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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 25/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5437/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to VIRZO MARIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to VIRZO MARIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
separati con accordo di negoziazione assistita del 27/09/2019, con autorizzazione del PM di data 03/10/2019;
con i seguenti figli: , nato a Persona_1
Milano (MI) il 23/12/2008 e , nato a Persona_2
Milano (MI) il 13/06/2013;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data;
matrimonio trascritto
• ordinare al Comune Moneglia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
I due figli e vengono affidati congiuntamente ad Persona_1 Per_2
entrambi i genitori. La residenza anagrafica per gli adempimenti burocratici e
il domicilio sono fissati presso la madre in Bibione San Michele al Tagliamento
(VE) .
è iscritto all'Istituto di istruzione statale superiore Per_1 Persona_3
Parte_2
à iscritto nell'anno scolastico 2024-205 alla scuola secondaria Aristide
[...]
Gabelli di Bibione (VE).
In adempimento alla responsabilità genitoriale che l'affido condiviso conferisce a ciascun genitore, questi ultimi concorderanno le decisioni di maggiore interesse per i figli, i principali criteri per la loro educazione i medici e gli specialisti che si occuperanno di loro, salvo casi di urgenza, gli indirizzi scolastici, gli sport, le attività extra scolastiche che saranno praticati, tutto ciò
tenendo conto delle inclinazioni naturali dei figli stessi.
Visite e frequentazioni
Stante la lontananza del padre, lo stesso potrà andare a trovare i figli ogni qualvolta potrà, previo congruo avviso alla madre. Pertanto, i figli potranno anche pernottare con il padre in queste occasioni, il tutto nel rispetto anche degli impegni scolastici e sportivi dei bambini.
Vacanze scolastiche
2 Le vacanze estive saranno trascorse con ciascuno dei genitori per 3 settimane di cui almeno 2 consecutive da definire entro il 30/4 di ogni anno, con possibilità per i figli sempre accompagnati dal genitore di viaggiare all'estero.
In caso di disaccordo sul periodo i coniugi concordano che la madre trascorrerà le prime due settimane di luglio negli anni negli anni pari ed il padre negli anni dispari.
Per le vacanze natalizie per il periodo che va dalla Vigilia di Natale fino al primo dell'anno ad anni alterni anni pari con la madre e dispari il padre. Tutto
questo avendo attenzione di agevolare le preferenze ed i desideri espressi dai figli di volta in volta. Per il resto dei periodi dell'anno vale il regime ordinario.
Il tutto considerando la lontananza del padre, invero il padre di volta in volta,
previo avviso comunicherà alla madre se per i periodi di e Parte_3
ponti prenderà con sé i figli, sempre comunque rispettando l'alternanza
CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVAMENTE AI MINORI
1) I figli sono collocati presso la madre che provvede al mantenimento unitamente al padre, il quale si impegna a corrispondere mensilmente un assegno di mantenimento nella misura complessiva di euro 750 per 12
mensilità anno, pari ad un importo di euro di euro 9.000 anno, a partire dal 1°
luglio 2024.
2) L'importo di cui al punto 1 include tutte le esigenze ordinarie della vita dei minori, a titolo esemplificativo, il vitto, la mensa scolastica, concorso nelle spese di casa (canone, utenze, consumi di materiali per la casa, utenze luce,
gas, internet, telefono, spese condominiali) spese di cancelleria scolastica ricorrenti durante l'anno, i medicinali da banco, spese di trasporto quotidiane con mezzi pubblici o autovettura, spese di trasporto scolastico, uscite settimanali per svago.
3) Il pagamento dell'assegno di mantenimento avverrà con bonifico bancario sul conto indicato dalla madre, eseguito mensilmente il giorno 1 del mese.
