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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/11/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4634/2024 R.G. sul ricorso depositato il 26/09/2024 proposto da (difesa dagli avv.ti Natale Francesco Evoli e Walter Tripodo) Parte_1
nei confronti di (difesa dall'avv Maurizio Tavilla ) Controparte_1
all'esito dell'udienza e della camera di consiglio così definitivamente provvede :
“ Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida : per la fase cautelare monocratica in 2900,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato se corrisposto con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente;
per la presente fase di merito in 3000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato se corrisposto con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
nel merito, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, accertare e dichiarare, previa declaratoria di illegittimità del trasferimento ordinato ad essa ricorrente nella postazione di lavoro esterna nel c.d. Piazzale delle Caronti quale “addetta passeggeri”, il diritto della ricorrente alla riammissione in servizio presso l'originaria sede lavorativa con identica postazione di lavoro come addetta alla presso la sede di Villa San IO, città dove risiede, e comunque all' Parte_2 interno degli Uffici preposti all' emissione dei biglietti. Salvo ogni altro diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei Difensori antistatari.
Si costituiva parte resistente ed evidenziava : Controparte_1
1 dopo l'ordinanza cautelare del 27.10.2024, aveva immediatamente sospeso l'assegnazione della ricorrente alla postazione di lavoro esterna quale “addetta passeggeri” e l'ha impiegata nella postazione interna della biglietteria “Terminal Boarding” di Villa San IO quale “addetta alle biglietterie”;
per cui poteva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ogni caso, evidenziava la correttezza dell'operato della società resistente, già ampiamente esposta nella memoria di costituzione del giudizio cautelare
Concludeva chiedendo : 1) Preliminarmente, preso atto dell'avvenuta assegnazione della ricorrente alla postazione interna della biglietteria “Terminal Boarding” di Villa San IO quale “addetta alle biglietterie”, dichiarare cessata la materia del contendere.
2) In via subordinata, rigettare integralmente tutte le domande formulate in ricorso (ivi incluse quelle istruttorie), perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto.
***
Rimessa la causa in decisione, va dichiarata cessata la materia del contendere .
La presente causa ha avuto già un esito in sede cautelare definito con ordinanza del 27.10.2024 nella quale questo Ufficio ha ritenuto < La causa concerne la contestazione, da parte della ricorrente, ad una assegnazione, dal 25.9. 2024, alle mansioni di “Addetta ai passeggeri “in luogo della precedente di Addetta alla biglietteria.
La ricorrente è dipendente della società sin dal 2018 assunta come addetta alla biglietteria .
Deduce che ha sempre prestato la propria attività lavorativa presso le strutture/biglietterie di Villa
San IO occupandosi , sin dalla assunzione, sia della vendita di biglietti per la navigazione del traffico leggero/pedonale che degli automezzi (traffico gommato), sia alla riscossione dei pagamenti dei biglietti e curando anche le relative registrazioni contabili.
Riferisce che in data 21.9.2024 aveva appreso, dai turni di lavoro, le nuove mansioni e, rientrata in servizio il 25.9.2024, si era trovata ad esercitare le nuove mansioni pur illegittime
Lamenta il carattere demansionante e ritorsivo ,il tutto recando pregiudizio alla dignità del lavoratore/ lavoratrice ed esposizione ai rischi di lesione della salute .
Lamenta anche che le nuove mansioni sono da svolgere all'esterno , sul piazzale, con traffico gommato senza aver ottenuto dispositivi di protezione quali mascherina e caschetto , senza
2 la formazione dovuta , senza valutazione dei rischi e peraltro in periodo di allattamento , con esposizione al rischio salute .
****
Orbene in primo luogo va escluso che si verta qui in un caso di trasferimento atteso che nessun apprezzabile spostamento di sede di lavoro o di unità produttiva autonoma è dato rilevare.
Lo spostamento impugnato ha effetto dal 25.9.2024 ( epoca del rientro in servizio della ricorrente )
e comporta una diversa dislocazione della prestazione a distanza di poche centinaia di metri tra l'ufficio di biglietteria e il piazzale , restando a lavorare nello stesso Comune e non emergendo mutamento di unità produttiva .
La variazione di mansioni tuttavia è comunque soggetta ad una valutazione di legittimità sotto i diversi profili evidenziati dalla ricorrente .
L'art. 2103 cc dispone nel testo vigente : < Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto,
a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
(….) > .
Nel caso di specie manca tuttavia un provvedimento per iscritto del mutamento delle mansioni e che possa esplicitare le attività e il contenuto. La società però ha confermato in giudizio le nuove
3 mansioni assegnate pur riferendo che l'adibizione risaliva già ad una determinazione dell'ottobre
2022 valevole già dai turni di novembre 2022 . La ricorrente ha negato di aver già svolto nel 2022 le nuove mansioni.
Sostiene la società che le nuove mansioni < di “addetta passeggeri”, infatti, consistono nell'attività di assistenza da svolgere nei piazzali di imbarco in favore dei numerosi soggetti (pedoni e conducenti di mezzi) che quotidianamente utilizzano le navi traghetto della società resistente;
è la stessa ricorrente, del resto, a confermare di essere “… stata incaricata di occupare uno spazio esterno del piazzale di imbarco per accompagnare i passeggeri pedoni all'ingresso della nave” (pag. 12 del ricorso).>.
La ricorrente è stata assunta invece come addetta alla biglietteria.
***
Orbene in primo luogo va escluso il motivo ritorsivo per l'aver fruito di congedo parentale e aver tutelato la maternità .
Manca infatti ogni elemento di prova che dimostri tale intento e soprattutto perché è emerso come incontestata la circostanza che già nell' ottobre 2022 , prima dello stato di gravidanza , la società avesse deciso , con i turni di novembre 2022, di destinare la ricorrente alle nuove mansioni ( sul punto la ricorrente, diversamente dalla società che asserisce abbia prestato nel 2022 qualche giorno
, nega però di aver prestato lavoro concretamente : il dato della effettiva prestazione o meno non è però rilevante ) e poi essendo subentrato un lungo periodo di quasi due anni di assenza (dal
05.11.2022 al 24.09.2024) dal servizio legate alle gravidanza e alla nascita della figlia .
Quanto al lamentato demansionamento la società lo nega richiamando il fatto che il potere di ius variandi è svolto nell'ambito del livello e della categoria di inquadramento;
invoca l'art 10 punto 7 secondo cui <
7. Impiegati che pur svolgendo direttamente mansioni affidate sono Controparte_2 responsabili di attività di media complessità e di controllo di operatori a queste addetti in musei, aree archeologiche, biblioteche.
Esempi:
7.1 Addetto alla vendita di biglietti e al controllo dell'accesso, anche con vendita di libri e gadgets;
7.2 Addetto alla sala di biblioteche ed altre attività museali;
7.3 Addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza;
7.4 Addetto di attività di receptions e accompagnamento dei visitatori.>.
4 Parte ricorrente invece ascrive le nuove mansioni al II livello del medesimo CCNL profilo 7.1., pag
31 allegato dalla società nella parte in cui dispone :
<
7. Lavoratori che effettuano attività di controllo e custodia di locali, aree, beni ed attrezzature in musei, aree archeologiche, fiere, parcheggi, edifici.
Esempi:
7.1 Addetto al controllo degli accessi ed alla verifica dei relativi documenti;
7.2 Addetto alla custodia degli accessi e delle sale di musei, esposizioni, parchi, aree archeologiche;
7.3 Addetto al controllo degli accessi ed alla custodia in edifici privati e pubblici;
7.4 Addetto alla custodia di parcheggi e aree di sosta non a pagamento >.
Ciò posto occorre tuttavia preliminarmente chiarire , rispetto alla risultanze delle ultime buste paga e dell'estratto della anagrafica della posizione della ricorrente , che in sede di udienza la società ha ammesso l'errore di indicazione della posizione lavorativa della ricorrente come soggetta alla disciplina del CCNL Confitarma e livello 2 : la società ha preso atto in effetti che la ricorrente non aveva accettato il passaggio al nuovo CCNL per cui in sede di udienza ha chiarito che la ricorrente doveva ritenersi ancora inquadrata con il . Controparte_2
Procedendo quindi all'esame delle doglianze della ricorrente per il demansionamento e avendo riguardo alle previsioni del CCNL Multiservizi, ad avviso del decidente in effetti il terzo livello posseduto dalla ricorrente prevede una attività di controllo di altro personale e attività di attività di receptions e accompagnamento dei visitatori con riferimento a musei , aree archeologiche, biblioteche .
