Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/02/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 8949 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
(c.f. ), in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
(c.f. , con il proc. dom. avv. to Vincenzo Liguori,
[...] C.F._2
delega in atti
-attrice- contro p.i. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con il proc. dom. avv.to Nicolino Iacovone, delega in atti e
(c.f. ) con il proc. dom. avv.to Aniello Controparte_2 C.F._3
Natale, delega in atti
-convenuti- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 1 di 10
deduceva di essersi rivolto nel lontano 2009 al dott. per valutare la correzione CP_2
dell'alluce valgo a sinistra.
Riferiva che il professionista gli aveva consigliato l'intervento chirurgico precisando che l'avrebbe eseguito presso la struttura sanitaria convenuta (già
[...]
. Controparte_3
Esponeva di essere stato operato (in convenzione con il SSN) in data 11.11.2009 dal dott. e che l'intervento era stato ripetuto in data 1.9.2010, presso la medesima CP_2
struttura e dal medesimo professionista, perché non solo il precedente trattamento non gli aveva fatto conseguire alcuna guarigione ma, anzi, vi era stato un netto peggioramento della sua salute.
Sosteneva che neanche il secondo intervento gli aveva procurato beneficio ed eccepiva pertanto l'inadempimento e la responsabilità sia della struttura sanitaria che del medico chirurgo, dando atto di aver instaurato un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. nel corso del quale era stata confermata l'imperizia dei sanitari con riconoscimento di una invalidità permanente del 10% di cui però solo il 3 % di natura iatrogena, sul presupposto che in ogni caso sarebbe residuata una invalidità permanente del 7%.
Contestava tale esito e, in forza della consulenza di parte versata in atti, deduceva di aver riportato una invalidità permanente del 7-8%.
Concludeva quindi a che le parti convenute fossero condannate al risarcimento in suo favore di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti, oltre che alla refusione delle spese, anche di ctu e di ctp, sostenute nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Costituitisi, i convenuti negavano le responsabilità loro addebitate.
Se l' eccepiva altresì l'incompetenza territoriale del giudice adito assumendo CP_1
anche la speciale difficoltà della prestazione, entrambi negavano che vi fosse stata una violazione delle leges artis.
Il convenuto sosteneva inoltre che gravasse, ex art. 2043 c.c., sull'attore (per CP_2
non essere stata assunta alcuna obbligazione contrattuale nei suoi confronti) l'onere di pagina 2 di 10 dimostrare la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria.
Contestavano in ogni caso la domanda avversaria anche sotto il profilo del quantum debeatur e concludevano per il suo rigetto.
Disposto il mutamento del rito, il processo veniva successivamente interrotto in data
10.2.2021 a seguito del decesso di e poi riassunto dall'erede Persona_1 Parte_1
[...]
Chiamato a chiarimenti il consulente nominato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., dopo vari rinvii la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del
9.9.2024 e discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con scambio di note all'udienza del 7.2.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., il deposito della sentenza entro 30 giorni.
La domanda attorea va accolta per quanto di ragione.
Preso atto della tardiva costituzione di parte convenuta (avvenuta in data
6.6.2018 a fronte di una prima udienza fissata al 5.6.2018) e della decadenza, ex art. 702 bis, commi 3 e 4, c.p.c., della stessa dalla proposizione di eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio, giova in primo luogo chiarire quanto segue.
La legge n. 189 del 2012, di conversione con modificazioni del D.L. n. 158 del 2012 all'art. 3, comma 1, prevede(va): L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo).
La norma è stata successivamente abrogata e dall' 01/04/2017 è in vigore la L. n. 24 del 2017, art. 7, comma 3, che prevede: L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi
1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'art. 5.
pagina 3 di 10 Entrambe le norme non possono ritenersi, in assenza di specifica disposizione transitoria, non contenuta né nella stessa L. n. 189 del 2012 (o nel decreto legge convertito) o nella successiva L. n. 24 del 2017, avere efficacia retroattiva. Esse, pertanto, conformemente all'art. 11 preleggi regolano unicamente fattispecie verificatesi successivamente alla loro entrata in vigore (Cassazione n. 28994/2019).
