Articolo 12 della Legge 30 gennaio 1991, n. 37
Articolo 11
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24 febbraio 1991
Art. 12. Nomina di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni vigenti dell'ordinamento universitario.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1991
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