Non si riscontra però, nella descrizione fatta dalla società, un siffatto contenuto di media complessità né si rinviene un controllo di operatori.
La prestazione dell'attività nell'ambito di contesti culturali quali i musei , aree archeologiche, biblioteche non appare equiparabile a quella svolta su un piazzale di imbarco /sbarco all'aperto con transito di mezzi e pedoni .
Neppure può ascriversi a compiti di controllo dell'accesso.
Era onere della società , che ha proceduto a variare le mansioni , dar conto dell'equivalenza delle due mansioni al fine di poter farle rientrare nel medesimo livello di inquadramento .
5 La società neppure prova la ricorrenza di mutamenti degli assetti organizzativi tali da rendere necessitata l'adibizione della ricorrente a mansioni di un livello inferiore di inquadramento .
Al riguardo, infatti, deve constatarsi come a fronte di una contestazione da parte ricorrente delle scelte operate sul personale rimasto in biglietteria per far fronte al dedotto esubero , nessun elemento la società ha offerto per comprovare la inevitabile scelta della ricorrente.La società ha omesso pure di dar conto di quali criteri di scelta abbia utilizzato .
Peraltro neppure contrastata è stata l'asserzione della ricorrente fatta in udienza secondo cui < in atto vi sono persone in biglietteria che prima facevano i piazzalisti e addetti ai passeggeri e come tali già assunti ( si tratta dei sigg , ) > ( cfr verbale del 15.10.2024 ) . Per_1 Per_2 Per_3
Quanto alla mancata formazione per le nuove mansioni , la società riporta due attestazioni una del
25 e l'altra del 26 settembre 2024 di due formatori che asseverano di aver formato la ricorrente nello svolgimento delle attività di addetto/a all'assistenza dei passeggeri .
La ricorrente ammette solo un giorno di formazione , negando il secondo giorno con il sig . Pt_3
Ne discende che quanto emerso, e senza necessità di ulteriore istruttoria , appare riscontrare il fumus cautelare per quanto attiene al demansionamento .
Quanto alla denuncia della ricorrente di mancata formazione e di mancata predisposizione delle misure di tutela dai rischi , la resistente deduce del tutto genericamente la formazione prestata.
Non mostra quale sarebbero le prescrizioni dovute per ritenere formato il personale di assistenza passeggeri . Nessun documento mostra di valutazione né di informazione sui rischi né un piano formativo .
Le attestazioni rese dai formatori sono generiche e la società neppure cura di fornire il piano formativo richiesto dalle nuove mansioni .
Giova rammentare che L'art 15 dlgs 81 del 2008 prescrive che :
<
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
(….) n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
le istruzioni adeguate ai lavoratori;
(….) >.
L'art 18 d.lgs cit dispone : < Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente(….)
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
6 d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
(…)
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37>.
Quanto alle misure di protezione della salute e ai dispositivi individuali , va rilevato che parte resistente nessun documento di valutazione dei rischi produce ( l'art 28 dlgs cit disponea) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);) né fornisce prova della formazione e assegnazione di dispositivi idonei a consentire alla ricorrente di stare all'esterno ed esposta ad agenti cancerogeni derivanti da esposizione a gas di scarico delle auto, anche diesel , ai sensi delle disposizioni previste dal dlgs 81 del 2008 .