3 4) Per agevolare l'inserimento di in Italia e permettere alla madre di Per_2
dedicarsi a tempo pieno a questo, il padre si impegna a corrispondere a titolo straordinario un contributo aggiuntivo di euro 750, che si va a sommare al precedente assegno di mantenimento, portando il contributo mensile per le esigenze ordinarie dei minori ad un valore complessivo di euro 1.500/mese,
limitatamente ai periodi di seguito indicati.
a. Ottobre 2024
b. Novembre 2024
c. Dicembre 2024
d. Gennaio 2025
e. Febbraio 2025
f. Marzo 2025
5) Al di fuori dell'importo corrisposto nell' assegno di mantenimento, sono da dividere nella misura del 50% per ciascun genitore le spese straordinarie, che a titolo esemplificativo vengono individuate in:
a. Spese mediche:
i. Visite specialistiche prescritte dal medico curante o pediatra ii. Cure dentistiche iii. Occhiali e lenti da vista o apparecchi per ortodontica prescritti dallo specialista
iv. Farmaci prescritti da specialisti diversi da farmaci da banco v. Cure prescritte da medico curante o specialista (fisioterapia,
applicazioni etc.)
vi. Esami anche specialistici (radiografie, esami sangue, ecografie etc)
Salvo urgenze le spese mediche richiedono un accordo preventivo sulla scelta fra opzione erogate dal SSN e sistema privato e devono essere documentate b. Spese scolastiche e burocrazia i. Tasse scolastiche e iscrizione scuola
4 ii. Libri di testo iii. Gite scolastiche iv. Corsi recupero o lezioni private v. Corsi particolari extra scolastici (lingue, musica)
vi. Viaggi studio vii. Certificati anagrafici, bolli, rinnovo passaporti, e altri documenti necessari.
c. Attività sportive i. Costo attività sportive ii. Trasporto correlato alle attività sportive iii. Divise e accessori iv. Certificati medici correlati all'attività sportiva v. Ritiri
d. Vestiario
i. Si considerano straordinarie le spese relative al cambio armadio stagionale in due momenti dell'anno: estate e inverno, ovvero nei mesi
di Maggio e Ottobre.
ii. I genitori concordano una quantità congrua di capi di abbigliamento che serviranno ai figli per vestirsi secondo la stagione.
iii. Tali capi saranno selezionati in negozi di abbigliamento con attenzione al rapporto qualità-prezzo, cercando soddisfare le preferenze dei ragazzi.
iv. Da questo accordo sono esclusi capi firmati o di alto valore.
e. Vacanze
i. I genitori, nell'ambito del loro periodo di frequentazione possono organizzare vacanze o viaggi in cui i figli partecipano. Gli oneri sono sostenuti individualmente dal genitore promotore della vacanza.
ii. L'organizzazione di vacanze o viaggi, al di fuori del periodo di
5 frequentazione, è possibile previo accordo fra i genitori.
iii. Le vacanze o viaggi in autonomia, ovvero senza presenza dei genitori, (ad es. vacanze con amici) vengono concordate preventivamente e gli oneri derivanti divisi al 50%.
iv. Non sono inclusi nella disciplina di cui al punto e le gite scolastiche e ritiri sportivi, regolamentati a parte.
f. Viaggi a Capo Verde
i. Qualora i figli vogliano raggiungere il padre, attualmente residente a Capo
Verde, il viaggio aereo sarà a carico dello stesso, che nel periodo di permanenza provvederà al loro mantenimento.
ii. L'assegno di mantenimento viene decurtato proporzionalmente ai giorni di permanenza, per il periodo in cui i figli o un figlio si trovano presso il padre. Questo avviene anche nel periodo di vacanze estive o natalizie quando sono fruite dai figli presso il padre o con il padre.
iii. Il costo per i documenti necessari al viaggio sarà diviso tra i genitori al 50%
(dichiarazione accompagno, dichiarazione cartorio notarile, visto o tassa soggiorno)
iv. I costi del viaggio dalla residenza all'aeroporto di partenza italiano e il rientro dall'aeroporto fino alla residenza sono a carico della madre,
considerando come aeroporti di partenza in ordine preferenziale
Venezia, Verona, Bergamo.
Procedure relative alle spese straordinarie.
• Tutte le spese straordinarie vanno concordate fra i genitori, relativamente alla tipologia e all'ammontare, salvo casi di urgenza.
