Articolo 20 della Legge 5 giugno 1962, n. 616
Articolo 19Articolo 21
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20 luglio 1962
Art. 20. Istituzione del Comitato.

Presso il Ministero della marina, mercantile e' istituito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione.
Su richiesta del Ministro per la marina mercantile il Comitato esprime il parere su ogni questione relativa alla sicurezza, della vita umana in mare ed all'imbarco, trasporto in mare, sbarco e classificazione delle merci pericolose.
Entrata in vigore il 20 luglio 1962