L'art. 36 d.lgs cit prevede :
7 <informazione ai lavoratori prevede :
(..) <
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinchè ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
>
L'art 37 prevede < Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.>
E' del tutto evidente che la adibizione alle nuove mansioni non è corredata da fondamentali riscontri in tema di rispetto delle norme sulla obbligatoria formazione e soprattutto della prova di aver attuato la prevenzione dai rischi alla salute , soprattutto qui rilevando la esposizione all'esterno a scarichi del traffico gommato , con rischio maggiore atteso anche lo stato di madre in allattamento .
In conclusione sussistono ad avviso del decidente sufficienti elementi per ritenere il fumus di illegittimità delle nuove mansioni e richiedere la misura cautelare della sospensione .
CP_3
Sussiste il periculum in mora .
L'accertato fumus del demansionamento e della omessa formazione nonché di esposizione a rischi di lesione per la salute personale e della prole destinataria dell'allattamento corroborano la sussistenza di un pericolo di danno irreversibile, nelle more del giudizio ordinario, dato rispettivamente dalla compromissione della dignità del lavoratore e dal pericolo di danno alla salute , beni notoriamente la cui lesione dannosa è, sul piano reale, non adeguatamente ristorabile con il provvedimento definitivo di merito .
8 Nessuna valenza ha il fatto eccepito dalla società resistente di una colpevole inerzia della lavoratrice nel contestare in giudizio le nuove mansioni avendo ricevuto , a dire della società, la destinazione sin dall'ottobre 2022 .
Va infatti osservato che , anche a dar credito alla società ove afferma che avrebbe svolto un paio di giorni nelle nuove mansioni nel 2022 ( negati comunque dalla ricorrente ) , resta la considerazione che, per un verso , la ricorrente è rimasta assente dal servizio per quasi due anni per cui il suo interesse ad agire ha subito una temporanea fase di quiescenza per il periodo di assenza , dall'altro il periculum va scrutinato auto riguardo alla effettiva situazione di pericolo di danno grave e irreversibile nell'attualità , senza che ciò possa essere elisa la sua rilevanza da una sorta acquiescenza per aver lasciato scorrere del tempo .
Va dunque conclusivamente accolto per quanto detto l'istanza cautelare con sospensione dell'adibizione alle nuove mansioni . mentre non può essere accolta la richiesta di restituzione alle precedenti mansioni perché non vi è un diritto al mantenimento delle stesse e la concreta gestione delle mansioni da svolgere non spetta al Magistrato ma al datore di lavoro che dovrà decidere secondo la sua autonomia imprenditoriale se reintegrare la ricorrente nelle precedenti mansioni o deliberare una ulteriore diversa collocazione .
Spese della presente fase rimesse all'esito del giudizio di merito contestualmente avviato.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda per quanto in motivazione e, per l'effetto, ordina alla resistente la sospensione dell'assegnazione della ricorrente alla postazione di lavoro esterna quale “addetta passeggeri”.
Spese della presente fase al giudizio di merito>.
Ciò posto in questa sede la società ha dichiarato di aver immediatamente sospeso l'assegnazione della ricorrente alla postazione di lavoro esterna quale “addetta passeggeri” e l'ha impiegata nella postazione interna della biglietteria “Terminal Boarding” di Villa San IO quale “addetta alle biglietterie”.
Parte ricorrente in sede di merito ha aderito alla richiesta .
Orbene a fronte della sopravvenuta assegnazione della ricorrente e dell'accordo delle parti sulla definizione della controversia non vi è ragione per non dichiarare la cessazione della materia del contendere.
9 Resta invece privo di accordo il regolamento delle spese .
Ad avviso del decidente alla luce dell'accertamento operato dalla ordinanza cautelare , sussiste la soccombenza della società per cui le spese del cautelare sono poste a carico della società e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore( indeterminato basso ) e alla natura della causa( cautelare) nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali( tutte ) .
Anche quelle di merito vanno poste a carico della società resistente per la soccombenza virtuale e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore ( indeterminato ) e alla natura della causa ( lavoro ) nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali e tuttavia con applicazione dei minimi della fase di trattazione e di quella decisionale in ragione della collaborazione della società a definire bonariamente la controversia.
