Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 15/04/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti Magistrati:
OM ZZ Presidente ST NA Primo Referendario (relatore)
DO Tarantelli Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. n.
174/2016 (Codice di giustizia contabile), iscritto al n. 24445 del registro di segreteria, promosso da:
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – ACI (C.F. 00493410583), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Avv. Antonino GE IO AR La SS, rappresentato e difeso dall’avv. Aureliana Pera, elettivamente domiciliato presso il P.R.A.
di Catanzaro, ivi sito in Via Antonio Lombardi n. 19;
avverso il decreto del giudice monocratico della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, n. 406/2025, emesso il 1°
settembre 2025 nel giudizio per resa di conto relativo all’esercizio finanziario 2023, notificato all’ACI il 22 gennaio 2026;
nei confronti della REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente p.t.
Sentenza n. 116/2026 Visti gli atti e i documenti di causa.
Nella pubblica udienza del 25 marzo 2026, udito il relatore Primo Referendario ST NA, udito l’avv. Laudadio Fabrizio per la parte opponente, e il P.M., nella persona del S.P.G. dott.
LE ED. Per la Regione Calabria nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 23 febbraio 2026, l’Automobile Club d’Italia – ACI ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 142 c.g.c.,
avverso il decreto n. 406/2025 emesso il 1° settembre 2025 da questa Sezione in composizione monocratica, con il quale, su istanza del Procuratore Regionale, è stato assegnato all’ACI – nella qualità di asserito agente contabile del conto della riscossione della tassa automobilistica per la Regione Calabria – il termine di centoventi giorni per la presentazione del conto relativo all’esercizio finanziario 2023, e alla Regione Calabria un corrispondente termine per il deposito del conto presso la segreteria della Sezione.
2. Nel ricorso introduttivo l’opponente ha dedotto che, per l’esercizio finanziario 2023, l’ACI non ha svolto alcuna attività di riscossione della tassa automobilistica regionale per conto della Regione Calabria e non è titolare di alcun titolo – convenzionale o normativo – idoneo a fondarne la qualità di agente contabile; ha chiesto pertanto l’annullamento del decreto impugnato e la declaratoria di difetto di legittimazione passiva alla resa del conto.
3. Con decreto di fissazione udienza n. 80/2026 del 25 febbraio 2026, ritualmente comunicato alle parti, è stata fissata l’udienza di trattazione del ricorso.
4. All’udienza del 25 marzo 2026 il difensore dell’opponente e il P.M. hanno rassegnato le proprie conclusioni come da verbale. Per la Regione Calabria nessuno è comparso. La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è fondato. Dagli atti del giudizio risulta che per l’anno 2023 la riscossione della tassa automobilistica regionale della Regione Calabria è avvenuta tramite la piattaforma MyPay, il sistema regionale di pagamento integrato con l’infrastruttura pagoPA, operativa in via esclusiva per i pagamenti verso la pubblica amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2, del d.l. n. 124/2019. Il flusso finanziario è svolto tra il contribuente, il prestatore di servizi di pagamento (PSP)
e il conto corrente regionale. La nota AGID del 6 ottobre 2017 (prot.
agid.AOO-AgID.REGISTRO UFFICIALE(U).0018866.06-10-2017),
depositata in atti, dà atto che il sistema «consente, nel rispetto delle regole di pagoPA, l’accredito diretto e per competenza sui conti correnti delle Regioni titolari del tributo»; in termini coincidenti si esprime il comunicato della Conferenza Stato-Regioni del 21 giugno 2018 (prot. 18/74/CR06a/C2). Il sito istituzionale della Regione Calabria, anch’esso prodotto in atti, documenta che la gestione e la riscossione del tributo sono svolte direttamente dall’ente impositore tramite la propria piattaforma tecnologica.
6. In tale assetto, per l’esercizio 2023 l’ACI non risulta dagli atti presente in alcuna fase del ciclo della riscossione del tributo.
Parimenti, non risulta l’esistenza di una convenzione in vigore tra la Regione Calabria e l’ACI per l’annualità in esame idonea ad attribuire a quest’ultimo compiti nella gestione della tassa automobilistica. Il quadro documentale così delineato non ha formato oggetto di contestazione né di integrazione da parte del P.M. né della Regione Calabria. Le valutazioni che precedono riguardano esclusivamente l’esercizio finanziario 2023 e si fondano sul quadro documentale e normativo riferibile a tale annualità.
7. Non conferente ai fini del presente giudizio è l’ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 30 giugno 2020, richiamata dall’opponente. Quella pronuncia ha riguardato la compatibilità con il diritto europeo degli appalti di una norma regionale che autorizzava l’affidamento diretto della gestione del tributo, collocandosi sul piano della legittimità dell’atto di conferimento. La questione odierna è invece di natura fattuale: se, per l’anno 2023, l’ACI abbia concretamente gestito risorse pubbliche riferibili alla riscossione di quel tributo. I due profili restano distinti e non comunicanti.
8. In accoglimento del ricorso, il decreto n. 406/2025 va annullato, dichiarandosi che l’ACI non riveste, con riferimento all’esercizio finanziario 2023, la qualità di agente contabile per la riscossione della tassa automobilistica regionale della Regione Calabria, e conseguentemente non è tenuto alla resa del conto per tale annualità.
9. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 144, primo comma, c.g.c.,
accoglie il ricorso in opposizione proposto dall’Automobile Club d’Italia – ACI;
annulla il decreto del giudice monocratico n. 406/2025, emesso il 1° settembre 2025;
dichiara che l’ACI – Automobile Club d’Italia non riveste, con riferimento all’esercizio finanziario 2023, la qualità di agente contabile per la riscossione della tassa automobilistica regionale della Regione Calabria e non è conseguentemente tenuto alla resa del conto per tale annualità.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 25 marzo 2026.
Il Relatore Il Presidente
ST NA OM ZZ
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in segreteria il 14/04/2026 Il Funzionario responsabile
TE AS
Firmato digitalmente