Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIII, paragrafo 3, della Convenzione stessa.
Articolo 2 della Legge 20 dicembre 2000, n. 420
Articolo 1Articolo 3
- Legge 20 dicembre 2000, n. 420
Articolo 2 della Legge 20 dicembre 2000, n. 420
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3 febbraio 2001
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