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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/03/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Scioglimento
del matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1372/2024 V.G., promossa congiuntamente dai coniugi
nato a [...] il [...] codice fiscale Parte_1
, residente in [...], C.F._1
E
nata a [...] il [...] codice fiscale Parte_2
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliati C.F._2
presso lo studio dell'avv. Vittoria Simonetta, con studio in Torino, alla Via Monginevro
1, che li rappresenta e difende per delega in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i signori e Parte_1
in Lanzo Torinese il 19.03.2005 trascritto nei registri Atti di matrimonio del Parte_2
Comune di Lanzo Torinese Anno 2005 Parte I n.1 e nei registri dello stato civile di Torino al
n. 160/4, parte I, serie C, anno 2005 Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione
dell'emananda sentenza per lo scioglimento del matrimonio civile.”
Il P.M. (in data 16.7.2024) ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 11.6.2024, Pt_1
e hanno premesso che:
[...] Parte_2
- hanno contratto matrimonio celebrato con rito civile in Lanzo Torinese (TO), il
19.3.2005, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dall'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Lanzo Torinese al n.1, Parte 1 anno 2005, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. (Doc. 1);
- dall'unione matrimoniale è nata figlia in IR (TO) il 18.11.2005 Persona_1
(doc.3), oramai maggiorenne ed economicamente autotufficiente;
- i coniugi si sono separati consensualmente a seguito di udienza presidenziale tenutasi con modalità alternativa di note scritte, dinanzi dal Presidente del. del Tribunale di Ivrea
in data 25.112021, separazione omologata con decreto in data 27.1.2022;
All'udienza del giorno 23 gennaio 2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di scioglimento del matrimonio, richiamando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Il P.M.. ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b)
L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale sono comparsi con modalità figurata in trattazione scritta dinanzi al Presidente Delegato del
Tribunale di Ivrea il 25.11.2021, sono stati autorizzati a vivere separati e le condizioni della separazione furono omologate con decreto del giorno 27.1.2022 (doc.2); da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra loro. Tale accordo, in quanto conforme alla legge, può
essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P-.M.:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i signori Parte_1
e in Lanzo Torinese il 19.03.2005 trascritto nei registri Atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Lanzo Torinese Anno 2005 Parte I n.1;
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lanzo Torinese di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000. Compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 26 marzo 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro ScialabbaIn caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)