Reggio di Calabria 6.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4634/2024 R.G. sul ricorso depositato il 26/09/2024 proposto da (difesa dagli avv.ti Natale Francesco Evoli e Walter Tripodo) Parte_1
nei confronti di (difesa dall'avv Maurizio Tavilla ) Controparte_1
all'esito dell'udienza e della camera di consiglio così definitivamente provvede :
“ Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida : per la fase cautelare monocratica in 2900,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato se corrisposto con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente;
per la presente fase di merito in 3000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato se corrisposto con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
nel merito, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, accertare e dichiarare, previa declaratoria di illegittimità del trasferimento ordinato ad essa ricorrente nella postazione di lavoro esterna nel c.d. Piazzale delle Caronti quale “addetta passeggeri”, il diritto della ricorrente alla riammissione in servizio presso l'originaria sede lavorativa con identica postazione di lavoro come addetta alla presso la sede di Villa San IO, città dove risiede, e comunque all' Parte_2 interno degli Uffici preposti all' emissione dei biglietti. Salvo ogni altro diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei Difensori antistatari.
Si costituiva parte resistente ed evidenziava : Controparte_1
1 dopo l'ordinanza cautelare del 27.10.2024, aveva immediatamente sospeso l'assegnazione della ricorrente alla postazione di lavoro esterna quale “addetta passeggeri” e l'ha impiegata nella postazione interna della biglietteria “Terminal Boarding” di Villa San IO quale “addetta alle biglietterie”;
per cui poteva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ogni caso, evidenziava la correttezza dell'operato della società resistente, già ampiamente esposta nella memoria di costituzione del giudizio cautelare
Concludeva chiedendo : 1) Preliminarmente, preso atto dell'avvenuta assegnazione della ricorrente alla postazione interna della biglietteria “Terminal Boarding” di Villa San IO quale “addetta alle biglietterie”, dichiarare cessata la materia del contendere.
2) In via subordinata, rigettare integralmente tutte le domande formulate in ricorso (ivi incluse quelle istruttorie), perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto.
***
Rimessa la causa in decisione, va dichiarata cessata la materia del contendere .
La presente causa ha avuto già un esito in sede cautelare definito con ordinanza del 27.10.2024 nella quale questo Ufficio ha ritenuto < La causa concerne la contestazione, da parte della ricorrente, ad una assegnazione, dal 25.9. 2024, alle mansioni di “Addetta ai passeggeri “in luogo della precedente di Addetta alla biglietteria.
La ricorrente è dipendente della società sin dal 2018 assunta come addetta alla biglietteria .
Deduce che ha sempre prestato la propria attività lavorativa presso le strutture/biglietterie di Villa
San IO occupandosi , sin dalla assunzione, sia della vendita di biglietti per la navigazione del traffico leggero/pedonale che degli automezzi (traffico gommato), sia alla riscossione dei pagamenti dei biglietti e curando anche le relative registrazioni contabili.
Riferisce che in data 21.9.2024 aveva appreso, dai turni di lavoro, le nuove mansioni e, rientrata in servizio il 25.9.2024, si era trovata ad esercitare le nuove mansioni pur illegittime
Lamenta il carattere demansionante e ritorsivo ,il tutto recando pregiudizio alla dignità del lavoratore/ lavoratrice ed esposizione ai rischi di lesione della salute .
Lamenta anche che le nuove mansioni sono da svolgere all'esterno , sul piazzale, con traffico gommato senza aver ottenuto dispositivi di protezione quali mascherina e caschetto , senza
2 la formazione dovuta , senza valutazione dei rischi e peraltro in periodo di allattamento , con esposizione al rischio salute .
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Orbene in primo luogo va escluso che si verta qui in un caso di trasferimento atteso che nessun apprezzabile spostamento di sede di lavoro o di unità produttiva autonoma è dato rilevare.
Lo spostamento impugnato ha effetto dal 25.9.2024 ( epoca del rientro in servizio della ricorrente )
e comporta una diversa dislocazione della prestazione a distanza di poche centinaia di metri tra l'ufficio di biglietteria e il piazzale , restando a lavorare nello stesso Comune e non emergendo mutamento di unità produttiva .