• In caso di dissenso di un genitore rispetto ad una richiesta dell'altro di effettuare una spesa straordinaria per cui viene richiesta la partecipazione al
50%, il genitore che propone la spesa procede richiedendola per iscritto all'altro, che a sua volta motiverà per iscritto il suo dissenso preventivo
6 nell'immediatezza della richiesta e comunque entro un massimo di 5 giorni dalla richiesta.
• Il genitore anticipatario delle spese straordinarie provvede ad inviare per mail whatsapp la documentazione relativa alla spesa sostenuta che deve consistere in un documento fiscale quale scontrino o fattura.
• In caso di contestazione delle spese anticipate il genitore a cui è richiesto il rimborso contesterà per iscritto tramite mail il documento contabile presentato entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso.
• Tempistiche per l'esecuzione del rimborso.
Il rimborso delle spese straordinarie avviene:
▪ anticipatamente rispetto al mese in cui si prevede si verifichino, nel caso delle spese straordinarie già pianificate (es. spese per attività
sportive) unitamente al pagamento effettuato per l'assegno di mantenimento.
▪ Posticipatamene, per le spese straordinarie impreviste, non pianificate,
entro il mese successivo in cui la spesa si è verificata, unitamente al pagamento dell'assegno di mantenimento.
Per tutto quanto non stabilito in questo atto circa le spese straordinarie le parti si rifaranno alle “Linee Guida spese extra assegno” del Tribunale
competente.
6) I Genitori detengono ciascuno un fondo dall'ammontare iniziale di 20.000
euro (ventimila) destinato al 50% ai figli e . Persona_1 Per_2
7) I coniugi dichiarano che con l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte essi non hanno più altro a pretendere reciprocamente per qualsiasi voglia causa, ragione e/o titolo conseguente al matrimonio, iva compresi aspetti risarcitori.
I coniugi infine prestano il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e dei propri figli”.
7 Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 30/12/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
30/01/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Pt_1
8 e in Moneglia (GE), in data Pt_1 Controparte_1
18/09/2013;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONEGLIA (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n. 3, parte II, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 25/02/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5437/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to VIRZO MARIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to VIRZO MARIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
separati con accordo di negoziazione assistita del 27/09/2019, con autorizzazione del PM di data 03/10/2019;
con i seguenti figli: , nato a Persona_1
Milano (MI) il 23/12/2008 e , nato a Persona_2
Milano (MI) il 13/06/2013;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data;
matrimonio trascritto
• ordinare al Comune Moneglia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
I due figli e vengono affidati congiuntamente ad Persona_1 Per_2
entrambi i genitori. La residenza anagrafica per gli adempimenti burocratici e
il domicilio sono fissati presso la madre in Bibione San Michele al Tagliamento
(VE) .
è iscritto all'Istituto di istruzione statale superiore Per_1 Persona_3
Parte_2
à iscritto nell'anno scolastico 2024-205 alla scuola secondaria Aristide
[...]
Gabelli di Bibione (VE).
In adempimento alla responsabilità genitoriale che l'affido condiviso conferisce a ciascun genitore, questi ultimi concorderanno le decisioni di maggiore interesse per i figli, i principali criteri per la loro educazione i medici e gli specialisti che si occuperanno di loro, salvo casi di urgenza, gli indirizzi scolastici, gli sport, le attività extra scolastiche che saranno praticati, tutto ciò
tenendo conto delle inclinazioni naturali dei figli stessi.
Visite e frequentazioni
Stante la lontananza del padre, lo stesso potrà andare a trovare i figli ogni qualvolta potrà, previo congruo avviso alla madre. Pertanto, i figli potranno anche pernottare con il padre in queste occasioni, il tutto nel rispetto anche degli impegni scolastici e sportivi dei bambini.
Vacanze scolastiche
2 Le vacanze estive saranno trascorse con ciascuno dei genitori per 3 settimane di cui almeno 2 consecutive da definire entro il 30/4 di ogni anno, con possibilità per i figli sempre accompagnati dal genitore di viaggiare all'estero.
In caso di disaccordo sul periodo i coniugi concordano che la madre trascorrerà le prime due settimane di luglio negli anni negli anni pari ed il padre negli anni dispari.
