00, CP_1 come da fattura delle Edil Star di IC LV edilizia artigianale del 10.05.2011, n. 02/2011, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 10.05.2011 all'effettivo pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate alla luce dei parametri minimi di cui al
D.M. n. 147/2022, terzo scaglione, tutte le fasi, nella misura di €2.540, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 768/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la responsabilità del in Controparte_4 persona dell'amm.re p.t., nella causazione dei danni all'appartamento di proprietà dell'Avv. Pt_1
[...]
2) CONDANNA il predetto Condominio al risarcimento dei danni quantificati nella somma di
€9.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 10.05.2011 all'effettivo pagamento;
3) CONDANNA parte Convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Paola, lì 04.07.2025 Il Giudice dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 768/2019 R.G., avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049-2051-2052
c.c.
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso, in forza di procura in Parte_1 C.F._1 calce rilasciata su foglio separato all'atto di citazione, dall'Avv. Marragony Emanuela, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, sito in Scalea (CS), al Corso
Mediterraneo n. 70;
ATTORE
E
in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con contestuale istanza di differimento di udienza, previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, dall'Avv. Iuliano
Pietro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Marcellina di Santa Maria del Cedro
(CS), alla Via Salvador Dalì n. 6;
CONVENUTO
NONCHE'
, in p.l.r.p.t. Controparte_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 29.04.2019, notificato a mezzo del servizio postale in data 08.05.2019,
l'avv. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, il Parte_1 CP_1
in persona dell'amministratore p.t., deducendo: di essere proprietario di un
[...] appartamento ubicato in Scalea (CS), nel Condominio , Corso Mediterraneo, scala B, CP_1 quinto piano (catastale), composto da tre vani, cucina, corridoio, due bagni, al catasto al foglio 9, particella 402, sub 23, con accesso da via Tirreno, 114; il predetto appartamento è stato oggetto di infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dal tetto che sono state denunciate all'amministratore, geometra , il quale le ha verificate di persona alla presenza anche di altri Controparte_3 soggetti;
nell'anno 2011, il proprietario è stato costretto ad effettuare lavori per rendere l'immobile abitabile e, in data 05.12.2011, con lettera racc. a.r. n. 13504193100-6, ha formalmente comunicato l'esecuzione dei lavori effettuati e, contestualmente, inviato la fattura relativa alle spese di
€9.009,00 n. 02/2011 della Edil Star di IC LV Edilizia Artigianale, invitando l'amministratore ad effettuare conguaglio con eventuali oneri condominiali da lui dovuti, non seguendo, però, alcun riscontro alla predetta missiva da parte del;
l'Assemblea CP_1
Condominiale tenutasi il 20.08.2011 ha deliberato, all'unanimità, l'esecuzione di lavori di ristrutturazione del fabbricato alla facciata, scale e tetto, oltre ai balconi privati, ma solo in data
20.10.2013, il Condominio ha stipulato contratto di appalto dei predetti lavori con la ditta CP_2
purtroppo le infiltrazioni d'acqua nell'appartamento dell'attore si sono ripetute negli anni
[...] successivi e ne è stata fatta subito comunicazione all'amministratore, con lettera del 18.03.2013, racc. a.r. n. 13630824773-5, con invito ad effettuare sopralluogo e provvedere alle riparazioni del caso al tetto ed al rifacimento dell'intonaco danneggiato nel vano cucina, ma anche la predetta missiva non ha avuto alcun riscontro;
ancora, in data 27.03.2014, l'appartamento de quo, così come quello limitrofo di proprietà veniva interessato da copiose infiltrazioni d'acqua provenienti Pt_2 dal tetto, rendendolo impraticabile, con gravissimi danni come denunciati con lettera del
27.03.2014, racc. a.r. n. 13630824474-3 e quella successiva del 29.03.2014, racc. 1 n. 0542237815-
1; nonostante i lavori di rifacimento del tetto sopra indicati, ancora ad oggi l'appartamento de quo è stato interessato da infiltrazioni d'acqua; in data 05/10.04.2017, l'istante promuoveva istanza di mediazione al fine di cercare di dirimere la questione insorta con il relativamente a CP_1 tutti i danni patiti a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal letto;
purtroppo la mediazione ha avuto esito negativo, in quanto l'assemblea condominiale non ha inteso accettare la proposta conciliativa fatta dall'attore, rendendosi così inevitabile il ricorso all'autorità giudiziaria.