La variazione di mansioni tuttavia è comunque soggetta ad una valutazione di legittimità sotto i diversi profili evidenziati dalla ricorrente .
L'art. 2103 cc dispone nel testo vigente : < Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto,
a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
(….) > .
Nel caso di specie manca tuttavia un provvedimento per iscritto del mutamento delle mansioni e che possa esplicitare le attività e il contenuto. La società però ha confermato in giudizio le nuove
3 mansioni assegnate pur riferendo che l'adibizione risaliva già ad una determinazione dell'ottobre
2022 valevole già dai turni di novembre 2022 . La ricorrente ha negato di aver già svolto nel 2022 le nuove mansioni.
Sostiene la società che le nuove mansioni < di “addetta passeggeri”, infatti, consistono nell'attività di assistenza da svolgere nei piazzali di imbarco in favore dei numerosi soggetti (pedoni e conducenti di mezzi) che quotidianamente utilizzano le navi traghetto della società resistente;
è la stessa ricorrente, del resto, a confermare di essere “… stata incaricata di occupare uno spazio esterno del piazzale di imbarco per accompagnare i passeggeri pedoni all'ingresso della nave” (pag. 12 del ricorso).>.
La ricorrente è stata assunta invece come addetta alla biglietteria.
***
Orbene in primo luogo va escluso il motivo ritorsivo per l'aver fruito di congedo parentale e aver tutelato la maternità .
Manca infatti ogni elemento di prova che dimostri tale intento e soprattutto perché è emerso come incontestata la circostanza che già nell' ottobre 2022 , prima dello stato di gravidanza , la società avesse deciso , con i turni di novembre 2022, di destinare la ricorrente alle nuove mansioni ( sul punto la ricorrente, diversamente dalla società che asserisce abbia prestato nel 2022 qualche giorno
, nega però di aver prestato lavoro concretamente : il dato della effettiva prestazione o meno non è però rilevante ) e poi essendo subentrato un lungo periodo di quasi due anni di assenza (dal
05.11.2022 al 24.09.2024) dal servizio legate alle gravidanza e alla nascita della figlia .
Quanto al lamentato demansionamento la società lo nega richiamando il fatto che il potere di ius variandi è svolto nell'ambito del livello e della categoria di inquadramento;
invoca l'art 10 punto 7 secondo cui <
7. Impiegati che pur svolgendo direttamente mansioni affidate sono Controparte_2 responsabili di attività di media complessità e di controllo di operatori a queste addetti in musei, aree archeologiche, biblioteche.
Esempi:
7.1 Addetto alla vendita di biglietti e al controllo dell'accesso, anche con vendita di libri e gadgets;
7.2 Addetto alla sala di biblioteche ed altre attività museali;
7.3 Addetto al controllo di sistemi di sorveglianza e sicurezza;
7.4 Addetto di attività di receptions e accompagnamento dei visitatori.>.
4 Parte ricorrente invece ascrive le nuove mansioni al II livello del medesimo CCNL profilo 7.1., pag
31 allegato dalla società nella parte in cui dispone :
<
7. Lavoratori che effettuano attività di controllo e custodia di locali, aree, beni ed attrezzature in musei, aree archeologiche, fiere, parcheggi, edifici.
Esempi:
7.1 Addetto al controllo degli accessi ed alla verifica dei relativi documenti;
7.2 Addetto alla custodia degli accessi e delle sale di musei, esposizioni, parchi, aree archeologiche;
7.3 Addetto al controllo degli accessi ed alla custodia in edifici privati e pubblici;
7.4 Addetto alla custodia di parcheggi e aree di sosta non a pagamento >.
Ciò posto occorre tuttavia preliminarmente chiarire , rispetto alla risultanze delle ultime buste paga e dell'estratto della anagrafica della posizione della ricorrente , che in sede di udienza la società ha ammesso l'errore di indicazione della posizione lavorativa della ricorrente come soggetta alla disciplina del CCNL Confitarma e livello 2 : la società ha preso atto in effetti che la ricorrente non aveva accettato il passaggio al nuovo CCNL per cui in sede di udienza ha chiarito che la ricorrente doveva ritenersi ancora inquadrata con il . Controparte_2
Procedendo quindi all'esame delle doglianze della ricorrente per il demansionamento e avendo riguardo alle previsioni del CCNL Multiservizi, ad avviso del decidente in effetti il terzo livello posseduto dalla ricorrente prevede una attività di controllo di altro personale e attività di attività di receptions e accompagnamento dei visitatori con riferimento a musei , aree archeologiche, biblioteche .