Per le vacanze natalizie per il periodo che va dalla Vigilia di Natale fino al primo dell'anno ad anni alterni anni pari con la madre e dispari il padre. Tutto
questo avendo attenzione di agevolare le preferenze ed i desideri espressi dai figli di volta in volta. Per il resto dei periodi dell'anno vale il regime ordinario.
Il tutto considerando la lontananza del padre, invero il padre di volta in volta,
previo avviso comunicherà alla madre se per i periodi di e Parte_3
ponti prenderà con sé i figli, sempre comunque rispettando l'alternanza
CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVAMENTE AI MINORI
1) I figli sono collocati presso la madre che provvede al mantenimento unitamente al padre, il quale si impegna a corrispondere mensilmente un assegno di mantenimento nella misura complessiva di euro 750 per 12
mensilità anno, pari ad un importo di euro di euro 9.000 anno, a partire dal 1°
luglio 2024.
2) L'importo di cui al punto 1 include tutte le esigenze ordinarie della vita dei minori, a titolo esemplificativo, il vitto, la mensa scolastica, concorso nelle spese di casa (canone, utenze, consumi di materiali per la casa, utenze luce,
gas, internet, telefono, spese condominiali) spese di cancelleria scolastica ricorrenti durante l'anno, i medicinali da banco, spese di trasporto quotidiane con mezzi pubblici o autovettura, spese di trasporto scolastico, uscite settimanali per svago.
3) Il pagamento dell'assegno di mantenimento avverrà con bonifico bancario sul conto indicato dalla madre, eseguito mensilmente il giorno 1 del mese.
3 4) Per agevolare l'inserimento di in Italia e permettere alla madre di Per_2
dedicarsi a tempo pieno a questo, il padre si impegna a corrispondere a titolo straordinario un contributo aggiuntivo di euro 750, che si va a sommare al precedente assegno di mantenimento, portando il contributo mensile per le esigenze ordinarie dei minori ad un valore complessivo di euro 1.500/mese,
limitatamente ai periodi di seguito indicati.
a. Ottobre 2024
b. Novembre 2024
c. Dicembre 2024
d. Gennaio 2025
e. Febbraio 2025
f. Marzo 2025
5) Al di fuori dell'importo corrisposto nell' assegno di mantenimento, sono da dividere nella misura del 50% per ciascun genitore le spese straordinarie, che a titolo esemplificativo vengono individuate in:
a. Spese mediche:
i. Visite specialistiche prescritte dal medico curante o pediatra ii. Cure dentistiche iii. Occhiali e lenti da vista o apparecchi per ortodontica prescritti dallo specialista
iv. Farmaci prescritti da specialisti diversi da farmaci da banco v. Cure prescritte da medico curante o specialista (fisioterapia,
applicazioni etc.)
vi. Esami anche specialistici (radiografie, esami sangue, ecografie etc)
Salvo urgenze le spese mediche richiedono un accordo preventivo sulla scelta fra opzione erogate dal SSN e sistema privato e devono essere documentate b. Spese scolastiche e burocrazia i. Tasse scolastiche e iscrizione scuola
4 ii. Libri di testo iii. Gite scolastiche iv. Corsi recupero o lezioni private v. Corsi particolari extra scolastici (lingue, musica)
vi. Viaggi studio vii. Certificati anagrafici, bolli, rinnovo passaporti, e altri documenti necessari.
c. Attività sportive i. Costo attività sportive ii. Trasporto correlato alle attività sportive iii. Divise e accessori iv. Certificati medici correlati all'attività sportiva v. Ritiri
d. Vestiario
i. Si considerano straordinarie le spese relative al cambio armadio stagionale in due momenti dell'anno: estate e inverno, ovvero nei mesi
di Maggio e Ottobre.
ii. I genitori concordano una quantità congrua di capi di abbigliamento che serviranno ai figli per vestirsi secondo la stagione.
iii. Tali capi saranno selezionati in negozi di abbigliamento con attenzione al rapporto qualità-prezzo, cercando soddisfare le preferenze dei ragazzi.