Considerato allora che i fatti dannosi per cui è causa risalgono agli anni 2009/2010, quindi a prima dell'entrata in vigore del c.d. Decreto Balduzzi, merita precisare che la responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d'opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) è da ricondurre alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e che, dunque, l'obbligazione risarcitoria del medico possa scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (che il danneggiato ha l'onere di provare).
In ogni caso, ciò non ha alcuna incidenza sulla distinta responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata (sia essa parte del S.S.N. o una impresa privata non convenzionata), che è comunque di tipo “contrattuale” ex art. 1218 c.c.
Se dunque il paziente/danneggiato agisce in giudizio nei confronti del solo medico con il quale è venuto in “contatto” presso una struttura sanitaria, senza allegare la conclusione di un contratto con il convenuto, la responsabilità risarcitoria del medico va affermata soltanto in presenza degli elementi costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c. che l'attore ha l'onere di provare;
se nel caso suddetto oltre al medico è convenuta dall'attore anche la struttura sanitaria presso la quale l'autore materiale del fatto illecito ha operato, la disciplina delle responsabilità andrà distinta (quella ex art. 2043
c.c. per il medico e quella ex art. 1218 c.c. per la struttura), con conseguente diverso atteggiarsi dell'onere probatorio e diverso termine di prescrizione del diritto al risarcimento;
senza trascurare tuttavia che, essendo unico il “fatto dannoso” (seppur distinti i criteri di imputazione della responsabilità), qualora le domande risultino fondate nei confronti di entrambi i convenuti, essi saranno tenuti in solido al pagina 4 di 10 risarcimento del danno a norma dell'art. 2055 c.c.
Ebbene, nel caso in esame il contratto venne stipulato sia con la struttura sanitaria e che con il dott. . CP_2
Non è stata infatti oggetto di confutazione alcuna l'allegazione per cui nell'ottobre
2009 il era stato sottoposto a visita ortopedica specialistica da parte del Per_1
presso il suo studio privato (cfr. punto 2 ricorso), il che come è noto costituisce CP_2
ben più di un contatto in grado di far scattare i presidi della responsabilità contrattuale sociale (Cassazione n. 19670/2016).
Ciò posto, i convenuti non hanno assolto all'onere sugli stessi gravanti di provare il proprio adempimento.
Il consulente incaricato nel procedimento promosso ex art. 696 bis c.p.c. ha infatti concluso (con argomentazioni che ha confermato all'udienza del 23.3.2022) nel senso che (cfr. relazione peritale del 19.5.2016 resa dal dott. nel proc. n.r.g. Persona_2
3366/2015):
l'intervento di eseguito l'11/11/2009 (primo intervento chirurgico) era controindicato Pt_2
come intervento primario in presenza di una sublussazione dell'articolazione metatarso- falangea. Tale intervento può di fatto sfociare in una certo grado di destabilizzazione dalla
MTF se utilizzato per un'articolazione sublussata e può incrementarne le deformità. Gli esami rxgrafici di controllo del 29/10/2013 e del 25/5/2016 confermano parzialmente tale rilievo;
ai fini medico legali...si deve ammettere l'esistenza di postumi permanenti consistenti essenzialmente in “esiti di correzione alluce valgo a sn con residua persistenza del valgismo anchilosi della interfalangea e marcata limitazione funzionale con deficit estensorio del primo dito e difficoltà nella deambulazione per alterazione della biomeccanica del piede omolateralmente di natura iatrogena”;
i suddetti postumi costituiscono una invalidità permanente complessiva pari al 10% del totale.