L'attore, pertanto, domandava: accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_4
in persona dell'amm.re p.t., geometra , nella
[...] Controparte_3 causazione dei danni tutti arrecati all'appartamento di proprietà dell'Avv. come sopra Parte_1 catastalmente indicato;
conseguentemente, condannare il predetto al risarcimento dei CP_1 danni quantificati nella somma di €9.009,00, come da fattura delle Edil Star di IC LV edilizia artigianale del 10.05.2011, n. 02/2011, o quella diversa, maggiore o minore, accertata in corso di causa e ritenuta congrua, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 10.05.2011 all'effettivo pagamento;
con vittoria di spese e competenze legali, spese generali, iva e cpa come per legge.
La prima udienza veniva fissata, ex art. 168 bis comma 5 al 19.11.2019.
Con comparsa di risposta con contestuale istanza di differimento di udienza previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, tempestivamente depositata in data 20.09.2019, si costituiva in giudizio il in persona dell'amm.re p.t., il quale domandava: in via Controparte_1 preliminare, essere autorizzato ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa la
[...]
, in p.l.r.p.t., per essere dallo stesso garantito e manlevato da ogni Controparte_5 statuizione contraria, per il periodo successivo all'anno 2011; sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per litispendenza, pendendo presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Scalea R.G. n. 437/2018, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto al risarcimento poteva essere fatto valere;
in via gradata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del e, per l'effetto, dichiararne l'estromissione; nel merito, CP_1 rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e competenze da distrarre ex art. 93 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, autorizzata la chiamata in causa del terzo, regolarmente citato, ma rimasto contumace, escussi i testi e reso interrogatorio formale, le parti precisavano le conclusioni e, all'udienza del 18.03.2015, il Giudice assumeva la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tenuto conto del compendio istruttorio in atti, la domanda proposta dall'attrice è suscettibile di accoglimento secondo quanto indicato nel prosieguo.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda di parte attrice per litispendenza, sollevata dal convenuto, pendendo presso l'Ufficio del Giudice di Pace CP_1 di Scalea R.G. n. 437/2018 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Tale eccezione di litispendenza risulta infondata in quanto, ai sensi dell'art. 39 comma 1 c.p.c., la litispendenza richiede l'identità delle parti, del petitum e della causa petendi.
Invero, dal confronto tra i due giudizi risulta che, sebbene vi sia coincidenza soggettiva tra le parti, la causa petendi ed il petitum divergono, essendo il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Scalea relativo a fatti successivi a quelli che in questa sede si contestano, riconducibili al 2014, durante il quale sono stati realizzati i lavori di rifacimento del tetto, oggetto, appunto, di separato giudizio, conclusosi con la sentenza n. 297/2022 del 14.07.2022, che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e dichiarato il responsabili, in solido, dei danni Controparte_6 arrecati all'appartamento di proprietà liquidati, equitativamente, in € 2.687,50. Parte_1 Al rigetto della eccezione di litispendenza formulata dal convenuto consegue la estromissione della ditta chiamata in causa nel presente giudizio, non ravvisandosi alcuna ipotesi di responsabilità ascrivibile alla stessa.
Infatti, dall'espletata istruttoria è emerso con chiarezza che i danni lamentati dall'attore si riferiscono ad un'epoca anteriore all'esecuzione dei lavori affidati di ristrutturazione del fabbricato alla facciata, scale e tetto, oltre ai balconi privati, con contratto di appalto stipulato in data
20.10.2013, alla . Controparte_5
Infatti, questi ultimi sono oggetto della domanda riconvenzionale formulata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Giudice di Pace di Scalea.
Pertanto, non sussiste alcun nesso causale tra l'attività della ditta, già contestata in separate sede giudiziale, per un periodo di tempo successivo, e i danni oggetto del presente giudizio, che risultano preesistenti e autonomamente imputabili alla mancata manutenzione della copertura condominiale da parte del convenuto. CP_1
Sempre preliminarmente, sull'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, la domanda attorea ha ad oggetto danni da fatto illecito, per i quali l'art. 2947 c.c. prevede un termine di prescrizione quinquennale.
Secondo la Cassazione (sent. n. 25835 del 5 settembre 2023), nel caso di infiltrazioni, si è in presenza di un illecito permanente: pertanto, il termine di prescrizione di cinque anni non inizia a decorrere finché l'illecito sussiste.
In termini giuridici, un illecito permanente è una situazione che continua nel tempo, come nel caso delle infiltrazioni. L'illecito non si esaurisce al momento del danno iniziale, ma continua finché la situazione dannosa non viene eliminata. Questo ha un impatto diretto sulla prescrizione del risarcimento. Difatti, è possibile far valere il diritto al risarcimento anche a distanza di numerosi anni se l'appartamento continua ad essere interessato dalle infiltrazioni. Solo una volta eseguiti i lavori ed eliminato il danno, può partire il calcolo del termine di prescrizione quinquennale.
“Allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia
l'illecito costituito dalla creazione dello stato di tatto in se e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante ri azione dello stato di fatto non decorre dall'ultimazione dell'opera che lo ha determinato, in quanto la condotta si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l'eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni "de die in diem", a mano a mano che essi si verificano (Cass. n. 5831 del 2007; Cass. n. 4679 del 2009; di recente,
Cass. n. 4677 del 2023)”.
Ad ogni buon conto, nel caso di specie, l'attore ha documentato di aver inviato comunicazioni interruttive del termine prescrizionale (raccomandata del 05.12.2011, del 18.03.2013, del
27.03.2014 e del 29.03.2014, proposizione del 10.04.2017 di istanza di mediazione), e la prova testimoniale ha confermato la persistenza e ripetizione del danno nel tempo.
Trattandosi di illecito permanente derivante dall'omessa manutenzione del tetto la CP_7 prescrizione risulta validamente interrotta e l'eccezione va, quindi, disattesa.
Venendo al merito della questione, risultano opportune delle precisazioni sulla natura e la responsabilità del danno da infiltrazioni.
Risulta pacifico, dai documenti versati nel corredo probatorio e dall'espletata istruttoria, che l'attore abbia dedotto danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto condominiale, manifestatisi già a partire dal 2011 e reiteratesi negli anni successivi.
In diritto, il tetto dell'edificio, in quanto parte comune ai sensi dell'art. 1117 c.c., è soggetto alla custodia del , chiamato a rispondere all'uopo ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni CP_1 cagionati a terzi per omessa o inadeguata manutenzione, salvo che dimostri il caso fortuito, non ravvisabile, come si approfondirà nel prosieguo, nel caso di specie.
Secondo l'art. 2051 cod. civ. infatti, «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
La responsabilità in questione ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Per l'accertamento della responsabilità ex articolo 2051 del Codice civile è necessario e sufficiente che l'attore fornisca la prova di una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nonché
l'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe il dovere di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi.
L'art. 2051 cod. civ., nel prevedere che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose cha ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito», detta un criterio di imputazione della responsabilità in termini squisitamente oggettivi, dal momento che è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno.
Per quanto attiene alla domanda di risarcimento proposta dall'attore, occorre, quindi, anzitutto rilevare che in tema di infiltrazioni derivate al singolo condomino da strutture e/o parti comuni dell'edificio, come tali di pertinenza incombe sul danneggiato la prova CP_7 CP_1 del nesso di causalità tra l'evento dannoso verificatosi e il danno subito.
Sebbene, infatti, il è tenuto alla manutenzione e custodia delle parti e degli impianti
CP_1 comuni dell'edificio (con la conseguenza che il singolo condomino, ponendosi come terzo nei confronti del , potrà agire contro quest'ultimo per il risarcimento dei danni sofferti per il
CP_1 cattivo funzionamento di un impianto comune o per la difettosità di parti comuni dell'edificio, dalle quali siano derivate le infiltrazioni d'acqua pregiudizievoli per gli ambienti di sua proprietà esclusiva), il danneggiato dovrà, pur sempre, provare l'esistenza del nesso eziologico tra
CP_1 la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto (il quale si presume responsabile ai sensi
CP_1 dell'art. 2051 c.c.), sarà tenuto a provare il caso fortuito (cfr. in tal senso ex multis Cass. civ. n.
42797/08; 204277/08; 5910/11, secondo cui, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, in ogni caso, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale).
È inoltre principio consolidato in giurisprudenza che, in caso di infiltrazioni derivanti da parti comuni, la responsabilità del sussiste anche nel caso in cui non sia possibile individuare CP_1 il singolo evento dannoso, rilevando invece la condotta omissiva protratta nel tempo.
Tale impostazione è rafforzata dalla natura permanente del pregiudizio lamentato, come anche desumibile dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria espletata.
Il quadro istruttorio conferma, infatti, in modo coerente e convergente la sussistenza e la reiterazione delle infiltrazioni d'acqua nell'appartamento dell'attore (ed anche in quello adiacente, di proprietà sin dal 2011, ed anche precedentemente, nonché l'inerzia del , o Pt_2 CP_1 quantomeno la mancata prova di solerzia, nella risoluzione definitiva della problematica.
Lo stesso amministratore del convenuto, sig. , chiamato a rendere CP_1 Controparte_3 interrogatorio formale all'udienza del 28.02.2022, riconoscendo di essersi recato personalmente, circa dieci anni prima, presso l'appartamento di proprietà dell'attore, aveva constatato “infiltrazioni nelle stanze lato mare e nella cucina”, seppur definite “piccole”.