iv. Da questo accordo sono esclusi capi firmati o di alto valore.
e. Vacanze
i. I genitori, nell'ambito del loro periodo di frequentazione possono organizzare vacanze o viaggi in cui i figli partecipano. Gli oneri sono sostenuti individualmente dal genitore promotore della vacanza.
ii. L'organizzazione di vacanze o viaggi, al di fuori del periodo di
5 frequentazione, è possibile previo accordo fra i genitori.
iii. Le vacanze o viaggi in autonomia, ovvero senza presenza dei genitori, (ad es. vacanze con amici) vengono concordate preventivamente e gli oneri derivanti divisi al 50%.
iv. Non sono inclusi nella disciplina di cui al punto e le gite scolastiche e ritiri sportivi, regolamentati a parte.
f. Viaggi a Capo Verde
i. Qualora i figli vogliano raggiungere il padre, attualmente residente a Capo
Verde, il viaggio aereo sarà a carico dello stesso, che nel periodo di permanenza provvederà al loro mantenimento.
ii. L'assegno di mantenimento viene decurtato proporzionalmente ai giorni di permanenza, per il periodo in cui i figli o un figlio si trovano presso il padre. Questo avviene anche nel periodo di vacanze estive o natalizie quando sono fruite dai figli presso il padre o con il padre.
iii. Il costo per i documenti necessari al viaggio sarà diviso tra i genitori al 50%
(dichiarazione accompagno, dichiarazione cartorio notarile, visto o tassa soggiorno)
iv. I costi del viaggio dalla residenza all'aeroporto di partenza italiano e il rientro dall'aeroporto fino alla residenza sono a carico della madre,
considerando come aeroporti di partenza in ordine preferenziale
Venezia, Verona, Bergamo.
Procedure relative alle spese straordinarie.
• Tutte le spese straordinarie vanno concordate fra i genitori, relativamente alla tipologia e all'ammontare, salvo casi di urgenza.
• In caso di dissenso di un genitore rispetto ad una richiesta dell'altro di effettuare una spesa straordinaria per cui viene richiesta la partecipazione al
50%, il genitore che propone la spesa procede richiedendola per iscritto all'altro, che a sua volta motiverà per iscritto il suo dissenso preventivo
6 nell'immediatezza della richiesta e comunque entro un massimo di 5 giorni dalla richiesta.
• Il genitore anticipatario delle spese straordinarie provvede ad inviare per mail whatsapp la documentazione relativa alla spesa sostenuta che deve consistere in un documento fiscale quale scontrino o fattura.
• In caso di contestazione delle spese anticipate il genitore a cui è richiesto il rimborso contesterà per iscritto tramite mail il documento contabile presentato entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso.
• Tempistiche per l'esecuzione del rimborso.
Il rimborso delle spese straordinarie avviene:
▪ anticipatamente rispetto al mese in cui si prevede si verifichino, nel caso delle spese straordinarie già pianificate (es. spese per attività
sportive) unitamente al pagamento effettuato per l'assegno di mantenimento.
▪ Posticipatamene, per le spese straordinarie impreviste, non pianificate,
entro il mese successivo in cui la spesa si è verificata, unitamente al pagamento dell'assegno di mantenimento.
Per tutto quanto non stabilito in questo atto circa le spese straordinarie le parti si rifaranno alle “Linee Guida spese extra assegno” del Tribunale
competente.
6) I Genitori detengono ciascuno un fondo dall'ammontare iniziale di 20.000
euro (ventimila) destinato al 50% ai figli e . Persona_1 Per_2
7) I coniugi dichiarano che con l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte essi non hanno più altro a pretendere reciprocamente per qualsiasi voglia causa, ragione e/o titolo conseguente al matrimonio, iva compresi aspetti risarcitori.
I coniugi infine prestano il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e dei propri figli”.
7 Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 30/12/2024, in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del
30/01/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Pt_1
8 e in Moneglia (GE), in data Pt_1 Controparte_1
18/09/2013;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONEGLIA (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n. 3, parte II, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 25/02/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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