Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 22 dicembre 2022
Decreto cautelare 20 gennaio 2023
Accoglimento
Sentenza 10 febbraio 2023
Parere definitivo 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 13/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00191/2025 e data 13/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 12 febbraio 2025
NUMERO AFFARE 00501/2023
OGGETTO:
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta ex art. 11, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, dal sig. CA AC contro il Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Interno, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la Commissione Interministeriale Ripam, l’Associazione Formez Pa, la Commissione d’esame e nei confronti di CO OR avverso la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nei ruoli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, di cui n. 1.174 risorse nel profilo di ispettore tecnico (bando pubblicato in GU n. 12 dell’11 febbraio 2022), pubblicata in data 28/12/2022;
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario notificato il 21 aprile 2023;
Viste le note di trasmissione delle relazioni prot. n. 71457 del 13 novembre 2023 e prot. n. 6915 del 29 gennaio 2025, con le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto ai fini, rispettivamente, della sospensiva e del merito;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Davide Miniussi;
Premesso in fatto:
1. Il sig. CA AC ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nei ruoli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, di cui 1.174 nel profilo di ispettore tecnico (bando pubblicato in GU n. 12 dell’11 febbraio 2022).
All’esito della prova scritta digitale egli è risultato non idoneo, avendo conseguito il punteggio di 20/30, a fronte di un punteggio minimo richiesto di 21/30.
2. Con ricorso straordinario, corredato da richiesta di misure cautelari, notificato in data 21 aprile 2023 egli ha impugnato, oltre ad alcuni atti endoprocedimentali, la graduatoria pubblicata in data 28 dicembre 2022.
Il gravame è affidato a due motivi, con cui si deducono, sotto una molteplicità di profili, la violazione di legge e l’eccesso di potere.
In particolare, con il primo motivo il ricorrente contesta, con riferimento al quesito n. 29 (al quale ha fornito una risposta considerata errata): (a) l’estraneità dello stesso alle materie stabilite dall’art. 6 del bando, afferendo il quesito alla materia di geometria delle aree; (b) il carattere eccessivamente tecnico del quesito, rispetto al profilo professionale oggetto del bando; (c) l’ambiguità del quesito, il quale non espliciterebbe la metodologia di calcolo utilizzata.
Con il secondo motivo si lamentano la violazione del principio della par condicio e del bando di concorso perché i candidati del turno mattutino avrebbero beneficiato della rettifica del punteggio rispetto a due quesiti (diversi da quelli sottoposti ai candidati del turno pomeridiano, tra cui l’odierno ricorrente) formulati in modo errato, di fatto sostenendo un test composto di n. 38 quesiti, anziché di n. 40 quesiti; secondo il ricorrente la riparametrazione dei punteggi gli avrebbe consentito di raggiungere il punteggio minimo di 21/30.
3. Con nota prot. n. 71457 del 13 novembre 2023 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso – ai soli fini della trattazione della sospensiva – la relazione istruttoria (prot. n. 69321 del 3 novembre 2023), con cui ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di alternatività, atteso che il ricorso straordinario è stato presentato successivamente al deposito di ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Lazio, successivamente oggetto di rinuncia, avente ad oggetto i medesimi atti impugnati in sede straordinaria (conclusioni estese anche ai fini della decisione di merito con nota prot. n. 6915 del 29 gennaio 2025).
4. All’adunanza del 12 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Considerato in diritto:
5. Il sig. AC ha depositato ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Lazio avente ad oggetto la medesima graduatoria impugnata in questa sede. Nei suoi confronti, il giudizio si è concluso con sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, co. 4 cod. proc. amm. (in conseguenza del deposito di rinuncia priva dei requisiti formali prescritti) (T.A.R. Lazio (Roma), sez. IV- ter , 13 febbraio 2024, n. 2918).
6. Ne consegue che il ricorso straordinario è inammissibile per violazione del principio di alternatività.
La Sezione ha già osservato (parere del 7 gennaio 2020, n. 9) che principio fondamentale del ricorso straordinario è l’alternatività, in ossequio al quale il ricorso straordinario ed il ricorso al giudice amministrativo non possono essere proposti contro il medesimo atto.
L’art. 8, co. 2, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 stabilisce infatti che non è ammesso il ricorso straordinario “ da parte dello stesso interessato ” se “ l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale ”. Ciò significa che non può essere proposta impugnazione nelle diverse sedi, straordinaria e giurisdizionale, avverso lo stesso provvedimento e, una volta esperito il primo rimedio, non è più consentito accedere al secondo ( electa una via non datur recursus ad alteram ). La ratio di questo principio va ravvisata nell’esigenza di evitare l’insorgere di contrasti tra le decisioni del Consiglio di Stato in sede consultiva e le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con conseguente sovrapposizione della decisione giurisdizionale alla decisione del ricorso straordinario.
7. Non osta a tale conclusione di inammissibilità del ricorso straordinario la circostanza che il ricorso giurisdizionale proposto avverso il medesimo atto sia stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L’inammissibilità del ricorso straordinario discende, infatti, dalla proposizione del ricorso in sede giurisdizionale quale fatto storico e, quindi, indipendentemente dell’esito dello stesso (Cons. St., sez. I, parere del 24 gennaio 2019, n. 285). Ne consegue che le vicende estintive del ricorso giurisdizionale per cause imputabili alla parte ricorrente come l’irricevibilità, la perenzione ovvero la rinuncia (nel caso di specie, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse conseguente al deposito di una rinuncia priva dei prescritti requisiti formali) non incidono sulla fattispecie, ormai perfezionatasi, da cui scaturisce l’inammissibilità del ricorso straordinario.
8. Conclusivamente la Sezione esprime parere nel senso che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Sezione esprime parere nel senso che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Miniussi | Carlo Saltelli |
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone