Articolo 8 della Legge 3 aprile 1989, n. 123
Articolo 7Articolo 9
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26 aprile 1989
Art. 8. 1. Il direttore dell'Istituto, di comprovata competenza in scienze musicologiche con specifico riguardo al settore degli studi verdiani, e' nominato dal consiglio di amministrazione, che determina la durata dell'incarico e il trattamento economico.
2. Il direttore ha la sovrintendenza generale dei servizi dell'Istituto e ne dirige le attivita', in esecuzione dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione. Nello svolgimento di tali compiti e' coadiuvato dal segretario generale.
3. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo e assicura il collegamento fra il consiglio stesso e il comitato scientifico.
Entrata in vigore il 26 aprile 1989