Di questi postumi il 7% rappresenta la “evolutio” normale del quadro clinico-chirurgico mentre il 3% è riconducibile in termini rapporto causa–effetto ed anche alla stregua del criterio della “preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non” agli interventi chirurgici di cui
pagina 5 di 10 si tratta, per parziale errata esecuzione e, in particolare, al primo intervento;
per tali motivi, ai primi due interventi chirurgici sopramenzionati dell'11/11/2009 e dell'1/9/2010 (soprattutto il primo) risulta suscettibile di essere ricondotta, in termini di rapporto causa effetto ed anche alla stregua del criterio della “preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non” solo una minima quota (plus danno) degli esiti lesivi lamentati;
la durata dell'incapacità temporanea complessiva è stata di tre mesi. Di questi solo due mesi sono direttamente conseguenti alla patologia base e alla “evolutio” normale del caso. Il terzo mese (totale di gg. 15 e parziale al 50% d gg 15), invece, va inteso come “plus danno” riconducibile causalmente agli interventi chirurgici di cui si tratta in termini di errata esecuzione e quindi ascrivibili a responsabilità medica;
spese sostenute documentate congrue pari ad € 2.266,34.
Sentito a chiarimenti all'udienza del 23.3.2022, il ctu ha confermato le sue conclusioni, evidenziando che la colpa nell'esecuzione dell'intervento non è grave e che il maggior danno iatrogeno sia limitato alla percentuale riconosciuta del 3% (conforme a quanto già indicato nell'elaborato peritale), perché l'esito dell'intervento è connotato da una quota minima
d'insuccesso.
Ebbene, non vi è motivo di disattendere gli esisti dell'indagine condotta.
Invero, la diversa prospettazione attorea per cui nell'ambito della percentuale di invalidità residuata, pari al 10%, la percentuale di danno iatrogeno dovrebbe essere del 7% e non al 3% (il ctu nella valutazione dell'I.P. complessiva residuata, oltre a non aver considerato la I.P. pregressa da cui era già affetto al momento del primo intervento chirurgico, nella ripartizione interna tra la relativa quota sibi e quota iatrogena, abbia invertito il valore percentuale dei rispettivi punteggi, essendo di gran lunga più logico ritenere che un alluce valgo correttamente operato avrebbe dato esiti non superiori al 3% di I.P. e che il maggior danno iatrogeno ammonta, verosimilmente, quantomeno al 7% di I.P., cfr. foglio 4 note attrice del 4.2.2022) non tiene conto delle condizioni specifiche di partenza che caratterizzavano il caso di specie, ben esplicitate in ctu, e cioè un alluce valgo severo in un soggetto in età avanzata [l'esame rx grafico del piede del 10.11.2009 che precede
pagina 6 di 10 l'intervento chirurgico dell'11.11.2009 evidenzia un angolo di valgismo dell'alluce di 54° (v.n.
15°), un angolo interfalangeo inferiore ai 10°, un angolo intermetatarsale (IMA) di 16° (v.n.
9°) un angolo intermetatarsale distale (AAMD) di 25° (v.n.10°) ed una incongruenza articolare tra la base della falange prossimale e la superficie articolare della testa del primo metatarseo (sub-lussazione) cfr. foglio 15 ctu] per il quale l'evoluzione normale avrebbe comunque mantenuto un deficit del 7% (inferiore a quello derivante dalla perdita dell'alluce a cui fa riferimento l'attore e che è invece del 10%) anche per via della quota di insuccesso che accompagna questo tipo di interventi.
Inoltre, correttamente, nella determinazione della invalidità permanente in questione l'ausiliario non ha tenuto conto di patologie pregresse in capo al paziente che non fossero causalmente collegate agli interventi per cui è causa.
Quanto alle contestazioni mosse dai convenuti, va invece rilevato che a prescindere dall'esistenza di 150 o 200 modi diversi per correggere la stessa deformità …senza che la comunità scientifica abbia conferito ad alcuna di esse l'investitura della verità o della perfezione
(cfr. doc. 2 comparsa ), il consulente ha espressamente affermato la CP_2
controindicazione dell'intervento eseguito l'11.11.2009 in presenza di una sub- Pt_2
lussazione dell'articolazione metatarso–falangea in quanto a rischio di incrementarne la deformità, precisando altresì che gli esami rxgrafici di controllo del 29.10.2013 e del
25.5.2016 avevano confermato (cfr. ff. 15-16 ctu). Ebbene, su tale rilievo nulla è stato argomentato in senso contrario.