Non si riscontra però, nella descrizione fatta dalla società, un siffatto contenuto di media complessità né si rinviene un controllo di operatori.
La prestazione dell'attività nell'ambito di contesti culturali quali i musei , aree archeologiche, biblioteche non appare equiparabile a quella svolta su un piazzale di imbarco /sbarco all'aperto con transito di mezzi e pedoni .
Neppure può ascriversi a compiti di controllo dell'accesso.
Era onere della società , che ha proceduto a variare le mansioni , dar conto dell'equivalenza delle due mansioni al fine di poter farle rientrare nel medesimo livello di inquadramento .
5 La società neppure prova la ricorrenza di mutamenti degli assetti organizzativi tali da rendere necessitata l'adibizione della ricorrente a mansioni di un livello inferiore di inquadramento .
Al riguardo, infatti, deve constatarsi come a fronte di una contestazione da parte ricorrente delle scelte operate sul personale rimasto in biglietteria per far fronte al dedotto esubero , nessun elemento la società ha offerto per comprovare la inevitabile scelta della ricorrente.La società ha omesso pure di dar conto di quali criteri di scelta abbia utilizzato .
Peraltro neppure contrastata è stata l'asserzione della ricorrente fatta in udienza secondo cui < in atto vi sono persone in biglietteria che prima facevano i piazzalisti e addetti ai passeggeri e come tali già assunti ( si tratta dei sigg , ) > ( cfr verbale del 15.10.2024 ) . Per_1 Per_2 Per_3
Quanto alla mancata formazione per le nuove mansioni , la società riporta due attestazioni una del
25 e l'altra del 26 settembre 2024 di due formatori che asseverano di aver formato la ricorrente nello svolgimento delle attività di addetto/a all'assistenza dei passeggeri .
La ricorrente ammette solo un giorno di formazione , negando il secondo giorno con il sig . Pt_3
Ne discende che quanto emerso, e senza necessità di ulteriore istruttoria , appare riscontrare il fumus cautelare per quanto attiene al demansionamento .
Quanto alla denuncia della ricorrente di mancata formazione e di mancata predisposizione delle misure di tutela dai rischi , la resistente deduce del tutto genericamente la formazione prestata.
Non mostra quale sarebbero le prescrizioni dovute per ritenere formato il personale di assistenza passeggeri . Nessun documento mostra di valutazione né di informazione sui rischi né un piano formativo .
Le attestazioni rese dai formatori sono generiche e la società neppure cura di fornire il piano formativo richiesto dalle nuove mansioni .
Giova rammentare che L'art 15 dlgs 81 del 2008 prescrive che :
<
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
(….) n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
le istruzioni adeguate ai lavoratori;
(….) >.
L'art 18 d.lgs cit dispone : < Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente(….)
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
6 d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
(…)
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37>.
Quanto alle misure di protezione della salute e ai dispositivi individuali , va rilevato che parte resistente nessun documento di valutazione dei rischi produce ( l'art 28 dlgs cit dispone
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);) né fornisce prova della formazione e assegnazione di dispositivi idonei a consentire alla ricorrente di stare all'esterno ed esposta ad agenti cancerogeni derivanti da esposizione a gas di scarico delle auto, anche diesel , ai sensi delle disposizioni previste dal dlgs 81 del 2008 .
