Decreto cautelare 12 settembre 2019
Ordinanza cautelare 14 ottobre 2019
Decreto cautelare 14 novembre 2020
Decreto cautelare 17 novembre 2020
Sentenza 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 08/05/2023, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/05/2023
N. 00174/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00287/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di PE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Troilo, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Questore di Chieti, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in L'Aquila, presso il Complesso Monumentale San Domenico;
per l'annullamento, con il ricorso introduttivo:
- del decreto nr. Mipg:-OMISSIS-del 21.08.2019, notificato in data 6.09.2019, con cui il Questore della Provincia di Chieti ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, intimando al ricorrente di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni dalla data di cessazione delle misure cautelari, cui si trovi sottoposto sul T.N., per decisione della competente A.G.;- della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/990 (prot. 19000 del 20.05.2019), recapitata in data 24.05.2019, recante la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, in quanto risulterebbe a suo carico un arresto del -OMISSIS-operato da personale del Commissariato di P.S. di lanciano (CH) nella flagranza dei reati di cui agli artt. 336, 337, 582 c.p.- di ogni altro atto presupposto, connesso, preordinato e conseguente. nonchè per ottenere l'ordine all'Amministrazione intimata di riesaminare la domanda del ricorrente volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto nr. Mipg:-OMISSIS-del 21.08.2019, notificato in data 6.09.2019, con cui il Questore della Provincia di Chieti ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, intimando al ricorrente di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni dalla data di cessazione delle misure cautelari, cui si trovi sottoposto sul T.N., per decisione della competente A.G.;- della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/990 (prot. 19000 del 20.05.2019), recapitata in data 24.05.2019, recante la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, in quanto risulterebbe a suo carico un Arresto del -OMISSIS-operato da personale del Commissariato di P.S. di lanciano (CH) nella flagranza dei reati di cui agli artt. 336, 337, 582 c.p.- di ogni altro atto presupposto, connesso, preordinato e conseguente. nonchè per ottenere l'ordine all'Amministrazione intimata di riesaminare la domanda del ricorrente volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
e con i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 4\11\2019 per l’annullamento:
- del decreto nr. Mipg:-OMISSIS-del 21.08.2019, notificato in data 6.09.2019, con il quale il Questore della Provincia di Chieti ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, intimando al ricorrente di “lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni dalla data di cessazione delle misure cautelari, cui si trovi sottoposto sul T.N., per decisione della competente A.G.;
- della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/990 (prot. 19000 del 20.05.2019), recapitata in data 24.05.2019, recante la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, in quanto risulterebbe a suo carico un “arresto dell’ 1.05.2019 operato da personale del Commis-sariato di P.S. di lanciano (CH) nella flagranza dei reati di cui agli artt. 336, 337, 582 c.p.”
- di ogni altro atto presupposto, connesso, preordinato e conseguente,
- ivi compreso, qualora necessario, del silenzio serbato dall'Amministrazione intimata con riguardo alla istanza presentata dal ricorrente in data 22.10.2019.
nonché per ottenere l'ordine all'Amministrazione intimata di riesaminare la domanda del ricorrente volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero di valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio – in luogo del per-messo richiesto – del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ovvero per motivi sanitari
e con i motivi aggiunti presentati il 16\11\2020 per l’annullamento:
- della nota Mipg -OMISSIS-, pervenuta in data 10.11.2020, con cui la Questura di Chieti ha segnalato alla -OMISSIS-, società datrice di lavoro del ricorrente, che, in danno del predetto, era stato emesso provvedimento di revoca del permesso di soggiorno;
- del decreto nr. Mipg:-OMISSIS-del 21.08.2019, notificato in data 6.09.2019, con il quale il Questore della Provincia di Chieti ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, intimando al ricorrente di “lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni dalla data di cessazione delle misure cautelari, cui si trovi sottoposto sul T.N., per decisione della competente A.G.;
- della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/990 (prot. 19000 del 20.05.2019), recapitata in data 24.05.2019, recante la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, in quanto risulterebbe a suo carico un “Arresto del -OMISSIS-operato da personale del Commissariato di P.S. di lanciano (CH) nella flagranza dei reati di cui agli artt. 336, 337, 582 c.p.”
- di ogni altro atto presupposto, connesso, preordinato e conseguente,
- ivi compreso, qualora necessario, del silenzio serbato dall'Amministrazione intimata con riguardo alla istanza presentata dal ricorrente in data 22.10.2019.
nonché per ottenere l'ordine all'Amministrazione intimata di riesaminare la domanda del ricor-rente volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per sog-giornanti di lungo periodo, ovvero di valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio – in luogo del permesso richiesto – del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ovvero per motivi sanitari.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Questore di Chieti;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 maggio 2023 la dott.ssa Renata Emma Ianigro;
CONSIDERATO:
- che il ricorrente, con dichiarazione depositata in atti il 4.05.2023, ha affermato di non aver più interesse a coltivare il presente ricorso;
- che per tale ragione, il ricorso va dichiarato improcedibile;
- che, infatti, come ripetutamente affermato dal Collegio, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, “la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sezione quarta, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 2551; Tar Campania, Napoli, questa sesta sezione, n. 3141 del 18 giugno 2013, n. 3542 del 24 luglio 2012; n. 2008 del 2 maggio 2012; n. 564 del 3 febbraio 2012, e, sezione quarta, n. 22318 del 3 novembre 2010; Tar Lazio, Roma, sezione prima, 2 febbraio 2011, n. 971 e 8 novembre 2010, n. 33224).
- che, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di PE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui connessi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in PE nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Renata Emma Ianigro | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.