Ha inoltre confermato che l'attore avesse provveduto, a sue spese, ad effettuare lavori di ripristino, non essendo il intervenuto prima dell'assemblea condominiale dell'agosto 2011, CP_1 durante la quale il stesso aveva deliberato i lavori di rifacimento del tetto. CP_1 È irrevocabile in dubbio, infatti, che la necessità di deliberare, nell'agosto 2011, tali lavori, “pur avendo il provveduto a riparare la grondaia” (cfr. medesima udienza) sorga CP_1 dall'esistenza in quel periodo, antecedente ai lavori svolti dalla di infiltrazioni di CP_2 acqua rappresentate dall'attore già da diverso tempo.
Anche le dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta, sig. nella qualità di Testimone_1 collaboratore dell'amministratore del all'udienza del 04.10.2022, Controparte_1 confermano che i lavori sul tetto da parte della ditta siano avvenuti solo tra marzo e aprile CP_2
2014 e che tali lavori erano difettosi, poiché inizialmente privi di teli anti-pioggia, con conseguente penetrazione dell'acqua negli appartamenti, a riprova di una situazione infiltrativa già gravemente sedimentata.
Il teste ha infatti altresì riferito che l'amministratore, a seguito di segnalazioni dei condomini, ha effettuato sopralluoghi nell'appartamento limitrofo, constatandone personalmente i danni.
Fondamentale è la deposizione, resa all'udienza del 23.05.2023, del teste il quale Testimone_2 confermava, abitando nell'appartamento di fianco, e avendo subito gli stessi danni, che l'appartamento di proprietà dell'avv. era stato oggetto di infiltrazioni d'acqua piovana Parte_1 provenienti dal tetto a partire dal 2005, e poi negli anni seguenti, con ripetuti fenomeni ed in alcune circostanze veri e propri allagamenti.
Il teste confermava altresì che anche l'appartamento di sua proprietà aveva subito infiltrazioni d'acqua e allagamenti provenienti dal tetto e che l'amministratore, geom. , ha Controparte_3 visionato più volte il suo appartamento in occasione dei ripetuti fenomeni di infiltrazioni d'acqua e allagamenti nel corso degli anni e ha constatato che provenivano dal tetto.
Infine, precisato di non sapere se l'amministratore avesse visionato anche l'appartamento di proprietà dell'attore, precisava che l'umidità c'era sempre stata, anche negli anni dal 2005 in poi, ma le infiltrazioni nel suo appartamento le ha subite nel 2014, quando sono stati effettuati dei lavori che hanno interessato il tetto.
Il teste concludeva affermando che, quando l'amministratore si è recato nel suo appartamento, ha riferito che le infiltrazioni riguardavano tutti gli attici, quindi anche quello di proprietà dell'attore.
Anche il teste escusso alla medesima udienza, indifferente rispetto alle parti, ha Tes_3 riferito di aver osservato personalmente le infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dal tetto, durante le visite all'appartamento, in quanto amico della madre dell'attore e frequentatore dell'abitazione, già a partire dal 2005, e poi negli anni seguenti, con ripetuti fenomeni e, in alcune circostanze, “veri e propri allagamenti”. Confermava che l'amministratore, geom. , visionato più volte l'appartamento in Controparte_3 occasione dei ripetuti fenomeni di infiltrazioni d'acqua e allagamenti nel corso degli anni, aveva constatato che provenivano dal tetto.
Il sig. LV IC, titolare della Ditta Edil Star e autori dei lavori di risanamento del 2011, fatti a spese dell'attore, ha riferito, all'udienza del 19.09.2023, di essere intervenuto su tutto l'appartamento, oggetto di infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dal tetto, già a partire dal 2005
e poi negli anni seguenti.
Il teste, chiamato dall'attore per il ripristino e recatosi lì parecchie volte, più di dieci anni fa, era intervenuto “sull'intonaco gonfio che stava cadendo”, eseguendo altresì lavori di “spicconatura, ripristino, tinteggiatura, stuccatura e pitturazione”.
La testimonianza del sig. IC, oltre a confermare la presenza di umidità dal 2005, è dirimente rispetto alla fattura relativa alle spese di €9.009,00 n. 02/2011 della Edil Star, esibita e riconosciuta, emessa dallo stesso IC e contestata da parte convenuta, in quanto generica, stante la dicitura
“ristrutturazioni”.
In verità, dall'esame della fattura, si evince una precisa descrizione dei lavori, che consistono in:
“spicconatura di tutto l'intonaco ammalorato nei locali interni dell'immobile; ripristino con intonaco uguale a quello esistente, pittura delle pareti data a due mani, previa applicazione di fissativo e trasporto in apposita discarica del materiale di risulta”.