Dunque, a fronte dell'inadempimento della struttura e dell'operatore sanitario convenuti, il danno biologico iatrogeno patito dal paziente va calcolato monetizzando prima di tutto il grado complessivo d'invalidità permanente accertato in corpore (10%), poi monetizzando il grado d'invalidità permanente che sarebbe residuato all'infortunio in assenza dell'errore medico (7%) e infine detraendo il secondo importo dal primo.
Dunque facendo applicazione delle Tabelle Milanesi 2024 (cioè quelle vigenti al momento della liquidazione, Cassazione n. 33770/2019) in quanto l'IP complessiva è
pagina 7 di 10 superiore al 9% e tenuto conto dell'età del danneggiato (72) al momento della cessazione dell'invalidità temporanea (cfr. Cassazione n. 3121/2017) possono essere riconosciuti a titolo risarcimento del danno biologico i seguenti importi:
€ 9.436.00 per differenziale del 3% tra IP al 10% e al 7 % (comprensivo di incremento del 25% per sofferenza soggettiva);
€ 1.725,00 per ITT per giorni 15 (con applicazione del punto base di € 115,00);
€ 862,50 per ITP al 50% per giorni 15.
Al totale di € 12.023,50 a titolo di danno non patrimoniale, va aggiunto l'importo di €
2.266,34 per il danno patrimoniale rappresentato dalle spese mediche sostenute.
Il danno biologico non può essere ulteriormente personalizzato come richiesto da parte attrice.
Al riguardo la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la legge n. 124/2017 -che ha modificato gli artt. 138 e 139 del
Codice delle assicurazioni private discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle
"tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).
Inoltre, ha precisato la Corte, l'impossibilità di compiere determinati atti fisici a causa dell'invalidità residuata al sinistro costituisce proprio l'ubi consistam del danno biologico standard (Cassazione n. 25164/2020).
Considerato, allora, che tutte le circostanze che l'attore ha dedotto ed offerto di provare rientrano a pieno titolo tra i postumi del 7% costituenti la “evolutio” normale pagina 8 di 10 del quadro clinico-chirurgico per cui è causa, la richiesta non può essere accolta.
In definitiva, i convenuti vanno condannati in solido tra loro al risarcimento in favore di , in qualità di erede del danneggiato , della somma, Parte_1 Persona_1
calcolata all'attualità, di € 14.935,75 (data dalla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale devalutato alla data dell'ultimo evento dannoso, sommato all'importo del danno patrimoniale, il tutto rivalutato ad oggi), oltre interessi legali da calcolarsi secondo i principi alla sentenza della Suprema Corte
n.1712/95.
Le spese sostenute dall'attrice per l'introduzione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. vanno invece liquidate a titolo di anticipazioni unitamente alle spese di lite come da dispositivo (con applicazione delle maggiorazioni del 10% per pluralità di parti e del
10% per predisposizioni per pct).
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: condanna l' e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento in favore di , in qualità di erede di , di € Parte_1 Persona_1
14.935,75, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non, calcolato all'attualità, oltre interessi legali da calcolarsi secondo i principi alla sentenza della Suprema Corte
n.1712/95 dalla data dell'ultimo evento dannoso (1.9.2010) a quella di pubblicazione della sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
oltre interessi da tale ultima data di pubblicazione, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo;
condanna l' e , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2
alla refusione in favore dell'avv.to Vincenzo Liguori, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano, quanto alla fase di istruzione preventiva, in € 2.225,00 per compensi professionali, € 2.519,00 per anticipazioni (€ 286,00 per contributo unificato,
€ 366,00 per onorari ctu ed € 1867,00 per spese di ctp), oltre spese generali al 15% ed pagina 9 di 10 accessori di legge;
e quanto alla fase di merito in € 6.092,40 per compensi professionali,
€ 286,00 per contributo unificato, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 27.2.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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