L'art. 36 d.lgs cit prevede :
7 <informazione ai lavoratori prevede :
(..) <
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinchè ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
>
L'art 37 prevede < Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.>
E' del tutto evidente che la adibizione alle nuove mansioni non è corredata da fondamentali riscontri in tema di rispetto delle norme sulla obbligatoria formazione e soprattutto della prova di aver attuato la prevenzione dai rischi alla salute , soprattutto qui rilevando la esposizione all'esterno a scarichi del traffico gommato , con rischio maggiore atteso anche lo stato di madre in allattamento .
In conclusione sussistono ad avviso del decidente sufficienti elementi per ritenere il fumus di illegittimità delle nuove mansioni e richiedere la misura cautelare della sospensione .
CP_3
Sussiste il periculum in mora .
L'accertato fumus del demansionamento e della omessa formazione nonché di esposizione a rischi di lesione per la salute personale e della prole destinataria dell'allattamento corroborano la sussistenza di un pericolo di danno irreversibile, nelle more del giudizio ordinario, dato rispettivamente dalla compromissione della dignità del lavoratore e dal pericolo di danno alla salute , beni notoriamente la cui lesione dannosa è, sul piano reale, non adeguatamente ristorabile con il provvedimento definitivo di merito .
8 Nessuna valenza ha il fatto eccepito dalla società resistente di una colpevole inerzia della lavoratrice nel contestare in giudizio le nuove mansioni avendo ricevuto , a dire della società, la destinazione sin dall'ottobre 2022 .
Va infatti osservato che , anche a dar credito alla società ove afferma che avrebbe svolto un paio di giorni nelle nuove mansioni nel 2022 ( negati comunque dalla ricorrente ) , resta la considerazione che, per un verso , la ricorrente è rimasta assente dal servizio per quasi due anni per cui il suo interesse ad agire ha subito una temporanea fase di quiescenza per il periodo di assenza , dall'altro il periculum va scrutinato auto riguardo alla effettiva situazione di pericolo di danno grave e irreversibile nell'attualità , senza che ciò possa essere elisa la sua rilevanza da una sorta acquiescenza per aver lasciato scorrere del tempo .
Va dunque conclusivamente accolto per quanto detto l'istanza cautelare con sospensione dell'adibizione alle nuove mansioni . mentre non può essere accolta la richiesta di restituzione alle precedenti mansioni perché non vi è un diritto al mantenimento delle stesse e la concreta gestione delle mansioni da svolgere non spetta al Magistrato ma al datore di lavoro che dovrà decidere secondo la sua autonomia imprenditoriale se reintegrare la ricorrente nelle precedenti mansioni o deliberare una ulteriore diversa collocazione .
Spese della presente fase rimesse all'esito del giudizio di merito contestualmente avviato.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda per quanto in motivazione e, per l'effetto, ordina alla resistente la sospensione dell'assegnazione della ricorrente alla postazione di lavoro esterna quale “addetta passeggeri”.
Spese della presente fase al giudizio di merito>.
Ciò posto in questa sede la società ha dichiarato di aver immediatamente sospeso l'assegnazione della ricorrente alla postazione di lavoro esterna quale “addetta passeggeri” e l'ha impiegata nella postazione interna della biglietteria “Terminal Boarding” di Villa San IO quale “addetta alle biglietterie”.
Parte ricorrente in sede di merito ha aderito alla richiesta .
Orbene a fronte della sopravvenuta assegnazione della ricorrente e dell'accordo delle parti sulla definizione della controversia non vi è ragione per non dichiarare la cessazione della materia del contendere.
9 Resta invece privo di accordo il regolamento delle spese .
Ad avviso del decidente alla luce dell'accertamento operato dalla ordinanza cautelare , sussiste la soccombenza della società per cui le spese del cautelare sono poste a carico della società e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore( indeterminato basso ) e alla natura della causa( cautelare) nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali( tutte ) .
Anche quelle di merito vanno poste a carico della società resistente per la soccombenza virtuale e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore ( indeterminato ) e alla natura della causa ( lavoro ) nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali e tuttavia con applicazione dei minimi della fase di trattazione e di quella decisionale in ragione della collaborazione della società a definire bonariamente la controversia.
Reggio di Calabria 6.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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