Ad ogni modo, la deposizione del sig. IC, che ha personalmente effettuato e descritto i lavori, consente di integrare il contenuto delle opere svolte in quell'occasione, confermando l'incarico e la prestazione per l'importo oggetto di causa.
All'udienza del 16.01.2024, veniva escusso il teste di parte convenuta, , socia e CP_8 collaboratrice della Società Abitare Italia Scarl Di Carmine De Filippo.
La teste confermava che i lavori afferenti al tetto del sono stati effettuati nel Controparte_1 periodo Marzo / Aprile dell'anno 2014 dalla e Controparte_5 che tali lavori, afferenti al tetto condominiale dell'edificio, denominato in Controparte_1
Scalea, erano privi ovvero manchevoli di teli anti pioggia. Era a conoscenza di tale circostanza perché il collega le aveva riferito di aver fatto un sopralluogo nell'appartamento limitrofo e di aver fatto delle foto nell'appartamento di proprietà Pt_2
La teste precisava che l'amministratore le aveva riferito di aver effettuato questo sopralluogo e di aver rilevato piccole infiltrazioni di acqua sia nell'appartamento del sig. che Pt_1 nell'appartamento limitrofo.
Alla medesima udienza, infine, veniva escusso il sig. teste di parte attrice, Testimone_4 condomino del il quale riferiva di aver sentito parlare di infiltrazioni, dopo i Controparte_1 lavori, da altre persone, le quali riferivano che anche un altro condomino, di nome che Pt_2 abitava sullo stesso piano di , ma dalla parte opposta, si lamentava delle infiltrazioni. Parte_1
La valutazione complessiva delle prove conduce a ritenere sufficientemente provata la responsabilità del per mancata e inadeguata manutenzione del tetto. Controparte_1
La condotta omissiva, protratta per anni, nonostante la consapevolezza del problema, formalmente segnalato e accertato anche visivamente dall'amministratore del Condominio, configura una violazione ex art. 2051 c.c.
I lavori effettuati dalla ditta si ribadisce, posteriori all'intervento dell'attore e non CP_2 contestati in questa sede, non hanno avuto effetti risolutivi, né possono incidere sulla responsabilità del condominio in ordine ai danni antecedenti, che costituiscono l'oggetto della presente domanda.
Tali danni risultano provati attraverso la documentazione prodotta e le testimonianze raccolte.
La fattura n. 02/2011 emessa dalla ditta Edil Star per €9.009,00, appare congrua, e non è stata efficacemente contestata dal convenuto, né quanto a importo né quanto a riferibilità CP_1 all'immobile danneggiato e/o ai lavori concretamente effettuati.
Il risarcimento deve quindi essere integralmente riconosciuto.
Sulla posizione della ditta chiamata in causa e sul conseguente difetto di legittimazione passiva eccepito da parte convenuta, come già evidenziato, la ditta Controparte_5
rimasta contumace, seppur ritualmente invocata, è stata chiamata in causa per i lavori
[...] deliberati nell'agosto del 2011, ma, si badi bene, eseguiti solo nel 2014, e, dunque, per un periodo successivo ai fatti oggetto di causa, anteriori e autonomamente riconducibili alla responsabilità del
. CP_1
Non essendovi nesso eziologico tra l'operato dell'impresa e i danni per cui si procede, la stessa va estromessa dal presente giudizio per difetto di titolarità passiva della ditta nel rapporto oggetto di causa.
Questo Tribunale, pertanto, accerta e dichiara la responsabilità del Controparte_4
in persona dell'amm.re p.t., geometra , nella causazione
[...] Controparte_3 dei danni tutti arrecati all'appartamento di proprietà dell'Avv. conseguentemente, Parte_1 condanna il predetto al risarcimento dei danni quantificati nella somma di €9.009,00, CP_1 come da fattura delle Edil Star di IC LV edilizia artigianale del 10.05.2011, n. 02/2011, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 10.05.2011 all'effettivo pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate alla luce dei parametri minimi di cui al
D.M. n. 147/2022, terzo scaglione, tutte le fasi, nella misura di €2.540, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 768/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la responsabilità del in Controparte_4 persona dell'amm.re p.t., nella causazione dei danni all'appartamento di proprietà dell'Avv. Pt_1
[...]
2) CONDANNA il predetto Condominio al risarcimento dei danni quantificati nella somma di
€9.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 10.05.2011 all'effettivo pagamento;
3) CONDANNA parte Convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Paola, lì 04.07.2025 Il Giudice dott. Alberto Caprioli